Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 104/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 104/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, alla via S.S. Martir lo studio dell'avv. Marianna Grimaldi che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Panoramica n.29, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Buldo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto rsi oltre sei me a data di sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione Assistita di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-Confermare le condizioni economiche contenute nell'accordo di negoziazione assistita e precisamente: a) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento del figlio convivente con la IG.ra , la somma mensile Per_2 CP_1 di euro 570,00, somma lutarsi automaticamen gli indici ISTAT;
b) Per quanto concerne la IA , che frequenta l'Università di Bologna, dove Per_1 vive, le verrà corrisposto dai ge irettamente un assegno di mantenimento di totali euro 742 ,00 di cui euro 570,00 a carico del padre ed euro 172,00 a carico della madre;
tali importi dovranno essere versati sul conto corrente della IA entro il giorno 5 di ciascun mese e ver ranno adeguati in automatico secondo gli indici ISTAT c) Saranno a carico del padre in ragione dei 2/3 e della madre per 1/3 le spese straordinarie per entrambi i figli;
d)Le parti convengono che le detrazioni relative alle spese straordinarie, avverranno in ragione della ripartizione con le quali le dette spese vengono sostenute 2/3 il IG. e 1/3 la IG.ra ; Pt_1 CP_1 si im sare alla IG.ra , entro 15 giorni dalla Pt_1 CP_1 sottoscri presente atto, l'importo di euro titolo di conguaglio di spese straordinarie relative agli anni 2022 e 2023. La IG.ra dichiara di CP_1 non aver più nulla a pretendere dal IG. Pt_1
f) Il IG. si impegna a versare ente ai figli, entro 15 giorni dalla Pt_1 sottoscri presente atto e a titolo di arretrati Istat, la somma di euro 1.197,00 ciascuno, al netto di euro 800,00 già versati alla IA . Precisamente Per_1 il IG. verserà euro 1.197,00 al figlio ed euro 397,00 alla IA;
Pt_1 Per_2 Per_1
g) Le ressamente prevedono che cia provvederà in via auto l proprio sostentamento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28 gennaio 2001 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e ata a Salerno il 17.12.1976, C.F.: C.F._1 Controparte_1 [...]
trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Salerno C.F._2
. 7, Parte I, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi