Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di conIGlio e composta dai Signori Magistrati :
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti ConIGliere
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso ConIGliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri n. 733/2022 pubblicata il 15.09.2022
a istanza di
(c.f. , nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Pietro Accardo
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Lilia Bonicioli (CF: PEC: CodiceFiscale_2
t–),in virtù di mandato generale alle liti 21.1.2023 a Email_1 rogito del dott. notaio in Fiumicino Persona_1
APPELLATO
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.11.2019, agiva in giudizio per contestare la Parte_1 pretesa creditoria avanzata dall' con nota del 29.06.2019, avente ad oggetto CP_1 comunicazione dell'accoglimento della domanda di disoccupazione relativa all'anno 2017 e
Deduceva l'illegittimità dell'operato dell' che, in violazione dell'art. 545 c.p.c., aveva CP_1 proceduto a sottoporre a pignoramento, sussidi assistenziali necessari che per essere mensilmente inferiori al c.d. “minimo vitale” (una volta e mezzo l'importo dell'assegno sociale) non potevano essere oggetto né di pignoramento o di sequestro, né di trattenute dirette da parte dell' , per qualsivoglia motivo. CP_1
Censurava il comportamento dell'istituto in quanto la trattenuta operata era stata effettuata in dispregio di una legislazione finalizzata a consentire le condizioni minime di vita, nel periodo in cui il lavoratore resta privo di occupazione.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l' chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto.
Sosteneva che nessuna trattenuta era stata effettuata sull'indennità di disoccupazione agricola liquidata per il 2017 e che l' aveva legittimamente recuperato le somme indebitamente CP_1 percepite sull'importo posto in pagamento a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2018, nei limiti del quinto dell'ammontare dell'indennità dovuta.
La trattenuta era dovuta al recupero parziale dell'indennità disoccupazione agricola 2010, in seguito al provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2010 del Comune di Mammola, successivo al verbale ispettivo relativo all'azienda datrice di lavoro.
Deduceva che il ricorso giudiziario depositato dalla IG.ra , in data 04.10.2018 era stato Pt_1 proposto tardivamente1, con la conseguenza che risultava indebita la percezione del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2010, per cui l'Istituto aveva operato la c.d. compensazione impropria tra il maggior credito vantato dall' per gli indebiti previdenziali CP_1 sopraindicati e il minor credito vantato dalla lavoratrice per la medesima prestazione previdenziale relativa all'anno 2018.
Deduceva infine che non si trattasse di pignoramento per cui non si poteva parlare di impignorabilità ma che in ogni caso i limiti non erano stati superati, trattandosi di credito futuro, per il quale in fase di pagamento l' aveva effettuato le dovute trattenute mediante CP_1 compensazione diretta. Con la sentenza n. 733 del 15.09.2022, il Tribunale di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il recupero operato dall' . CP_1
In sintesi, riteneva che l' avesse operato correttamente in virtù della cancellazione delle CP_1 giornate lavorative per gli anni 2010, di cui la era consapevole in quanto a conoscenza Pt_1 del procedimento RG n.5020/2014 conclusosi con sentenza di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti;
inoltre il recupero era stato contenuto nei limiti del quinto della prestazione, calcolato sulla totalità dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Avverso la sentenza ha proposto appello la IG.ra per i motivi di seguito trattati. Pt_1
Con il primo motivo censura il ragionamento logico giuridico del Giudice di prime cure che, in violazione di quanto previsto dall'art.545 comma VII c.p.c., non avrebbe tenuto in debita considerazione che il pignoramento dell'indennità di disoccupazione incontra il duplice limite dell'intangibilità del minimo vitale e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo sopra specificato.
Difatti il Tribunale non avrebbe considerato che la somma liquidata di € 1789,57 (al netto del prescritto contributo di solidarietà) in un'unica soluzione ma riferita ad un periodo di 102 giornate, corrisponde ad un importo mensile compreso tra 400 e 500 euro e quindi inferiore al minimo vitale che per il 2018 ammonta ad € 679,50, con conseguente impignorabilità dell'intero importo liquidato. Anche qualora l'importo fosse stato considerato come unitario, sostiene che avrebbe dovuto comunque osservarsi la salvaguardia del minimo vitale e quindi avrebbe dovuto essere calcolata la trattenuta sul minore importo, per un ammontare pari ad €
222,01.
Infine, contestava l'iniquità della decisione del Giudice di primo grado, che senza alcuna motivazione ritenendo non applicabile il disposto dell'art. 152 disp att. C.p.c., aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si costitutiva l' , contestando in toto l'appello della IG.ra . CP_1 Pt_1
Il procedimento subiva alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID;
il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato note nel termine, fissato nel predetto decreto.
******
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio che nei due motivi in cui è articolato il gravame si reiterano superfluamente le medesime ragioni, che si esauriscono nell'invocare a fondamento dell'impignorabilità della somma l'applicabilità dell'art.545 comma VII c.p.c e nel contestare che non sia stato rispettato il duplice limite dell'intangibilità del minimo vitale e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo meglio sopra specificato,
Orbene, il richiamo all'art.545.cp.c è del tutto inconferente dal momento che, come correttamente sostenuto dall' , si verte in tema di compensazione c.d. impropria CP_1 nell'ambito del medesimo rapporto, per sua natura non soggetta a limitazioni, per la quale non si applica la disciplina processuale e sostanziale dettata dal codice civile per la compensazione propria.
Per costante giurisprudenza si ha infatti compensazione impropria quando i reciproci crediti e debiti nascono da un unico rapporto.
E' quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'indebito recuperato dall' nasce dal CP_1
CP_ medesimo rapporto previdenziale/assicurativo intercorrente tra l' e la IG.ra , Pt_1 riguardando pure la medesima tipologia di prestazione (indennità di disoccupazione agricola), per cui è stata operata la cd. compensazione “impropria”, alla quale non si applica i limiti di cui all'art. 1246 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, n.30220, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904).
Pertanto, nel caso di specie non sono applicabili le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non pignorabilità nella misura di un quinto della pensione e quelle relative al trattamento minimo di pensione.
Tuttavia occorre evidenziare come l' , nel liquidare la stessa prestazione per il periodo CP_1
2018, abbia operato una trattenuta pari al quinto sull'importo lordo complessivo, rispettando quanto previsto dalle disposizioni di maggior favore a tutela del pensionato.
Infatti, con specifico riferimento alla seconda delle doglianze proposte, come già sostenuto da questa Corte, si osserva che << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la CP_1 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>>( Cass.3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Pertanto alla luce dei principi sopra richiamati, del tutto infondata si rileva la pretesa dell'appellante di spalmare l'indennità di disoccupazione agricola su più mesi, in quanto porterebbe al paradossale risultato dell'intangibilità tout court dell'indennità di disoccupazione agricola.
Risulta tuttavia fondata l'ultima delle doglianze sollevata dalla , relativa alla condanna Pt_1 della stessa al pagamento delle spese legali in quanto il Giudice avrebbe ritenuto erroneamente non applicabile il disposto di cui all'art.152 disp att. Cpc, trattandosi di controversia avente ad oggetto la ripetizione di un indebito.
Come affermato dall'orientamento giurisprudenziale più recente, a cui questa Corte ritiene di aderire: “"va, dunque, data continuità a Cass. n. 24365 del 2022 che ha ricondotto nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il giudizio in cui era stata dedotta CP_ "l'illegittimità del provvedimento dell di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione" e non, invece, alla più recente pronuncia di Cass. n. 33109 del 2022, pervenuta ad opposte conclusioni;
deve, peraltro, osservarsi che è intervenuta anche Cass. n. 37973 del 2022 che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui "il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione" (Cassazione civile sez. lav., 07/08/2023, n.23920).
Nel caso oggetto del presente procedimento, la domanda è volta ad ottenere, oltrechè la dichiarazione di illegittimità dell'operato dell' , anche la restituzione della somma CP_1 indebitamente trattenuta relativa all'indennità di disoccupazione agricola, per cui va riformata il capo della sentenza di primo grado riguardante le spese legali, dichiarando le stesse irripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione di responsabilità ex art. 152 disp. att. c.p.c.”.. Nulla sulle spese di lite di questo secondo grado di giudizio, attesa la sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Locri n. 733/2022 pubblicata il 15.09.2022 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede: dichiara irripetibili le spese di lite del primo grado di giudizio, sussistendo in atti la dichiarazione di responsabilità ex art. 152 disp. att. c.p.c.
.Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di conIGlio del 16 maggio 2025
Il conIGliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con sentenza n. 745/2019 resa nell'ambito del procedimento RG.5020/2014, Il Tribunale di Locri ha dichiarato inammissibile la domanda della di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e tutte le Pt_1 domande conseguenti, perché proposta oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 22 legge n. 83/70.