Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
650 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 650 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA SOFIA in data 09/10/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. SANGIORGI STEFANIA e dall' avv. FALCINI SONIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/11/2017;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
1
- che, a seguito dell'intervento del Pubblico Ministero, le parti hanno precisato le ragioni dell'affido esclusivo dei figli alla madre, nei termini che seguono:
“La richiesta, condivisa fra i genitori, di affidamento esclusivo dei due figli della coppia alla madre e la regolamentazione riguardante il loro collocamento è stata determinata dalla necessità di formalizzare una situazione già in atto da tempo ed anche per assecondare il sentire dei ragazzi
(13 e 16 anni) che negli ultimi anni hanno avuto un rapporto particolarmente oppositivo e di rottura con il padre, verosimilmente condizionato della conflittualità esistente fra i genitori stessi.
In considerazione dell'età dei ragazzi, dell'impossibilità in questa fase della crescita, di obbligarli ad incontri imposti, nonché del rischio di accentuare reazioni negative e difficoltà, i genitori hanno ritenuto opportuno confermare la situazione in essere e definire in via congiunta il procedimento divorzile.
I ragazzi gradiscono e preferiscono il nuovo ambiente familiare della madre, solo presso la quale vogliono restare;
le decisioni che li riguardano vengono prese, ormai da molto tempo, di fatto, dalla madre con la quale i ragazzi convivono e che, in via esclusiva, provvede ai compiti di cura e alla loro gestione.
La modifica di tale consolidata situazione, protrattasi nel tempo, porterebbe, come anche ha riconosciuto il padre stesso, ad uno squilibrio nei rapporti, già condizionati dalla fase adolescenziale dei due figli.
Per questi motivi
, per evitare a tutti i disagi del giudizio, con il conseguente acuirsi delle già esistenti tensioni, soprattutto nei rapporti genitore-figli e, non ultimo, nel convincimento che così tale rapporto abbia maggiori possibilità di migliorare nel tempo di pari passo con la crescita dei ragazzi, le parti hanno individuato un punto di equilibrio rappresentato dalle condizioni riportate nel ricorso congiunto che hanno chiesto ai difensori di confermare”.
- che le motivazioni addotte appaiono conformi all'interesse dei minori e prodromiche ad un miglioramento dei rapporti figli-padre;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 - che le ulteriori condizioni risultano conformi alla legge;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA SOFIA in data
09/10/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SANTA SOFIA al N. 6
P. 2 S. A Anno 2004; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/03/2024, che integralmente si riportano:
1) i figli minori verranno affidati in via esclusiva alla madre presso la quale saranno collocati in via assolutamente prevalente e presso la quale hanno già fissato la loro residenza;
2) il padre incontrerà la figlia, nel rispetto degli interessi e della volontà della stessa, vista l'età, previo accordo diretto con;
Per_1
3) il padre terrà con sé un giorno alla settimana (indicativamente il sabato o Per_2 la domenica a settimane alterne), presso la casa dei nonni paterni ed, in ogni caso, alla loro presenza;
ovviamente ad eccezione dei periodi di ferie che il figlio trascorrerà fuori da Santa Sofia, avvertendo il padre stesso;
4) il Sig. dovrà contribuire al mantenimento di entrambi i figli, a decorrere CP_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso, bonificando alla Sig.ra Parte_1 direttamente nel suo conto corrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 550,00 mensili (€. 275,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT;
5) entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli così come stabilite e con le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Forlì che si allega (doc. 8); le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate dall'altro (debitore) entro 8 gg. dalla richiesta, con conteggio e conguaglio da effettuare ogni fine mese;
6) l'assegno unico eventualmente previsto per i figli verrà percepito integralmente dalla Sig.ra ed anche eventuali detrazioni per i figli saranno a favore della Parte_1 madre;
7) le parti dichiarano di godere di adeguati redditi propri e di non avanzare pretese reciproche a titolo di assegno di divorzio;
3 8) i predetti si rilasciano espresso reciproco consenso all'espatrio ed espressa reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
9) le parti, con la firma del presente accordo e nel rispetto dello stesso, dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare-avere e di non avere più alcunché da pretendere l'uno dall'altro, se non per quanto espressamente sopra previsto, ad alcun titolo;
10) le spese legali del giudizio si intendono compensate ed i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SANTA SOFIA per quanto di competenza.
Forlì, 06/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727