Sentenza 20 luglio 2021
Ordinanza collegiale 22 luglio 2021
Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 01888/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2021, proposto da
Curatela CO.GE.I. - Consorzio Gestione Impianti e Servizi Ecoambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’inadempimento contrattuale da parte del Comune di Ugento per non aver corrisposto quanto dovuto a titolo di revisione del prezzo ai sensi dell’art. 13 del capitolato d’oneri e servizi;
- che l’ipotesi prevista al punto “1ay” della C.T.U., pari a € 448.113,59, è quella più rappresentativa della corretta revisione dei prezzi, comprensiva di interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, di cui € 301.293,30 a titolo di capitale e € 146.820,29 a titolo di interessi, oltre a quelli maturandi dalla data di deposito della C.T.U. alla data dell’effettivo soddisfo;
- dell’inadempimento contrattuale da parte del Comune di Ugento nel pagamento degli importi di € 545,80 dovuti in virtù delle fatture n. 62/01 per € 485,80 e n. 16/07 per € 60,00 emesse per servizi straordinari;
nonché per la condanna del Comune di Ugento al pagamento delle competenze del presente giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. A. Milli, in sostituzione dell’avv. G. Gabellone, per la parte ricorrente, avv. A. Distante per la P.A.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 30.12.2020 e depositato il 12.1.2021, la Curatela CO.GE.I. ha riassunto innanzi a questo T.A.R., a seguito di sentenza n. 2160/2020 declinatoria della giurisdizione, la causa in precedenza proposta innanzi al Tribunale civile di Lecce per il riconoscimento degli importi revisionali dalla stessa reclamati per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani espletato nel territorio comunale, nonché per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale derivante dal mancato pagamento di fatture, emesse per servizi straordinari;
- con sentenza non definitiva n. 1157/2021 del 20.7.2021, il Tribunale ha respinto il ricorso con riferimento alle domande formulate sub n. 1 e n. 2 delle conclusioni attoree;
- con ordinanza n. 1177/2021 del 22/7/2021 il Collegio, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., ha sollevato d’ufficio, davanti alla Corte di Cassazione, conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla domanda formulata sub n. 3 delle conclusioni dell’atto introduttivo, concernente l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del Comune resistente per il mancato pagamento delle fatture n. 62/01 e n. 16/07, ed ha contestualmente disposto la sospensione del giudizio;
- con ordinanza n. 12873 del 22.4.2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato che la giurisdizione in ordine alla suddetta domanda spetta al Giudice Ordinario;
Ritenuto, per quanto innanzi, di dovere prendere atto della pronuncia del Giudice regolatore della giurisdizione e, conseguentemente, di dover dichiarare il ricorso inammissibile in parte qua per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando al Giudice Ordinario la cognizione della terza domanda attorea, con cui parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale da parte del Comune di Ugento nel pagamento degli importi di € 545,80 dovuti in virtù delle fatture n. 62/01 per € 485,80 e n. 16/07 per € 60,00 emesse per servizi straordinari” ;
Ritenuto di compensare le spese di lite anche in relazione a questa ulteriore fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione in relazione alla terza domanda attorea, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO