Sentenza 4 luglio 2023
Ordinanza cautelare 1 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 1 febbraio 2024
Inammissibile
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2025REG.PROV.COLL.
N. 04801/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2024, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anton Giulio Lana, Mario Melillo, Valentina Rao, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anton Giulio Lana in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 1059/2024, resa tra le parti.
Vista la richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero della Salute;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto l'art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante e l’Avvocato Francesco Rosi su delega dell’Avv. Anton Giulio Lana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 11273/2023 il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- contro il provvedimento di rigetto della domanda di adesione alla transazione per danno da emotrasfusione, qualificando la domanda come di risarcimento del danno per lesione dell’affidamento.
In fatto era accaduto che l’amministrazione aveva risposto con notevole ritardo all’istanza di transazione, e nel frattempo era passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva condannato l’amministrazione stessa a risarcire il danno: il giudicato sul giudizio risarcitorio aveva dunque fatto venir meno (a causa del ritardo dell’amministrazione) i presupposti della transazione.
2. Impugnata tale sentenza con ricorso in appello dal Ministero della Salute, con ordinanza cautelare n. 3694/2023 questa Sezione aveva accolto la domanda di sospensiva, osservando che “ il ricorso in appello appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, avuto riguardo alla insussistenza, all’atto dell’adozione del provvedimento impugnato, dei presupposti per la stipula della transazione (impregiudicata ogni diversa forma rimediale per l’ipotesi della dedotta imputabilità all’amministrazione, sul piano causale, del venir meno di tali presupposti rispetto al momento della presentazione della relativa istanza) ”.
La peculiarità della vicenda è data dal fatto che il giudicato sull’azione risarcitoria si è formato soltanto sull’ an , dovendosi provvedere a separato giudizio per la liquidazione del quantum .
In argomento successivamente alla citata ordinanza cautelare è intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 9308/2023, la quale ha osservato che nella valutazione discrezionale relativa all’accoglimento o meno dell’istanza di transazione “ l’Amministrazione non potrà non tenere conto – oltre che delle proprie esigenze patrimoniali - anche delle sopravvenienze costituite dalla definizione medio tempore del giudizio civile nei primi due gradi di giudizio con sentenza di condanna generica della stessa Amministrazione, nonché dell’interesse del danneggiato a chiudere immediatamente il contenzioso piuttosto che sobbarcarsi un ulteriore giudizio per la quantificazione del danno da risarcire ”.
Conseguentemente, la Sezione ha ritenuto di superare l’orientamento originariamente espresso nella sentenza n. -OMISSIS-/2022 affermando, nella sentenza n. -OMISSIS-/2022, che “ ritiene la Sezione, re melius perpensa, di attribuire rilievo decisivo al disposto dell’art. 1, comma 3, d.m. 4 maggio 2012, per il quale “si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio è ancora pendente alla data di sottoscrizione dell’atto transattivo”. La norma correla infatti la verifica avente ad oggetto la necessaria persistenza del presupposto per l’accesso alla procedura transattiva al momento della stipulazione del relativo atto, consentendo dinamicamente all’Amministrazione di attribuire rilievo alle circostanze sopravvenute alla adozione dell’eventuale provvedimento propedeutico di ammissione alla transazione ”.
Nella sentenza 1 febbraio 2024 n. 1059 che ha definito il giudizio di appello avverso la citata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 11273/2023 è stato quindi accolto il motivo con cui si lamentava la sostituzione del T.A.R. all’amministrazione: il primo giudice si sarebbe dovuto limitare ad annullare il diniego, per riesaminare l’istanza; invece la sentenza, nella sostanza, ha direttamente ammesso l’interessato al beneficio richiesto.
Ciò posto, la sentenza n. 1059/2024 ha lasciato all’amministrazione due possibilità:
a) o “ una liquidazione del risarcimento che risulti satisfattiva in relazione a tutte le voci di danno e a tutti i titoli di responsabilità che vengono in considerazione nel caso di specie ”;
b) oppure, in alternativa, in caso di dissenso sul quantum da risarcire, risultano sussistenti i presupposti per l’accesso alla transazione (essendo a quel punto la res controversa relativa proprio al profilo del quantum ).
La citata sentenza chiarisce però anche che rispetto alla vicenda oggetto della non impugnata sentenza del TAR Lazio n. 8085/2022 (spontaneamente eseguita), l’amministrazione dovrebbe evitare “ peraltro in materia assai sensibile e rilevante sotto delicati profili anche extragiuridici, di trattare in modo diverso due situazioni identiche ”.
3. Il Ministero della Salute in data 13 giugno 2024 ha depositato una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., in merito all’esecuzione della sentenza n. 1059/2024 di questo Consiglio di Stato.
Il Ministero richiedente si sofferma in particolare sul passaggio motivazionale che afferma che “ in assenza di un adempimento spontaneo dell’amministrazione, consistente in una liquidazione del risarcimento che risulti satisfattiva in relazione a tutte le voci di danno e a tutti i titoli di responsabilità che vengono in considerazione nel caso di specie, la quantificazione del danno da risarcire sarà oggetto di una dialettica fra le parti che come tale costituirà res controversa ai sensi delle disposizioni regolanti l’accesso alla transazione, come funzionalmente interpretate dalla giurisprudenza richiamata ”.
Il Ministero deduce che “ L’Amministrazione ha quindi dato avvio all’attività prodromica all’adempimento spontaneo al fine di liquidare il risarcimento che risulti satisfattivo di tutte le voci di danno, ovvero, procedere alla quantificazione del danno all’esito di una dialettica con il danneggiato. L’Amministrazione non possiede elementi idonei a determinare il quantum, ragione per la quale ha chiesto al danneggiato di fornire documentazione attestantene l’entità, per le debite valutazioni. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento di esecuzione “…. : 1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 2: a) per i soggetti talassemici, i soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.”. La tabella A allegata al Regolamento reca quindi i limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi. Ove la controparte perduri nel proprio atteggiamento, sarà impedito all’Amministrazione, addivenire alla determinazione del quantum da risarcire in sede transattiva. Addivenire alla transazione con la liquidazione dell’importo preteso dalla controparte significa liquidare un importo che potrebbe essere di gran lunga superiore a quello in effetti dovuto in relazione al danno patito ”.
4. Il sig. -OMISSIS- con memoria depositata il 29 ottobre 2024 ha insistito per l’applicazione dei “ criteri previsti dai D.M. del 4 maggio 2012 n. 162 e 28 marzo 2009 n. 132, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003 ”.
Ha dedotto che in tal senso l’Amministrazione si sarebbe determinata in esecuzione della non impugnata sentenza del TAR del Lazio n. 8085/2022, richiamata nella motivazione della sentenza di appello della cui esecuzione si controverte.
5. Con memoria dell’11 novembre 2024 l’amministrazione ribadisce che “ Controparte, lungi dal dichiarare la propria disponibilità a fornire documentazione medica attestante l’entità del danno subito al fine di addivenire alla transazione con la liquidazione del risarcimento che risulti satisfattiva in relazione a tutte le voci di danno e a tutti i titoli di responsabilità che vengono in considerazione nel caso di specie ovvero a procedere alla quantificazione del danno all’esito di una dialettica fra le parti che costituisce res controversa ai sensi delle disposizioni regolanti l’accesso alla transazione, invoca i principi di buon andamento ed imparzialità richiamando un precedente ed assumendo che in quella fattispecie l’Amministrazione abbia proceduto alla transazione secondo i criteri tabellari di cui al D.M. del 4 maggio 2012 n. 162 e 28 marzo 2009 n. 132 e secondo l’allegato 1 al DM 4 maggio 2012 n. 162. È evidente l’inconferenza dei principi invocati, essendo oggi codesto Alto SO chiamato unicamente a rendere chiarimenti per consentire all’Amministrazione di dare corretta esecuzione ad una propria statuizione ”.
Alla camera di consiglio del 28 novembre 2024 la richiesta di chiarimenti è stata presa in decisione.
6. Ritiene il Collegio che la richiesta in esame sia inammissibile.
Come ricordato in sede di esposizione del fatto, il giudicato formatosi a seguito del doppio grado di giudizio implica quale effetto che o le parti addivengono alla transazione, oppure si assumono la responsabilità del relativo contenzioso.
In questa fase negoziale, non vi è spazio per chiarimenti relativi all’esecuzione della sentenza, da rendersi da parte di questo giudice, posto che l’incertezza lamentata non concerne l’interpretazione del giudicato (invero chiaro, nel senso sopra ricordato), ma l’attività amministrativa di materiale ed effettiva esecuzione della regula iuris posta dallo stesso.
Il giudicato della cui esecuzione si controverte non vincola infatti l’amministrazione a stipulare la transazione, ma a verificare se sussistono i relativi presupposti.
L’accertamento della sussistenza o meno di tali presupposti spetta in prima battuta all’amministrazione, mentre il giudice dell’ottemperanza potrà intervenire solo dopo le determinazioni esecutive del giudicato adottate dall’Amministrazione.
Sulla determinazione del quantum dovuto non spetta a questo giudice pronunciarsi, nemmeno in sede di ottemperanza di chiarimenti, prima che ci sia una determinazione esecutiva del giudicato da parte dell’Amministrazione, perché in tal modo si violerebbe l’art. 34 cod. proc. amm.
Se, in tale attività, venisse in considerazione un reale profilo di incertezza in merito ai profili in diritto, l’amministrazione può richiedere un parere all’Avvocatura dello Stato, rimanendo all’interno di un rapporto di consulenza giuridica fra la parte pubblica ed il suo difensore.
7. Dalle superiori considerazioni discende l’inammissibilità della descritta richiesta di chiarimenti.
La peculiarità della fattispecie costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara inammissibile la richiesta di chiarimenti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.