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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 10705 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAUDIO Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA e ANDRIULLI CP_1
ANTONIO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 30/11/2023 ha contestato la Parte_1 ripetibilità della complessiva somma di euro 5.185,68, di cui le aveva chiesto la CP_1 restituzione con due successive note del 24-1-2021 (euro 1.150,12) e del 4-11-2021
(euro 4.035,56) in quanto assertivamente indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale ex legge 448/2001 sulla pensione di inabilità civile totale n°
07103653 (da lei fruita a decorrere dal 1-9-2015) nel periodo 2020 e 2021; a sostegno della pretesa ha invocato giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di dolo dell'assistito, l'indebito sarebbe stato ripetibile solo a far tempo dal sopravvenire del provvedimento che accertava il carattere appunto indebito della erogazione, con CP_1 salvezza di quanto corrisposto in precedenza. , costituitosi, ha chiesto respingersi CP_1 il ricorso, richiamando un precedente di merito (Trib. Lecce 2288/2023). Causa decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto. Effettivamente, constatata la presenza di documentazione in atti, prodotta da parte ricorrente, attestante l'effettiva e tempestiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi annualmente previste, con conseguente possibilità per l' di accedere alle fonti informative per valutare la debenza della CP_1 maggiorazione sociale ed il relativo ammontare, non può ravvisarsi un atteggiamento doloso od omissivo dell'assistito, per cui il principio di diritto da applicare è quello della irripetibilità delle somme in praeteritum rispetto al momento dell'accertamento della natura indebita della erogazione, sostenuto in ricorso e adottato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra molte Cass. 28771/2018 e Cass. 14062/2019.) Ne consegue la statuizione in dispositivo, con spese a carico per soccombenza, da CP_1 liquidare ex art. 93 cpc per il difensore anticipatario di parte attrice.
P.T.M.
a)- dichiara non dovuta dalla ricorrente la restituzione della somma di euro 5.185,68 chiesta da con comunicazioni del 24-01/04-11-2021; CP_1
b)- condanna a restituire quanto eventualmente trattenuto oltre accessori ex art. CP_1
16 comma sesto L. 412/91;
c)- condanna a pagare le spese processuali in favore dell'avv. Vincenzo CP_1
GAUDIO ex art. 93 cpc liquidate in euro 1.200,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
d)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 19/02/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 10705 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAUDIO Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA e ANDRIULLI CP_1
ANTONIO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 30/11/2023 ha contestato la Parte_1 ripetibilità della complessiva somma di euro 5.185,68, di cui le aveva chiesto la CP_1 restituzione con due successive note del 24-1-2021 (euro 1.150,12) e del 4-11-2021
(euro 4.035,56) in quanto assertivamente indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale ex legge 448/2001 sulla pensione di inabilità civile totale n°
07103653 (da lei fruita a decorrere dal 1-9-2015) nel periodo 2020 e 2021; a sostegno della pretesa ha invocato giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di dolo dell'assistito, l'indebito sarebbe stato ripetibile solo a far tempo dal sopravvenire del provvedimento che accertava il carattere appunto indebito della erogazione, con CP_1 salvezza di quanto corrisposto in precedenza. , costituitosi, ha chiesto respingersi CP_1 il ricorso, richiamando un precedente di merito (Trib. Lecce 2288/2023). Causa decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto. Effettivamente, constatata la presenza di documentazione in atti, prodotta da parte ricorrente, attestante l'effettiva e tempestiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi annualmente previste, con conseguente possibilità per l' di accedere alle fonti informative per valutare la debenza della CP_1 maggiorazione sociale ed il relativo ammontare, non può ravvisarsi un atteggiamento doloso od omissivo dell'assistito, per cui il principio di diritto da applicare è quello della irripetibilità delle somme in praeteritum rispetto al momento dell'accertamento della natura indebita della erogazione, sostenuto in ricorso e adottato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra molte Cass. 28771/2018 e Cass. 14062/2019.) Ne consegue la statuizione in dispositivo, con spese a carico per soccombenza, da CP_1 liquidare ex art. 93 cpc per il difensore anticipatario di parte attrice.
P.T.M.
a)- dichiara non dovuta dalla ricorrente la restituzione della somma di euro 5.185,68 chiesta da con comunicazioni del 24-01/04-11-2021; CP_1
b)- condanna a restituire quanto eventualmente trattenuto oltre accessori ex art. CP_1
16 comma sesto L. 412/91;
c)- condanna a pagare le spese processuali in favore dell'avv. Vincenzo CP_1
GAUDIO ex art. 93 cpc liquidate in euro 1.200,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
d)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 19/02/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo