CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 828/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 852/2023 emessa il 5.05.2023 e pubblicata il 17.05.2023
TRA
e (Avv.ti Michele Dargenio e Luigi M. Sanna) Parte_1 Parte_2
(appellanti)
E
e (Avv.to Tommaso Pastore) Controparte_1 Controparte_2
(appellati)
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente, i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, i germani e Parte_1 Parte_2
esponendo che:
-erano proprietari pro-indiviso di un locale a piano terra, di un appartamento a 1° piano nonché del lastrico solare facenti parte del fabbricato sito in via Padova n. 23 a Barletta;
- era proprietaria, altresì, di altri n. 2 appartamenti, rispettivamente a piano terra ed Controparte_2
al 1° piano, tutti facenti parte del medesimo fabbricato;
-erano, altresì, proprietari del muro confinante con altro fabbricato, sito in Barletta alla Via Padova n.
29, di proprietà dei convenuti,
pagina 1 di 8 -in data 24.11.2017 avevano concesso a e su richiesta di questi Parte_1 Parte_2
ultimi, autorizzazione scritta al fine di consentire, ad una impresa di loro fiducia, di accedere e transitare, per il tramite del vano scala, dal civico 23 di Via Padova sul lastrico solare di proprietà dei coniugi , per potere eseguire lavori di rimozione della canna fumaria in eternit, Persona_1
utilizzata dai Pt_1
-tale canna fumaria si trovava precisamente all'interno dell'intercapedine, nel giunto tecnico di dilatazione, di proprietà dei coniugi, montata abusivamente, in aderenza alla parete di tompagno degli immobili di proprietà dei Pt_1
-in data 24.1.2018, sempre su richiesta dei avevano concesso ulteriore autorizzazione per Pt_1 consentire all'Impresa di alloggiare un ponteggio mobile sul suddetto lastrico solare per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della parete di loro proprietà, posta a confine con la proprietà degli istanti;
- dopo una assenza di dieci giorni dalla loro abitazione per un ricovero ospedaliero, si erano accorti che la canna fumaria era stata rimossa soltanto nella parte terminale che fuoriusciva dal parapetto di loro proprietà, ubicata all'esterno del suddetto lastrico solare ed era stata sostituita con una nuova canna fumaria realizzata in blocchetti prefabbricati in calcestruzzo, con una sezione ed altezza superiori alla precedente;
- avevano vanamente sollecitato, con lettere raccomandante a.r., i alla immediata rimozione Pt_1
di detta canna;
- l'ATP autorizzato ed espletato aveva confermato che la canna fumaria, servente la proprietà dei germani era stata rimossa unicamente nella parte esterna collocata sul lastrico solare di Pt_1
proprietà di essi attori ed era stata sostituita con altra canna fumaria avente altezza e dimensioni maggiori.
Chiedevano accertare e dichiarare l'illegittimità della nuova canna fumaria nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di proprietà dei coniugi , arbitrariamente fatta realizzare dai Persona_2
germani e con conseguente rimozione della stessa, con condanna dei Parte_2 Parte_1
convenuti al risarcimento dei danni patiti, pari a complessivi euro 2.902,15, o ad altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituivano in giudizio e eccependo preliminarmente Parte_1 Parte_2
l'incompetenza per valore del Giudice adito e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata con condanna degli attori al pagamento delle spese e compensi di giudizio anche della CTU preventiva.
Istruita la causa con la nomina di CTU, previa acquisizione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. espletata nel procedimento n. 967/2023 R.G., il Tribunale, con sentenza n. 852/2023
pagina 2 di 8 pubblicata il 17.05.2023 accoglieva parzialmente le domande degli attori e ordinava ai convenuti e il ripristino dello stato dei luoghi nei termini indicati nella CTU, Parte_2 Parte_1
condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di lite, di CTU nonché alle spese della consulenza tecnica e compensi della fase di ATP.
Disattendeva preliminarmente le eccezioni sollevate dalla parte convenuta sia con riguardo alla presunta incompetenza per valore del giudice adito sia con riguardo alla presunta nullità dell'atto introduttivo.
Qualificava la domanda come riduzione in pristino avendo gli attori prospettato, nell'atto di citazione,
l'esecuzione di lavori che avevano comportato un'alterazione della precedente consistenza della canna fumaria.
Richiamava, altresì, l'accordo intervenuto tra le parti in data 24.11.2017 e 24.0.2018 avente ad oggetto esclusivamente le modalità di realizzazione dei lavori per l'eliminazione dell'eternit e non anche della canna fumaria.
Aderiva alle conclusioni rassegnate dal CTU, ing. che aveva accertato un'alterazione Persona_3
della consistenza strutturale della precedente canna fumaria ed un aggravamento della servitù esistente poiché sul lastrico solare di proprietà degli attori era stato realizzato un nuovo sbocco della canna fumaria di maggiori dimensioni rispetto a quello preesistente.
Riteneva, alla stregua delle indicazioni peritali, che le opere realizzate determinavano un maggior onere gravante sul fondo servente, senza una apparente utilità di quest'ultimo.
Concludeva che tali ragioni giustificavano il ripristino dello stato dei luoghi in aderenza a quanto indicato dal CTU.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appelli i germani e . Parte_1 Pt_2
Con il primo motivo contestavano che gli attori avevano omesso di depositare i documenti attestati la qualifica di proprietari degli immobili oggetto di controversia.
Contestavano, altresì, che il Tribunale aveva erroneamente:
-qualificato la domanda degli attori come azione di riduzione in pristino, non essendo la stessa mai stata avanzata;
-condiviso le conclusioni del CTU senza valutare i rilievi sollevati dalla parte, tali da confutare lo sconfinamento del tratto finale della canna fumaria nella proprietà dei coniugi;
Persona_1
-presupposto l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio tra i muri di confine delle proprietà delle parti in causa esercitato a mezzo della canna fumaria.
Instavano, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado compresa la parte relativa alla condanna alle spese e competenze di lite sia per il giudizio di primo grado che per il procedimento ex pagina 3 di 8 art. 696 bis c.p.c. e con vittoria di spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
in via istruttoria chiedevano disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado, incluso quello relativo al procedimento per a.t.p. ex art. 696/bis c.p.c. iscritto al n.
967/2019 R.G., Tribunale di Trani, nonché l'audizione in udienza del C.t.u., ing. Persona_3
Si costituivano in giudizio i coniugi e contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Proponevano, altresì, appello incidentale contestando che il Tribunale aveva erroneamente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi nei termini indicati dalla CTU e non già l'integrale demolizione della canna fumaria realizzata, così come richiesto nell'Atto di Citazione.
Eccepivano che non poteva, peraltro, essere ripristinato in alcun modo lo stato dei luoghi, in quanto la preesistente canna fumaria non era rispondente alle prescrizioni del D.P.R. n. 412/1993, del
Regolamento edilizio locale nonché della normativa canne fumarie UNI 10683, che regola gli impianti con legna o altri biocombustibili solidi.
Chiedevano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Trani, di accertare e dichiarare l'illegittimità della nuova canna fumaria realizzata arbitrariamente dai germani e Parte_1
nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di loro proprietà con conseguente rimozione della Pt_2
stessa a loro cura e spese, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, pari a complessivi euro 2.902,15, o ad altra somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese del presente grado di giudizio;
in via istruttoria si opponevano all'audizione del c.t.u, ing. Persona_3
L'appello principale non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato atteso che tutta la documentazione comprovante la qualifica di proprietari in capo agli attori è stata depositata nel fascicolo alla consulenza tecnica preventiva espletata nel proc. n. 967/2019 che è stato acquisito agli atti del giudizio di primo grado con ordinanza del giudice del 17.03.2021.
Anche la seconda censura non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr per tutte Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha:
- richiamato le conclusioni rassegnate al punto 1) dell'atto di citazione: “ accertare e dichiarare pagina 4 di 8 l'illegittimità della nuova canna fumaria, costruita nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di proprietà dei coniugi , arbitrariamente fatta realizzare dai germani Persona_2 [...]
e per tutte quelle circostanze in fatto e motivazioni riferite nella Pt_2 Parte_1
narrativa del presente atto, e conseguentemente autorizzare gli istanti alla sua rimozione a loro cura e spese”;
- evidenziato il contenuto ex ante dell'autorizzazione rilasciata ai convenuti avente ad oggetto l'accesso al lastrico solare per effettuare lavori di rimozione dell'eternit nella canna fumaria;
- descritto i lavori ex post effettivamente realizzati consistiti nell'alterazione della consistenza della stessa canna fumaria.
All'esito dei suindicati passaggi logici ha qualificato giuridicamente la domanda come riduzione in pristino respingendo al contempo la richiesta attorea di rimozione dell'intera canna fumaria proprio perché gli accordi intervenuti tra e parti, in data 24.11.2017 e 24.01.2018, attenevano esclusivamente alle modalità di realizzazione dei lavori per l'eliminazione dell'eternit e non già alla sostituzione della canna fumaria.
Avverso tale articolata e logica motivazione parte appellante si è limitata a contestare l'omessa formulazione letterale, da parte degli attori, di una domanda di riduzione in pristino senza censurare i plurimi passaggi motivazione sviluppati dal Tribunale e posti a fondamento della qualificazione della domanda.
Il motivo sub 3 reitera una questione già sollevata in sede di osservazioni alla CTU.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe recepito le conclusioni del CTU che erroneamente ha indicato che : “la canna fumaria si trova in parte sul lastrico solare del ricorrente” laddove secondo il CTP: “la canna fumaria ricade sulla proprietà ed è visibile dal lastrico solare del Pt_1 ricorrente”.
Nell'atto di appello è stata riprodotta la foto n. 6 da cui si evincerebbe che sul muro rappresentativo del limite esterno della proprietà è stata effettuata una sopraelevazione in arretramento di 30 Pt_1
cm proprio per consentire la regolare allocazione della canna fumaria dello spessore di 30 cm pari a quello dell'arretramento, al fine evidente di non invadere la proprietà degli appellati.
Tale ricostruzione non convince.
La questione è stata superata dal CTU l'ing. con argomentazioni convincenti . Persona_3
L'esperto ha confermato che la canna fumaria insiste sul lastrico solare degli attori poiché la stessa fuoriesce dalla copertina in calcestruzzo che ricopre il giunto tra i due fabbricati, che si trova esclusivamente sul lastrico solare della parte ricorrente.
pagina 5 di 8 Ha richiamato le foto 1-2-3 allegate alla C.T.U. che mostrano plasticamente lo stato dei luoghi sopra descritto.
Il CTU ha, altresì, spiegato che la canna fumaria prosegue sulla parte del muro ceduto con le scritture private del 1951 e 1965 che attestano la vendita del muro da parte del Sig. (padre delle Persona_4
Parti resistenti) al Sig. precedente proprietario dell'immobile a piano terra, Persona_5
successivamente venduto ai Sigg. , (parti ricorrenti), Parte_3 Controparte_2
e (atto Notaio del 21.11.1984 rep. 73641 – allegato 8). Persona_6 Persona_7 Per_8
La cessione confermata dalla planimetria (vedere allegato 10 alla C.T.U.) allegata all'atto Notaio del 1963 e anche dalle piante dei recenti accatastamenti del 2008 - 2014 degli immobili Per_9
realizzati ai vari piani dalla parte resistente (vedere allegati 1/A – 1/B – 1/C – 1/D – 1/E – 1/F – 2) in cui lo spessore della parete a confine risulta pari a circa 20 – 25 cm. (misurazione valutata in base alla scala di rappresentazione 1:200) e non certamente pari a circa cm. 55, misura che indica lo spessore del muro a piano terra.
Il CTU, inoltre, nell'esplicare il percorso della canna fumaria ha specificato che nel tratto terminale in cui la canna fumaria torna ad essere visibile risulta:
- in parte (per circa m. 3,00) all'interno del giunto di cm. 40 esistente tra le pareti dei due fabbricati adiacenti ed avente la canna fumaria un lato aderente al muro perimetrale dell'immobile dei Sig. al 2°-3° piano e al 3° piano (planimetrie catastali allegato 1/E – Parte_4 Parte_5
1/F);
- in parte esterna, interessante il lastrico solare di proprietà dei Sig.ri ed aderente al Parte_3 CP_2 muro perimetrale dell'immobile dei Sig. e al 3° piano e al muro Parte_4 Parte_5
esterno del lastrico solare di proprietà comune dei Pt_1
Tali conclusioni trovano ulteriore plastico riscontro nelle foto allegate alla relazione tecnica asseverata depositata in sede di ATP che mostrano la canna fumaria “ante operam” caratterizzata da una sezione ridotta ed un'altezza ci ca 1,50 m, chiusa con un lamierino e quella post operam con una sezione ed un'altezza notevolmente maggiore rispetto alla precedente.
Tali risultanze superano l'assunto degli appellanti atteso che, a prescindere dalla allocazione della base della canna fumaria, è stato accertato che la stessa fuoriesce dalla copertina in calcestruzzo che ricopre il giunto tra i due fabbricati.
La significativa modifica della precedente consistenza della canna fumaria in violazione degli accordi intervenuti tra le parti determina la fondatezza della domanda di riduzione in pristino.
Tali argomentazioni superano il quarto motivo afferente un capo della sentenza avente, nell'impianto complessivo della motivazione, natura meramente secondaria.
pagina 6 di 8 Il Tribunale, infatti, ha condiviso le conclusioni del CTU che ha accertato che sul lastrico solare di proprietà degli attori è stato realizzato un nuovo sbocco della canna fumaria di maggior dimensioni rispetto a quello precedente.
L'esperto, al fine di meglio esplicare la modifica sostanziale della nuova canna fumaria rispetto a quella preesistente, ha fatto espresso riferimento all'aggravamento della servitù che il Tribunale ha recepito ma in funzione meramente rafforzativa della motivazione principale.
Anche l'appello incidentale non può essere accolto.
Gli appellanti incidentali hanno contestato di non aver formulato una domanda di riduzione in pristino, come erroneamente qualificato dal Giudice adito, bensì una domanda di rimozione della canna fumaria, in quanto realizzata illecitamente in misura superiore a quella preesistente.
Il motivo non è condivisibile poiché contrastante con le conclusioni rassegnate al punto 1) dell'atto di citazione che di seguito si riportano: “accertare e dichiarare 'illegittimità della nuova canna fumaria, costruita nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di proprietà dei coniugi …”. Persona_2
Dette conclusioni si riferiscono univocamente ai nuovi lavori realizzati che avrebbero determinato una modifica sostanziale della consistenza della nuova canna fumaria il che conferma la qualifica della domanda in termini di riduzione in pristino.
Anche la seconda censura non coglie nel segno.
Secondo gli appellanti incidentali lo stato dei luoghi non poteva essere ripristinato poiché la preesistente canna fumaria non era rispondente alle prescrizioni del D.P.R. n. 412/1993, del
Regolamento edilizio locale nonché della normativa canne fumarie UNI 10683, che regola gli impianti con legna o altri biocombustibili solidi.
Il Tribunale doveva ordinare la demolizione della canna fumaria oggetto di controversia e non, invece, il ripristino della preesistente canna fumaria, in quanto non a norma.
Il predetto motivo è inammissibile, poiché introduce, per la prima volta nel presente grado, il tema della ricorrenza dei requisiti che renderebbero non a norma di legge l'originaria canna fumaria.
Peraltro, il CTU, nell'indicare le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ha prescritto la realizzazione di una nuova canna fumaria in conglomerato cementizio vibro compresso a doppia parete con sezione di cm. 23 x 23 al fine di avere una sezione interna della canna di cm. 15 x 15 (dimensioni trasversali leggermente maggiori di quelle originarie per il necessario isolamento dal calore, che in quella originaria era assicurato dall'amianto) con altezza uguale a quella originaria di cm. 190 comprensiva del sovrastante elemento di copertura.
Il CTU ha, altresì, precisato che, invece del ripristino della precedente struttura, sarebbe più opportuno deviare il tratto terminale della canna fumaria partendo dall'interno del giunto ed inserendola nella pagina 7 di 8 muratura perimetrale del lastrico solare della Parte resistente o esternamente in sua aderenza dal lato del lastrico dei Pt_1
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
L'esito della causa giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 852/2023 emessa il Parte_1 Parte_2
5.05.2023 e pubblicata il 17.05.2023, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa integralmente le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
1°.04.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 828/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 852/2023 emessa il 5.05.2023 e pubblicata il 17.05.2023
TRA
e (Avv.ti Michele Dargenio e Luigi M. Sanna) Parte_1 Parte_2
(appellanti)
E
e (Avv.to Tommaso Pastore) Controparte_1 Controparte_2
(appellati)
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente, i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, i germani e Parte_1 Parte_2
esponendo che:
-erano proprietari pro-indiviso di un locale a piano terra, di un appartamento a 1° piano nonché del lastrico solare facenti parte del fabbricato sito in via Padova n. 23 a Barletta;
- era proprietaria, altresì, di altri n. 2 appartamenti, rispettivamente a piano terra ed Controparte_2
al 1° piano, tutti facenti parte del medesimo fabbricato;
-erano, altresì, proprietari del muro confinante con altro fabbricato, sito in Barletta alla Via Padova n.
29, di proprietà dei convenuti,
pagina 1 di 8 -in data 24.11.2017 avevano concesso a e su richiesta di questi Parte_1 Parte_2
ultimi, autorizzazione scritta al fine di consentire, ad una impresa di loro fiducia, di accedere e transitare, per il tramite del vano scala, dal civico 23 di Via Padova sul lastrico solare di proprietà dei coniugi , per potere eseguire lavori di rimozione della canna fumaria in eternit, Persona_1
utilizzata dai Pt_1
-tale canna fumaria si trovava precisamente all'interno dell'intercapedine, nel giunto tecnico di dilatazione, di proprietà dei coniugi, montata abusivamente, in aderenza alla parete di tompagno degli immobili di proprietà dei Pt_1
-in data 24.1.2018, sempre su richiesta dei avevano concesso ulteriore autorizzazione per Pt_1 consentire all'Impresa di alloggiare un ponteggio mobile sul suddetto lastrico solare per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della parete di loro proprietà, posta a confine con la proprietà degli istanti;
- dopo una assenza di dieci giorni dalla loro abitazione per un ricovero ospedaliero, si erano accorti che la canna fumaria era stata rimossa soltanto nella parte terminale che fuoriusciva dal parapetto di loro proprietà, ubicata all'esterno del suddetto lastrico solare ed era stata sostituita con una nuova canna fumaria realizzata in blocchetti prefabbricati in calcestruzzo, con una sezione ed altezza superiori alla precedente;
- avevano vanamente sollecitato, con lettere raccomandante a.r., i alla immediata rimozione Pt_1
di detta canna;
- l'ATP autorizzato ed espletato aveva confermato che la canna fumaria, servente la proprietà dei germani era stata rimossa unicamente nella parte esterna collocata sul lastrico solare di Pt_1
proprietà di essi attori ed era stata sostituita con altra canna fumaria avente altezza e dimensioni maggiori.
Chiedevano accertare e dichiarare l'illegittimità della nuova canna fumaria nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di proprietà dei coniugi , arbitrariamente fatta realizzare dai Persona_2
germani e con conseguente rimozione della stessa, con condanna dei Parte_2 Parte_1
convenuti al risarcimento dei danni patiti, pari a complessivi euro 2.902,15, o ad altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituivano in giudizio e eccependo preliminarmente Parte_1 Parte_2
l'incompetenza per valore del Giudice adito e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata con condanna degli attori al pagamento delle spese e compensi di giudizio anche della CTU preventiva.
Istruita la causa con la nomina di CTU, previa acquisizione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. espletata nel procedimento n. 967/2023 R.G., il Tribunale, con sentenza n. 852/2023
pagina 2 di 8 pubblicata il 17.05.2023 accoglieva parzialmente le domande degli attori e ordinava ai convenuti e il ripristino dello stato dei luoghi nei termini indicati nella CTU, Parte_2 Parte_1
condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di lite, di CTU nonché alle spese della consulenza tecnica e compensi della fase di ATP.
Disattendeva preliminarmente le eccezioni sollevate dalla parte convenuta sia con riguardo alla presunta incompetenza per valore del giudice adito sia con riguardo alla presunta nullità dell'atto introduttivo.
Qualificava la domanda come riduzione in pristino avendo gli attori prospettato, nell'atto di citazione,
l'esecuzione di lavori che avevano comportato un'alterazione della precedente consistenza della canna fumaria.
Richiamava, altresì, l'accordo intervenuto tra le parti in data 24.11.2017 e 24.0.2018 avente ad oggetto esclusivamente le modalità di realizzazione dei lavori per l'eliminazione dell'eternit e non anche della canna fumaria.
Aderiva alle conclusioni rassegnate dal CTU, ing. che aveva accertato un'alterazione Persona_3
della consistenza strutturale della precedente canna fumaria ed un aggravamento della servitù esistente poiché sul lastrico solare di proprietà degli attori era stato realizzato un nuovo sbocco della canna fumaria di maggiori dimensioni rispetto a quello preesistente.
Riteneva, alla stregua delle indicazioni peritali, che le opere realizzate determinavano un maggior onere gravante sul fondo servente, senza una apparente utilità di quest'ultimo.
Concludeva che tali ragioni giustificavano il ripristino dello stato dei luoghi in aderenza a quanto indicato dal CTU.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appelli i germani e . Parte_1 Pt_2
Con il primo motivo contestavano che gli attori avevano omesso di depositare i documenti attestati la qualifica di proprietari degli immobili oggetto di controversia.
Contestavano, altresì, che il Tribunale aveva erroneamente:
-qualificato la domanda degli attori come azione di riduzione in pristino, non essendo la stessa mai stata avanzata;
-condiviso le conclusioni del CTU senza valutare i rilievi sollevati dalla parte, tali da confutare lo sconfinamento del tratto finale della canna fumaria nella proprietà dei coniugi;
Persona_1
-presupposto l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio tra i muri di confine delle proprietà delle parti in causa esercitato a mezzo della canna fumaria.
Instavano, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado compresa la parte relativa alla condanna alle spese e competenze di lite sia per il giudizio di primo grado che per il procedimento ex pagina 3 di 8 art. 696 bis c.p.c. e con vittoria di spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
in via istruttoria chiedevano disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado, incluso quello relativo al procedimento per a.t.p. ex art. 696/bis c.p.c. iscritto al n.
967/2019 R.G., Tribunale di Trani, nonché l'audizione in udienza del C.t.u., ing. Persona_3
Si costituivano in giudizio i coniugi e contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Proponevano, altresì, appello incidentale contestando che il Tribunale aveva erroneamente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi nei termini indicati dalla CTU e non già l'integrale demolizione della canna fumaria realizzata, così come richiesto nell'Atto di Citazione.
Eccepivano che non poteva, peraltro, essere ripristinato in alcun modo lo stato dei luoghi, in quanto la preesistente canna fumaria non era rispondente alle prescrizioni del D.P.R. n. 412/1993, del
Regolamento edilizio locale nonché della normativa canne fumarie UNI 10683, che regola gli impianti con legna o altri biocombustibili solidi.
Chiedevano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Trani, di accertare e dichiarare l'illegittimità della nuova canna fumaria realizzata arbitrariamente dai germani e Parte_1
nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di loro proprietà con conseguente rimozione della Pt_2
stessa a loro cura e spese, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, pari a complessivi euro 2.902,15, o ad altra somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese del presente grado di giudizio;
in via istruttoria si opponevano all'audizione del c.t.u, ing. Persona_3
L'appello principale non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato atteso che tutta la documentazione comprovante la qualifica di proprietari in capo agli attori è stata depositata nel fascicolo alla consulenza tecnica preventiva espletata nel proc. n. 967/2019 che è stato acquisito agli atti del giudizio di primo grado con ordinanza del giudice del 17.03.2021.
Anche la seconda censura non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr per tutte Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha:
- richiamato le conclusioni rassegnate al punto 1) dell'atto di citazione: “ accertare e dichiarare pagina 4 di 8 l'illegittimità della nuova canna fumaria, costruita nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di proprietà dei coniugi , arbitrariamente fatta realizzare dai germani Persona_2 [...]
e per tutte quelle circostanze in fatto e motivazioni riferite nella Pt_2 Parte_1
narrativa del presente atto, e conseguentemente autorizzare gli istanti alla sua rimozione a loro cura e spese”;
- evidenziato il contenuto ex ante dell'autorizzazione rilasciata ai convenuti avente ad oggetto l'accesso al lastrico solare per effettuare lavori di rimozione dell'eternit nella canna fumaria;
- descritto i lavori ex post effettivamente realizzati consistiti nell'alterazione della consistenza della stessa canna fumaria.
All'esito dei suindicati passaggi logici ha qualificato giuridicamente la domanda come riduzione in pristino respingendo al contempo la richiesta attorea di rimozione dell'intera canna fumaria proprio perché gli accordi intervenuti tra e parti, in data 24.11.2017 e 24.01.2018, attenevano esclusivamente alle modalità di realizzazione dei lavori per l'eliminazione dell'eternit e non già alla sostituzione della canna fumaria.
Avverso tale articolata e logica motivazione parte appellante si è limitata a contestare l'omessa formulazione letterale, da parte degli attori, di una domanda di riduzione in pristino senza censurare i plurimi passaggi motivazione sviluppati dal Tribunale e posti a fondamento della qualificazione della domanda.
Il motivo sub 3 reitera una questione già sollevata in sede di osservazioni alla CTU.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe recepito le conclusioni del CTU che erroneamente ha indicato che : “la canna fumaria si trova in parte sul lastrico solare del ricorrente” laddove secondo il CTP: “la canna fumaria ricade sulla proprietà ed è visibile dal lastrico solare del Pt_1 ricorrente”.
Nell'atto di appello è stata riprodotta la foto n. 6 da cui si evincerebbe che sul muro rappresentativo del limite esterno della proprietà è stata effettuata una sopraelevazione in arretramento di 30 Pt_1
cm proprio per consentire la regolare allocazione della canna fumaria dello spessore di 30 cm pari a quello dell'arretramento, al fine evidente di non invadere la proprietà degli appellati.
Tale ricostruzione non convince.
La questione è stata superata dal CTU l'ing. con argomentazioni convincenti . Persona_3
L'esperto ha confermato che la canna fumaria insiste sul lastrico solare degli attori poiché la stessa fuoriesce dalla copertina in calcestruzzo che ricopre il giunto tra i due fabbricati, che si trova esclusivamente sul lastrico solare della parte ricorrente.
pagina 5 di 8 Ha richiamato le foto 1-2-3 allegate alla C.T.U. che mostrano plasticamente lo stato dei luoghi sopra descritto.
Il CTU ha, altresì, spiegato che la canna fumaria prosegue sulla parte del muro ceduto con le scritture private del 1951 e 1965 che attestano la vendita del muro da parte del Sig. (padre delle Persona_4
Parti resistenti) al Sig. precedente proprietario dell'immobile a piano terra, Persona_5
successivamente venduto ai Sigg. , (parti ricorrenti), Parte_3 Controparte_2
e (atto Notaio del 21.11.1984 rep. 73641 – allegato 8). Persona_6 Persona_7 Per_8
La cessione confermata dalla planimetria (vedere allegato 10 alla C.T.U.) allegata all'atto Notaio del 1963 e anche dalle piante dei recenti accatastamenti del 2008 - 2014 degli immobili Per_9
realizzati ai vari piani dalla parte resistente (vedere allegati 1/A – 1/B – 1/C – 1/D – 1/E – 1/F – 2) in cui lo spessore della parete a confine risulta pari a circa 20 – 25 cm. (misurazione valutata in base alla scala di rappresentazione 1:200) e non certamente pari a circa cm. 55, misura che indica lo spessore del muro a piano terra.
Il CTU, inoltre, nell'esplicare il percorso della canna fumaria ha specificato che nel tratto terminale in cui la canna fumaria torna ad essere visibile risulta:
- in parte (per circa m. 3,00) all'interno del giunto di cm. 40 esistente tra le pareti dei due fabbricati adiacenti ed avente la canna fumaria un lato aderente al muro perimetrale dell'immobile dei Sig. al 2°-3° piano e al 3° piano (planimetrie catastali allegato 1/E – Parte_4 Parte_5
1/F);
- in parte esterna, interessante il lastrico solare di proprietà dei Sig.ri ed aderente al Parte_3 CP_2 muro perimetrale dell'immobile dei Sig. e al 3° piano e al muro Parte_4 Parte_5
esterno del lastrico solare di proprietà comune dei Pt_1
Tali conclusioni trovano ulteriore plastico riscontro nelle foto allegate alla relazione tecnica asseverata depositata in sede di ATP che mostrano la canna fumaria “ante operam” caratterizzata da una sezione ridotta ed un'altezza ci ca 1,50 m, chiusa con un lamierino e quella post operam con una sezione ed un'altezza notevolmente maggiore rispetto alla precedente.
Tali risultanze superano l'assunto degli appellanti atteso che, a prescindere dalla allocazione della base della canna fumaria, è stato accertato che la stessa fuoriesce dalla copertina in calcestruzzo che ricopre il giunto tra i due fabbricati.
La significativa modifica della precedente consistenza della canna fumaria in violazione degli accordi intervenuti tra le parti determina la fondatezza della domanda di riduzione in pristino.
Tali argomentazioni superano il quarto motivo afferente un capo della sentenza avente, nell'impianto complessivo della motivazione, natura meramente secondaria.
pagina 6 di 8 Il Tribunale, infatti, ha condiviso le conclusioni del CTU che ha accertato che sul lastrico solare di proprietà degli attori è stato realizzato un nuovo sbocco della canna fumaria di maggior dimensioni rispetto a quello precedente.
L'esperto, al fine di meglio esplicare la modifica sostanziale della nuova canna fumaria rispetto a quella preesistente, ha fatto espresso riferimento all'aggravamento della servitù che il Tribunale ha recepito ma in funzione meramente rafforzativa della motivazione principale.
Anche l'appello incidentale non può essere accolto.
Gli appellanti incidentali hanno contestato di non aver formulato una domanda di riduzione in pristino, come erroneamente qualificato dal Giudice adito, bensì una domanda di rimozione della canna fumaria, in quanto realizzata illecitamente in misura superiore a quella preesistente.
Il motivo non è condivisibile poiché contrastante con le conclusioni rassegnate al punto 1) dell'atto di citazione che di seguito si riportano: “accertare e dichiarare 'illegittimità della nuova canna fumaria, costruita nella parte che fuoriesce sul lastrico solare di proprietà dei coniugi …”. Persona_2
Dette conclusioni si riferiscono univocamente ai nuovi lavori realizzati che avrebbero determinato una modifica sostanziale della consistenza della nuova canna fumaria il che conferma la qualifica della domanda in termini di riduzione in pristino.
Anche la seconda censura non coglie nel segno.
Secondo gli appellanti incidentali lo stato dei luoghi non poteva essere ripristinato poiché la preesistente canna fumaria non era rispondente alle prescrizioni del D.P.R. n. 412/1993, del
Regolamento edilizio locale nonché della normativa canne fumarie UNI 10683, che regola gli impianti con legna o altri biocombustibili solidi.
Il Tribunale doveva ordinare la demolizione della canna fumaria oggetto di controversia e non, invece, il ripristino della preesistente canna fumaria, in quanto non a norma.
Il predetto motivo è inammissibile, poiché introduce, per la prima volta nel presente grado, il tema della ricorrenza dei requisiti che renderebbero non a norma di legge l'originaria canna fumaria.
Peraltro, il CTU, nell'indicare le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ha prescritto la realizzazione di una nuova canna fumaria in conglomerato cementizio vibro compresso a doppia parete con sezione di cm. 23 x 23 al fine di avere una sezione interna della canna di cm. 15 x 15 (dimensioni trasversali leggermente maggiori di quelle originarie per il necessario isolamento dal calore, che in quella originaria era assicurato dall'amianto) con altezza uguale a quella originaria di cm. 190 comprensiva del sovrastante elemento di copertura.
Il CTU ha, altresì, precisato che, invece del ripristino della precedente struttura, sarebbe più opportuno deviare il tratto terminale della canna fumaria partendo dall'interno del giunto ed inserendola nella pagina 7 di 8 muratura perimetrale del lastrico solare della Parte resistente o esternamente in sua aderenza dal lato del lastrico dei Pt_1
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
L'esito della causa giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 852/2023 emessa il Parte_1 Parte_2
5.05.2023 e pubblicata il 17.05.2023, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa integralmente le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
1°.04.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 8 di 8