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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/08/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Guido Galli, Chiara Attala appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Marco Lovo appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data
31.1.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
dipendente a tempo indeterminato dell' quale Parte_1 Controparte_1
Dirigente , con rapporto esclusivo, aveva proposto ricorso al Tribunale Parte_2 di Arezzo chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia della Deliberazione
Dirigenziale n. 000031 del 11.1.2022 nonché del successivo provvedimento n. 0001523 del
10.6.2022, con cui rispettivamente era stata adottata e poi prorogata la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per omesso adempimento dell'obbligo vaccinale Covid, con conseguente richiesta di condanna dell'Azienda al pagamento degli emolumenti/retribuzione dal
1 gennaio 2022 all'ottobre 2022, per l'importo complessivo di € 30.000,00, oltre interessi dal gennaio
2022, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. In subordine, con condanna dell' al versamento dell'assegno CP_1 alimentare ex art 433 cc, per l'insussistenza di altre fonti reddituali.
Il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite per €
3.700,00, oltre accessori.
A fondamento di tale decisione assumeva che il ricorrente non aveva dato prova di avere impugnato né di avere ottenuto l'annullamento giudiziale del provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine professionale lo aveva sospeso dall'esercizio della professione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dalla normativa ratione temporis applicabile. Né di tale atto aveva chiesto la disapplicazione, censurandosi esclusivamente in questa sede i provvedimenti adottati Cont dalla in esecuzione del provvedimento di sospensione del Consiglio dell'Ordine, senza che tale ultimo atto fosse censurato sotto il profilo della sua legittimità.
L'art 4, commi 4 e 5 del DL n. 44/2021, come modificato dal DL n. 172/2021 e dal DL n. 24/2022, aveva individuato nel Consiglio dell'Ordine l'organo deputato ad accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale del dipendente sanitario, con conseguente sospensione dall'esercizio della professione, privando il datore di lavoro di ogni discrezionalità nella sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione (TAR Toscana n. 296/22; TAR Emilia-Romagna n. 703/2023). Pertanto, non impugnato l'atto presupposto, non poteva chiedersi di dichiararsi l'illegittimità dell'atto consequenziale dell' che, peraltro, dal 27.11.2021, non era più neppure gravata dall'obbligo CP_1 di repechage stante la nuova disciplina normativa che aveva abrogato la disposizione sulla possibilità di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni inferiori che non comportavano possibilità di contagio.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non sussisteva in atti alcuna offerta formale della propria prestazione nei confronti del datore di lavoro nel periodo oggetto di causa e quindi una effettiva messa in mora che escludeva qualsiasi diritto alla retribuzione.
Infine, non poteva essere neppure accolta la domanda subordinata di assegno alimentare ex art 82
DPR n. 3/1957, considerato che tale norma contemplava l'assegno in caso di sospensione dal lavoro in ambito disciplinare, mentre nella specie si versava in una ipotesi di sospensione ex lege.
impugna la sentenza, ribadendo le conclusioni di cui al primo grado, per Parte_1
i seguenti sei motivi:
1) erano censurabili le argomentazioni della sentenza sul fatto che non era stato impugnato l'atto presupposto del Consiglio dell'Ordine alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (n.
16/2023) e della Cassazione (SS.UU. n. 28429/2022) da cui si evinceva il principio che i Consigli
2 dell'Ordine effettuano una mera verifica documentale delle certificazioni Covid, ma non hanno alcun potere discrezionale che, invece, sussiste in capo all'Azienda anche a seguito delle modifiche normative. Pertanto, correttamente erano state impugnate le deliberazioni oggetto di causa, nelle quali erano stati esercitati i poteri discrezionali dell'Amministrazione in merito alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: tali atti non erano vincolati al provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ma erano atti autonomi, frutto di manifestazione di volontà dell'azienda. Nella sostanza, si trattava di atti diversi: mentre nell'atto del Consiglio si disponeva per la sospensione dalla professione e l'invio degli atti al datore di lavoro, nella delibera aziendale si disponeva per la sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione (peraltro, anche con diverse decorrenze). Il Tribunale avrebbe poi potuto disapplicare incidentalmente il provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art 63 D.l.vo n. 165/2001
2) quanto all'obbligo di repechage, anche a volere seguire la tesi assurda del Tribunale che aveva ritenuto abolito tale obbligo, il datore di lavoro avrebbe potuto comunque adottare ogni qualsiasi provvedimento atto ad evitare la modifica del rapporto di lavoro;
ed era onere del datore di lavoro provare di non avere reperito all'interno dell'azienda una mansione alternativa idonea
3) in merito all'omessa costituzione in mora dell'Azienda, questa non richiedeva formule solenni e con il ricorso ex art 700 cpc era stata effettuata l'offerta della propria prestazione
4) sul mancato riconoscimento dell'assegno alimentare, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale sul carattere iniquo e sproporzionato della sospensione dalla retribuzione per un lungo periodo di tempo. Sebbene la questione fosse stata trattata dalla Corte Cost. con sentenza n. 15/2023, sussistevano dubbi di ragionevolezza e proporzionalità di fronte ad un obbligo vaccinale relativo ad un siero che pacificamente non raggiungeva le finalità di prevenzione perseguite dal legislatore, tanto che un vaccino (Astrazeneca) era stato anche ritirato dal commercio. Né era condivisibile la decisione della Corte Costituzionale n. 16/2023 che aveva escluso l'equiparazione della sospensione dell'assegno alimentare in sede disciplinare rispetto alla sospensione ex art 4 DL n. 44/2021, sostenendo in tal ultimo caso che era stata una scelta del lavoratore quella di sottrarsi alle norme di sicurezza a tutela della prestazione lavorativa. Poiché non vi era prova dell'efficacia dei vaccini, dovevano ritenersi equiparabili i non vaccinati ai vaccinati, con discriminazione altrimenti dei primi soggetti
5) era poi censurabile la decisione del Tribunale che non aveva ammesso la consulenza tecnica richiesta, consulenza che costituisce un mezzo di ausilio per la conoscenza di fatti già provati (nella specie, necessaria per la quantificazione dei danni subiti, patrimoniali e non)
6) la riforma della sentenza doveva, infine, condurre ad una nuova regolamentazione delle spese di lite.
L' ha replicato punto per punto ai motivi di appello: Controparte_1
3 1) nella nuova formulazione dell'art 4 DL n. 44/2021 non era più prevista la sospensione del solo diritto a svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino il rischio di diffusione del contagio, prevedendosi l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e l'annotazione all'Albo. L'accertamento del Consiglio dell'Ordine era meramente accertativo ed adempitivo di obblighi ex lege, assente ogni potestà pubblicistica delle
Amministrazioni (TAR Toscana n. 296/2022); con obbligo conseguente dell'Azienda di sospendere dal servizio e dalla retribuzione (TAR Friuli Venezia Giulia n 4/2022), operando il tutto automaticamente a seguito dell'accertamento del Consiglio dell'Ordine. Né poteva sussistere un potere di disapplicazione dell'atto che l'art 63 del T.U ha previsto per gli atti “illegittimi” e, nella specie, non erano stati dedotti dalla parte motivi di illegittimità.
2) sull'obbligo di repêchage, l'appellante aveva invocato una disciplina non più in vigore
3) la messa in mora invocata nelle forma del ricorso ex art 700 cpc non poteva evitare comunque la sospensione conseguente all'inadempimento di obblighi vaccinali
4) il lavoratore sospeso dal lavoro non aveva diritto non solo alla retribuzione, ma anche a qualsiasi altro compenso e emolumento come previsto chiaramente dalla normativa, non suscettibile di interpretazione estensiva (TAR Lombardia n. 1397/2022; in particolare, per l'assegno alimentare
Corte Cost n. 15/2023) né potevano richiamarsi i casi di sospensione per ragioni penali o disciplinari
5) la consulenza tecnica non era stata ammessa, stante la correttezza della condotta dell'Amministrazione
6) le spese di lite andavano confermate per l'infondatezza dell'appello.
******
I MOTIVI SUB 1) e 2) possono essere esaminati congiuntamente, richiedendo l'esame della normativa sull'obbligo vaccinale in vigore al momento dei fatti, quando fu adottata la prima delibera aziendale del 11.1.2022 e la seconda delibera di proroga del 10.6.2022 (l'appellante fu riammesso al lavoro nel novembre 2022).
Il testo dell'art 4 del DL n. 44/2021, ratione temporis applicabile (in vigore dal 27.11.2021, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 172/2021) - dopo avere precisato che la vaccinazione costituiva requisito per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni dei soggetti obbligati, salvo la ricorrenza di accertato pericolo per la salute in cui la vaccinazione poteva essere omessa o differita - prevedeva: “Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, ………….
4 Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle
Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina
l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma
4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6”.
Nella specie, l'appellante assume in sintesi che la mancata impugnazione dell'atto di accertamento del Consiglio dell'Ordine non è atto di rilievo significativo dal momento che l' sarebbe stata CP_1 tenuta comunque a disporre una valutazione sulla sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione, esercitando i suoi poteri discrezionali: in sostanza, la sospensione non conseguiva in modo automatico all'esito di quell'accertamento e quindi correttamente erano state impugnate le delibere aziendali.
L'argomento non è convincente per più motivi: la norma prevede che l'atto di accertamento determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e la sua annotazione sull'Albo. Ciò significa che, all'Albo, il dipendente risulta sospeso dalla professione: tale sospensione elimina ogni spazio e possibilità per una diversa determinazione del datore di lavoro sul far svolgere o meno al proprio dipendente le mansioni relative alla prestazione lavorativa per cui era stato assunto. Non appare peraltro comprensibile in che termini e con quali argomentazioni il datore di lavoro potrebbe deliberare in contrasto con una sospensione dalla professione annotata all'Albo. Che poi il datore di lavoro sia tenuto alla sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione del lavoratore non vaccinato, lo si evince anche dal tenore del comma 5 dell'art 4 suindicato (ultima parte), laddove si afferma che allo stesso datore possono applicarsi sanzioni, allorquando non abbia verificato l'ottemperanza al
5 provvedimento di sospensione: conseguendone che l'atto di sospensione è un atto dovuto che non lascia spazio a valutazioni discrezionali diverse e ulteriori.
Né sembra, come intende l'appellante, che dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28429/2022) possa evincersi un principio secondo cui residuerebbero poteri discrezionali all'Amministrazione: tale sentenza, nell'affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo un diritto soggettivo (la continuazione dell'esercizio della professione sanitaria, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale), afferma che la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa.
Quanto alla questione afferente alla possibilità di disapplicazione dell'atto di accertamento del
Consiglio dell'Ordine da parte del giudice adito, si osserva che tale potere di disapplicazione (che il giudice può indubbiamente esercitare incidentalmente) è subordinato dall'art 63 D.l.vo n. 165/2001 alla illegittimità accertata dell'atto che però deve essere argomentata dalla parte: nel caso di specie, nessuna illegittimità di tale atto è stata dedotta né poteva comunque riscontrarsi nel provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine aveva sospeso il dipendente dalla professione sulla base di una pacifica mancanza di certificazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali o il diritto a non vaccinarsi per motivi di salute.
In merito poi all'obbligo di repechage, l'appellante sostiene che - a prescindere dalla sua o meno previsione da parte delle nuove disposizioni di cui all'art 4 - il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto effettuare (per opportunità e prima di sospendere il dipendente dal lavoro) una valutazione sulla possibilità di adibizione a mansioni diverse e anche inferiori, per scongiurare comunque la possibilità di contagio.
Il comma 8 dell'art 4 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL n. 172/2022 recitava:
“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio….”.
Nell'art 4, nella versione modificata dal DL n. 172/2022, tale norma non è stata riprodotta: è evidente l'intenzione del legislatore in considerazione del permanere della emergenza pandemica di optare per una disciplina più rigorosa, prevedendo l'operatività del solo istituto della sospensione, ritenuto evidentemente l'unico idoneo a garantire contro il rischio di estensione ulteriore del contagio, escludendo la possibilità per il datore di lavoro di valutare adibizioni ad altre mansioni.
A fronte di ciò, quindi, deve escludersi che il datore di lavoro avesse margini di opportunità per valutare assegnazioni ad altre mansioni, avendo la legge giudicato prevalente l'interesse alla tutela
6 del diritto alla salute (art 32 Cost) rispetto all'interesse a non pregiudicare il rapporto lavorativo con la sua sospensione.
Nella specie, quindi, l'unica azione possibile per il datore di lavoro era quella della sospensione dall'attività e dalla retribuzione: sebbene l'appellante fosse un veterinario e quindi operasse a contatto con animali non è stato escluso che nel relativo reparto potessero operare altri addetti con mansioni varie e quindi vi fosse possibilità di contagio.
Sul MOTIVO SUB 3), a fronte di quanto fin qui considerato, appare irrilevante l'esame della questione sulla sussistenza di un atto di costituzione in mora costituito dalla proposizione del ricorso cautelare, dal momento che l'omessa vaccinazione aveva determinato la immediata e legittima sospensione dall'esercizio della professione.
In relazione al MOTIVO SUB 4), già la lettera del comma 5 dell'art 4 citato riferisce che la sospensione esclude la corresponsione della retribuzione, compenso o altro emolumento comunque denominato, a riprova che qualsiasi corresponsione di denaro deve essere esclusa, qualunque sia la natura dell'emolumento rivendicato.
E' poi sufficiente richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 16/2023 (sulla infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del DL. n. 44 del
2021): “L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”……
La Corte assume altresì che “ L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni
7 entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
La Corte smentisce altresì l'asserita natura assistenziale dell'assegno, rilevando che “Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
8 Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera…..”.
Sui MOTIVI SUB 5) e 6), essendo stato accertato che l' ebbe legittimamente ad agire in CP_1 conformità della normativa all'epoca vigente, è infondata la richiesta di consulenza tecnica per la determinazione dei danni subiti;
mentre è corretto il regime delle spese del primo grado poste a carico del ricorrente, da ritenersi totalmente soccombente.
Infine, anche le spese del presente grado devono porsi a carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa, dell'attività compiuta (nei valori minimi, attesa la serialità della materia del contendere), per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 17 giugno 2025
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
9
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Guido Galli, Chiara Attala appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Marco Lovo appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data
31.1.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
dipendente a tempo indeterminato dell' quale Parte_1 Controparte_1
Dirigente , con rapporto esclusivo, aveva proposto ricorso al Tribunale Parte_2 di Arezzo chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia della Deliberazione
Dirigenziale n. 000031 del 11.1.2022 nonché del successivo provvedimento n. 0001523 del
10.6.2022, con cui rispettivamente era stata adottata e poi prorogata la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per omesso adempimento dell'obbligo vaccinale Covid, con conseguente richiesta di condanna dell'Azienda al pagamento degli emolumenti/retribuzione dal
1 gennaio 2022 all'ottobre 2022, per l'importo complessivo di € 30.000,00, oltre interessi dal gennaio
2022, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. In subordine, con condanna dell' al versamento dell'assegno CP_1 alimentare ex art 433 cc, per l'insussistenza di altre fonti reddituali.
Il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite per €
3.700,00, oltre accessori.
A fondamento di tale decisione assumeva che il ricorrente non aveva dato prova di avere impugnato né di avere ottenuto l'annullamento giudiziale del provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine professionale lo aveva sospeso dall'esercizio della professione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dalla normativa ratione temporis applicabile. Né di tale atto aveva chiesto la disapplicazione, censurandosi esclusivamente in questa sede i provvedimenti adottati Cont dalla in esecuzione del provvedimento di sospensione del Consiglio dell'Ordine, senza che tale ultimo atto fosse censurato sotto il profilo della sua legittimità.
L'art 4, commi 4 e 5 del DL n. 44/2021, come modificato dal DL n. 172/2021 e dal DL n. 24/2022, aveva individuato nel Consiglio dell'Ordine l'organo deputato ad accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale del dipendente sanitario, con conseguente sospensione dall'esercizio della professione, privando il datore di lavoro di ogni discrezionalità nella sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione (TAR Toscana n. 296/22; TAR Emilia-Romagna n. 703/2023). Pertanto, non impugnato l'atto presupposto, non poteva chiedersi di dichiararsi l'illegittimità dell'atto consequenziale dell' che, peraltro, dal 27.11.2021, non era più neppure gravata dall'obbligo CP_1 di repechage stante la nuova disciplina normativa che aveva abrogato la disposizione sulla possibilità di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni inferiori che non comportavano possibilità di contagio.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non sussisteva in atti alcuna offerta formale della propria prestazione nei confronti del datore di lavoro nel periodo oggetto di causa e quindi una effettiva messa in mora che escludeva qualsiasi diritto alla retribuzione.
Infine, non poteva essere neppure accolta la domanda subordinata di assegno alimentare ex art 82
DPR n. 3/1957, considerato che tale norma contemplava l'assegno in caso di sospensione dal lavoro in ambito disciplinare, mentre nella specie si versava in una ipotesi di sospensione ex lege.
impugna la sentenza, ribadendo le conclusioni di cui al primo grado, per Parte_1
i seguenti sei motivi:
1) erano censurabili le argomentazioni della sentenza sul fatto che non era stato impugnato l'atto presupposto del Consiglio dell'Ordine alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (n.
16/2023) e della Cassazione (SS.UU. n. 28429/2022) da cui si evinceva il principio che i Consigli
2 dell'Ordine effettuano una mera verifica documentale delle certificazioni Covid, ma non hanno alcun potere discrezionale che, invece, sussiste in capo all'Azienda anche a seguito delle modifiche normative. Pertanto, correttamente erano state impugnate le deliberazioni oggetto di causa, nelle quali erano stati esercitati i poteri discrezionali dell'Amministrazione in merito alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: tali atti non erano vincolati al provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ma erano atti autonomi, frutto di manifestazione di volontà dell'azienda. Nella sostanza, si trattava di atti diversi: mentre nell'atto del Consiglio si disponeva per la sospensione dalla professione e l'invio degli atti al datore di lavoro, nella delibera aziendale si disponeva per la sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione (peraltro, anche con diverse decorrenze). Il Tribunale avrebbe poi potuto disapplicare incidentalmente il provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art 63 D.l.vo n. 165/2001
2) quanto all'obbligo di repechage, anche a volere seguire la tesi assurda del Tribunale che aveva ritenuto abolito tale obbligo, il datore di lavoro avrebbe potuto comunque adottare ogni qualsiasi provvedimento atto ad evitare la modifica del rapporto di lavoro;
ed era onere del datore di lavoro provare di non avere reperito all'interno dell'azienda una mansione alternativa idonea
3) in merito all'omessa costituzione in mora dell'Azienda, questa non richiedeva formule solenni e con il ricorso ex art 700 cpc era stata effettuata l'offerta della propria prestazione
4) sul mancato riconoscimento dell'assegno alimentare, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale sul carattere iniquo e sproporzionato della sospensione dalla retribuzione per un lungo periodo di tempo. Sebbene la questione fosse stata trattata dalla Corte Cost. con sentenza n. 15/2023, sussistevano dubbi di ragionevolezza e proporzionalità di fronte ad un obbligo vaccinale relativo ad un siero che pacificamente non raggiungeva le finalità di prevenzione perseguite dal legislatore, tanto che un vaccino (Astrazeneca) era stato anche ritirato dal commercio. Né era condivisibile la decisione della Corte Costituzionale n. 16/2023 che aveva escluso l'equiparazione della sospensione dell'assegno alimentare in sede disciplinare rispetto alla sospensione ex art 4 DL n. 44/2021, sostenendo in tal ultimo caso che era stata una scelta del lavoratore quella di sottrarsi alle norme di sicurezza a tutela della prestazione lavorativa. Poiché non vi era prova dell'efficacia dei vaccini, dovevano ritenersi equiparabili i non vaccinati ai vaccinati, con discriminazione altrimenti dei primi soggetti
5) era poi censurabile la decisione del Tribunale che non aveva ammesso la consulenza tecnica richiesta, consulenza che costituisce un mezzo di ausilio per la conoscenza di fatti già provati (nella specie, necessaria per la quantificazione dei danni subiti, patrimoniali e non)
6) la riforma della sentenza doveva, infine, condurre ad una nuova regolamentazione delle spese di lite.
L' ha replicato punto per punto ai motivi di appello: Controparte_1
3 1) nella nuova formulazione dell'art 4 DL n. 44/2021 non era più prevista la sospensione del solo diritto a svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino il rischio di diffusione del contagio, prevedendosi l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e l'annotazione all'Albo. L'accertamento del Consiglio dell'Ordine era meramente accertativo ed adempitivo di obblighi ex lege, assente ogni potestà pubblicistica delle
Amministrazioni (TAR Toscana n. 296/2022); con obbligo conseguente dell'Azienda di sospendere dal servizio e dalla retribuzione (TAR Friuli Venezia Giulia n 4/2022), operando il tutto automaticamente a seguito dell'accertamento del Consiglio dell'Ordine. Né poteva sussistere un potere di disapplicazione dell'atto che l'art 63 del T.U ha previsto per gli atti “illegittimi” e, nella specie, non erano stati dedotti dalla parte motivi di illegittimità.
2) sull'obbligo di repêchage, l'appellante aveva invocato una disciplina non più in vigore
3) la messa in mora invocata nelle forma del ricorso ex art 700 cpc non poteva evitare comunque la sospensione conseguente all'inadempimento di obblighi vaccinali
4) il lavoratore sospeso dal lavoro non aveva diritto non solo alla retribuzione, ma anche a qualsiasi altro compenso e emolumento come previsto chiaramente dalla normativa, non suscettibile di interpretazione estensiva (TAR Lombardia n. 1397/2022; in particolare, per l'assegno alimentare
Corte Cost n. 15/2023) né potevano richiamarsi i casi di sospensione per ragioni penali o disciplinari
5) la consulenza tecnica non era stata ammessa, stante la correttezza della condotta dell'Amministrazione
6) le spese di lite andavano confermate per l'infondatezza dell'appello.
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I MOTIVI SUB 1) e 2) possono essere esaminati congiuntamente, richiedendo l'esame della normativa sull'obbligo vaccinale in vigore al momento dei fatti, quando fu adottata la prima delibera aziendale del 11.1.2022 e la seconda delibera di proroga del 10.6.2022 (l'appellante fu riammesso al lavoro nel novembre 2022).
Il testo dell'art 4 del DL n. 44/2021, ratione temporis applicabile (in vigore dal 27.11.2021, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 172/2021) - dopo avere precisato che la vaccinazione costituiva requisito per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni dei soggetti obbligati, salvo la ricorrenza di accertato pericolo per la salute in cui la vaccinazione poteva essere omessa o differita - prevedeva: “Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, ………….
4 Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle
Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina
l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma
4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6”.
Nella specie, l'appellante assume in sintesi che la mancata impugnazione dell'atto di accertamento del Consiglio dell'Ordine non è atto di rilievo significativo dal momento che l' sarebbe stata CP_1 tenuta comunque a disporre una valutazione sulla sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione, esercitando i suoi poteri discrezionali: in sostanza, la sospensione non conseguiva in modo automatico all'esito di quell'accertamento e quindi correttamente erano state impugnate le delibere aziendali.
L'argomento non è convincente per più motivi: la norma prevede che l'atto di accertamento determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e la sua annotazione sull'Albo. Ciò significa che, all'Albo, il dipendente risulta sospeso dalla professione: tale sospensione elimina ogni spazio e possibilità per una diversa determinazione del datore di lavoro sul far svolgere o meno al proprio dipendente le mansioni relative alla prestazione lavorativa per cui era stato assunto. Non appare peraltro comprensibile in che termini e con quali argomentazioni il datore di lavoro potrebbe deliberare in contrasto con una sospensione dalla professione annotata all'Albo. Che poi il datore di lavoro sia tenuto alla sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione del lavoratore non vaccinato, lo si evince anche dal tenore del comma 5 dell'art 4 suindicato (ultima parte), laddove si afferma che allo stesso datore possono applicarsi sanzioni, allorquando non abbia verificato l'ottemperanza al
5 provvedimento di sospensione: conseguendone che l'atto di sospensione è un atto dovuto che non lascia spazio a valutazioni discrezionali diverse e ulteriori.
Né sembra, come intende l'appellante, che dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28429/2022) possa evincersi un principio secondo cui residuerebbero poteri discrezionali all'Amministrazione: tale sentenza, nell'affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo un diritto soggettivo (la continuazione dell'esercizio della professione sanitaria, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale), afferma che la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa.
Quanto alla questione afferente alla possibilità di disapplicazione dell'atto di accertamento del
Consiglio dell'Ordine da parte del giudice adito, si osserva che tale potere di disapplicazione (che il giudice può indubbiamente esercitare incidentalmente) è subordinato dall'art 63 D.l.vo n. 165/2001 alla illegittimità accertata dell'atto che però deve essere argomentata dalla parte: nel caso di specie, nessuna illegittimità di tale atto è stata dedotta né poteva comunque riscontrarsi nel provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine aveva sospeso il dipendente dalla professione sulla base di una pacifica mancanza di certificazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali o il diritto a non vaccinarsi per motivi di salute.
In merito poi all'obbligo di repechage, l'appellante sostiene che - a prescindere dalla sua o meno previsione da parte delle nuove disposizioni di cui all'art 4 - il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto effettuare (per opportunità e prima di sospendere il dipendente dal lavoro) una valutazione sulla possibilità di adibizione a mansioni diverse e anche inferiori, per scongiurare comunque la possibilità di contagio.
Il comma 8 dell'art 4 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL n. 172/2022 recitava:
“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio….”.
Nell'art 4, nella versione modificata dal DL n. 172/2022, tale norma non è stata riprodotta: è evidente l'intenzione del legislatore in considerazione del permanere della emergenza pandemica di optare per una disciplina più rigorosa, prevedendo l'operatività del solo istituto della sospensione, ritenuto evidentemente l'unico idoneo a garantire contro il rischio di estensione ulteriore del contagio, escludendo la possibilità per il datore di lavoro di valutare adibizioni ad altre mansioni.
A fronte di ciò, quindi, deve escludersi che il datore di lavoro avesse margini di opportunità per valutare assegnazioni ad altre mansioni, avendo la legge giudicato prevalente l'interesse alla tutela
6 del diritto alla salute (art 32 Cost) rispetto all'interesse a non pregiudicare il rapporto lavorativo con la sua sospensione.
Nella specie, quindi, l'unica azione possibile per il datore di lavoro era quella della sospensione dall'attività e dalla retribuzione: sebbene l'appellante fosse un veterinario e quindi operasse a contatto con animali non è stato escluso che nel relativo reparto potessero operare altri addetti con mansioni varie e quindi vi fosse possibilità di contagio.
Sul MOTIVO SUB 3), a fronte di quanto fin qui considerato, appare irrilevante l'esame della questione sulla sussistenza di un atto di costituzione in mora costituito dalla proposizione del ricorso cautelare, dal momento che l'omessa vaccinazione aveva determinato la immediata e legittima sospensione dall'esercizio della professione.
In relazione al MOTIVO SUB 4), già la lettera del comma 5 dell'art 4 citato riferisce che la sospensione esclude la corresponsione della retribuzione, compenso o altro emolumento comunque denominato, a riprova che qualsiasi corresponsione di denaro deve essere esclusa, qualunque sia la natura dell'emolumento rivendicato.
E' poi sufficiente richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 16/2023 (sulla infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del DL. n. 44 del
2021): “L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”……
La Corte assume altresì che “ L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni
7 entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
La Corte smentisce altresì l'asserita natura assistenziale dell'assegno, rilevando che “Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
8 Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera…..”.
Sui MOTIVI SUB 5) e 6), essendo stato accertato che l' ebbe legittimamente ad agire in CP_1 conformità della normativa all'epoca vigente, è infondata la richiesta di consulenza tecnica per la determinazione dei danni subiti;
mentre è corretto il regime delle spese del primo grado poste a carico del ricorrente, da ritenersi totalmente soccombente.
Infine, anche le spese del presente grado devono porsi a carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa, dell'attività compiuta (nei valori minimi, attesa la serialità della materia del contendere), per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 17 giugno 2025
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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