Sentenza 12 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12175 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOMETEL P OLOT1 2175 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INVALIDITA SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRACTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMPRAVENDth Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente-> R.G.N. 16314/99 Cron. 23785 MENSITIERI -- Consigliere Dott. Alfredo Rep. 3259 - Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Ud. 09/05/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente De dal Sig. per diritu 455 SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MB IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CANCELLERIA SAVERIO NITTI 12, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GAGLIARDI, difeso dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ATER AZD TERRITORIALE EDIL RESIDENZIALE, TUCCI VILMA;
intimati avverso la sentenza n. 1362/98 della Corte d'Appello 2002 di FIRENZE, depositata il 12/12/98; 728 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Lucio RICCA, per delega dell'Avv.MILIBERNI, depositatain udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del rimo motivo, assorbiti gli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 26/4/1993 LE GI conveniva in giudizio l'ATER di Grosseto e UC MA esponendo: che nel 1973 aveva ottenuto l'assegnazione di un alloggio in Grosseto come dipendente pubblico;
che, separatosi consensualmente dalla moglie UC MA, aveva pattuito (nel 1982) che l'appartamento, al momento della compravendita con l'IACP, sa- rebbe stato trasferito in proprietà a tutti i figli della coppia;
che, in sede di scioglimento del vincolo (nel 1987), era stato convenuto che i figli avreb- bero sempre potuto disporre dell'alloggio paterno ( considerato ancora in assegnazione ad esso LE ) in caso di necessità; che nel 1991 aveva chie- sto all'ATER il trasferimento in proprietà ed aveva scoperto che il 27/5/1982 la UC aveva chiesto l'assegnazione del bene in esecuzione dei patti di separazione e che vi era stata la stipula della compravendita alla UC;
che detta cessione era invalida non avendo l'IACP mai proceduto all'annullamento o alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio ad esso istante e non avendo la UC alcun titolo per succedere. L'attore, volendo ottenere l'assegnazione del cennato cespite, revocava ogni manifestazione di volontà diversa e chiedeva di accertare e dichiarare l'invalidità del contratto 25/1/1984 di trasferimento di proprietà dell'immobile in favore della UC, con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno. La UC, costituitasi, produceva una dichiarazione a firma dell'attore, datata 17/10/1983, di consenso dell'intestazione dell'appartamento ad essa convenuta. Quest'ultima produceva altresì il ricorso per separazione - nel quale veniva dato atto della pendenza della controversia relativa al trasferi- mento di proprietà dell'appartamento - nonché il ricorso per cessazione de- 3 gli effetti civili del matrimonio nel quale risultava menzionato l'appartamento che essa UC stava riscattando mensilmente. La convenuta deduceva di aver agito nell'esercizio di un legittimo diritto, quale coniuge affidatario della prole, diritto previsto e disciplinato dalla modulistica dell'IACP e che era proprio e non derivato da quello dell'attore. Anche l'ATER si costituiva e deduceva che il LE, trasferito nel 1980 a Napoli, aveva perso il diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio e che il contratto del 1984 con la UC era legittimo. L'adito tribunale di Grosseto, con sentenza 19/11/1996, rigettava le do- mande del LE osservando: che la domanda fondamentale dell'attore era quella di annullamento della compravendita e di sua sostituzione nella posi- zione di acquirente avendo revocato il suo consenso ( espresso a suo tempo nel ricorso per separazione consensuale) all'intestazione alla UC del contratto di affitto IACP;
che le pattuizioni contenute nel ricorso per omolo- gazione della separazione consensuale non potevano essere revocate effica- cemente da una sola parte stipulante;
che, sulla base dei patti di separazione, il LE non era legittimato ad avanzare la pretesa di attribuzione dell'alloggio in proprietà perché erano i figli, quali soggetti beneficiari di quell'accordo, ad avere interesse a promuovere giudizio per vedersi ricono- scere l'attribuzione del bene che i genitori avevano promesso loro;
che il LE, trasferita la sede di sevizio, aveva perso l'assegnazione dell'alloggio a Grosseto che era stato legittimamente assegnato alla UC, anch'essa dipendente statale, la quale, affidataria di numerosa prole in sede di separazione, aveva avuto più volte il consenso dell'attore. Avverso la detta sentenza il LE proponeva appello al quale resisteva- no la UC e l'ATER. La corte di appello di Firenze, con sentenza 12/12/1998, rigettava il grava- me rilevando: che la censura di fondo mossa dall'appellante al tribunale era quella di aver dato risposta alla domanda avanzata con l'atto di citazione relativa sia alla dichiarazione di invalidità del contratto 25/1/1984 tra l'IACP e la UC, sia al conseguente accertamento del diritto di esso LE a riscattare il cespite, sia alla condanna dei convenuti a risarcire il danno;
che, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto decidere in ordine all'inadempimento imputabile all'IACP, come denunciato con le conclusio- ni definitive formulate all'udienza del 28/3/1995; che sul fondamento di queste diverse pretese era stata condotta l'argomentazione dimostrativa dell'appello; che si trattava di domande nuove (petitum e causa petendi ) come tali inammissibili ex art. 184 c.p.c.; che l'avvenuta trascrizione della domanda originaria costituiva conferma del carattere inconfondibile di essa con quella successiva di risarcimento danni da inadempimento dell'obbligo a contrarre;
che nel verbale dell'udienza del 28/3/1995, di precisazione delle conclusioni, i difensori dei convenuti avevano dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande introdotte dal LE. La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chie- sta da LE GI con ricorso affidato a cinque motivi. Con ordinanza di questa Corte emessa all'udienza del 30/10/2001 è stata disposta la rinnova- zione della notifica del ricorso all'ATER alla quale l'atto di impugnativa non era stato notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di ap- pello. Il LE, quindi, ha tempestivamente rinotificato il ricorso all'ATER S presso il procuratore da questa nominato in secondo grado. L'ATER e La UC non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Più volte questa Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata rin- novazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vi- zio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, re- stando esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il detto adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (sentenze 5/10/2000 n. 13285; 10/4/1999 n. 3497; 18-10-1997 n. 10246). Nella specie la rinotifica del ricorso all'ATER è stata eseguita, nel termi- ne assegnato, non alla parte personalmente ma presso il difensore costituito nel precedente grado del giudizio pur essendo decorso ( sin dal momento dell'ordinanza di rinnovazione ) l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, quindi, in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 330 c.p.c. Tale nullità non è stata sanata dalla costituzione della destinataria. Deve essere ribadita la nullità della prima notifica del ricorso all'ATER la quale nel giudizio di appello si era costituita con mandato all'avvocato Mas- simo Ciani (con studio in Grosseto ) ed aveva eletto domicilio in Firenze presso lo studio dell'avvocato Giovanni Genta al quale non aveva rilasciato alcun mandato difensivo e presso il quale il difensore avvocato Massimo 6 r Ciani non aveva eletto domicilio pur operando al di fuori dell'ambito della propria circoscrizione. L'avvocato Ciani deve pertanto ritenersi elettiva- mente domiciliato presso la cancelleria della corte di appello di Firenze. Il ricorso è stato inizialmente notificato all'ATER "elettivamente domi- ciliata in Firenze, Via delle Mantellate n. 9, presso lo studio dell'avv. Gio- vanni Genta e Massimo Ciani” e non risulta che l'avvocato Ciani abbia lo studio in Firenze in via delle Mantellate n. 9 insieme all'avvocato Giovanni Genta o che abbia eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Correttamente pertanto è stata rilevata la nullità della prima notifica del ricorso all'ATER posto che entro l'anno successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata, l'atto di impugnazione deve essere notificato, a norma dell'articolo 330 c.p.c., presso il procuratore costituito ancorché, come chia- rito da questa Corte, la parte abbia eletto altrove domicilio personale ( sen- tenza 25/8/1998 n. 8426). La pronuncia di inammissibilità del ricorso non è in contrasto con il prin- cipio affermato nella giurisprudenza di legittimità (sez. un. 15-11-1997 ord. n. 108; sentenza 24-9-1994 n. 7848) secondo il quale, nei processi relativi a cause inscindibili - come è quello in esame nel quale il LE ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'invalidità del contratto di trasferi- mento della proprietà dell'immobile dall'IACP ( cui è succeduta l'ATER ) alla UC in cui l'impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti ed il giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, una volta che que- sta sia stata tempestivamente eseguita, l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è suscettibile di sanatoria attra- verso l'ordine di rinnovazione della notificazione. 7 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 3011.200erie Registrato in data. 1/357 versate €. 149,77 (euro..CENTOQUARANTANOVE/77...) p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) ROMA Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari 2 (Dr. M/RACCICHINI) Il detto orientamento giurisprudenziale si riferisce ad una situazione pro- cessuale - differente da quella in esame - caratterizzata dalla originaria man- canza di notifica dell'impugnazione a tutte le parti e comporta la soluzione di un diverso problema, ossia se la rinnovazione della notificazione possa applicarsi o meno anche all'atto con cui si provvede all'integrazione del contraddittorio o non trovi invece ostacolo nella natura perentoria del termi- ne entro il quale anche tale attività va compiuta. La questione e' stata risolta in senso affermativo per effetto dell'equiparazione dell'atto di integrazione del contraddittorio all'atto introduttivo del giudizio. Nella specie, invece, la rinnovazione verrebbe ad operare una seconda volta rispetto alla medesima attività ( la notificazione già avvenuta dell'atto di impugnazione ) mentre la rinotifica - con effetti sananti - dell'atto di inte- grazione contraddittorio viene consentita una sola volta ( nei sensi suddetti, 109T/29.11 tra le tante, la già citata sentenza di questa Corte 24-6-1997 n. 5633). In definitiva, rilevata e dichiarata la nullità della rinotifica del ricorso ad 456T 2.66 TOTT. 149,771 uno dei litisconsorti necessari ( l'ATER), la conseguenza che ne discende è l'inammissibilità dell'impugnazione anche nei confronti dell'altra litiscon- sorte (la UC ) alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate. Nessun provvedimento va pronunciato in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma 9 maggio 2002 Il presidente Il consigliere estensore IL CA C1 Paolo Talarico La zio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2 AGO., 2002 IL CA C1