Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1233/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1233/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall.”,
riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del 2.10.2024, e vertente
TRA
con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Parte_1
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n.
, appartenente al Gruppo IVA , capitale sociale P.IVA_1 Parte_1
interamente versato di € 10.084.445.147,92, iscritta dell'Albo delle Banche al n. 5361 e all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, quale incorporante la
società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti Controparte_1
giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021
per atto notaio 16.080/8.638 rep. in atti, in persona dell'avv. Per_1
Giovanna Callegari, in forza della procura conferita con atto del 14 aprile 2021
a rogito Notaio dott.ssa in Milano, Rep. nr. Persona_2
6744, Racc. nr. 4736, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 15
aprile 2021 al nr. 36534 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 9.4.2024, dall'Avv. Giovanni
Alberto Peluso, c.f. PEC: CodiceFiscale_1
. Ai sensi dell'art. 16 Email_1
sexies del D.L. 90 del 24/06/2014, Il predetto difensore dichiara che il proprio
“domicilio digitale” è il seguente indirizzo PEC:
risultante dall'elenco di Email_1
cui all'art. 6 bis del D.lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal Registro Generale degli indirizzi elettronici, gestiti dal e comunicato Controparte_2
all'Ordine degli Avvocati di Napoli. Ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L.
90/2014 qualunque notificazione, ad istanza di parte, va effettuata presso tale indirizzo PEC.
APPELLANTE
E
Trib. Napoli Controparte_3
– Fall. n. 339/2014), c.f. , in persona del Collegio dei Curatori P.IVA_2
pro - tempore, Avv. Livio Persico e dott. Massimo Di Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maria Russo, c.f. , numero CodiceFiscale_2
fax: 08118514816, PEC , ed Email_2 3
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via
Giambattista Pergolesi n. 1, in virtù di procura in atti allegata e giusta autorizzazione del G.D. del 15.06.2020.
APPELLATO
E
c.f. , avente sede in Milano alla via Controparte_4 P.IVA_3
Donizetti 20, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giambattista Controparte_5
Pergolesi n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano Maria Russo, c.f.
[...]
numero fax: 08119563252, PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende in virtù Email_2
di mandato in calce alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata,
ex art. 16-sexies d.l. 179/2012, presso il domicilio digitale di quest'ultimo al seguente indirizzo P.E.C. Email_3
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Per l'appellante e per essa dell'incorporante Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, come Controparte_6
da note depositate il 30.9.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del
2.10.2024. e quindi:
- In via istruttoria: Valutare di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e,
pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Dichiarare la intervenuta decadenza ed in ogni caso la prescrizione totale, o in subordine parziale, delle azioni di revocatoria proposte;
- Rigettare le domande, perché inammissibili, improponibili, infondate 4
in fatto e diritto e comunque non provate;
- Con condanna alle spese e compenso di per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellato , in Controparte_3
persona del Curatore pro – tempore, non rassegnate e, quindi, come da comparsa di costituzione e risposta e di seguito indicato:
1) fatto salvo l'appello incidentale di cui infra, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque infondato l'appello proposto da per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa, Controparte_1
rigettandolo;
2) in via incidentale, riformare la sentenza n. 8937/2019 pubblicata il
10.10.2019 emessa dal Tribunale di Napoli, VII sezione civile, Giudice dott.
Graziano, nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio nonché
nella parte relativa alla condanna alle spese della CTU espletata, e, per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze professionali del primo grado di giudizio nonché al pagamento delle spese della CTU espletata;
3) condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, ai sensi del DM 55/14.
Per l'interventrice in persona del legale rapp.te pro Controparte_4
- tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'1.10.2024, e quindi riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito, sia nella propria comparsa di costituzione del 24.7.2020 che nella successiva comparsa di intervento del 5.2.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 5
1) fatto salvo l'appello incidentale di cui infra, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque infondato l'appello proposto da per i motivi esposti nella narrativa della comparsa, Controparte_1
rigettandolo;
2) in via incidentale, riformare la sentenza n. 8937/2019 pubblicata il
10.10.2019 emessa dal Tribunale di Napoli, VII sezione civile, Giudice dott.
Graziano, nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio nonché
nella parte relativa alla condanna alle spese della CTU espletata, e, per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze professionali del primo grado di giudizio nonché al pagamento delle spese della CTU espletata;
3) condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ai sensi del DM 55/14.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 3.4.2020 la in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 8937/2019 del 10.10.2019 con la quale, in accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 67 l.fall. contro di essa proposta dal
[...]
in persona del Curatore pro – Controparte_7
tempore, detto giudice così provvedeva:
“accoglie la domanda per quanto di ragione e revoca quanto incassato
dalla pari a complessivi euro € 190.353,74 e per l'effetto Controparte_1
condanna la al versamento in favore del Controparte_1 CP_3
dell'importo complessivo di Euro € 190.353,74; 6
compensa le spese del presente giudizio e pone a carico di entrambe
le parti, in via solidale, il pagamento del compenso in favore del CTU dott.
che liquida in Euro 6.800,00, oltre accessori come per legge. Persona_3
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il menzionato chiedendo, Controparte_7
per le ragioni ivi meglio precisate ed in riforma della gravata decisione,
nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva di quest'ultima, di accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Con comparsa del 24.7.2020 si costituiva l'appellato , CP_3
eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità in rito, nonché l'infondatezza nel merito, della proposta impugnazione, chiedendo rigettarsi la stessa, come pure la preliminare richiesta di sospensiva;
proponeva inoltre impugnazione incidentale quanto alla pronuncia riguardante la dichiarata compensazione integrale delle spese di lite, nonché quelle di CTU, poste erroneamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
Con ordinanza del 26.9.2020 la Corte rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della gravata decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii di ufficio, con comparsa del 5.2.2024 si costituiva la società in persona del legale rapp.te pro – tempore, la Controparte_4
quale rappresentava che il Tribunale di Napoli, nella procedura n. 339/2014
riguardante la aveva omologato la propria Controparte_7
proposta di concordato fallimentare e che, ai sensi dell'art. 130 l.fall., il relativo decreto era divenuto definitivo;
essa comparente era quindi legittimata ad intervenire in giudizio, essendo subentra nella posizione 7
processuale del Fallimento appellato, facendo quindi proprie tutte le difese,
eccezioni e domande formulate dallo stesso, riportandosi quindi alle relative conclusioni, come sopra trascritte.
Inoltre, con le note autorizzate del 6.2.2024 si costituiva anche la
in persona del legale rapp.te pro - tempore, quale Parte_1
società incorporante della riportandosi alle conclusioni Controparte_1
dell'atto di appello, come sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.2.2024 la Corte fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alla Parte_1
termine perentorio fino al 30.6.2024 per la costituzione in giudizio a mezzo di difensore munito di valida procura alle liti, rilasciata dal legale rapp.te a ciò
abilitato.
Con comparsa del 9.4.2024 la depositava Controparte_6
nuova comparsa, unitamente ad una ulteriore procura alle liti.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 13.9.2024 per udienza del 2.10.2024 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata Curatela Fallimentare.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma, 8
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione della
[...]
ad intervenire nel presente giudizio, stante il fatto che la stessa ha CP_4
depositato in data 18.12.2019 domanda di concordato fallimentare nella procedura riguardante la con successiva Controparte_7
omologazione dalla stessa con decreto Rep. n. 33/2023 del 17.2.2023; la stessa quindi, quale assuntore del detto concordato, poteva senz'altro costituirsi e partecipare al presente giudizio (v. Cassazione civile , sez. II , 05/12/2023 , n.
33908)
Nel merito, l'appello principale non è fondato e va rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
Orbene, per una migliore comprensione della vicenda sottoposta all'esame di questa Corte va premesso che il Parte_2 [...]
ha originariamente agito in giudizio nei confronti della
[...] [...]
rappresentando che, in data 14.4.2014, la società aveva CP_1
depositato domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Napoli,
acquisita al protocollo generale del Registro delle Imprese n. 43395;
successivamente, in data 5.12.2014, la proposta di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile e, con provvedimento emesso in pari data, era stato dichiarato il fallimento della detta società (v. visura storica illustrativa delle suindicate vicende processuali).
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, era quindi emerso che detta società intratteneva numerosi rapporti di conto corrente bancario, tra i quali quello con la sede di Napoli, ove Controparte_8
erano accesi il conto corrente n. 1844/2203 ed il conto corrente n.
1844/20822.
Ciò posto, dall'analisi della documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo depositata da detta banca (estratti conto) era emerso che, nei 6 mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato, erano state effettuate sui suddetti conti correnti numerose rimesse revocabili, stante la mancanza dei contratti bancari per difetto di forma scritta, e quindi la nullità
degli stessi.
In particolare, per quanto riguardava il conto corrente n. 2203, a partire dalla data del 14.4.2014, e quindi nel periodo relativo ai sei mesi antecedenti la presentazione della domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale
di Napoli, (14.04.2014/16.10.2013), erano emerse le rimesse bancarie rilevanti indicate nella tabella indicata in citazione, per un importo totale di €
1.190.500,00; allo stesso modo, e per lo stesso periodo, quanto al conto 10
corrente n. 20822, era emersa una singola rimessa revocabile per € 52.875,48,
come ivi indicata, per un totale di € 1.243.375,48.
In linea gradata, la Curatela istante deduceva che le rimesse bancarie sopra richiamate erano certamente illegittime e, come tali, dovevano essere dichiarate inefficaci nei confronti del , anche ai sensi dell'art. 67 CP_3
comma 3, lettera b) L.F. e, dunque, per un importo pari al differenziale tra l'entità massima dell'esposizione debitoria registrata nel periodo sospetto ed il saldo passivo che il conto esponeva alla data del deposito della domanda di concordato, secondo il criterio di cui all'art. 70 L.F.; ciò per un totale, con riguardo ai due conti correnti sopra indicati, rispettivamente di € 149.652,92
ed € 40.700,82, per un totale di € 190.353,74.
Ciò posto, il Tribunale, oltre a disattendere l'eccezione della banca convenuta di inammissibilità delle domande attoree, in quanto non autorizzate dal GD - questione questa superata con motivazione non oggetto di censura in questa sede - respingeva l'ulteriore eccezione di decadenza dall'azione revocatoria - a norma dell'art. 69bis l.fall. - per essere stata l'azione revocatoria esercitata con atto di citazione notificato il 4.12.2014 e, quindi,
entro i tre anni dalla data di dichiarazione del fallimento, avvenuta il
4.12.2017.
Quanto alla ulteriore questione dell'individuazione del cd. periodo
sospetto di cui all'art. 67, comma 2, l.fall , il Tribunale osservava quanto segue:
“Per quanto attiene, invece, il periodo sospetto e dunque alla data
dalla quale far decorrere il calcolo delle rimesse revocabili ex art. 67 L.F., va
rilevato che il comma 2 dell'art. 69 bis LF, così come introdotto dalla Novella 11
del 2012, prevede espressamente che: “Nel caso in cui alla domanda di
concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui
agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di
pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Ha chiarito la giurisprudenza che: “In tema di revocatoria
fallimentare nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd.
consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione
unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato
preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al
momento dell'ammissione del debitore a quest'ultima. Inoltre, non potendo il
giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di ammissione al
precedente concordato (allo stesso modo in cui non può sindacare la
legittimità della dichiarazione di fallimento), il fatto stesso che un'ammissione
vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento
come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il
fondamento oggettivo del concordato preventivo” (Cass. 13.04.2016 n. 7324).
La giurisprudenza di merito, inoltre, ha avuto cura di precisare che,
qualora alla procedura di concordato segua la dichiarazione di fallimento, lo
stato di insolvenza ab origine del debitore si presume: “In tema di revocatoria
fallimentare, la retrodatazione del periodo sospetto al momento di apertura
della procedura di concordato preventivo (nei casi in cui non sia ratione
temporis applicabile la novella dell'art. 69 bis L.F.) può ritenersi collegata al
concetto di consecuzione delle procedure concorsuali, le quali rappresentano
più fasi di un procedimento unitario. A tal fine, la sentenza di fallimento può
contenere un accertamento, con valenza di giudicato nel successivo giudizio 12
revocatorio, del fatto che il debitore si trovasse in stato di insolvenza al
momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo e, in assenza di tale accertamento, qualora al
concordato preventivo segua il fallimento, è possibile legittimamente
presumere che il debitore si trovasse ab origine in stato di insolvenza,
comprovato ex post dalla sopravvivenza del fallimento” (Trib. Monza,
17.07.2014). E ciò anche nel caso in cui la procedura di concordato si chiuda
con una pronuncia di inammissibilità, in rito, stante il dettato normativo
ampio del novellato art. 69-bis, comma 2, l. fall.
Del resto nella sentenza dichiarativa del fallimento della società
con riguardo alla sussistenza dello stato di insolvenza sin dal deposito CP_7
della domanda di concordato emergeva lo stato di insolvenza della società
dai seguenti elementi: perdite di esercizio segnalate nell'ultimo bilancio
approvato; debiti evidenziati nei documenti contabili prodotti, ed allegati
anche alla istanza di concordato, pari a circa € 63.020.657, a fronte di un
attivo circolare pari a € 36.557.903; immobilizzazioni iscritte per €
39.560.591 a fronte di un patrimonio netto pari a € 14.056.627; mancato
pagamento di fornitori (cfr. ricorso di fallimento in atti il titolo della Pt_3
costituto da un decreto ingiuntivo dell'importo rilevante di € 4.151.908,30
oltre interessi moratori).
Se ne ricava che il cd. periodo sospetto va computato tenendo conto
del principio della consecutio delle procedure e quindi a partire dai 6 mesi
prima del deposito della domanda di concordato preventivo, vale a dire 6 mesi
prima della data del 14.04.2014 e dunque a partire dal 14.10.2013 Infondate,
sono dunque le osservazioni di controparte circa la data del 11.09.2014 quale 13
data rilevante ai fini del calcolo del periodo sospetto, individuata sulla base
dell'errato presupposto che tale fosse la data di pubblicazione della domanda
di concordato presso il Registro delle Imprese.
In realtà la domanda di concordato è stata depositata al protocollo n.
43395/2014 del 14.04.2014, così come indicato a pagina 17 della visura
storica in atti.
A ciò si aggiunga che la norma di cui all'art. 69 bis L.F. è posta a
tutela e nell'interesse dei creditori, i quali devono poter avere piena contezza
del deposito della domanda di concordato: nel caso di specie, come rilevato
anche nell'atto introduttivo del presente giudizio, i creditori tutti sono venuti
a coscienza dell'avvenuto deposito della domanda di concordato con missiva
del 14 aprile 2014 con la quale la società, nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione, preannunciava l'impossibilità di elaborare il nuovo piano
economico finanziario, per poi il successivo giorno 16 comunicare
l'intervenuto deposito del ricorso di concordato: è esattamente da tale data,
dunque, anche le banche tutte hanno avuto piena cognizione dell'avvenuto
deposito della domanda di concordato”.
Orbene, lamenta l'appellante che, al fine di ritenere applicabile il principio della consecuzione delle procedure concorsuali, alla proposizione della domanda di concordato avrebbe dovuto fare seguito l'omologazione dello stesso, come invece non avvenuto;
la sentenza andava quindi ritenuta errata nella parte in cui era stata affermata l'esistenza di una prosecuzione tra le procedure anche nel caso di concordato non omologato, dovendosi invece ritenere fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza da essa sollevata.
L'appellante lamenta inoltre che, in ogni caso, la domanda di 14
concordato era stata pubblicata nel registro delle Imprese solo in data
11.9.2014 - estendendosi il periodo sospetto solo fino alla data dell'11.3.2014,
laddove tutte le rimesse oggetto della domanda revocatoria erano anteriori a tale data;
erroneamente quindi il primo giudice, come risultante dalla motivazione in precedenza riportata, aveva invece ritenuto pubblicata la domanda di concordato dal 14.4.2014, con riferimento al prot. n. 43395/2014.
A dire della infatti, dall'esame dell'allegata visura storica CP_1
emergerebbe chiaramente che, alla data del 14.4.2014, era stata trascritta al
Registro delle Imprese esclusivamente la delibera con la quale il Consiglio di
Amministrazione aveva deciso di procedere al deposito futuro di un'istanza di concordato “con riserva”; solo nella successiva data dell'11.9.2014 era stata invece pubblicata nel Registro l'effettiva presentazione della domanda di concordato, essendo pertanto incorso il primo giudice in un errore di fatto.
Infatti, Come ribadito dal GU medesimo, solo la pubblicazione al
Registro Imprese dell'avvenuto deposito della domanda di concordato, e non certo la delibera di volerla proporre in un incerto futuro, poteva consentire la retrodatazione del periodo sospetto in adempimento della consecutio tra le procedure.
La sentenza del Tribunale andava quindi riformata sul punto, in favore di una pronuncia di accertamento che la pubblicazione della presentazione della domanda di concordato era avvenuta solo in data 11.9.2014 e, pertanto,
il termine di 6 mesi anteriori era da fissarsi all'11.3.2019, con conseguente declaratoria di decadenza e prescrizione dell'azione revocatoria riguardante tutte le n. 6 rimesse sul conto n. 2203 e la rimessa sul conto n. 20822 (tabelle pg. 14 e 15 sentenza), così come accolta in primo grado, per essere tutte le 15
stesse anteriori all' 11.3.2014.
Ciò posto, il Tribunale ha messo in evidenza la circostanza che l'art. 69bis L.Fall. costituisce una previsione a tutela e nell'interesse dei creditori,
dovendo gli stessi poter avere piena contezza del deposito della domanda di concordato;
nel caso di specie ciò era avvenuto in quanto, come rilevato anche nell'atto introduttivo del presente giudizio, i creditori tutti erano venuti a coscienza dell'avvenuto deposito della domanda di concordato con missiva del 14.4.2014 con la quale la società, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione, preannunciava l'impossibilità di elaborare il nuovo piano economico finanziario, per poi il successivo giorno 16 comunicare l'intervenuto deposito del ricorso di concordato. In conseguenza la banca istante aveva avuto piena cognizione dell'avvenuto deposito della domanda di concordato.
Orbene, osserva la Corte che dall'esame della visura storica in atti depositata (v. pag. 17) riguardante la società appellante in bonis, risulta, alla data del 14.4.2024, inserita al protocollo - con il n. 43395/2014 - la richiesta di iscrizione derivante dall'atto per Notaio , Rep. n. Persona_4
200785 di pari data, riguardante la delibera del Consiglio di Amministrazione
con la quale, ai sensi dell'art. 161, comma VI, del R.D. 16.3.1942 n. 1942,
veniva deliberato il deposito di una domanda di concordato cd. “con riserva”;
a ciò seguiva la relativa iscrizione in data 24.4.2014, sia pure in assenza del relativo piano, come peraltro all'epoca consentito dal menzionato art. 161
l.fall.
Ciò posto, non può condividersi l'assunto di parte appellante per il quale nella specie, il principio di retrodatazione della data di inizio del periodo 16
cd. “sospetto” non troverebbe applicazione, posto che alla predetta domanda non aveva fatto seguito l'omologazione del concordato ma, invece, in data
5.12.2014,la declaratoria di inammissibilità della relativa procedura e di fallimento della società.
Ed invero, pare utile richiamare in questa sede quanto sul punto affermato dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. I, 5/01/2022,
n.215), come di seguito indicato:
“Il principio secondo cui, ove alla procedura di concordato preventivo
faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure
devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della
revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il dies a quo del periodo
sospetto deve essere retrodatato al momento dell'ammissione al concordato,
ha trovato conferma anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del
2006 (cfr. Cass., Sez. I, 13/04/2016, n. 7324; 6/08/2010, n. 18437): pur
rilevandosi, infatti, che nell'ambito del sistema novellato il fondamento
oggettivo della procedura di concordato è diverso da quello della procedura
fallimentare, in quanto consistente in un mero stato di crisi dell'(OMISSIS),
anziché in uno stato d'insolvenza, e che la dichiarazione di fallimento non
costituisce una conseguenza automatica della dichiarazione d'inammissibilità
della domanda di concordato, ma richiede un'autonoma iniziativa, si è
osservato che la sentenza di fallimento rappresenta pur sempre l'atto
terminale del procedimento originato dalla domanda di concordato,
concludendosi pertanto che, ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in
base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà
coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di 17
fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda.
In proposito, si è evidenziato anche che della L. Fall., art. 69-bis, comma 2,
introdotto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 2,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, individua, quale
specifico referente temporale della disciplina delle revocatorie, nel caso in
cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di
fallimento, non già l'ammissione al concordato, ma addirittura la
pubblicazione della relativa domanda, e si è ravvisata in ciò una conferma
dell'unitarietà del procedimento, per quanto articolato in momenti diversi,
osservandosi che gli stessi costituiscono manifestazione di un'unica crisi
d'(OMISSIS) (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2016, n. 6045); si è inoltre precisato che
tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi
sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non
irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico
dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure (cfr. Cass.,
Sez. I, 16/04/2018, n. 9290).
In quanto innestato su un diritto vivente già orientato in favore
dell'applicabilità del principio di consecuzione, il riferimento testuale alla
data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto
nella L. Fall., art. 69-bis, comma 2, ha peraltro indotto ad una rimeditazione
della tesi che subordinava l'applicazione del predetto principio all'esistenza
di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone
l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal
senso sono risultate determinanti per un verso l'osservazione che il predetto
principio attiene, più che alla formulazione di una domanda ad hoc, 18
all'esistenza di una procedura concorsuale "sfociata, anche in modo indiretto
ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella
dichiarazione di fallimento dell'(OMISSIS)", per altro verso l'introduzione
della L. Fall., art. 161, comma 6, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 33,
comma 1, lett. b), n. 4, il quale consente la proposizione della domanda di
concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta
documentazione entro un termine fissato dal giudice, e per altro verso ancora
la considerazione che, anche nell'ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli
effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso, ai
sensi della L. Fall., art. 168 (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5619;
27/11/2019, n. 31051). In proposito, si è evidenziato anche, richiamandosi
un'affermazione compiuta in riferimento ad altri aspetti dell'istituto in esame,
che la presentazione della domanda di concordato risulta di per sé sufficiente
a determinare l'acquisto dello status di debitore concordatario,
indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui alla L. Fall.,
art. 163, in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale
con il giudice chiamato a pronunciare su di essa, l'instaurazione di un regime
di controllo sull'amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle
iniziative di terzi (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2020, n. 7117).
Tali considerazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire
anche in questa sede, consentono di concludere che, in tema di revocatoria
fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un
concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è
destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del
periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, 19
anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il
provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda
respinta o abbandonata. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata,
nella parte in cui, accertato che i pagamenti impugnati erano stati effettuati
entro il termine di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, decorrente dalla data di
pubblicazione della domanda di concordato preventivo che aveva preceduto
la presentazione di quella di ammissione all'amministrazione straordinaria,
ne ha confermato la revocabilità, ravvisando una continuità causale tra le due
procedure ed applicando pertanto il principio di consecuzione, senza
attribuire alcun rilievo alla circostanza che la procedura di concordato non
fosse pervenuta alla pronuncia del decreto di ammissione, essendo stata
dichiarata estinta, per avere la debitrice rinunciato alla domanda”.
Alla luce di tali principi, quindi, correttamente il primo giudice ha individuato il periodo cd. “sospetto” e, quindi le rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 l.fall., come indicato in sentenza.
La appellante deduce ancora che erroneamente il primo giudice, CP_1
richiamando la relazione del c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto le rimesse in esame - come da tabelle a pagg. 14/15 della sentenza impugnata - consistenti e durevoli, riconducendo il tutto al valore limite di cui all'art. 70 l.fall.
A dire dell'appellante la pronuncia andrebbe anche sotto tale aspetto ritenuta errata, posto che il CTU prima, e successivamente il Tribunale,
avevano considerato la durevolezza come il rapporto tra la rimessa e la massima esposizione (definita soglia di consistenza) e, soprattutto,
parametrandola solo alla singola rimessa, senza valutare il conto nel suo 20
complesso ed adottando un criterio - “quattro giorni” - di cui non si comprendeva il riferimento normativo o giurisprudenziale;
la durevolezza della rimessa, a dire dell'appellante, andava invece valutata rispetto al fatto che, all'esito della medesima, il conto avesse ottenuto un'effettiva riduzione dell'esposizione, come invece non avvenuto, posto che, come emergeva dalla tabella inserita in sentenza, successivamente alle rimesse vi erano stati molti altri prelievi del fallito, essendo comunque il complessivo saldo passivo del conto corrente ordinario aumentato nel periodo sospetto di circa € 40.000,00.
Lo stesso c.t.u. aveva infatti evidenziato che all'inizio del periodo esaminato vi era un saldo negativo di € - 486.276,00 alla data del 15.10.2013
e successivamente, al momento finale, un saldo negativo di € -526.131,00, alla data del 15.10.2014; in conseguenza, le rimesse non avevano avuto natura durevole, con conseguente necessaria riforma sul punto della gravata decisione.
Orbene, osserva la Corte sul punto che parte appellante si è limitata alla semplice contestazione del criterio adottato dal c.t.u. per determinare la durevolezza della rimessa, senza tuttavia offrire una diversa ricostruzione dei saldi di volta in volta determinatisi, per effetto di eventuali successivi prelievi,
tali da escludere invece la ritenuta caratteristica.
Anzi, dall'esame dell'andamento dei due conti, peraltro ben indicato nella sentenza impugnata, risultano effettuate rimesse di notevole consistenza
(v., ad es., per il conto 1844/2203, quella del 4.2.204 per € 220.000,00, del
4.3.2014 per € 210.000,00, seguita in data 6.3.2014 da una ulteriore rimessa di €130.000,00; per il conto 1844/20822, analogamente, la rimessa di €
52.875,48 del 18.10.2013), cui non hanno fatto seguito, se non dopo un 21
consistente lasso temporale, ulteriori prelievi tali da escludere la durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria.
Irrilevante appare sul punto la circostanza che, per effetto dei prelievi comunque di volta in volta resi possibili dalla il saldo negativo del CP_1
conto 1844/2203 di € - 486.276,00 alla data del 15.10.2013 all'inizio del periodo esaminato sia poi divenuto - alla data del 10.4.2014 – pari ad € -
526.131,00, con un aumento quindi dell'esposizione; l'assunto sul punto di parte appellante confonde il concetto di durevolezza degli effetti della singola rimessa con quello di definitiva riduzione dell'esposizione complessiva debitoria del saldo.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, anche tale motivo di censura appare senz'altro infondato.
L'appellante lamenta infine che erroneamente il primo giudice aveva affermato l'esistenza della scientia decotionis, da ritenersi presunta per il solo ruolo di soggetto qualificato rivestito dalla banca e per il fatto che la stessa era a conoscenza del piano di risanamento ex art. 67 .l.fall. presentato nel mese di settembre 2012; il primo giudice richiamava anche - a pag. 21 della sentenza
- alcuni dati patrimoniali della fallita relativi ai bilanci 2011 e 2012, dai quali si evinceva comunque lo stato di insolvenza.
La rileva che detta presunzione si poneva in netta e palese CP_1
contrapposizione con un chiaro elemento probatorio di segno contrario,
costituito dalla circostanza che la aveva aumentato la concessione di CP_1
fido nel periodo sospetto semestrale.
In pratica, la circostanza che fosse stato presentato un piano di risanamento e che la avesse fino all'ultimo consentito al cliente di CP_1 22
aumentare la propria esposizione debitoria - cresciuta di oltre € 40.000,00 nel periodo sospetto - evidenziava, al contrario, che la non aveva alcuna CP_1
scientia decotionis.
Orbene, è bene precisare, per comprendere al meglio le conclusioni alle quali questa Corte ritiene di poter pervenire, che il Tribunale rilevava sul punto quanto segue:
“Sussiste pure il presupposto soggettivo della c.d. scientia decotionis
nonostante quanto sostenuta da parte convenuta che ha sostenuto che il
requisito che si riferisce alla conoscenza effettiva e non meramente potenziale
dello stato di crisi irreversibile dell'impresa contraente.(In tal senso, cfr.
Tribunale di Piacenza, sez. fall. 23/12/2014 “a carico della Curatela sussiste
l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza della fallita da parte
della banca nonché, sotto il profilo oggettivo, di provare la consistenza e
durevolezza della riduzione, mentre è onere della banca eccepire
tempestivamente il limite differenziale previsto dall'art. 70 L.Fall.).”. In
effetti, ha ritenuto la convenuta che nel caso in oggetto la ha concesso CP_1
nuovo credito successivamente alle rimesse ed i conti hanno registrato più
ampi saldi passivi. Ciò esclude che la potesse avere scientia decotionis. CP_1
Ritiene il Tribunale che invece appare evidente la conoscenza in capo
alla dello stato di insolvenza della società Controparte_8 CP_7
al momento dell'incameramento degli importi oggetto di revocatoria,
considerato che tale situazione era nota ad essa e, comunque, non CP_1
poteva sfuggire ad un creditore qualificato e dotato di particolari conoscenze
tecniche quale appunto un Istituto bancario. In particolare, si osserva che gli
Istituti di Credito con i quali la intratteneva rapporti (e quindi anche CP_7 23
Cont la ) furono parti del piano di risanamento della esposizione della
, formulato nel settembre 2012 ai sensi dell'art. 67 L. Fall., Controparte_7
piano asseverato con il quale la società illustrava le difficoltà in cui essa si
trovava, la necessità di ottenere la moratoria dalle banche e nuova finanza da
destinare ai fornitori strategici ai fini del risanamento dell'impresa.
Dunque, è evidente che proprio attraverso le comunicazioni, ed il
flusso di informazioni fornite dalla stessa nell'ambito del Controparte_7
Cont piano di risanamento, tutte le banche (e dunque anche la ) avevano avuto
immediata privilegiata e diretta conoscenza del disastroso andamento
dell'esercizio 2013 in cui il fatturato si ridusse in maniera esponenziale, e
dunque del fallimento del piano di risanamento finanziario.
Cont A ciò si aggiunga che la conoscibilità in capo alla dello stato di
insolvenza era evidente anche dalla lettura tecnica dei bilanci della fallita: la
lettura del bilancio 2011 e del bilancio 2012 disvela (i) un EBITDA
costantemente negativo anche negli esercizi 2011 e 2012 nonostante la
contrazione dei costi;
(ii) lo stato di decozione dell'impresa già nel 2011 e nel
2012 attraverso la rielaborazione dei dati secondo il modello Z score di
, (iii) la dominante negatività degli indici di solidità e di liquidità, (iv) Per_5
la ricorrenza di criticità e violazioni in rapporto ai covenants fissati nel piano
di risanamento sia per parametri individuali che per il rapporto PFN / PN di
perimetro, la cui violazione era talmente grave da costituire causa di
risoluzione dell'accordo ai sensi di quanto convenuto al suo art. 10. Tutti i
dati tecnici sopra evidenziati dimostravano già diversi anni lo stato di
decozione dell'impresa, poi palesato a chiarissime lettere dal bilancio al 31
dicembre 2013, che, in un colpo solo, dichiarò perdite per €uro 42.108.033,00 24
e un patrimonio netto negativo per €uro 28.051.406,00”.
Orbene, osserva questa Corte che la doglianza di parte appellante appare sul punto del tutto inammissibile, ancor prima che infondata.
Ed invero, la banca istante, lungi da sottoporre ad una critica specifica la richiamata motivazione, e ciò soprattutto con riguardo al Piano di risanamento della esposizione della predisposto nel Controparte_7
settembre dell'anno 2012, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., sottoscritto dalle
Banche con le quali detta società risultava esposta (in atti allegato in copia),
oltre che con riguardo ai dati di bilancio analizzati, non abbia fatto altro che ribadire, in questa sede, la scelta di essa creditrice di consentire comunque l'aumento della propria esposizione debitoria.
Non solo quindi la censura si risolve in una mera riproposizione delle argomentazioni già avanzate in primo grado ma, soprattutto, si tratta di una osservazione del tutto irrilevante rispetto agli elementi posti in evidenza da parte del primo giudice, che dimostrano indiscutibilmente la sussistenza della
scientia decotionis da parte della banca presso la quale erano accesi i conti correnti sui quali sono state effettuate le rimesse revocabili.
Sulla base delle considerazioni che precedono, essendo risultati infondati tutti i motivi di gravame, va quindi rigettato l'appello principale, con conseguente conferma sul punto della gravata decisione.
Il in persona Controparte_7
del Curatore pro – tempore, ha poi a propria volta proposto appello incidentale relativamente alla decisione del giudice di primo grado di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. come liquidate in favore del dott. a carico di entrambe, Persona_3 25
in via solidale;
ciò avendo ritenuto che “Le spese, vanno integralmente
compensate in considerazione della natura e della complessità del presente
giudizio e dell'esito dello stesso”.
Ritiene sul punto la Corte che, stante l'esito del giudizio che aveva visto come parte soccombente la convenuta non vi fossero Controparte_1
motivi per una deroga al principio di cui all'art. 91 c.p.c., che imponeva la condanna di quest'ultima al pagamento integrale di spese e competenze di lite,
oltre alle spese di c.t.u., da porsi integralmente ed in via definitiva a suo carico;
da ciò consegue il necessario accoglimento dell'appello incidentale e la conseguente riforma dell'impugnata decisione nei termini testé indicati,
Quanto alle spese e competenze del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e per essa Controparte_1
dell'incorporante in persona del legale rapp.te pro Controparte_6
– tempore, intervenuta in giudizio, e si liquidano in favore dell'appellato
in persona del Controparte_7
Curatore pro - tempore, oltre che dell'interventrice in Controparte_4
persona del Curatore pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto della notula depositata e sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado. 26
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con citazione del 3.4.2020 dalla e per Controparte_1
essa dell'incorporante in persona del legale rapp.te Controparte_6
pro – tempore, nei confronti del Controparte_7
in persona del Curatore pro - tempore - con l'intervento
[...]
dell'assuntore del concordato omologato in persona del Controparte_4
legale rapp.te pro tempore – nonché sull'appello incidentale proposto con la propria comparsa di costituzione e risposta del 24.7.2020 dal predetto
in persona del Controparte_7
Curatore pro – tempore, entrambi avverso la avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8937/2019 del 10.10.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione, condanna la e per essa l'incorporante Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore Controparte_6
al pagamento in favore del Controparte_7
in persona del Curatore pro - tempore, delle spese e
[...]
competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio,
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 11.713,00, di cui
€ 1.713,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. 27
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute, e quanto al presente grado, in complessivi € 9.213,00, di cui € € 1.713,00
per spese per spese ed € 7.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Pone definitivamente a carico della e per essa Controparte_1
l'incorporante in persona del legale rapp.te Controparte_6
pro – tempore, le spese e competenze come liquidate nel giudizio di primo grado in favore del c.t.u., dott. ; Persona_3
4) Condanna la e per essa l'incorporante Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore al CP_6
pagamento in favore della in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro - tempore, delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa, se dovute
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo