Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02383/2026REG.PROV.COLL.
N. 07219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7219 del 2024, proposto dalla società C.A.M. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo in Roma, via Boezio, n. 2;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Municipio Roma VII e il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della Società Giubileo 2025, dell’Arcomproject S.r.l. e dei signori ER FA e MA NI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 3162 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. UG AS e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società C.A.M. S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 3162 del 2024 del T.a.r. Lazio, che ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determina dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. QG/32200/2017, rep. n. QG/854/2017, del 18 settembre 2017, recante la revoca della determinazione n. 131 del 16 dicembre 2011, relativa al parcheggio “Mercato via Magna Grecia”, ricompreso con il codice B1.4-021 nel “ Piano dei parcheggi da realizzare con finanziamenti non a carico del bilancio comunale ” di cui all’ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 del Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma, nonché per l’annullamento della deliberazione n. 46 del 21 dicembre 2020 della Giunta del Municipio VII, recante l’“ Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione mercato Metronio” – IBU: 3823 – CUP: J81E2000810004 ”, oltre agli ulteriori provvedimenti meglio individuati in atti.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in sintesi, che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006 era stato dichiarato fino al 31 dicembre 2008 lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma e che, con la successiva ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di Roma come Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’anzidetta emergenza.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, nell’ambito del piano degli interventi in questione è stata ricompresa, con il codice B1.4-021, la realizzazione del parcheggio “Mercato via Magna Grecia”, mediante la costruzione di un secondo piano interrato all’interno dell’autorimessa già esistente sita in via Magna Grecia, per un totale di 71 posti auto e 16 posti moto.
Più precisamente, con riferimento a tale parcheggio, la società C.A.M. S.p.a. ha presentato un primo progetto al Dipartimento Mobilità e Trasporti, in data 26 gennaio 2010 poi aggiornato e ritrasmesso e, con nota n. 1436 del 9 aprile 2010, è stata convocata la Conferenza di servizi permanente ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007 per l’esame e l’approvazione del progetto medesimo, conclusasi positivamente con la determina dirigenziale n. 131 del 16 dicembre 2011. Tuttavia, dopo tale determina, come puntualizzato dalla stessa ricorrente e odierna appellante, il procedimento “ si arrestava ” e non veniva stipulata la relativa convenzione.
Successivamente, con nota prot. QG/27050 del 25 luglio 2017, la Direzione Attuazione Parcheggi ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca della determinazione dirigenziale che ha chiuso la Conferenza di Servizi, a fronte della quale, con nota prot. n. 203 del 31 luglio 2017, la C.A.M. S.p.a. ha esposto le proprie osservazioni, opponendosi all’anzidetta revoca e sollecitando “ l’approvazione del progetto ”.
Con l’ulteriore nota prot. n. QG/29694 del 21 agosto 2017, l’amministrazione ha integrato le motivazioni rappresentate con la precedente comunicazione e ha riaperto i termini per la conclusione del procedimento e la C.A.M. S.p.a. ha presentato, a sua volta, le proprie ulteriori osservazioni relative alle nuove motivazioni prospettate dall’amministrazione.
Infine, con la determina dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. QG/32200/2017, rep. n. QG/854/2017, del 18 settembre 2017, è stata disposta la revoca della citata determinazione dirigenziale n. 131 del 16 dicembre 2011, con la motivazione che di seguito, letteralmente, si riporta: “ la credibilità dell’intervento risulta comunque viziata in quanto strettamente limitato al piano interrato ed opere connesse, senza interessare l’edificio sovrastante nel suo complesso (anche alla luce della costituita sismicità dell’area) e senza compromettere in nessuna fase la fruizione del mercato e dei negozi; l’immobile sovrastante l’area oggetto di intervento è già in parte adibito a parcheggio, chiuso dal gestore ATAC S.p.a. per problemi strutturali; il Municipio VII ha richiesto all’Assessore Capitolino competente, con memoria di Giunta del Municipio n. 5 del 3 febbraio 2017, l’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento previsto in via Magna Grecia e l’avvio di opere di riqualificazione del parcheggio già esistente, attualmente inutilizzato; l’ANAC con deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012 ha osservato che i parcheggi realizzati su area pubblica “rientrano nella nozione di opere pubbliche”, e quindi sono soggette all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici”, stigmatizzando fortemente la prassi dell’affidamento diretto della concessione del diritto di superficie sulla base della mera presentazione di una proposta progettuale da parte di un privato, consentito dalla normativa previgente ma non più coerente con l’attuale quadro normativo; l’Ufficio, all’interno del contraddittorio, ha trasmesso atto integrativo con nota prot. QG/29694 del 21 agosto 2017, evidenziando pertanto anche l’antieconomicità dell’opera in relazione alle criticità dell’edificio sovrastante; in data 30 agosto 2017 la C.A.M. s.r.l. ha inviato ulteriore nota formulando osservazioni ex art. 10 della legge n. 241/1990 sostanzialmente riproduttive delle precedenti ”.
3. A fronte dell’adozione di tale provvedimento di revoca la C.A.M. S.p.a. ne ha chiesto l’annullamento con il ricorso introduttivo del presente giudizio, poi integrato dai motivi aggiunti con cui ha chiesto anche l’annullamento degli ulteriori atti e provvedimenti dalla medesima conosciuti solo nel corso del giudizio di primo grado a seguito del relativo deposito da parte dell’amministrazione, concernenti, in parte, il sopravvenuto progetto di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento del Mercato Metronio e, in parte, gli atti e le note precedenti la determinazione dirigenziale impugnata. In particolare, con i motivi aggiunti, la CAM S.p.a. ha impugnato la deliberazione n. 46 del 21 dicembre 2020 della Giunta del Municipio VII recante l’“ Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione mercato Metronio” – IBU: 3823 – CUP: J81E2000810004 ” e il DPCM dell’8 giugno 2023, con cui il Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025 aveva inserito detto progetto nella lista degli interventi necessari per lo svolgimento del Giubileo, oltre agli ulteriori provvedimenti meglio indicati in atti. Ad avviso della C.A.M. S.p.a., infatti, il progetto di riqualificazione del Mercato Metronio risultava incompatibile con il progetto del parcheggio presentato dalla ricorrente medesima.
4. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza n. 3162 del 2024, ha respinto il ricorso e ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti, richiamando i profili di discrezionalità propri del potere di revoca sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità (Cons. Stato, Sez. III, 6 maggio 2014, n. 2311).
Nel caso di specie, secondo il T.a.r., il provvedimento di revoca non sarebbe affetto da tale vizio di irragionevolezza, sussistendo i presupposti per il valido esercizio del potere di cui all’art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990, da individuare nel mutamento della situazione di fatto, consistente nel grave rischio di instabilità dell’immobile riscontrato dall’amministrazione capitolina solo a seguito della segnalazione di ATAC S.p.a. in data 8 ottobre 2015, con la nota prot. n. 133253, per il cui tramite si è dato atto dell’esistenza di “ problemi strutturali significativi ” tali da “ pregiudicare la stabilità dell’edificio ”, tanto da giustificare la chiusura della relativa area a partire dall’1 novembre 2015 (sul punto, il giudice di primo grado ha fatto riferimento alla documentazione depositata in giudizio l’11 luglio 2023, attestante la situazione di degrado e di rischio dell’immobile).
Conseguentemente, in considerazione di tali problematiche strutturali, suscettibili di ledere l’incolumità pubblica, l’amministrazione capitolina ha ritenuto che non fosse più possibile realizzare il progetto proposto da C.A.M. S.p.a., sicché, secondo il T.a.r., sarebbe emerso un nuovo interesse pubblico alla conservazione e riqualificazione dell’edificio e del parcheggio già esistenti, interesse ritenuto da Roma Capitale prevalente rispetto a quello sotteso alla delibera revocata, afferente alla realizzazione di un nuovo parcheggio.
Il giudice di primo grado ha quindi dichiarato improcedibili i motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei provvedimenti recanti l’approvazione del nuovo e diverso progetto di ristrutturazione dell’edificio in questione, incompatibile con quello proposto dalla C.A.M. S.p.a., posto che la ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso essendo stata privata della possibilità di dar corso al proprio progetto di ampliamento.
Infine, è stata respinta anche la domanda concernente l’indennizzo, poiché la determinazione recante la valutazione positiva del progetto presentato dalla C.A.M. S.p.a. era intervenuta all’esito di una Conferenza di servizi di tipo istruttorio e, dunque, sulla base di un atto a efficacia interinale, al quale non aveva fatto seguito nessun ulteriore provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla stipula della convenzione, non essendovi, dunque, alcun titolo per il rilascio del permesso di costruire e per l’avvio delle opere per la realizzazione dell’intervento e non essendo ravvisabile, per tale ragione, alcuna posizione di interesse qualificato, che sarebbe derivata soltanto dalla stipula del contratto di concessione.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la C.A.M. S.p.a., formulando tre motivi di gravame e riproponendo i motivi di ricorso assorbiti dal T.a.r..
5.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il T.a.r. non avrebbe considerato una circostanza risultante dai documenti prodotti dalla stessa amministrazione nel giudizio di primo grado, in quanto, già in epoca antecedente alla chiusura positiva della Conferenza di servizi, l’amministrazione sarebbe stata a conoscenza dei problemi strutturali dell’edificio, come risulterebbe dalla stessa nota dell’ATAC dell’8 ottobre 2015, depositata da Roma Capitale l’11 luglio 2023, alla quale è allegato il verbale del sopralluogo che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma aveva effettuato il 7 marzo 2009. Secondo l’appellante, poiché tale verbale è stato richiamato nella nota dell’ATAC dell’8 ottobre 2015 nella parte relativa ai “ problemi strutturali significativi ”, senza menzionare alcuna ulteriore verifica, ne deriverebbe che già dal 2009, come accertato dai Vigili del Fuoco, l’edificio presentava criticità strutturali e necessitava di un intervento di consolidamento, sicché la qualificazione di tale circostanza come mutamento della situazione di fatto “ sarebbe in contrasto con gli atti di causa e con la stessa nota dell’ATAC ”, con conseguente violazione dell’art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990 per assenza dei presupposti per la revoca in autotutela.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha dedotto la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, sostenendo che l’amministrazione capitolina avrebbe provveduto all’inammissibile integrazione postuma del provvedimento impugnato, richiamando, in tal senso, alcune circostanze non contemplate nella comunicazione di avvio del procedimento né nel provvedimento di revoca, posto che la sentenza impugnata avrebbe a suo dire invocato la sopravvenienza di una situazione di fatto consistente nel grave rischio di instabilità dell’edificio, ma i dedotti problemi strutturali non sarebbero stati mai esplicitati né nella fase endoprocedimentale, né nel provvedimento di revoca del 18 settembre 2017 e non sarebbe stata menzionata neppure la nota ATAC S.p.a. dell’8 ottobre 2015, tanto che, in risposta alla nota del 21 agosto 2017, la C.A.M. S.p.a. ha osservato che “ non si dà conto di quali siano le dedotte problematiche strutturali del parcheggio sovrastante. Alla C.A.M. risulta soltanto che tale parcheggio richieda qualche intervento di manutenzione che, in quanto tale, non può pregiudicare la realizzazione del sottostante parcheggio ”.
5.3. La C.A.M. S.p.a. ha poi riproposto, nel paragrafo sub 3, i motivi di ricorso assorbiti o non esaminati dal T.a.r., prospettando altri e diversi profili di violazione dell’art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990 con riferimento alle ulteriori ragioni poste a fondamento del plurimotivato provvedimento di revoca e censurando, al paragrafo sub 3.2., il richiamo alla delibera ANAC n. 57 del 30 maggio 2012 che secondo l’amministrazione avrebbe “ stigmatizzato fortemente la prassi dell’affidamento diretto della concessione del diritto di superficie sulla base della mera presentazione di una proposta progettuale da parte di un privato, consentito dalla normativa previgente ma non più coerente con l’attuale quadro normativo ”. Sotto un ulteriore profilo, al paragrafo sub 3.2., ha poi censurato gli ulteriori atti antecedenti l’adozione del provvedimento di revoca, impugnati con i motivi aggiunti e rispetto ai quali il T.a.r. non si sarebbe pronunciato, deducendo come essi non siano giustificati da alcuno dei presupposti della revoca ed essendo privi della necessaria comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e ha dunque riproposto tali censure ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., fermo restando che si tratterebbe di “ atti interni non vincolanti e non incidenti su situazioni soggettive ”.
Con i motivi sub 3.3., 3.4. e 3.5. ha riproposto, sempre ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., anche le censure assorbite relative agli atti adottati dopo il provvedimento di revoca, tra cui quelli relativi al progetto di riqualificazione e ristrutturazione del Mercato Metronio, ivi inclusa la Determinazione dirigenziale prot. n. CI/222243/2019 della Direzione tecnica del Municipio Roma VII, recante l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva dell’intervento.
In proposito, l’appellante ha evidenziato che tali atti non menzionano l’esistenza dell’assegnazione alla società C.A.M. S.p.a. dell’intervento B1.4-21 per la realizzazione di un ulteriore piano sotterraneo a parcheggio nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi, come se quest’ultimo fosse stato espunto dal PUP medesimo, senza che tuttavia tale espunzione fosse effettivamente avvenuta. Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’ultimo provvedimento di espunzione degli intervenenti adottato dall’Assemblea Capitolina, ossia la Deliberazione n. 79 del 16 novembre 2017 non menziona il parcheggio B1.4-21, fermo restando che la revoca della Determinazione dirigenziale n. 131 del 16 dicembre 2011 che aveva chiuso positivamente la Conferenza di servizi sul progetto della C.A.M. S.p.a. non poteva essere assimilata a “ un’espunzione implicita ” la cui competenza spetta all’Assemblea Capitolina. In tale contesto, tuttavia, i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti avrebbero determinato “ un’espunzione di fatto ” dell’intervento della C.A.M. S.p.a. dal PUP, in assenza dei presupposti che la Deliberazione n. 79 del 2017 dell’Assemblea Capitolina aveva individuato quali “ situazioni di improcedibilità ”.
5.4. Da ultimo, con il terzo motivo di gravame, indicato sub 4, l’appellante ha censurato, in via subordinata, il capo della sentenza con cui il T.a.r. ha respinto la richiesta di indennizzo, sostenendo di essere titolare di una posizione qualificata dalla quale deriverebbero precisi obblighi per l’amministrazione. In altri termini, secondo l’appellante, al momento dell’adozione della revoca, la posizione soggettiva e l’affidamento della C.A.M. S.p.a. erano “ certamente da ritenersi consolidati, in ragione del fatto che il progetto aveva superato il vaglio della conferenza di servizi ”.
6. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo l’irricevibilità dei motivi aggiunti e l’inammissibilità del ricorso principale. In particolare, secondo l’amministrazione, sarebbe venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso poiché il progetto definitivo relativo ai lavori di “ Riqualificazione del mercato Metronio ” è stato inserito, per effetto del DPCM dell’8 giugno 2023, nel programma degli interventi connessi alle celebrazioni giubilari, indicando come soggetto responsabile dell’attuazione di tale intervento la società Giubileo 2025 e la società ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato tale DPCM.
Sotto un diverso profilo, inoltre, Roma Capitale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse per omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi alla Conferenza di servizi del 2010 quali la Risoluzione n. 7 del 2013 del Consiglio municipale, la nota dell’ATAC S.p.a. del 2015 e la nota dell’Assessore alla Città in movimento del 2017.
Il ricorso sarebbe anche irricevibile poiché, secondo Roma Capitale, C.A.M. S.p.a. avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di revoca entro il termine di trenta giorni, dovendo trovare applicazione i termini di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a..
Infine, Roma Capitale ha replicato nel merito ai motivi di appello, precisando che, con riferimento all’indennizzo, questo non sarebbe dovuto in quanto la fattispecie sarebbe assimilabile alla prima fase della finanza di progetto rispetto alla quale la giurisprudenza ha chiarito che, fino all’individuazione del promotore e del relativo interesse pubblico, non è dovuto alcun indennizzo in caso di revoca.
7. Si è costituito in giudizio anche il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, replicando all’unica doglianza direttamente rivolta nei loro confronti, per il cui tramite l’appellante ha sostenuto che gli atti di programmazione adottati in vista dell’evento giubilare siano viziati per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
8. Con le ulteriori memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono, con la conseguenza che si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Roma Capitale.
9.1. Il primo motivo di gravame è da reputarsi infondato poiché il provvedimento di revoca reca una motivazione che – per quanto risulti effettivamente stringata – consente comunque di cogliere le ragioni poste a fondamento del provvedimento.
L’amministrazione, infatti, ha richiamato la circostanza che l’immobile era stato “ chiuso dal gestore ATAC S.p.a. per problemi strutturali ” e che sussistevano “ criticità dell’edificio sovrastante ” evidenziate dall’ufficio con nota prot. QG/29694 del 21 agosto 2017. Si tratta, dunque, di un riferimento esplicito, da un lato, alla nota del 2017 da ultimo citata, e, dall’altro lato, di un rinvio implicito a quella dell’ATAC del 2015, che configurano elementi sopravvenuti suscettibili di giustificare l’esercizio del potere di revoca, connotato da profili di ampia discrezionalità, non potendosi ritenere che la situazione rappresentata ai fini della revoca fosse già presente nel 2009.
In altri termini, non è ravvisabile la “ svista percettiva ” lamentata dalla parte appellante, che ha sostenuto come la situazione rappresentata dall’amministrazione fosse stata già esistente nel 2009 e, del resto, a contrario , deve reputarsi del tutto ragionevole che il decorso del tempo abbia reso più grave la situazione dei problemi strutturali, anche a prescindere dal riferimento alla sismicità e fermo restando che la motivazione, pur stringata, è coerente con la fase procedimentale in questione, limitata alla sola approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi.
9.2. Anche il secondo motivo di gravame è infondato, non potendosi ravvisare un’illegittima integrazione postuma della motivazione poiché, come sopra evidenziato, il provvedimento fa effettivamente riferimento alla sussistenza di “ problemi strutturali ”, con la conseguenza che non vi è alcuna integrazione postuma della motivazione.
9.3. Infine, è privo di fondamento anche l’ultimo motivo di gravame in quanto – come già rilevato dal T.a.r. – nel caso di specie l’indennizzo non è dovuto poiché viene in rilievo la mera revoca dell’atto conclusivo di una Conferenza di servizi, in una vicenda procedimentale nell’ambito della quale non è mai stato concluso alcun accordo negoziale né è mai stato riconosciuto alcun titolo in favore della società ricorrente e odierna appellante, dovendosi, pertanto, dare continuità all’orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui l’indennizzo è dovuto esclusivamente ai soggetti “ direttamente interessati ” dal provvedimento di revoca, ossia a coloro ai quali “ l'opzione revocatoria finisca per sottrarre, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, una utilità ovvero un bene della vita già acquisito al patrimonio ” (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358). Nel caso in questione, infatti, in considerazione del mancato rilascio del titolo edilizio e della mancata stipula di un accordo negoziale, si deve necessariamente escludere che sia configurabile un’utilità o un bene della vita acquisito al patrimonio della C.A.M. S.p.a., come, del resto, risulta confermato dall’appellante medesima, la quale, a pagina 3 dell’atto di appello, ha precisato quanto di seguito letteralmente si riporta: “ A questo punto però il procedimento si arrestava. Pertanto, con diverse note, la C.A.M. ne sollecitava la conclusione mediante l’adozione della delibera di Giunta per l’approvazione del progetto e la conseguente autorizzazione alla stipula della convenzione ”.
9.4. Dal rigetto dei tre motivi di gravame deriva la conferma della sentenza impugnata, con il conseguente assorbimento delle ulteriori censure riproposte dall’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; inoltre, va confermata l’improcedibilità della domanda di annullamento della nota prot. RM/897 del 5 maggio 2023, della relazione tecnica sulle modifiche al programma degli interventi, nonché del DPCM dell’8 giugno 2023, dal momento che dall’annullamento di tali atti non deriverebbe alcuna utilità per la C.A.M. S.p.a. in relazione alla realizzazione del parcheggio, tenuto conto della legittimità del provvedimento di revoca.
10. In considerazione delle peculiarità del caso di specie in punto di fatto, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI LO, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
UG AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG AS | VI LO |
IL SEGRETARIO