Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2266/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2266 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale medica tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Militerni, (C.F. , cme da procura in atti, con il quale C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Brigida 6
- attrice e
, (P. IVA e C.F. ), con sede in Frattamaggiore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(NA) alla Via Lupoli n. 27, in persona del Direttore Generale p.t. in virtù di conferimento di incarico professionale di cui alla delibera 491 del 18.3.2021 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Monte di Dio 4 presso lo studio dell'Avv. Antonella Esposito (C.F.:
) dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti C.F._3
- convenuta
(P.IVA e CF. Controparte_2 P.IVA_3
), in persona del Direttore Generale p.t., con sede legale in 80078 (NA) alla P.IVA_4 CP_2
via Domitiana – Località La Schiana
- convenuto
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 19.02.2021, la sig.ra agiva in giudizio nei Pt_1
Cont confronti dell' convenuta per far valere una pretesa responsabilità da colpa medica, in seguito ad un intervento effettuato in laparotomia per l'asportazione di una cisti ovarica presso l'UOC
1
“di chirurgia gentile”, per la sua poca invasività, consisteva nella “annessiectomia bilaterale sinistra” per via laparoscopica.
L'istante deduceva di essere stata ricoverata in data 30.07.2018 per effettuare gli accertamenti prodromici al prestabilito intervento, dai quali emergeva da una R.M., l'esistenza di fitte aderenze viscero/viscerali e viscero/parietali, e che, sottoposta in data 02.08.2018 al detto intervento, contrariamente a quanto stabilito e deciso tra l'equipe medica e la paziente, i medici decidevano di asportare la cisti ovarica sinistra non per via laparoscopica, ma arbitrariamente a causa delle molteplici aderenze, eseguivano l'intervento per via laparotomica che, seppur più facile, ma più invasivo - non prospettato alla paziente, quindi, privo di consenso informato - portava all'asportazione dell'annesso di sinistra con rimozione di entrambe le ovaie.
Proseguiva l'istante, che dimessa in data 05.08.2018, al rientro nella propria abitazione, iniziava ad accusare fortissimi dolori al fianco destro, con febbre alta improvvisa che la costringevano a recarsi immediatamente (nella stessa notte del 06.08.2018, alle ore 03.56) presso il nosocomio
P.O. in dove, dopo ripetuti esami, i sanitari le diagnosticavano Controparte_2 CP_2
una “idronefrosi secondaria ad intervento di annessiectomia totale con legatura accidentale dell'uretere destro in regione prevescicale”; tale diagnosi, costringeva la paziente, affaticata ed ancora sofferente dal precedente intervento subito, a sottoporsi, in data 08.08.2018, ad un ulteriore intervento di “nefrostomia percutanea di scarico”, per drenare la dose di urina accumulatasi all'interno del rene destro;
in data 11.08.2018 veniva dimessa ma, sebbene la stessa avesse diligentemente rispettato la cura antibiotica somministratale, e quanto stabilito dai medici per una migliore e pronta guarigione, dopo soli 10 gg dall'intervento, a causa di febbre alta e dolori addominali lancinanti, in data 28.08.2018, veniva nuovamente ricoverata per monitoraggio e terapia, per poi essere dimessa in data 30.08.2018; tuttavia, nel periodo dall'11.09 al 19.09.2018, la sig.ra veniva nuovamente ricoverata previa diagnosi di “lesione ureterale destra di Pt_1
origine iatrogena” e le veniva eseguito un intervento chirurgico di “reimpianto ureterale destro con stenting ureterale omolaterale”.
L'istante lasciava l'ospedale in data 19.09.2018 con catetere vescicale a dimora;
tra il mese di settembre a novembre dello stesso anno, la veniva sottoposta a vari controlli presso il Pt_1
P.O. S.M delle Grazie dove le apponevano uno stent vescico - uretrale con estremo prossimale nel gruppo caliceale superiore;
in data 27.11.2018, veniva sottoposta a controllo da parte della
Commissione medica dell' sita in Napoli alla via canonico Scherillo che, previa diagnosi di CP_3
annessiectomia bilaterale, nefrostomia dx per stenosi ureterale, con depressione poliartrosi, le accertava un'invalidità del 60%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 % al
2 73%; alla vigilia del Natale 2018, la sig.ra a seguito di ingestibili ed interminabili crisi Pt_1 di ansia, era costretta a recarsi presso l'unità operativa di Salute Mentale dell' Controparte_4
[...
, ove a seguito di una visita, le veniva diagnosticata la sindrome ansioso depressiva reattiva con insonnia ed incubi ricorrenti, frutto dei ripetuti, dolorosi ed urgenti interventi ai quali la stessa era stata sottoposta;
in data 11.02.2019 le venivano prescritte otto sedute di psicoterapia individuale dal Dott. atteso che, oltre alle lesioni subite, la stessa presentava dei problemi Persona_1
psicologici con ripetuti stati di ansia e sintomi depressivi.
Tanto premesso l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale in solido delle parti convenute ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c. della (P.IVA C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persone del Direttore Generale p.t. … e del P.O. P.IVA_2 Controparte_2
(P.IVA C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t. …per l'evento P.IVA_3 P.IVA_4 dannoso di cui in narrativa e per l'effetto, condannare le parti convenute, in persona del legale rappresentante pro- tempore, in solido, al risarcimento di tutti i danni in favore di parte attrice, dei danni patrimoniali e non, danni morali in misura non inferiore ad euro 250.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarò ritenuta di giustizia per la causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.-, per lite temeraria, per aver resistito in giudizio, a fronte di una lapalissiana
e conclamata responsabilità che, sarà valutata dall'Ill.mo Tribunale adito, secondo equità; condannare le parti convenute alla refusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da attribuirsi allo scrivente Avvocato che ne ha fatto anticipo”.
Costituitasi la convenuta eccepiva la nullità della citazione, contestava la ricostruzione offerta da parte attrice, deduceva la regolare prestazione del consenso informato, la correttezza dell'operato dei sanitari, nonché l'assenza del nesso di causalità tra il danno lamentato ed i fatti contestati,
l'infondatezza del quantum debeatur, concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
All'udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito, ammessa e espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con ordinanza dell'11.06.2024, rimessa poi sul ruolo con ordinanza del 05.09.2024 ed assegnata alla scrivente che previa precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con ordinanza dell'11.01.2025, la riservava in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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Questioni preliminari
In via preliminare, va disattesa, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta.
Infatti, nell'atto introduttivo risultano senza dubbio individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc e, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni e chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della medesima sicché non può ritenersi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta, con la conseguenza che l'eccezione non può che essere rigettata.
Va poi rilevato che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 23.09.2029 per mancata partecipazione della , CP_1 CP_1 allegato da parte attrice (Doc. n. 9 allegato citazione) e, quindi, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Infine oltre, il è una mera articolazione Controparte_5 interna dell' , come si evince dalla documentazione medica Controparte_6 allegata, per cui non essendo dotato di personalità giuridica non andava evocato in giudizio.
Sul merito
Va premesso, sul piano processuale, che in tema di responsabilità civile nell'attività medicochirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez.
III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà
4 della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa;
in proposito è stato anche di recente ribadito che “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr.: Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812).
Pertanto, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore
(cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
5 Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene il Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò premesso quanto alla ricostruzione dei fatti, l'attrice ha certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dell'ente convenuto, avendo provveduto a produrre in giudizio la copia della cartella clinica e referti medici.
Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni da parte del personale sanitario alle dipendenze del P.O. di che Controparte_2 CP_2 ebbe in cura l'attrice e l'evento lesivo;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza “dell'homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti in citazione.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40
e 41 cod. pen, ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In definitiva, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata
6 la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante”
(di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente
è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008,
n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i
Consulenti d'Ufficio, Dott. , esperto in Medicina – Legale, e Dott. Persona_2 Per_3
, specialista in Chirurgia Generale, dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva i
[...]
quali, in risposta ai quesiti formulati in sede di conferimento incarico, hanno sostenuto che: “in occasione dell'intervento eseguito in data 02.08.2018 e cioè l'Annessiectomia bilaterale (durante il primo ricovero) quasi tutte le indagini preoperatorie sono state eseguite in pre-ospedalizzazione secondo un corretto iter diagnostico, comprensivo anche di una Risonanza Magnetica addome e pelvi (27.07). Risultano adeguate anche le terapie farmacologiche e i controlli eseguiti nel periodo postoperatorio.
Anche per l'intervento eseguito in data 08.08.2018, la Nefrostomia percutanea (nel corso del secondo ricovero), sono state eseguite e correttamente valutate in fase pre - operatoria tutte le indagini del caso, dal monitoraggio clinico e bio-umorale alle ripetute Ecografie (2) e TC (2) alle varie Consulenze urologiche. Dopo l'intervento, è stata istituita una corretta terapia farmacologica e c'è stato un attento e quotidiano monitoraggio dei parametri clinici e di
7 laboratorio. Dimessa con terapia medica e prescrizione di Controllo ambulatoriale in Urologia il
27.08.2018.
Secondo una corretta programmazione, il successivo intervento di ricostruzione dell'uretere è stato differito di due settimane, per un completo rispristino della funzione del rene destro. In questo tempo è sopraggiunto però un episodio infettivo che ha obbligato la pz ad un terzo ricovero, in data 22/08/2018 in cui ha praticato tutti gli esami diagnostici del caso (Es. laboratorio quotidiani della funzionalità renale e degli indici di flogosi, ecografie e TC ripetute, Rx Pielografia anterograda, …) e una efficace terapia antibiotica che ha permesso una completa risoluzione dell'infezione. Dimessa il 30/08/2018.
Questo episodio infettivo ha determinato un rinvio precauzionale, con allungamento da 2 a 4 settimane dopo la nefrostomia, del tempo di attesa prima dell'intervento di ricostruzione ureterale, già programmato dall'èquipe di Urologia dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di CP_2
Quindi ricovero il giorno 11/09/2018 ed esecuzione dell'intervento di Ureteroneocistostomia il giorno successivo, 12/09/2018. Decorso postoperatorio regolare, senza nessuna complicazione.
Dimissione in cura ambulatoriale il 19/09/2018.
I successivi controlli hanno confermato il buon risultato e il pieno ripristino della funzione urinaria.
Nel caso in oggetto, le prestazioni fornite dai medici che ebbero in cura la paziente sono state adeguate alle condizioni della paziente sotto il profilo diagnostico e assistenziale.
Ma sul piano terapeutico, sussistono profili di responsabilità professionale addebitabili ai ginecologi che eseguirono l'intervento per l'asportazione di Cisti ovariche in data 02.08.2018. La lesione iatrogena dell'uretere destro, realizzata inavvertitamente nel corso dell'operazione è conseguenza della mancata ricerca e isolamento dell'uretere, come risulta dagli Atti (vedi Referto
Operatorio), mentre proprio per la presenza di tenaci aderenze della pregressa isterectomia, andava identificato e preparato in via prioritaria, prima cioè di ogni altra manovra
(forcipressura, resezione e legamento) sull'infundibolo pelvico.
E quindi non si è ritenuto neanche di avvalersi dell'aiuto di altre metodiche come il posizionamento di cateteri ureterali (21), la cistoscopia intraoperatoria (22), l'uso di sostanze coloranti (blu di metilene) o fluorescenti (verde di indocianina), che possono essere di aiuto per il Ginecologo nell'identificazione dell'uretere e nella sua salvaguardia.
Anche se nessuna metodica in sé permette di escludere completamente il rischio di una lesione ureterale (23), certamente una corretta identificazione e l'isolamento chirurgico dell'uretere destro, anche con l'eventuale ausilio del cateterismo intraoperatorio dell'uretere (24), avrebbe potuto permettere, con elevata probabilità, di prevenire il verificarsi della lesione o, in alternativa,
8 avrebbe offerto la possibilità di riconoscerla prontamente, permettendone un'immediata riparazione.
Per quanto attiene al riconoscimento della durata dei periodi d'inabilità, andranno riconosciuti esclusivamente quelli correlati agli effetti iatrogeni imputabili ai profili di responsabilità professionale di cui sopra e che decorrono dalla data del 06/08/2018 sino alla data delle dimissioni ospedaliere del 19/09/2018. Per tale periodo andrà riconosciuta una ITT (invalidità temporanea totale) quantizzabile in giorni 43 (quarantatré) ed una ITP (invalidità temporanea parziale) quantizzabile in giorni 51 (cinquantuno) da valutarsi con una formula a scalare del 25%
(coincidente con la data della certificazione strumentale - Uro-TC con e senza m.d.c.- dell'avvenuta guarigione). Per quanto attiene invece il danno biologico riferibile alla compromissione dell'integrità psico-fisica dell'istante va detto che la totale restitutio ad integrum della funzionalità renale comporta una ricaduta invalidante pari a zero per cui non è prevedibile nel caso di specie un riconoscimento percentualistico di danno biologico. Tuttavia, in considerazione degli effetti che la malpractice medica ebbe sulla psiche della paziente andrà altresì riconosciuto un danno psichico definibile, per la durata documentata, quale “DISTURBO
D'ANSIA GENERALIZZATO” e quantizzabile (applicato il criterio di relatività sulla scorta dell'entità menomativa documentata) in misura del 6% (ex D.M. 03.07.03 - Comm.ne ex D.M.
26.05.04).
Quanto all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica questo Collegio ritiene non sussistente alcuna limitazione sulla capacità lavorativa specifica dell'Istante”.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio peritale, per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera prodotta dall'attrice.
Inoltre, il Collegio peritale ha risposto in modo esaustivo, completo ed esauriente alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte.
In definitiva, come dianzi esplicitato, sul piano terapeutico, sussistono profili di responsabilità professionale addebitabili ai ginecologi che eseguirono l'intervento per l'asportazione di cisti ovariche in data 02.08.2018.
La lesione iatrogena dell'uretere destro, realizzata inavvertitamente nel corso dell'operazione è stata conseguenza della mancata ricerca e isolamento dell'uretere, come risultato dagli atti (vedi
Referto Operatorio), ma proprio la presenza di tenaci aderenze della pregressa isterectomia, richiedeva in via prioritaria identificazione e preparazionie, come affermato dai Consulenti tecnici
9 di Ufficio, prima cioè di ogni altra manovra (forcipressura, resezione e legamento) sull'infundibolo pelvico.
In merito alla quantificazione dei danni, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento dell'evento
(anni 63), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 d. lgs
2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale) a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- € 2.375,32 per 43 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 704,31,00 per 51 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %;
- € 10.495,42 per 6 % di danno biologico permanente, comprensivo del danno morale ovvero del danno da sofferenza psico-fisica che si presume abbia subito l'attrice in considerazione delle peculiari conseguenze funzionali derivanti nel caso concreto dalla lesione (con particolare riguardo al dolore fisico, alla sofferenza, stress psichici e disagio nei rapporti interpersonali con impellente nevrosi d'ansia) in virtù della illustrata tipologia.
Non risultano documentate spese mediche per cui l'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologico è, pertanto, pari ad € (2.375,32 + 704,31 + 10.495,42 =) 13.575,07.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 13.575,07, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, così come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum
(cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Quanto, infine, alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente ad esclusivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
10 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 13.575,07, oltre gli interessi Parte_1 legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 13.575,07 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Parte_2
Gianluca Militerni, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
3) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico dell'
[...]
condannandola, quindi, a rimborsare l'attrice di quanto eventualmente da questa già Parte_2
versato ai CCTTU, in via provvisoria.
Così deciso in Aversa, 07/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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