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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 30.1.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.27), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Mezzoprete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Via
Giuseppe Garibaldi n. 38, giusta procura in atti attore
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paola Marrocolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Piazza del
Popolo n. 21, giuste delega in atti convenuto
Oggetto: locazione di immobile ad uso non abitativo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. per sentire convalidare lo sfratto per morosità Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà sito ad Orvieto (TR), Piazza XXIX Marzo n. 25, distinta al
NCEU al foglio 182, part. 85, sub. 2, concesso in locazione per uso diverso dall'abitazione, con contratto stipulato il 01/09/2023 e registrato in data 19/09/2023 al n. 993 Serie 3T.
Con ordinanza emessa in data 25.6.2024, è stato disposto – stante l'opposizione dell'intimata– il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. e rigettata l'istanza di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio. La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 29.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 30.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 30/1/2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Le domande proposte dall'attore non meritano accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, quanto al contratto di locazione, si evince che il sig. conduce in CP_1 locazione l'immobile oggetto del presente procedimento dal 2002 in virtù dei seguenti contratti:
- contratto del 01.09.2002 stipulato con il signor padre dell'odierno attore, per Persona_1 la durata di anni tre, prorogato sino al 31.08.2011;
- contratto dell'1.09.2011 stipulato con la signora , madre dell'odierno Controparte_2 attore divenuta proprietaria a seguito della morte del marito, per la durata di anni 6 e prorogato sino al 31.08.23;
- contratto del settembre 2023 stipulato con il dr. figlio ed erede dei Parte_1 precedenti locatori, subentrato nel contratto stipulato dalla madre a seguito della sua morte e divenuto proprietario esclusivo dell'immobile a seguito di atto di divisione ereditaria del maggio 2017.
Tale circostanza, quindi, non può che far propendere per la continuità del rapporto contrattuale che deve considerarsi sostanzialmente unitario e di durata ultraventennale.
Ciò posto in relazione al contratto, deve rilevarsi che lo sfratto per morosità è stato intimato per un inadempimento nel quale il conduttore sarebbe incorso nel periodo novembre - dicembre 2023 per un importo di € 444,63 (di cui € 310,00 per mancato pagamento del canone di dicembre 2023 ed € 134,63 per mancato pagamento di parte del canone di novembre 2023).
A tali importi, con la memoria depositata successivamente al mutamento del rito, parte attrice ha aggiunto la richiesta di condanna al pagamento di € 63,15 per rimborso dei costi dei bolli apposti dal locatore su quietanze di pagamento di canoni.
Inoltre, l'attore ha affermato che la compensazione operata dal conduttore sarebbe illegittima, in quanto i crediti invocati deriverebbero da contratti diversi da quello attuale e in parte stipulati con soggetti terzi.
Tuttavia, in relazione a tale ultimo aspetto, in punto di diritto, deve rilevarsi che la compensazione trova applicazione proprio quando i crediti siano autonomi, cioè derivino da rapporti distinti, mentre “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, non si verifica una compensazione “propria”, bensì un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
operazione alla quale il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. cass. civ. ord.
9.10.24 n. 26365).
Pertanto, l'estinzione dei reciproci debiti delle parti fino alla concorrenza di essi può trovare applicazione sia considerando i rispettivi crediti e debiti delle parti come derivanti dal medesimo rapporto (compensazione impropria), sia considerando i rispettivi debiti e crediti come derivanti da rapporti autonomi e distinti (compensazione propria).
In ogni caso, si sottolinea come il sig. quale erede dei precedenti locatori, è Pt_1 comunque tenuto all'adempimento delle obbligazioni derivanti anche dai contratti stipulati dai suoi danti causa.
Venendo, quindi, all'analisi del caso concreto, quanto alla sussistenza del presupposto della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 e ss c.c., in primis, occorre soffermarsi sulla debenza dell'importo di € 310,00 richiesto quale canone di locazione per dicembre 2023.
A ben vedere, dalla documentazione versata in atti si evince che l'importo non è dovuto poiché il conduttore, con bonifico del 17.09.23, ha provveduto nuovamente al pagamento della mensilità di maggio 2020 in quanto il locatore lo aveva richiesto pensando che non fosse stato pagato a suo tempo.
Tuttavia, dopo l'esecuzione del pagamento, è stata rinvenuta la ricevuta, rilasciata dal locatore in data 2.5.2020, con cui si attesta l'avvenuto pagamento di € 312,00 (comprensivo di marca da bollo di € 2,00) per il periodo 1/05 - 31/05 2020.
Pertanto, il sig. nel mese di novembre 2023, ha chiesto al locatore la restituzione CP_1 dell'importo che risultava essere stato pagato due volte, la restituzione non è avvenuta e, quindi, correttamente, il conduttore ha comunicato tramite pec che non avrebbe corrisposto il canone per il mese di dicembre 2023, in quanto a questa mensilità si sarebbe dovuto imputare il pagamento del settembre 2023 con causale “affitto maggio 2020” poiché tale mensilità era stata pagata regolarmente nel 2020.
Analizzando la documentazione in atti, infatti, si apprende che il conduttore, nel maggio 2020, ha effettuato due pagamenti: uno, in contanti, relativo al canone di maggio a cui si riferisce la ricevuta del 2.5.20 e uno, con bonifico, avente valuta al 5.5.20 relativo al canone di aprile
2020.
Invero, i pagamenti del canone di locazione, come risulta dalla pec prodotta dallo stesso locatore, sono stati eseguiti tramite bonifico solo successivamente al 4 maggio 2020, quando il sig. ha comunicato le coordinate bancarie necessarie a tal fine. Pt_1
Quanto appena detto, dunque, esclude la sussistenza della morosità nel pagamento del canone di dicembre 2023.
Infatti, non può ritenersi ammissibile la domanda di “revoca/annullamento/nullità/invalidità della quietanza di maggio 2020” in quanto rilasciata per errore.
La domanda, avanzata con la memoria difensiva del 7.10.24 da parte attrice, risulta tardiva poiché non è stata svolta in precedenza e non può essere introdotta ai sensi dell'art. 420, comma 1 cpc giacché quest'ultima consente, previa autorizzazione del Giudice e in presenza di gravi motivi, solamente una semplice modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate, ma non consente l'introduzione di domande nuove.
Ad ogni modo, inoltre, non risultano elementi concreti in base ai quali si possa giustificare la privazione della valenza probatoria che il codice riconosce ad una quietanza di pagamento, in quanto il presunto errore addotto dall'attore risulta meramente allegato e non provato. Come è noto, infatti, la quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento e libera il debitore dall'obbligazione assunta, facendo piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento ed è vincolante per il giudice quale prova legale in quanto costituisce confessione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2733 co. 2 e 2735 co. 1 c.c. e non può essere messa in discussione dal creditore, sollevando, altresì, il debitore dal relativo onere probatorio (cfr. CDA Napoli n. 1628/2024 e Cass civ. Sez. II, Ordinanza n. 3122/2024).
La confessione, ex art. 2732 c.c., può essere revocata o invalidata soltanto se il confitente dimostri sia la non veridicità della stessa, sia che la non rispondenza al vero di detta dichiarazione dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato o dalla coartazione della sua volontà (cfr. cass civ. n. 17716/2020).
Nel caso di specie, invece, come già detto, l'attore si è limitato genericamente ad affermare di avere emesso la ricevuta di pagamento del canone di maggio 2020 per errore senza fornire elementi concreti di riscontro, pertanto, non è possibile privare di efficacia tale ricevuta di pagamento, la quale ha pieno valore confessorio.
Invero, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'attore la corrispondenza prodotta, né tanto mento l'affermazione che, stante l'emergenza Covid19, gli incontri erano assolutamente limitati, in quanto, tale ultima affermazione risulta smentita da quanto affermato dallo stesso attore il quale ha ammesso di essersi ripetutamente recato nel mese di aprile 2020 sia presso lo studio del geometra sia presso la sua abitazione.
Con riferimento, infine, alla non debenza dell'importo di € 134,63 richiesto per parte del canone di novembre 2023: il signor ha versato per cauzione in data 01.08.2002 CP_1
l'importo di L. 600.000 (pari a € 309,87) e gli interessi prodotti da tale somma non gli sono mai stati corrisposti.
In merito alla mancata corresponsione degli interessi, infatti, risulta in atti corrispondenza in cui il conduttore ha chiesto la corresponsione degli interessi al locatore, non essendo avvenuta, quindi, è stata inoltrata la pec del 9.11.23 in cui è stato comunicato che tale importo sarebbe stato detratto dal canone di novembre 2023.
Quanto all'eccepita parziale prescrizione degli interessi, la stessa non può dirsi sussistente alla luce delle provate richieste da parte del conduttore di ricevere la corresponsione di quanto dovuto, ma soprattutto in considerazione delle dichiarazioni del signor di Pt_1 riconoscimento del debito: risultano versate in atti delle mail in cui il locatore ha riconosciuto che gli interessi non erano mai stati corrisposti e ne ha determinato l'ammontare (mail del
5.5.20, pec del 12.10.23), dichiarazioni che ben possono integrare una espressa rinuncia alla prescrizione eventualmente maturata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 cc.
Pertanto, la compensazione operata dal conduttore deve considerarsi assolutamente legittima.
Da ultimo, quanto alla domanda relativa al pagamento dell'importo di € 63,15 richiesto per il rimborso dell'imposta di bollo sulle ricevute di pagamento, la stessa deve ritenersi inammissibile trattandosi di domanda nuova fondata su una diversa causa petendi, giacché non consegue ad un inadempimento successivo all'introduzione del giudizio in quanto risultano regolarmente pagati tutti i canoni di locazione, compreso il mese di gennaio 2025, ma discende da fatti pregressi che avrebbero dovuto essere posti fin da subito all'attenzione del Giudice.
Per tutti i motivi appena esposti, quindi, le domande proposte da parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma
16 luglio 2020), in base al valore (scaglione fino € 1.100,00), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni altra Parte_2 Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 462,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 30.1.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 30.1.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.27), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Mezzoprete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Via
Giuseppe Garibaldi n. 38, giusta procura in atti attore
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paola Marrocolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Piazza del
Popolo n. 21, giuste delega in atti convenuto
Oggetto: locazione di immobile ad uso non abitativo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. per sentire convalidare lo sfratto per morosità Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà sito ad Orvieto (TR), Piazza XXIX Marzo n. 25, distinta al
NCEU al foglio 182, part. 85, sub. 2, concesso in locazione per uso diverso dall'abitazione, con contratto stipulato il 01/09/2023 e registrato in data 19/09/2023 al n. 993 Serie 3T.
Con ordinanza emessa in data 25.6.2024, è stato disposto – stante l'opposizione dell'intimata– il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. e rigettata l'istanza di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio. La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 29.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 30.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 30/1/2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Le domande proposte dall'attore non meritano accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, quanto al contratto di locazione, si evince che il sig. conduce in CP_1 locazione l'immobile oggetto del presente procedimento dal 2002 in virtù dei seguenti contratti:
- contratto del 01.09.2002 stipulato con il signor padre dell'odierno attore, per Persona_1 la durata di anni tre, prorogato sino al 31.08.2011;
- contratto dell'1.09.2011 stipulato con la signora , madre dell'odierno Controparte_2 attore divenuta proprietaria a seguito della morte del marito, per la durata di anni 6 e prorogato sino al 31.08.23;
- contratto del settembre 2023 stipulato con il dr. figlio ed erede dei Parte_1 precedenti locatori, subentrato nel contratto stipulato dalla madre a seguito della sua morte e divenuto proprietario esclusivo dell'immobile a seguito di atto di divisione ereditaria del maggio 2017.
Tale circostanza, quindi, non può che far propendere per la continuità del rapporto contrattuale che deve considerarsi sostanzialmente unitario e di durata ultraventennale.
Ciò posto in relazione al contratto, deve rilevarsi che lo sfratto per morosità è stato intimato per un inadempimento nel quale il conduttore sarebbe incorso nel periodo novembre - dicembre 2023 per un importo di € 444,63 (di cui € 310,00 per mancato pagamento del canone di dicembre 2023 ed € 134,63 per mancato pagamento di parte del canone di novembre 2023).
A tali importi, con la memoria depositata successivamente al mutamento del rito, parte attrice ha aggiunto la richiesta di condanna al pagamento di € 63,15 per rimborso dei costi dei bolli apposti dal locatore su quietanze di pagamento di canoni.
Inoltre, l'attore ha affermato che la compensazione operata dal conduttore sarebbe illegittima, in quanto i crediti invocati deriverebbero da contratti diversi da quello attuale e in parte stipulati con soggetti terzi.
Tuttavia, in relazione a tale ultimo aspetto, in punto di diritto, deve rilevarsi che la compensazione trova applicazione proprio quando i crediti siano autonomi, cioè derivino da rapporti distinti, mentre “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, non si verifica una compensazione “propria”, bensì un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
operazione alla quale il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. cass. civ. ord.
9.10.24 n. 26365).
Pertanto, l'estinzione dei reciproci debiti delle parti fino alla concorrenza di essi può trovare applicazione sia considerando i rispettivi crediti e debiti delle parti come derivanti dal medesimo rapporto (compensazione impropria), sia considerando i rispettivi debiti e crediti come derivanti da rapporti autonomi e distinti (compensazione propria).
In ogni caso, si sottolinea come il sig. quale erede dei precedenti locatori, è Pt_1 comunque tenuto all'adempimento delle obbligazioni derivanti anche dai contratti stipulati dai suoi danti causa.
Venendo, quindi, all'analisi del caso concreto, quanto alla sussistenza del presupposto della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 e ss c.c., in primis, occorre soffermarsi sulla debenza dell'importo di € 310,00 richiesto quale canone di locazione per dicembre 2023.
A ben vedere, dalla documentazione versata in atti si evince che l'importo non è dovuto poiché il conduttore, con bonifico del 17.09.23, ha provveduto nuovamente al pagamento della mensilità di maggio 2020 in quanto il locatore lo aveva richiesto pensando che non fosse stato pagato a suo tempo.
Tuttavia, dopo l'esecuzione del pagamento, è stata rinvenuta la ricevuta, rilasciata dal locatore in data 2.5.2020, con cui si attesta l'avvenuto pagamento di € 312,00 (comprensivo di marca da bollo di € 2,00) per il periodo 1/05 - 31/05 2020.
Pertanto, il sig. nel mese di novembre 2023, ha chiesto al locatore la restituzione CP_1 dell'importo che risultava essere stato pagato due volte, la restituzione non è avvenuta e, quindi, correttamente, il conduttore ha comunicato tramite pec che non avrebbe corrisposto il canone per il mese di dicembre 2023, in quanto a questa mensilità si sarebbe dovuto imputare il pagamento del settembre 2023 con causale “affitto maggio 2020” poiché tale mensilità era stata pagata regolarmente nel 2020.
Analizzando la documentazione in atti, infatti, si apprende che il conduttore, nel maggio 2020, ha effettuato due pagamenti: uno, in contanti, relativo al canone di maggio a cui si riferisce la ricevuta del 2.5.20 e uno, con bonifico, avente valuta al 5.5.20 relativo al canone di aprile
2020.
Invero, i pagamenti del canone di locazione, come risulta dalla pec prodotta dallo stesso locatore, sono stati eseguiti tramite bonifico solo successivamente al 4 maggio 2020, quando il sig. ha comunicato le coordinate bancarie necessarie a tal fine. Pt_1
Quanto appena detto, dunque, esclude la sussistenza della morosità nel pagamento del canone di dicembre 2023.
Infatti, non può ritenersi ammissibile la domanda di “revoca/annullamento/nullità/invalidità della quietanza di maggio 2020” in quanto rilasciata per errore.
La domanda, avanzata con la memoria difensiva del 7.10.24 da parte attrice, risulta tardiva poiché non è stata svolta in precedenza e non può essere introdotta ai sensi dell'art. 420, comma 1 cpc giacché quest'ultima consente, previa autorizzazione del Giudice e in presenza di gravi motivi, solamente una semplice modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate, ma non consente l'introduzione di domande nuove.
Ad ogni modo, inoltre, non risultano elementi concreti in base ai quali si possa giustificare la privazione della valenza probatoria che il codice riconosce ad una quietanza di pagamento, in quanto il presunto errore addotto dall'attore risulta meramente allegato e non provato. Come è noto, infatti, la quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento e libera il debitore dall'obbligazione assunta, facendo piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento ed è vincolante per il giudice quale prova legale in quanto costituisce confessione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2733 co. 2 e 2735 co. 1 c.c. e non può essere messa in discussione dal creditore, sollevando, altresì, il debitore dal relativo onere probatorio (cfr. CDA Napoli n. 1628/2024 e Cass civ. Sez. II, Ordinanza n. 3122/2024).
La confessione, ex art. 2732 c.c., può essere revocata o invalidata soltanto se il confitente dimostri sia la non veridicità della stessa, sia che la non rispondenza al vero di detta dichiarazione dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato o dalla coartazione della sua volontà (cfr. cass civ. n. 17716/2020).
Nel caso di specie, invece, come già detto, l'attore si è limitato genericamente ad affermare di avere emesso la ricevuta di pagamento del canone di maggio 2020 per errore senza fornire elementi concreti di riscontro, pertanto, non è possibile privare di efficacia tale ricevuta di pagamento, la quale ha pieno valore confessorio.
Invero, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'attore la corrispondenza prodotta, né tanto mento l'affermazione che, stante l'emergenza Covid19, gli incontri erano assolutamente limitati, in quanto, tale ultima affermazione risulta smentita da quanto affermato dallo stesso attore il quale ha ammesso di essersi ripetutamente recato nel mese di aprile 2020 sia presso lo studio del geometra sia presso la sua abitazione.
Con riferimento, infine, alla non debenza dell'importo di € 134,63 richiesto per parte del canone di novembre 2023: il signor ha versato per cauzione in data 01.08.2002 CP_1
l'importo di L. 600.000 (pari a € 309,87) e gli interessi prodotti da tale somma non gli sono mai stati corrisposti.
In merito alla mancata corresponsione degli interessi, infatti, risulta in atti corrispondenza in cui il conduttore ha chiesto la corresponsione degli interessi al locatore, non essendo avvenuta, quindi, è stata inoltrata la pec del 9.11.23 in cui è stato comunicato che tale importo sarebbe stato detratto dal canone di novembre 2023.
Quanto all'eccepita parziale prescrizione degli interessi, la stessa non può dirsi sussistente alla luce delle provate richieste da parte del conduttore di ricevere la corresponsione di quanto dovuto, ma soprattutto in considerazione delle dichiarazioni del signor di Pt_1 riconoscimento del debito: risultano versate in atti delle mail in cui il locatore ha riconosciuto che gli interessi non erano mai stati corrisposti e ne ha determinato l'ammontare (mail del
5.5.20, pec del 12.10.23), dichiarazioni che ben possono integrare una espressa rinuncia alla prescrizione eventualmente maturata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 cc.
Pertanto, la compensazione operata dal conduttore deve considerarsi assolutamente legittima.
Da ultimo, quanto alla domanda relativa al pagamento dell'importo di € 63,15 richiesto per il rimborso dell'imposta di bollo sulle ricevute di pagamento, la stessa deve ritenersi inammissibile trattandosi di domanda nuova fondata su una diversa causa petendi, giacché non consegue ad un inadempimento successivo all'introduzione del giudizio in quanto risultano regolarmente pagati tutti i canoni di locazione, compreso il mese di gennaio 2025, ma discende da fatti pregressi che avrebbero dovuto essere posti fin da subito all'attenzione del Giudice.
Per tutti i motivi appena esposti, quindi, le domande proposte da parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma
16 luglio 2020), in base al valore (scaglione fino € 1.100,00), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni altra Parte_2 Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 462,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 30.1.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)