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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/12/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4076/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4076/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Leonardo
Paterniti, presso il cui studio in Montevarchi (AR) Viale A. Diaz, 124, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 entrambi i ricorrenti hanno così concluso: “omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia minore di anni 8 frequenta attualmente la scuola elementare di Gaiole in Per_1 2 / 5
Chianti (SI) e verrà affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Pers 3) La figlia rimarrà ad abitare nella casa familiare posta in Gaiole in Chianti (SI) Loc.
Trebbio, 29/A e vi manterrà la propria residenza e continuerà a frequentare la stessa scuola di
Gaiole in Chianti. Pers 4) I genitori potranno tenere con sé la figlia alternativamente per una settimana ciascuno dalle ore 16 del Sabato fino alle ore 16,00 del Sabato successivo. Durante tale periodo i genitori provvederanno personalmente a tutte le spese ordinarie della figlia. Per quanto riguarda le spese straordinarie come le vacanze, lo sport, visite specialistiche, oculistiche, odontoiatriche ecc., dovranno essere preventivamente concordate fra entrambi genitori;
il genitore anticipatario delle spese, sarà rimborsato al 50% dall'altro, previa esibizione della relativa ricevuta. Per quanto riguarda le Feste nazionali e quelle principali come il Natale e la Pasqua, solo a titolo di esempio e meramente esplicativo, la figlia le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, se il Natale del 2024 lo passerà con la madre, quello successivo lo passerà con il padre. Durante le ferie estive che dovranno essere annunciate almeno con un mese di anticipo, ciascun genitore potrà trattenere e portare la figlia in viaggio anche all'estero per un massimo di due settimane ciascuno e fin da ora i genitori ne danno il reciproco consenso impegnandosi a firmare i necessari documenti di espatrio.
5) I genitori hanno redditi derivanti dalle quote societarie della HTD Medical srl di Gaiole in
Chianti (SI) e dal lavoro ivi svolto: per quanto riguarda ha un reddito Parte_1 lordo di € 91.791,00 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024 e ha un Parte_2 reddito lordo di € 69.474 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024. Per tale motivo i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunciano l'un l'altra a qualsiasi tipo di mantenimento.
6) L'abitazione familiare è identificata al Catasto fabbricati di Gaiole in Chianti nel F. 35 part. 15 Subalterno 26, Cat. A/2, Cl. 3 vani 10 superficie totale mq. 234; Loc. Trebbio n. 29/A; RCE
929,62; rendita con riserva ex DM 701/94 giusta denuncia di variazione per divisione del
10.03.2016 n. 3629, già subalterno 22 e subalterno 25 graffati;
Catasto Terreni di Gaiole in
Chianti nel Foglio 35; particella 140; bosco misto cl. 3 a. 44,51 RDE 2.76 RAE 0,69, già particella 134 giusta frazionamento n. 11202 del 09.03.2016. Confini con , Controparte_1
, , salvo altri. La suddetta abitazione familiare posta in Persona_2 Persona_3 3 / 5
Gaiole in Chianti (SI) Loc. Trebbio, 29/A ha una superficie di circa 234 mq. con n. 10 vani e con diverse camere da letto oltre un grande giardino e risulta essere in comproprietà indivisa dei coniugi per una quota del 50% ciascuno.
7) La madre IG.ra ha trovato una nuova abitazione e a breve stipulerà l'atto di Parte_2
acquisto. La casa coniugale verrà assegnata al padre che si accollerà, a Parte_1 fare data del 01.11.2024, l'intera quota del mutuo ipotecario esistente stipulato con Banca Intesa
San Paolo ove residua un debito ad oggi comprensivo di interessi di € 92.927,24, di cui €
88.963,94 di capitale, impegnandosi altresì ad acquistare la quota di proprietà al 50% della
IG.ra per un corrispettivo non inferiore a € 225.000,00 Parte_2
(Duecentoventicinquemila/00). I IGg.ri e dichiarano al Parte_1 Parte_2
riguardo che tali accordi ed il correlato trasferimento immobiliare della quota avvengono al solo fine di riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in quanto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, risultando in tal modo definito ogni loro rapporto economico.
8) Al fine di agevolare l'acquisto della nuova casa da parte della IG.ra , il IG. Parte_2 [...]
concede alla IG.ra un prestito di € 150.000,00 Parte_1 Parte_2
(Centocinquantamila/00) che verrà poi estinto mediante compensazione con il corrispettivo dovuto alla stessa , per l'acquisto della di lei quota della casa coniugale (da calcolarsi Parte_2
in misura pari al valore della quota dedotto il 50% quota capitale del mutuo residuo), salvo il maggior credito.
9) La IG.ra dichiara di aver già ritirato i propri effetti personali dall'abitazione Parte_2
coniugale.
10) I coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti mentre per l'eventuale passaporto della figlia o carta d'identità valida Per_1 per l'espatrio, presteranno il loro consenso al momento della richiesta di rilascio.”;
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 12.7.2014 in Gaiole in Chianti (SI), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti, all'anno 2014 - Parte 1 - Atto n. 6, che dal
Pers matrimonio era nata a [...] l'[...] la figlia e che la convivenza era 4 / 5
divenuta intollerabile;
concludevano chiedendo di omologare la separazione e, cumulativamente, una volta decorso il termine di legge, di pronunciare anche il divorzio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.12.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: , alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra;
spese compensate;
5 / 5
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaiole in Chianti (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4076/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Leonardo
Paterniti, presso il cui studio in Montevarchi (AR) Viale A. Diaz, 124, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 entrambi i ricorrenti hanno così concluso: “omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia minore di anni 8 frequenta attualmente la scuola elementare di Gaiole in Per_1 2 / 5
Chianti (SI) e verrà affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Pers 3) La figlia rimarrà ad abitare nella casa familiare posta in Gaiole in Chianti (SI) Loc.
Trebbio, 29/A e vi manterrà la propria residenza e continuerà a frequentare la stessa scuola di
Gaiole in Chianti. Pers 4) I genitori potranno tenere con sé la figlia alternativamente per una settimana ciascuno dalle ore 16 del Sabato fino alle ore 16,00 del Sabato successivo. Durante tale periodo i genitori provvederanno personalmente a tutte le spese ordinarie della figlia. Per quanto riguarda le spese straordinarie come le vacanze, lo sport, visite specialistiche, oculistiche, odontoiatriche ecc., dovranno essere preventivamente concordate fra entrambi genitori;
il genitore anticipatario delle spese, sarà rimborsato al 50% dall'altro, previa esibizione della relativa ricevuta. Per quanto riguarda le Feste nazionali e quelle principali come il Natale e la Pasqua, solo a titolo di esempio e meramente esplicativo, la figlia le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, se il Natale del 2024 lo passerà con la madre, quello successivo lo passerà con il padre. Durante le ferie estive che dovranno essere annunciate almeno con un mese di anticipo, ciascun genitore potrà trattenere e portare la figlia in viaggio anche all'estero per un massimo di due settimane ciascuno e fin da ora i genitori ne danno il reciproco consenso impegnandosi a firmare i necessari documenti di espatrio.
5) I genitori hanno redditi derivanti dalle quote societarie della HTD Medical srl di Gaiole in
Chianti (SI) e dal lavoro ivi svolto: per quanto riguarda ha un reddito Parte_1 lordo di € 91.791,00 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024 e ha un Parte_2 reddito lordo di € 69.474 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024. Per tale motivo i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunciano l'un l'altra a qualsiasi tipo di mantenimento.
6) L'abitazione familiare è identificata al Catasto fabbricati di Gaiole in Chianti nel F. 35 part. 15 Subalterno 26, Cat. A/2, Cl. 3 vani 10 superficie totale mq. 234; Loc. Trebbio n. 29/A; RCE
929,62; rendita con riserva ex DM 701/94 giusta denuncia di variazione per divisione del
10.03.2016 n. 3629, già subalterno 22 e subalterno 25 graffati;
Catasto Terreni di Gaiole in
Chianti nel Foglio 35; particella 140; bosco misto cl. 3 a. 44,51 RDE 2.76 RAE 0,69, già particella 134 giusta frazionamento n. 11202 del 09.03.2016. Confini con , Controparte_1
, , salvo altri. La suddetta abitazione familiare posta in Persona_2 Persona_3 3 / 5
Gaiole in Chianti (SI) Loc. Trebbio, 29/A ha una superficie di circa 234 mq. con n. 10 vani e con diverse camere da letto oltre un grande giardino e risulta essere in comproprietà indivisa dei coniugi per una quota del 50% ciascuno.
7) La madre IG.ra ha trovato una nuova abitazione e a breve stipulerà l'atto di Parte_2
acquisto. La casa coniugale verrà assegnata al padre che si accollerà, a Parte_1 fare data del 01.11.2024, l'intera quota del mutuo ipotecario esistente stipulato con Banca Intesa
San Paolo ove residua un debito ad oggi comprensivo di interessi di € 92.927,24, di cui €
88.963,94 di capitale, impegnandosi altresì ad acquistare la quota di proprietà al 50% della
IG.ra per un corrispettivo non inferiore a € 225.000,00 Parte_2
(Duecentoventicinquemila/00). I IGg.ri e dichiarano al Parte_1 Parte_2
riguardo che tali accordi ed il correlato trasferimento immobiliare della quota avvengono al solo fine di riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in quanto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, risultando in tal modo definito ogni loro rapporto economico.
8) Al fine di agevolare l'acquisto della nuova casa da parte della IG.ra , il IG. Parte_2 [...]
concede alla IG.ra un prestito di € 150.000,00 Parte_1 Parte_2
(Centocinquantamila/00) che verrà poi estinto mediante compensazione con il corrispettivo dovuto alla stessa , per l'acquisto della di lei quota della casa coniugale (da calcolarsi Parte_2
in misura pari al valore della quota dedotto il 50% quota capitale del mutuo residuo), salvo il maggior credito.
9) La IG.ra dichiara di aver già ritirato i propri effetti personali dall'abitazione Parte_2
coniugale.
10) I coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti mentre per l'eventuale passaporto della figlia o carta d'identità valida Per_1 per l'espatrio, presteranno il loro consenso al momento della richiesta di rilascio.”;
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 12.7.2014 in Gaiole in Chianti (SI), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti, all'anno 2014 - Parte 1 - Atto n. 6, che dal
Pers matrimonio era nata a [...] l'[...] la figlia e che la convivenza era 4 / 5
divenuta intollerabile;
concludevano chiedendo di omologare la separazione e, cumulativamente, una volta decorso il termine di legge, di pronunciare anche il divorzio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.12.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: , alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra;
spese compensate;
5 / 5
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaiole in Chianti (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao