Ordinanza collegiale 20 maggio 2022
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Istanza di riesame in autotutela: non coercibile tramite il silenzio-inadempimentoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00924/2025REG.PROV.COLL.
N. 07962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7962 del 2023, proposto dai signori UE BA, GI ET, AC ER, MO LI, ND IS, LU AB HI, EF NI, ND HI, ND ST, NT TT, NO AN, DR US, PE CO, NU De RO, AR De VI, IC RT, BR ER, DR EL, AL TT, ND ON, DA IN, DR ARtti, AN TT, IO NT, MA NA, MO ED, FR EL, MO OS, SI SO, IC RT, BR ON, IE SI, IN TA, NI LL, ID VI, AB AN, MO AN, SI ES, AB IU, CO PP, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del signor EF Raviola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 4521 del 14 marzo 2023, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall'Amministrazione dell’Interno sulla istanza di riesame in autotutela degli atti relativi alla procedura speciale di reclutamento nei vigili del fuoco riservata al personale volontario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere NI D'Angelo e udito per le parti appellanti l’avvocato BA, per delega dell'avvocato Parenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto al T.a.r. del Lazio di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco in ordine all’istanza del 26 maggio 2021 finalizzata ad ottenere il riesame in autotutela dei provvedimenti con i quali lo stesso Ministero ha precluso la loro partecipazione alla “ Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
1.1. In particolare, gli appellanti sono tutti vigili del fuoco “ discontinui ” che per diversi anni hanno prestato la loro attività lavorativa a termine, con richiami di venti giorni consecutivi per un massimo di centosessanta giorni l'anno.
1.2. Nel 2017 con l'approvazione della cd. Risoluzione Fiano, al fine di eliminare il fenomeno del precariato nel Corpo dei Vigli del Fuoco, il Parlamento ha autorizzato il Governo ad “ avviare un percorso progressivo che possa, stabilizzare il maggior numero possibile di discontinui ”.
1.3. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, comma 259, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e con il successivo d.m. n. 238 del 14 novembre 2018 è stata bandita una procedura di reclutamento speciale riservata al “ personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio ”.
1.4. Tale procedura è stata impugnata da taluni vigili del fuoco precari, diversi dagli odierni ricorrenti, esclusi dal concorso in quanto nel bando vi era una clausola che condizionava la partecipazione alla circostanza di aver effettuato la preliminare opzione nel nuovo elenco del personale volontario.
1.5. Tuttavia, con sentenza di questa Sezione n. 501 del 18 gennaio 2021 tale clausola è stata ritenuta illegittima. Cosicché, a seguito della predetta pronuncia, gli odierni ricorrenti hanno chiesto che l’Amministrazione si rideterminasse in autotutela ammettendoli al concorso.
1.6. L’istanza non è stata riscontrata dal Ministero e pertanto contro il silenzio serbato gli odierni appellanti hanno proposto ricorso.
2. Il T.a.r. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe (n.4521 del 2023) ha respinto il gravame, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero dell’Interno (sia perché proposto avverso un atto divenuto inoppugnabile e rispetto al quale, peraltro, non tutti i ricorrenti si trovavano nella stessa situazione dei vincitori dell’appello al Consiglio di Stato, sia perché alcuni di essi non avevano neppure presentato domanda di partecipazione al concorso), lo ha ritenuto infondato soprattutto perché l’Amministrazione non sarebbe stata tenuta ad effettuare un riesame per le ragioni di equità e giustizia evocate rispetto a soggetti in condizioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla citata sentenza di questa Sezione n. 501 del 2021. Tale ultima decisione, secondo il Tar, non si poteva comunque ritenere un fatto nuovo e sopravvenuto che avesse radicalmente modificato l’originario presupposto di partecipazione al concorso.
3. Contro la suddetta sentenza, pubblicata il 14 marzo 2023, hanno proposto appello, notificato il 5 ottobre 2023, i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base dei motivi di gravame di seguito sinteticamente indicati:
i) l’Amministrazione rispetto all’istanza tendente ad una revisione della procedura concorsuale aveva l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza di autotutela, non potendo restare, come accaduto, del tutto inerte;
ii) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 febbraio 2019 ha chiarito i termini generali in ordine all’estensione del giudicato e di conseguenza, alla luce della sentenza di questa Sezione n. 501 del 2021, richiamata nell’istanza di autotutela, sarebbe nato un dovere di provvedere su un vizio del concorso comune ed inscindibile rispetto alla posizione non solo dei vincitori di quel contenzioso, ma anche degli appellanti;
iii) esigenze di equità e di giustizia sostanziale imponevano all’Amministrazione di avviare il procedimento rispetto ad un bando di concorso che aveva posto requisiti poi ritenuti illegittimi.
3.1. In via conclusiva, gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e, in subordine, l’accertamento del danno subito.
4. Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si è costituito per resistere in giudizio il 19 ottobre 2023 ed ha depositato una memoria il 9 novembre 2023.
5. Il 21 novembre 2024 gli appellanti hanno depositato una memoria di replica.
6. L’appello è stato trattenuto in decisione nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024. Nel corso della stessa udienza il Collegio ha avvisato la parte appellante di aver rilevato la possibile tardività del ricorso, assegnando un termine di dieci giorni alla stessa per la presentazione di note scritte.
7. Gli appellanti hanno quindi depositato una memoria il 20 dicembre 2024.
8. L’appello è irricevibile in quanto tardivamente notificato.
9. Premesso che l'irricevibilità per tardività del ricorso può essere rilevata d'ufficio, pure in mancanza di un'eccezione di parte (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2023, n.11311), va innanzitutto rilevato che ai sensi dell’art. 87, comma 3, del c.p.a. i termini del rito in materia di silenzio sono dimidiati. Nel caso in esame, l’appello risulta notificato il 5 ottobre 2023, dunque ben oltre il termine dimezzato di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (14 marzo 2023).
9.1. Né sul punto può essere condivisa la prospettazione di parte appellante, contenute nelle note scritte depositate il 20 dicembre 2024, secondo cui la dimidiazione dei termini non opererebbe in quanto gli appellanti hanno chiesto anche di accertare l’esistenza del danno subito (i ricorrenti affermano nelle note autorizzate che il ricorso, contenendo un’istanza risarcitoria, non poteva essere oggetto della disciplina eccezionale e di stretta interpretazione sul dimezzamento dei termini).
9.2. L’appello è stato invece proposto contro una sentenza avente ad oggetto un giudizio in materia di silenzio ed in modo del tutto marginale, senza specificazione di alcuna motivo o prova, ha solo riportato nel P.Q.M. la frase “ in subordine, accertare comunque l’esistenza del danno subito dagli appellanti ”.
9.3. Solamente con la memoria di replica del 21 novembre 2024, in confutazione di una considerazione svolta dall’Amministrazione appellata, parte appellante ha poi indicato nella lesione della buona fede la ragione della configurabilità del danno.
10. Ciò detto, l’appello sarebbe comunque infondato anche nel merito per le seguenti ragioni.
10.1. In generale, l’autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Da ciò consegue l’inutilizzabilità del rimedio processuale previsto per contrastare il silenzio della pubblica amministrazione (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024 n. 4518; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto 2022 n. 7561).
10.2. In sostanza, il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. salvo le ipotesi normativamente stabilite di autotutela doverosa. L'Amministrazione non ha dunque alcun obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili giacché, diversamente opinando, si eluderebbe l'onere legale di impugnazione nei termini decadenziali posti dalla legge a tutela della stabilità dell'assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica. In questi casi, conseguentemente, l'impugnativa del diniego di autotutela è inammissibile, in coerenza con il principio generale della impossibilità di assicurare tutela all'interesse strumentale se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2024, n. 3469).
10.3. D’altra parte, nel caso specifico, l’istanza di autotutela, rispetto alla quale si è poi attivato il contenzioso per far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, aveva come finalità quella di far riesaminare la procedura speciale prevista per la stabilizzazione dei vigili del fuoco cd. discontinui. Ma i ricorrenti, o almeno alcuni di essi, hanno partecipato al concorso e sono stati esclusi in ragione della clausola ritenuta poi illegittima dalla sentenza di questa Sezione n. 501 del 2021, senza impugnarla, come invece hanno fatto altri partecipanti.
10.4. Dopo due anni i ricorrenti hanno quindi chiesto all’Amministrazione, in sede di autotutela, di vedersi riconoscere il diritto a partecipare sulla base della predetta sentenza che peraltro ha disposto la riammissione dei candidati appellanti che comunque avevano partecipato al concorso.
10.5. Tale ultima condizione, come rileva il Tar nella sentenza impugnata (cfr. § 11.1.), non appare presente per tutti i ricorrenti che “ versano in condizioni diverse e non hanno potuto partecipare alla procedura concorsuale (o sono stati esclusi dalla stessa) per ragioni differenti (secondo quanto puntualmente ricostruito dalla p.a. e non contestato dai ricorrenti, con ciò che ne consegue anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) ”.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va dichiarato irricevibile.
12 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 7962 del 2023), come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna gli appellanti alle spese del presente grado di giudizio in favore dell’Amministrazione appellata nella misura complessiva di euro 4.000,00(quattromila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 12 dicembre 2024, 9 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
NI D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO