Articolo 1 della Legge 1 luglio 1949, n. 419
Articolo 2
Versione
22 luglio 1949
Art. 1.
All' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328 , e' aggiunto il seguente comma:
"Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, e' attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000 2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391 3) Ente "Villaggio del fanciullo"
di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".
Entrata in vigore il 22 luglio 1949