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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7968/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240052965247000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento 10020240052965247 per Tassa automobilistica anno 2017.
L'istante ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, lamentando, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
Si è costituito il concessionario ma non la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendovi prova tranquillizzante della notifica degli atti prodromici, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza della Regione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti, con distrazione.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7968/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240052965247000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento 10020240052965247 per Tassa automobilistica anno 2017.
L'istante ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, lamentando, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
Si è costituito il concessionario ma non la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendovi prova tranquillizzante della notifica degli atti prodromici, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza della Regione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti, con distrazione.