Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 7.12.2024 da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Frascati, in Parte_1 C.F._1
Piazza del Gesù n.9, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Graziani, che la rappresenta e difende come da procura presente in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Controparte_1 C.F._2
Massimo n. 45, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Irazza che lo rappresenta e difende come da giusta procura in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto e hanno matrimonio concordatario il 21 giugno 2014 nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Fiano Romano (RI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2014, numero 3, parte II°, serie A.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 16 dicembre 2014, e il 20 luglio Persona_1 Persona_2
2018.
Con il passare del tempo, fatti indipendenti dalla volontà di entrambi i coniugi, hanno intollerabile la prosecuzione della convivenza al punto che il rapporto affettivo appare ormai irrimediabilmente compromesso.
1
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 7.12.2024 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa adibita a residenza coniugale sita in Fiano Romano, in via Tiberina n.203 unitamente ai beni monili che la corredano, viene assegnata alla moglie la quale provvederà in via esclusiva al pagamento delle utenze domestiche e degli oneri condominiali, il marito se ne è già allontanato portando con sé i propri beni ed effetti personali;
i minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 54/2006, vengono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la casa materna, corrente in Fiano Romano in via Tiberina n.203;
4.il padre avrà il diritto di tenere con sé i minori ogni volta che lo vorrà, previo assenso della sig.ra ed Parte_1 in ogni caso il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 prelevandoli o facendoli prelevare da una persona di sua fiducia dalla scuola e/o dalla casa materna ed ivi riconducendoli;
a settimane alterne dal sabato alle 11.00 fino alla domenica alle ore 20.00 prelevandoli o facendoli prelevare da persona di sua fiducia dalla casa materna ed ivi riconducendoli;
5. ai fini del mantenimento dei minori, il padre corrisponderà alla sig.ra presso il di lei domicilio, entro Parte_1 il 5 di ogni mese, la somma di €250,00= (duecento cinquanta) per ciascun figlio. Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al ricorrente, detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT;
6. il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese per vitto, buoni pasto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici;
7. le spese relative ai minori non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nello specifico:
a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
scolastiche ovvero libri scolastici, tasse per iscrizione a scuole pubbliche o rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese sportive inclusa la necessaria attrezzatura;
spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo sulle spese di cui sopra gli eventuali costi sostenuti da uno dei due coniugi rimarranno a carico esclusivo di quello che vi ha provveduto.
b) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, 2 spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN.
8) I minori saranno fiscalmente a carico della sig.ra che percepirà, d'intesa con il sig. Parte_1 Controparte_1
l'assegno unico nella misura del 100%;
9) l'esercizio della potestà genitoriale sui figli rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
10) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai minori alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre con la madre, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, così la Pasqua ed il Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dai figli per metà con un genitore e per la restante parte con l'altro, salvo diverso accordo;
11) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se i figli per due cicli da una settimana ciascuno nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo lettera raccomandata e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località
e l'esatto indirizzo dove i minori verranno condotti;
12) i minori non potranno recarsi all'estero se non previo consenso reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che li accompagna di comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerli;
13) il giorno del compleanno dei minori i genitori li terranno con sé l'uno dalle 16.00 alle 22.00, l'altra dalle 10.00 alle
16.00 in modo alternato negli anni;
14) il sig. Controparte_1
svolge quale attività lavorativa quella di operaio percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1800,00;
non ha proprietà immobiliari:
non è proprietario di autovettura;
è titolare di carta prepagata Postepay Evolution n. 5333171225555081;
15) la sig.ra Parte_1
svolge l'attività di aiuto cuoca in una mensa e percepisce una retribuzione mensile netta di €300,00;
non è proprietaria di unità immobiliari è proprietaria dell'autovettura Qashaqi anno di immatricolazione 2015;
è titolare di n.1 conti corrente postale n.602424 presso filiale di Fiano Romano. Controparte_2
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata il 19.12.2024, le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui sopra chiedendo l'accoglimento del ricorso e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
3 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 il 21 giugno 2014 nel Comune di Fiano Romano, trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1
Civile del predetto comune (anno 2014, numero 3, parte II°, serie A);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiano Romano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
4