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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2999/2021 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cattaneo (C.F.:
), presso il cui studio, in San Giorgio del C.F._1
Sannio, alla Via Sirio, n. 11, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._3
Luca Della Peruta (C.F.: ), presso il cui studio in C.F._4
Benevento, alla Via Avellino, n. 18, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI – ISTANTI IN
RIASSUNZIONE
e nei confronti di (C.F.: ), in persona del Curatore in Controparte_3 P.IVA_1
carica;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
e contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_4 C.F._5
difesa dagli Avv.ti Tommaso Longobardi (C.F.: ) C.F._6
e Adriano Longobardi (C.F.: ), elettivamente C.F._7
domiciliata presso i rispettivi indirizzi pec,
e Email_1
Email_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE avverso la sentenza n. 60/2021 del G.U. del Tribunale di Benevento, pubblicata il 21.01.2021 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 22.06.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Benevento, adito dai e , in accoglimento della CP_1 CP_2
domanda attorea, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare dell'11.12.2007, per grave inadempimento della convenuta Pt_1
e, disattesa l'analoga domanda avanzata in danno dell'altra
[...]
convenuta, (nata dalla scissione dalla prima), Controparte_5
ha condannato la sola al risarcimento del danno, Parte_1
liquidato in complessivi € 110.630,00, oltre interessi legali a far data dal 26.02.2016 e sino al soddisfo.
2. Con il gravame, affidato ad un unico motivo, la ha Parte_1
lamentato erronea liquidazione della voce risarcitoria liquidata, a titolo di penale, in complessivi € 49.200,00, parametrata in ragione di € 600,00 mensili per 82 mensilità, per come originariamente pattuito inter partes nel richiamato contratto dedotto in lite.
3. Hanno resistito gli appellati e già attori in primo CP_1 CP_2
grado, spiegando, a loro volta, gravame incidentale diretto alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto di mandare assolta la da ogni domanda risarcitoria Controparte_5
indirizzata anche in danno della Società convenuta.
4. A seguito della interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della lo stesso veniva ritualmente riassunto a cura degli Parte_1
appellanti incidentali, ma la Curatela convenuta rimaneva contumace.
5. Sopraggiunta, altresì, la cancellazione della appellata
[...]
a seguito della riassunzione operata sempre a cura Controparte_5
degli appellanti incidentali, resisteva al gravame incidentale
[...]
quale unica socia superstite della Società cancellata, pure CP_4
convenuta in riassunzione e destinataria delle domande già rivolte in danno della sua dante causa.
6. All'esito dell'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori degli appellanti incidentali e della convenuta in riassunzione, la causa è stata introitata per la Controparte_4
decisione, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
7. Preliminarmente, occorre affrontare la tematica inerente al destino del gravame principale, essendo rimasta contumace la Controparte_6
convenuta in riassunzione.
[...]
Gli istanti in riassunzione, infatti, preso atto della mancata costituzione della Curatela, hanno opposto l'improcedibilità del gravame principale.
Reputa, tuttavia, il Collegio che la riassunzione del processo comporta la sola dichiarazione di contumacia della parte non comparsa, con conseguente decisione del merito;
e ciò in considerazione del fatto che dalla contumacia ex se considerata non è possibile desumere alcun tipo di tacita rinuncia.
Ed invero, mette conto rilevare che le domande proposte ante interruzione, ancorché non coltivate a seguito della riassunzione,
“sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (Cass.
n. 6867/1998).
Del resto, è ben noto che la contumacia è istituto posto essenzialmente a presidio del diritto di difesa dello stesso contumace;
sicché, la relativa declaratoria non può avere ricadute negative sulla parte garantita.
Di conseguenza, è sufficiente la riassunzione del giudizio da parte dell'appellante incidentale per pronunciarsi anche sull'appello principale, in quanto la mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio di riassunzione non determina l'improcedibilità dell'appello
(Cass. n. 5462/1983).
8. Nel merito, l'appello principale è comunque infondato.
8.1. La censura veicolata con l'unico motivo di gravame è affidata alla asserita consapevolezza, da parte dei promissari acquirenti che, nonostante la previsione del termine, per la consegna dell'immobile oggetto di preliminare, fissato per il 31.12.2008, “I coniugi CP_1
non potevano non essere al corrente che non avrebbero in alcun caso potuto ricevere in consegna le chiavi dell'immobile per la data indicata nel contratto preliminare” (V. pagg. 4 e 5 dell'atto di appello).
Dopo aver fatto carico agli stessi appellati del considerevole ritardo nella consegna dei lavori, a causa delle reiterate richieste di varianti in corso d'opera, parte appellante ha concluso che “Tale suesposta situazione ha generato una patologia contrattuale che ha di fatto trasformato la funzione della clausola risolutiva espressa, da quella di “accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato
l'importanza di un determinato adempimento - eliminando la necessità di un'indagine ad hoc” a quella di assumere una posizione assimilabile ad una funzione potestativa, attivabile in qualsivoglia momento dagli appellanti” (V. pag. 5 dell'atto di appello).
8.2. La censura così articolata presenta indubbi profili di criticità quanto alla stessa ammissibilità del gravame.
8.2.1. Parte appellante, infatti, trascura che la pronuncia impugnata ha fatto espresso carico alla del grave inadempimento delle Parte_1
previsioni contrattuali, pronunciando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta (V. pag. 6 e capo 2.1. del dispositivo della sentenza impugnata).
8.2.2. Parte appellante trascura, ancora, che il Tribunale, quanto al lungo lasso di tempo trascorso tra la scadenza del termine del
31.12.2008 e l'invocata risoluzione contrattuale, avvenuta a distanza di oltre sei anni dalla prima, ha precisato (ed il rilievo è rimasto immune da censure) che “Né, in senso opposto a quanto appena osservato, depone la temporanea tolleranza degli stessi attori rispetto ai ritardi accumulati dalla società convenuta nella conclusione dei lavori, in quanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, il comportamento degli stessi attori rispetto a detto inadempimento (concretantesi nel
“seguire” i lavori di ristrutturazione anche dopo il 31.12.2008) non è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, avendo tali ultime parti, successivamente all'atto di tolleranza, manifestato l'intenzione di avvalersi della clausola a seguito del protrarsi dell'inadempimento” (V. pag. 6 della sentenza impugnata).
8.2.3. Da ultimo, ma non in ultimo, alcuna specifica censura è stata mossa in ordine alla espressa clausola penale, contenuta nel preliminare (art. 5), per la quale “parte promittente venditrice nell'impegnarsi a consegnare l'immobile entro la data del 31.12.2008 dichiara di essere a conoscenza del fatto che attualmente i promissari acquirenti conducono in locazione un appartamento in Benevento il cui canone ammonta ad euro 600,00. Pertanto, qualora intervengano ritardi nella consegna il promittente venditore verserà a titolo di penale la somma di euro 600,00 mensili per ogni mese di ritardo”.
Il Tribunale, nella liquidazione della voce risarcitoria posta in discussione dall'appellante principale, dopo aver affermato la cumulabilità di detta voce di danno con la restituzione del doppio della caparra (V. pag. 8 della sentenza impugnata), ha operato piana applicazione della richiamata disposizione pattizia, secondo un calcolo meramente aritmetico.
9. Quanto al gravame incidentale, si è già posto in evidenza, in narrativa, che gli appellati – fanno carico al Tribunale CP_1 CP_2
di aver ritenuto erroneamente estranea la alle Controparte_5
loro istanze risarcitorie, in quanto società risultante dalla scissione dalla e sul rilievo che, ai sensi dell'art. 2506 quater, co. 3, Parte_1
c.c., “ciascun creditore della società originaria può rivolgersi non solo al "suo" debitore -cioè la società (scissa o beneficiaria) cui il debito è stato assegnato in base al progetto di scissione -che risponderà illimitatamente-, ma anche a tutte le altre società coinvolte nella scissione, che risponderanno nei limiti del patrimonio rimasto o assegnato. Pertanto, a garanzia del creditore ante scissione rimane a disposizione -nel caso di scissione parziale attuata mediante costituzione di nuove società (come, appunto, nel caso in esame)- una sommatoria di patrimoni netti che, nel suo totale, è almeno pari all'ammontare di quello della società ante scissione (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 07/03/2016, n. 4455; Tribunale Milano, sez.
VIII, 02/01/2013)” (V. pag. 3 della sentenza impugnata). In siffatte premesse, il Giudice di prime cure ha ritenuto che sarebbe stato “onere degli attori depositare tutta la documentazione al fine di stabilire l'ammontare complessivo dei debiti gravanti sulla Pt_1
al momento della scissione, e, in particolare, tutti gli atti relativi
[...]
a detta scissione -tra cui non solo l'atto di scissione, ma anche il progetto di scissione ed i bilanci delle società- al fine di stabilire con certezza i criteri di riparto dei debiti tra la scissa e la beneficiaria, nonché gli appostamenti in bilancio delle cd. “passività potenziali”. A ciò si aggiunga che nell'ambito dell'atto di scissione, tra i diritti immobiliari assegnati dalla scissa ( alla beneficiaria Parte_1
( non figurano le unità immobiliari Controparte_5
oggetto del preliminare di compravendita dedotto in giudizio (allegato sub 2 alla citazione)” (V. pag. 3 della sentenza impugnata).
9.1. Gli appellanti incidentali lamentano erronea inversione dell'onere della prova, dal momento che il limite di responsabilità della beneficiaria “spettava dimostrarlo alla che l'ha Controparte_5
invocato. Invece, tale onere probatorio non è stato assolto dalla citata società beneficiaria, la quale si è limitata a produrre nel giudizio di primo grado l'atto di scissione, ove si evince soltanto la devoluzione patrimoniale da parte della società di alcuni beni immobili Parte_1
in favore della (V. pag. 14 della comparsa di Controparte_5
costituzione e risposta degli appellanti incidentali).
9.2. La censura è, ad avviso del Collegio, senz'altro fondata, in quanto l'onere di provare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, grava sulla società beneficiaria della scissione.
Ed invero, “la responsabilità per i debiti della società scissa, in forza degli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del codice civile, si estende in via solidale a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto” (Cass.
36690/2021).
E la prova della sussistenza di tale limite e della sua esatta misura, grava, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie.
9.3. Tuttavia, mette conto evidenziare che all'esito della cancellazione della parte appellante incidentale, in sede di Controparte_5
riassunzione, ha ritenuto di indirizzare le proprie pretese nei confronti dell'unico socio superstite, che, nel resistere alla Controparte_4
domanda attorea, ha eccepito l'insussistenza di attivo della società estinta, sì da integrare la sua titolarità passiva del rapporto dedotto in lite.
9.3.1. Sotto tale profilo, gli stessi appellanti incidentali assumono che la convenuta in riassunzione avrebbe dovuto fornire riscontro probatorio in ordine alla sollevata eccezione: “in virtù del principio di vicinanza della prova, si può affermare che l'Avv. Controparte_4
nella suddetta qualità, non ha dimostrato il limite della sua responsabilità patrimoniale, ovvero, di non aver riscosso alcuna somma o altra utilità economica dalla liquidazione della società
[...]
(V. pag. 6 della comparsa conclusionale degli Controparte_5
appellanti incidentali).
9.3.2. Il rilievo non è meritevole di pregio giuridico.
Ed invero, l'art. 2495 c.c. stabilisce che il socio è responsabile dei debiti della società estinta fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
È onere del creditore dimostrare che il socio ha ottenuto una parte dell'attivo al termine della liquidazione del patrimonio sociale. In mancanza di tale prova, non può essere emessa nessuna condanna contro il socio.
La cancellazione comporta l'effetto costitutivo dell'estinzione della società, che scompare definitivamente dal contesto, ma al contempo, la cancellazione e la conseguente estinzione determinano un fenomeno successorio riguardo alle relazioni che non sono state completamente risolte o che non hanno trovato una definizione completa durante la liquidazione (Cass. n. 32729/2023).
9.3.3. Nel caso di specie, la convenuta in riassunzione ha financo documentato l'insussistenza di attivo societario al momento della cancellazione, mediante la produzione del bilancio finale di liquidazione al 30.09.2021, della nota integrativa e del verbale dell'assemblea dei soci del 15.10.2021.
Il fatto che detta documentazione risulti priva della firma digitale del liquidatore, per come opposto dall'appellante incidentale, non mina l'efficacia probatoria della stessa, in quanto – si ripete – sarebbe stato onere di parte creditrice fornire riscontro probatorio del contrario.
9.4. La domanda, dunque, indirizzata in danno della convenuta in riassunzione, va disattesa, siccome infondata sia in Controparte_4
fatto che in diritto.
10. Le spese del grado seguono le rispettive soccombenze.
10.1. Nei rapporti tra appellante principale e appellante incidentale, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 50 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, si liquidano, in favore degli appellanti incidentali, come da dispositivo. 10.2. In applicazione dei medesimi criteri, ma tenuto conto del valore della controversia (pari ad oltre 110 mila euro) le spese del grado si liquidano in favore della convenuta in riassunzione, Controparte_4
come da dispositivo.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, sia a carico dell'appellante principale che di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente per il gravame principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 22.06.2021, da (oggi nei confronti di Parte_1 Controparte_3 [...]
e ; nonché sull'appello incidentale proposto CP_1 CP_2
da questi ultimi nei confronti di e, di seguito, Controparte_5
coltivato in danno di avverso la sentenza n. 60/2021 Controparte_4
resa dal G.U. del Tribunale di Benevento, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna il in persona del Curatore in carica, al Controparte_3
pagamento, in favore degli appellati e delle spese del CP_1 Pt_2
grado, che liquida in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
con distrazione in favore dell'Avv. Luca Della Peruta, che ha reso dichiarazione in tal senso;
- condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_4
grado, che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
con distrazione in favore degli
Avv.ti Tommaso ed Adriano Longobardi, i quali hanno reso dichiarazione in tal senso;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara sussistenti i presupposti dell'obbligo di versamento, sia a carico dell'appellante principale che di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente per il gravame principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.06.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese