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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4570 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BOSCO BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Vigevano, Via Dei Mulini n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gragnano, in data 22/04/1979, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gragnano alla Parte II, Serie
A, n. 28, dell'anno 1979; separati consensualmente con sentenza N. 150/2022 pubblicata in data 05.02.2022, passata in giudicato il 06.09.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gragnano il 22.04.1979, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gragnano al n. 28 Parte II Serie
A anno 1979, tra e ordinando all'Ufficiale di stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di residenza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e a tutte le incombenze di legge;
2) ordinare al Comune di Gragnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia N. 150/2022 del 04.02.2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si da atto, inoltre, che la sig.ra ha mantenuto la residenza presso la casa Parte_1 coniugale in comproprietà con il sig. ai soli fini fiscali. Parte_2
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Gragnano il giorno 22/04/1979 (atto n. 28,
[...] Parte_2 parte II, serie A, anno 1979);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4570 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BOSCO BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Vigevano, Via Dei Mulini n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gragnano, in data 22/04/1979, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gragnano alla Parte II, Serie
A, n. 28, dell'anno 1979; separati consensualmente con sentenza N. 150/2022 pubblicata in data 05.02.2022, passata in giudicato il 06.09.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gragnano il 22.04.1979, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gragnano al n. 28 Parte II Serie
A anno 1979, tra e ordinando all'Ufficiale di stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di residenza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e a tutte le incombenze di legge;
2) ordinare al Comune di Gragnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia N. 150/2022 del 04.02.2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si da atto, inoltre, che la sig.ra ha mantenuto la residenza presso la casa Parte_1 coniugale in comproprietà con il sig. ai soli fini fiscali. Parte_2
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Gragnano il giorno 22/04/1979 (atto n. 28,
[...] Parte_2 parte II, serie A, anno 1979);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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