CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 89050 Cosoleto RC
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2002 IMU 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 89050 Cosoleto RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1650 IMU 2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 89050 Cosoleto RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1569 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Produce sentenze di questa corte. e insiste sull'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso avverso:
l'avviso di accertamento IMU anno 2022, Prot. Gen. n. 3839 del 22/10/2024, notificato a Ricorrente_3 in data 13.11.2024, con richiesta di pagamento di euro 80,63 per integrazione IMU anno 2022, somma asseritamente dovuta rispetto a quelle già versata;
l'avviso di accertamento IMU anno 2022 Prot. Gen. n. 3839 del 22/10/2023, notificato a Ricorrente_2 in data 14/11/2024, con richiesta di pagamento di euro 80,63 per integrazione IMU anno 2022, somma asseritamente dovuta rispetto a quella già versata;
l'avviso di accertamento IMU anno 2022, Prot. Gen. n. 3839 del 22/10/2024, notificato a Ricorrente_1 in data 13.11.2024, con richiesta di pagamento di euro 80,63 per integrazione IMU anno 2022, somma asseritamente dovuta rispetto a quella già versata.
I ricorrenti deducono che il Comune intende applicare, per l'anno 2022, l'aliquota dello 0,91 %, ma in base a deliberazione comunale inefficace, per come ricavabile da pubblicazione estratta dal sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
sul punto, quindi, specificano di aver dovuto applicare l'unica deliberazione del Consiglio Comunale al tempo pubblicata, come previsto dalla legge, sul sito informatico del Ministero (n. 15 del 30/9/2014, riportante l'aliquota dello 0,46 %, pubblicata il 17.9.2014).
Parte ricorrente ha poi insistito nei motivi di ricorso con memorie.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Cosoleto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
I ricorrenti hanno idoneamente argomentato sulla dovutezza, per l'anno in contestazione, della somma ricavabile dall'applicazione della deliberazione comunale al tempo regolarmente pubblicata sul sito ministeriale (aliquota dello 0,46 %), per cui la differenza richiesta dal Comune non è supportata dalla necessaria e tempestiva pubblicazione.
Inoltre il Comune non si è costituito in giudizio e, quindi, alle deduzioni dei ricorrenti non sono state opposte valutazioni di tipo diverso e utili per poter ritenere fondati gli avvisi.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 89050 Cosoleto RC
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2002 IMU 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 89050 Cosoleto RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1650 IMU 2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 89050 Cosoleto RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1569 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Produce sentenze di questa corte. e insiste sull'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso avverso:
l'avviso di accertamento IMU anno 2022, Prot. Gen. n. 3839 del 22/10/2024, notificato a Ricorrente_3 in data 13.11.2024, con richiesta di pagamento di euro 80,63 per integrazione IMU anno 2022, somma asseritamente dovuta rispetto a quelle già versata;
l'avviso di accertamento IMU anno 2022 Prot. Gen. n. 3839 del 22/10/2023, notificato a Ricorrente_2 in data 14/11/2024, con richiesta di pagamento di euro 80,63 per integrazione IMU anno 2022, somma asseritamente dovuta rispetto a quella già versata;
l'avviso di accertamento IMU anno 2022, Prot. Gen. n. 3839 del 22/10/2024, notificato a Ricorrente_1 in data 13.11.2024, con richiesta di pagamento di euro 80,63 per integrazione IMU anno 2022, somma asseritamente dovuta rispetto a quella già versata.
I ricorrenti deducono che il Comune intende applicare, per l'anno 2022, l'aliquota dello 0,91 %, ma in base a deliberazione comunale inefficace, per come ricavabile da pubblicazione estratta dal sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
sul punto, quindi, specificano di aver dovuto applicare l'unica deliberazione del Consiglio Comunale al tempo pubblicata, come previsto dalla legge, sul sito informatico del Ministero (n. 15 del 30/9/2014, riportante l'aliquota dello 0,46 %, pubblicata il 17.9.2014).
Parte ricorrente ha poi insistito nei motivi di ricorso con memorie.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Cosoleto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
I ricorrenti hanno idoneamente argomentato sulla dovutezza, per l'anno in contestazione, della somma ricavabile dall'applicazione della deliberazione comunale al tempo regolarmente pubblicata sul sito ministeriale (aliquota dello 0,46 %), per cui la differenza richiesta dal Comune non è supportata dalla necessaria e tempestiva pubblicazione.
Inoltre il Comune non si è costituito in giudizio e, quindi, alle deduzioni dei ricorrenti non sono state opposte valutazioni di tipo diverso e utili per poter ritenere fondati gli avvisi.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).