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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13848/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in Loc. Porretta Terme - Via Mazzini n. 177 40046 ALTO
RENO TERME presso il difensore avv. VIGNALI STEFANIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARONI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 2 40046 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. LAZZARONI ALESSANDRO
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 (nata a [...], FE, il Parte_1
02.07.1975) e (nato a [...], BO, il 07.07.1972) presentavano al CP_1
Tribunale domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a AG NT (BO), in data 30.03.2022 – atto iscritto nel Registro dello Stato Civile al n. 4, Parte I, anno 2022.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto (23.12.2024) il Giudice fissava l'udienza del 14.02.2025 per la trattazione del procedimento di separazione, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
pagina 1 di 2 Le parti depositavano ritualmente note scritte in vista della predetta udienza di trattazione, insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso congiunto e ribadendo la volontà di non riconciliarsi. All'esito, pertanto, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore delle allegazioni delle parti, di cui al ricorso, sia dalla espressa volontà delle stesse di non riconciliarsi, volontà ribadita anche in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Ad oggi, dunque, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici tra le parti) in assenza di figli della coppia o di richieste di carattere economico, alla luce della indipendenza economica delle parti.
Per le medesime ragioni, in assenza di figli, deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, la domanda di assegnazione della casa coniugale, che esorbita rispetto alla competenza di questo
Tribunale.
In virtù dei termini della presente decisione, nonché alla luce dell'espresso accordo delle parti sul punto, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], FE, il 02.07.1975) Parte_1
e
(nato a [...], BO, il 07.07.1972) CP_1
Unitisi in matrimonio a AG NT (BO), in data 30.03.2022 – atto iscritto nel Registro dello Stato Civile al n. 4, Parte I, anno 2022.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13848/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in Loc. Porretta Terme - Via Mazzini n. 177 40046 ALTO
RENO TERME presso il difensore avv. VIGNALI STEFANIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARONI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 2 40046 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. LAZZARONI ALESSANDRO
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 (nata a [...], FE, il Parte_1
02.07.1975) e (nato a [...], BO, il 07.07.1972) presentavano al CP_1
Tribunale domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a AG NT (BO), in data 30.03.2022 – atto iscritto nel Registro dello Stato Civile al n. 4, Parte I, anno 2022.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto (23.12.2024) il Giudice fissava l'udienza del 14.02.2025 per la trattazione del procedimento di separazione, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
pagina 1 di 2 Le parti depositavano ritualmente note scritte in vista della predetta udienza di trattazione, insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso congiunto e ribadendo la volontà di non riconciliarsi. All'esito, pertanto, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore delle allegazioni delle parti, di cui al ricorso, sia dalla espressa volontà delle stesse di non riconciliarsi, volontà ribadita anche in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Ad oggi, dunque, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici tra le parti) in assenza di figli della coppia o di richieste di carattere economico, alla luce della indipendenza economica delle parti.
Per le medesime ragioni, in assenza di figli, deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, la domanda di assegnazione della casa coniugale, che esorbita rispetto alla competenza di questo
Tribunale.
In virtù dei termini della presente decisione, nonché alla luce dell'espresso accordo delle parti sul punto, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], FE, il 02.07.1975) Parte_1
e
(nato a [...], BO, il 07.07.1972) CP_1
Unitisi in matrimonio a AG NT (BO), in data 30.03.2022 – atto iscritto nel Registro dello Stato Civile al n. 4, Parte I, anno 2022.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
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