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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053349322000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3025/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 296/2024/00533493/22, relativa all'anno d'imposta 2020, per IRPEF e accessori, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto l'avviso di accertamento presupposto era stato annullato in autotutela.
L'Ufficio si è costituito in giudizio e ha depositato provvedimento di sgravio prot. 2025S0010630, con cui è stata integralmente annullata la cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere quando l'atto impugnato è stato integralmente annullato dall'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'Ufficio ha disposto lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
L'avviso bonario presupposto era stato emesso ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali. Tale atto è stato annullato in autotutela, rendendo priva di fondamento la successiva cartella di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, sent. n. 21178/2014; Cass., ord. n. 24083/2020) ha costantemente affermato che la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'atto impugnato
è stato eliminato e non residua alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese, l'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 consente la compensazione in presenza di giusti motivi, che nel caso di specie si ravvisano nell'atteggiamento collaborativo dell'Ufficio e nelle circostanze tecniche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo nonostante l'annullamento dell'atto presupposto.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 9.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053349322000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3025/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 296/2024/00533493/22, relativa all'anno d'imposta 2020, per IRPEF e accessori, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto l'avviso di accertamento presupposto era stato annullato in autotutela.
L'Ufficio si è costituito in giudizio e ha depositato provvedimento di sgravio prot. 2025S0010630, con cui è stata integralmente annullata la cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere quando l'atto impugnato è stato integralmente annullato dall'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'Ufficio ha disposto lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
L'avviso bonario presupposto era stato emesso ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali. Tale atto è stato annullato in autotutela, rendendo priva di fondamento la successiva cartella di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, sent. n. 21178/2014; Cass., ord. n. 24083/2020) ha costantemente affermato che la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'atto impugnato
è stato eliminato e non residua alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese, l'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 consente la compensazione in presenza di giusti motivi, che nel caso di specie si ravvisano nell'atteggiamento collaborativo dell'Ufficio e nelle circostanze tecniche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo nonostante l'annullamento dell'atto presupposto.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 9.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO