Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2383
CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 per assenza dei presupposti per la revoca in autotutela

    Il provvedimento di revoca è motivato e consente di cogliere le ragioni poste a fondamento dello stesso. L'amministrazione ha richiamato la chiusura dell'immobile per problemi strutturali e criticità dell'edificio sovrastante, con rinvio a note amministrative che configurano elementi sopravvenuti suscettibili di giustificare l'esercizio del potere di revoca. Non è ravvisabile una 'svista percettiva' in quanto la situazione rappresentata non era la medesima del 2009 e il decorso del tempo ha potuto aggravare i problemi strutturali.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione

    Non si ravvisa un'illegittima integrazione postuma della motivazione poiché il provvedimento fa riferimento alla sussistenza di 'problemi strutturali'.

  • Altro
    Ulteriori profili di violazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990

    Le censure sono assorbite dal rigetto dei motivi di gravame.

  • Improcedibile
    Incompatibilità del progetto di riqualificazione del Mercato Metronio con il progetto del parcheggio presentato dalla ricorrente

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili dal TAR poiché la ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall'accoglimento del ricorso essendo stata privata della possibilità di dar corso al proprio progetto di ampliamento a seguito della revoca legittima.

  • Improcedibile
    Censure relative agli atti adottati dopo il provvedimento di revoca

    L'improcedibilità della domanda è confermata in quanto dall'annullamento di tali atti non deriverebbe alcuna utilità per la C.A.M. S.p.a. in relazione alla realizzazione del parcheggio, tenuto conto della legittimità del provvedimento di revoca.

  • Rigettato
    Posizione qualificata e affidamento consolidato

    L'indennizzo non è dovuto poiché viene in rilievo la mera revoca dell'atto conclusivo di una Conferenza di servizi, senza che sia mai stato concluso alcun accordo negoziale né riconosciuto alcun titolo in favore della società. Non si configura un'utilità o un bene della vita acquisito al patrimonio della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2383
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2383
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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