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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 989/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'udienza del 5 febbraio 2025, nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 989/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia TALLERICO come da procura in Parte_1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 24
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana CIGNARELLI, che delega per il
[...]
giudizio gli Avv.ti Giovanna MAUGERI e Luciano Giuseppe CAPUTO, come da procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso la sede di Latina CP_1
- resistente
Oggetto: accertamento malattia professionale – prestazioni assicurative CP_1
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza in assenza delle parti il seguente DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente,
“spondilodiscoartrosi lombare con ernie discali del tratto L3-S1 con sofferenza radicolare motoria”;
− accerta e dichiara che la malattia professionale ha determinato a carico del ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 12 per cento a decorrere dalla domanda amministrativa del 22 luglio 2021;
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per il danno biologico permanente di cui al capo che precede;
− per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale CP_1
nella misura di legge, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
− condanna la parte convenuta a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico dell' gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da CP_1
separato decreto.
Fissa per il deposito della motivazione termine di giorni sessanta
Così deciso in Cassino il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'udienza del 5 febbraio 2025, nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 989/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia TALLERICO come da procura in Parte_1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 24
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana CIGNARELLI, che delega per il
[...]
giudizio gli Avv.ti Giovanna MAUGERI e Luciano Giuseppe CAPUTO, come da procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso la sede di Latina CP_1
- resistente
Oggetto: accertamento malattia professionale – prestazioni assicurative CP_1
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza in assenza delle parti il seguente DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente,
“spondilodiscoartrosi lombare con ernie discali del tratto L3-S1 con sofferenza radicolare motoria”;
− accerta e dichiara che la malattia professionale ha determinato a carico del ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 12 per cento a decorrere dalla domanda amministrativa del 22 luglio 2021;
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per il danno biologico permanente di cui al capo che precede;
− per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale CP_1
nella misura di legge, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
− condanna la parte convenuta a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico dell' gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da CP_1
separato decreto.
Fissa per il deposito della motivazione termine di giorni sessanta
Così deciso in Cassino il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci