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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 1936/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 22/02/2025 nella causa n. 1936 /2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FAIS ETTORE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott.ssa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/1984;
- parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza per non aver sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetta la ricorrente;
parte attrice ha contestato, in particolare, il valore che il CTU ha attribuito alla “remissione clinica” indicata dal reumatologo che l'aveva visitata e la non adeguata valutazione del disturbo depressivo maggiore patito;
- parte convenuta l' , ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna CP_1 al pagamento delle prestazioni e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso;
- la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- preliminarmente, dal ricorso non risulta formulata domanda di condanna al pagamento delle prestazioni nei confronti di e, pertanto, l'eccezione di CP_1 inammissibilità della stessa formulata dalla resistente deve essere rigettata;
- nel merito, si osserva che, in sede di chiarimenti, la CTU dott.ssa , Persona_1 presa visione della documentazione medica depositata in atti successivamente al deposito dell'elaborato peritale di ATP ex art. 445 bis cpc, ha affermato che:
”1) La documentazione sanitaria ulteriormente prodotta e agli atti, ovvero la relazione del dott. del 22.11.2024 e la relazione del dott. è Per_2 Per_3 sufficiente per esprimere un giudizio valutativo, non ritenendo pertanto necessario visitare nuovamente la Ricorrente
2) dalla disamina della suddetta documentazione clinica emerge un quadro psico- patologico tale da influire marcatamente sul funzionamento sociale e lavorativo della paziente, giustificando, in associazione al quadro reumatologico noto, il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini della Ricorrente, in misura superiore ai 2/3 del totale.
3) Si ritiene che tale grado di invalidità decorra dal settembre 2024 come documentato da relazione specialistica”.
Ritenuto che:
- le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
- la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/1984 con decorrenza da settembre 2024;
- poiché la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza successiva alla proposizione del giudizio ATP, le spese di giudizio devono essere compensate per ½;
- le spese di CTU, liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/1984 con decorrenza da settembre 2024;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.650,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 22/05/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 22/02/2025 nella causa n. 1936 /2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FAIS ETTORE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott.ssa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/1984;
- parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza per non aver sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetta la ricorrente;
parte attrice ha contestato, in particolare, il valore che il CTU ha attribuito alla “remissione clinica” indicata dal reumatologo che l'aveva visitata e la non adeguata valutazione del disturbo depressivo maggiore patito;
- parte convenuta l' , ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna CP_1 al pagamento delle prestazioni e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso;
- la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- preliminarmente, dal ricorso non risulta formulata domanda di condanna al pagamento delle prestazioni nei confronti di e, pertanto, l'eccezione di CP_1 inammissibilità della stessa formulata dalla resistente deve essere rigettata;
- nel merito, si osserva che, in sede di chiarimenti, la CTU dott.ssa , Persona_1 presa visione della documentazione medica depositata in atti successivamente al deposito dell'elaborato peritale di ATP ex art. 445 bis cpc, ha affermato che:
”1) La documentazione sanitaria ulteriormente prodotta e agli atti, ovvero la relazione del dott. del 22.11.2024 e la relazione del dott. è Per_2 Per_3 sufficiente per esprimere un giudizio valutativo, non ritenendo pertanto necessario visitare nuovamente la Ricorrente
2) dalla disamina della suddetta documentazione clinica emerge un quadro psico- patologico tale da influire marcatamente sul funzionamento sociale e lavorativo della paziente, giustificando, in associazione al quadro reumatologico noto, il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini della Ricorrente, in misura superiore ai 2/3 del totale.
3) Si ritiene che tale grado di invalidità decorra dal settembre 2024 come documentato da relazione specialistica”.
Ritenuto che:
- le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
- la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/1984 con decorrenza da settembre 2024;
- poiché la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza successiva alla proposizione del giudizio ATP, le spese di giudizio devono essere compensate per ½;
- le spese di CTU, liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/1984 con decorrenza da settembre 2024;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.650,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 22/05/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso