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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.696/2024 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza cartolare dell'11.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonino Foti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Matteo Paviglianiti n.3 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n.15, è per legge domiciliato
-resistente-
* * * *
-esaminato il ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 14.03.2024 con il quale
[...]
ha proposto opposizione avverso la delibera del 20.02.2024 Parte_1
comunicata il 23.02.2024 con la quale la Commissione patrocinio a spese dello Stato
pagina 1 di 3 presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché tale istanza risultava essere già stata rigettata con la sentenza notificata a mezzo pec del
09.02.2024;
-esaminata la comparsa di costituzione e risposta predisposta nell'interesse del
; Controparte_1
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'11.02.2025;
-ritenuto, in via assorbente, che l'opposizione si rivela inammissibile perché intempestiva, essendo stata proposta in data 14.03.2024 ossia ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risalente al 09.02.2024;
-rammentato, infatti, che l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di gratuito patrocinio (inammissibilità, revoca, rigetto, ecc.) è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo 01.09.2011 n.150 e che di recente la Corte Costituzionale con la decisione n.106 del 12.05.2016 ha chiarito che “Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.34, comma 17, e 15, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n.150, censurati per violazione dell'art.76 Cost. -in relazione all'art.54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009, n.69- e degli artt. 3, 24 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art.170, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, hanno soppresso il termine di «venti giorni dall'avvenuta comunicazione», previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, che ora sarebbe proponibile sine die. Invero, l'art.15, comma 1, del d.lgs. impugnato dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario» e ciò spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Cade, così, la premessa che
pagina 2 di 3 l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die”;
-evidenziato, in proposito, che nella vicenda processuale in esame, risulta inconfutabile la circostanza che con la sentenza del 09.02.2024, notificata a mezzo pec il medesimo
09.02.2024 all'odierna opponente, è stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (“RITENUTO, infine, che per gli stessi motivi oltre che in ragione del mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla giusta delibera n.84/2023, la richiesta di ammissione a gratuito CP_3
patrocinio debba essere rigettata”), sicchè il termine perentorio di gg.30 entro cui opporsi decorreva da questa pronuncia e non già dalla successiva delibera del
20.02.2024 con il quale la competente ha dichiarato il non luogo a CP_3
provvedere con la motivazione che già con la menzionata sentenza era stata disattesa la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
-considerato che le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti, anche alla luce delle inconducenti deduzioni difensive svolte dal CP_1
opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Designato dott. Giuseppe Campagna, pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro tempore, con ricorso depositato il 14.03.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara l'opposizione inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva;
-spese compensate.
Reggio Calabria, 20.02.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.696/2024 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza cartolare dell'11.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonino Foti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Matteo Paviglianiti n.3 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n.15, è per legge domiciliato
-resistente-
* * * *
-esaminato il ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 14.03.2024 con il quale
[...]
ha proposto opposizione avverso la delibera del 20.02.2024 Parte_1
comunicata il 23.02.2024 con la quale la Commissione patrocinio a spese dello Stato
pagina 1 di 3 presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché tale istanza risultava essere già stata rigettata con la sentenza notificata a mezzo pec del
09.02.2024;
-esaminata la comparsa di costituzione e risposta predisposta nell'interesse del
; Controparte_1
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'11.02.2025;
-ritenuto, in via assorbente, che l'opposizione si rivela inammissibile perché intempestiva, essendo stata proposta in data 14.03.2024 ossia ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risalente al 09.02.2024;
-rammentato, infatti, che l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di gratuito patrocinio (inammissibilità, revoca, rigetto, ecc.) è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo 01.09.2011 n.150 e che di recente la Corte Costituzionale con la decisione n.106 del 12.05.2016 ha chiarito che “Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.34, comma 17, e 15, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n.150, censurati per violazione dell'art.76 Cost. -in relazione all'art.54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009, n.69- e degli artt. 3, 24 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art.170, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, hanno soppresso il termine di «venti giorni dall'avvenuta comunicazione», previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, che ora sarebbe proponibile sine die. Invero, l'art.15, comma 1, del d.lgs. impugnato dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario» e ciò spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Cade, così, la premessa che
pagina 2 di 3 l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die”;
-evidenziato, in proposito, che nella vicenda processuale in esame, risulta inconfutabile la circostanza che con la sentenza del 09.02.2024, notificata a mezzo pec il medesimo
09.02.2024 all'odierna opponente, è stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (“RITENUTO, infine, che per gli stessi motivi oltre che in ragione del mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla giusta delibera n.84/2023, la richiesta di ammissione a gratuito CP_3
patrocinio debba essere rigettata”), sicchè il termine perentorio di gg.30 entro cui opporsi decorreva da questa pronuncia e non già dalla successiva delibera del
20.02.2024 con il quale la competente ha dichiarato il non luogo a CP_3
provvedere con la motivazione che già con la menzionata sentenza era stata disattesa la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
-considerato che le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti, anche alla luce delle inconducenti deduzioni difensive svolte dal CP_1
opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Designato dott. Giuseppe Campagna, pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro tempore, con ricorso depositato il 14.03.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara l'opposizione inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva;
-spese compensate.
Reggio Calabria, 20.02.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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