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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.1235/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. MANZO FRANCESCO con Parte_1 il qualae elettivamente domicilia in Pompei, via Mazzini n. 83
RICORRENTE E in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia a Napoli in Via de Gasperi n. 55 RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità civile ex L. 118/71
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2024 parte ricorrente, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'assegno mensile di invalidità, aveva presentato domanda amministrativa in data 22/09/2022 per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P. Il CTU confermava il parere espresso dalla CP commissione medica dell' valutando l'invalidità nella misura del 70%; la ricorrente, pertanto, proponeva ricorso ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente all'assegno mensile di invalidità invocato. Con vittoria di spese. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. All'udienza del 08/10/2024, il Giudice, sulla base di quanto evidenziato dalla ricorrente nel ricorso, invitava il CTU a rendere chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse alla relazione scritta da lui redatta e, in particolare a valutare la Ctp e nonché la nuova documentazione medica depositata in atti. All'esito dell'udienza cartolare del 11/03/2025, acquisiti i chiarimenti medico legali richiesti e avvenuto scambio delle note di trattazione scritta, la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., sia nella relazione scritta in fase di ATP che nei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta una un'invalidità pari al 70% e, dunque, in percentuale insufficiente per potere beneficiare dell'assegno invocato. Invero, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico inidoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato, come risulta dalla somma delle varie voci invalidanti, riportate dal consulente con le rispettive percentuali.
Il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, tenendo conto anche della ctp, ha evidenziato in primo luogo che “se una patologia cardiaca non ha il suo corrispettivo tabellare (D.M. 5.2.1992) la sua valutazione deve essere condotta sulla base dell'incidenza funzionale. Nel caso di specie, l'efficienza della pompa cardiaca era normale (F.E. = 60%) e da qui la stima percentuale espressa”. In secondo luogo, il ctu ha chiarito che “i codici usati dallo scrivente e dal Dr. per proporre la stima Per_1 percentuale delle menomazioni dell'apparato locomotore sono relativi a condizioni più gravi di quelle riscontrate in quanto il codice 7217 fa riferimento ad una limitazione articolare del ginocchio maggiore del 50%, non riscontrata e il codice 7010 fa riferimento ad una anchilosi del segmento rachideo lombare, non
1 riscontrata”. Pertanto, “anche volendo concedere l'impiego della formula salomonica per valutazione delle infermità concorrenti (si ribadisce che essa non è prevista dalla norma), non si può prendere il percentile tabellare ed utilizzarlo in maniera acritica senza tener conto delle condizioni clinico-funzionali cui esso fa riferimento. In proposito si ricorda che la più recente consulenza ortopedica in atti descriveva una: “gonalgia destra in soggetto con esiti di meniscectomia mediale selettiva per via artroscopia”. Valutare questa menomazione nella misura del 35% solo perché il codice di riferimento reca la percentuale indicata e per una patologia ben più grave, sembra veramente eccessivo”. Dunque, secondo il ctu “la percentuale invalidante espressa nella relazione di ATPO ha confermato quella già a suo tempo concessa dalla Commissione Integrata (70%). Per raggiungerla si è dovuto far ricorso a quanto previsto dall'art. 5 D. Lgs. 509/88, circa la possibile incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa semispecifica del soggetto;
in assenza di tale valutazione supplementare, la valutazione della riduzione della capacità lavorativa generica della periziata è pari al 65%”. Per tali considerazioni, il ctu ha ritenuto di non discostarsi da quanto affermato nella precedente relazione.
La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità. Si rileva inoltre che “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. Nulla per le spese di lite a carico essendo agli atti la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc. CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di integrazione della consulenza che si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2) nulla per le spese di lite. CP
3)pone le spese della CTU a carico dell' che liquida in come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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