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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8876 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 45043/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
rappresentata e difesa dagli Avvocati Giusi Pezzella e Parte_1
Alessandro Aureli, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71, esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, legge 407/90. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nei suoi scritti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'8/12/2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per ATP - domandando di accertare il proprio stato di invalida civile con diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71, nonché all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, legge 407/90. A sostegno della domanda, la ricorrente, già riconosciuta invalida in misura non sufficiente al riconoscimento delle prestazioni invocate, censurata la CTU espletata nella fase di ATP, ha precisato di essere tuttora affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono inabile al lavoro nella misura prevista dalla legge per godere dell'assegno di invalidità e dell'esenzione del ticket sanitario, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP dello stato invalidante, nonché dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di natura extra-sanitaria richiesti dalla legge per l'attribuzione delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si è costituito in CP_1 giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 25/3/2025. Acquisito il fascicolo della fase di ATP, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, nel merito, il ricorso è risultato non fondato. 2.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del DL 6/7/2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15/7/2011, n. 111, ed applicabile dall'1/1/2012, stabilisce, al primo comma:
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU
2 impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso della fase di ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 2.2 Preso atto delle contestazioni, è stata disposta ed esperita nuova CTU, affidata a diverso perito, dott. Persona_1
Il CTU nominato nella presente fase processuale, visitata la ricorrente, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati e dell'esame della documentazione sanitaria allegata a corredo dell'istanza, della consulenza resa in sede di ATP e delle contestazioni a quest'ultima di parte ricorrente, ha affermato “NON SUSSISTONO NÉ SUSSISTEVANO in precedenza le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno di assistenza (ex art. 13 legge 118/71) in quanto le sue condizioni di salute non sono tali da ridurre la sua capacità di lavoro in misura superiore al 74% raggiungendo una percentuale del 58% dalla data della domanda amministrativa;
NON SUSSISTONO NÉ SUSSISTEVANO in precedenza le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto ad ottenere esenzione parziale del ticket sanitario (ex art. 5 comma 4 legge 407/1990) in quanto le sue condizioni di salute non sono tali da ridurre la sua capacità di lavoro in misura superiore al 67% raggiungendo”. Le conclusioni rassegnate dal CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (cfr. relazione di consulenza, in atti). La stessa parte ricorrente, peraltro, non ha formulato osservazioni alla CTU. 3 Invero, l'ausiliario nominato si è attenuto al criterio tracciato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. Sanità 5/2/1992, in attuazione del D. Lgs. 23/11/1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella risulta viziata (cfr., ad esempio, Cass. 13/4/2001 n. 5571); inoltre, secondo Cass. 24/7/2004 n. 13938, anche nel caso di patologie plurime, concorrenti o coesistenti rimane esclusa ogni possibilità di una generica valutazione in ordine all'incidenza complessiva delle stesse, con la conseguenza che, dovendo il giudice di merito tenere conto anche in tali ipotesi delle suddette tabelle, il loro mancato esame comporta un ulteriore vizio di legittimità (cfr., in termini, Cass., n. 17749 del 27/6/2008). Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti, e che corrobora l'analoga - sia pure diversamente motivata - conclusione diagnostica raggiunta da altro CTU nella fase di ATP, deve concludersi che la ricorrente non possegga i requisiti sanitari di legge previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71, nonché per il riconoscimento dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma 4, legge 407/90.
4. Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge. Vanno poste definitivamente a carico dell' per tale ragione, le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di a.t.p., nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Dichiara che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio, già liquidate. Roma, 16 settembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
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