Articolo 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1992
Art. 11. (Contributo soggettivo) 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento; b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento. 2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000. 3. Il contributo previsto al comma 1 e' dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2. 4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di eta', il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. 5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF ed e' comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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