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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1272/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1272/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Costantini, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' dall'Avv. Gabriella Controparte_1
Zuccarini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02/10/2024 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 29/09/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Teramo in data 04/12/1993 con , da cui Controparte_1
era nata la figlia (il 04/10/1994) e che, con decreto in data 08/01/2016, Per_1
questo Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 700,00; in via subordinata ridurre detto assegno ad € 200,00; revocare l'obbligo di pagamento del mutuo fondiario n. CF , intestato alla moglie;
revocare l'obbligo alla P.IVA_1
contribuzione alle spese imprevedibili straordinarie in relazione alla casa coniugale di proprietà della moglie.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- aveva intrapreso una stabile convivenza more uxorio e provvedeva economicamente ai bisogni della nuova famiglia, di cui facevano parte anche i tre figli della compagna, per cui non riusciva a sostenere il peso economico delle rate del mutuo e delle spese relative alla casa coniugale, considerando la sua retribuzione mensile di € 3.674,00;
- la moglie percepiva la retribuzione mensile di € 3.156,90, era proprietaria di diversi immobili ed inoltre aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale, vivendo una condizione di vita agiata insieme al nuovo compagno, per cui non sussistevano le condizioni per la percezione dell'assegno divorzile. Con comparsa in data 27/08/2024, si è costituita in giudizio la resistente rappresentando che, nelle more, i coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Alla prima udienza di comparizione in data 02.10.2024 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate nella scrittura privata depositata in data 29/09/2024.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nella scrittura privata depositata in data 29/09/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede che: il ricorrente si obbliga al pagamento, fino alla scadenza fissata, del mutuo CF 578985; inoltre, provvederà al versamento in favore della figlia vita natural-durante, della somma Per_1
mensile di € 300,00, contribuendo al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%, con decorrenza dal 01/07/2024, data dalla quale cesserà
l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
), apparendo tali condizioni non in contrasto con i principi dell'ordinamento e idonee a dirimere ogni contrasto tra le parti.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Teramo in data 04/12/1993, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni dagli stessi pattuite, di cui alla scrittura privata depositata in data 29/09/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1272/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Costantini, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' dall'Avv. Gabriella Controparte_1
Zuccarini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02/10/2024 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 29/09/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Teramo in data 04/12/1993 con , da cui Controparte_1
era nata la figlia (il 04/10/1994) e che, con decreto in data 08/01/2016, Per_1
questo Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 700,00; in via subordinata ridurre detto assegno ad € 200,00; revocare l'obbligo di pagamento del mutuo fondiario n. CF , intestato alla moglie;
revocare l'obbligo alla P.IVA_1
contribuzione alle spese imprevedibili straordinarie in relazione alla casa coniugale di proprietà della moglie.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- aveva intrapreso una stabile convivenza more uxorio e provvedeva economicamente ai bisogni della nuova famiglia, di cui facevano parte anche i tre figli della compagna, per cui non riusciva a sostenere il peso economico delle rate del mutuo e delle spese relative alla casa coniugale, considerando la sua retribuzione mensile di € 3.674,00;
- la moglie percepiva la retribuzione mensile di € 3.156,90, era proprietaria di diversi immobili ed inoltre aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale, vivendo una condizione di vita agiata insieme al nuovo compagno, per cui non sussistevano le condizioni per la percezione dell'assegno divorzile. Con comparsa in data 27/08/2024, si è costituita in giudizio la resistente rappresentando che, nelle more, i coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Alla prima udienza di comparizione in data 02.10.2024 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate nella scrittura privata depositata in data 29/09/2024.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nella scrittura privata depositata in data 29/09/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede che: il ricorrente si obbliga al pagamento, fino alla scadenza fissata, del mutuo CF 578985; inoltre, provvederà al versamento in favore della figlia vita natural-durante, della somma Per_1
mensile di € 300,00, contribuendo al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%, con decorrenza dal 01/07/2024, data dalla quale cesserà
l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
), apparendo tali condizioni non in contrasto con i principi dell'ordinamento e idonee a dirimere ogni contrasto tra le parti.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Teramo in data 04/12/1993, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni dagli stessi pattuite, di cui alla scrittura privata depositata in data 29/09/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)