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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.188/2023 R.G.; tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Santis -appellante; Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lattarulo- Parte_2
appellato; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.2201-2022 del Giudice di Pace di
Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine per note sostitutive d'udienza dell'11 dicembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari (60+20) ex art.190 cpc (vigente ratione temporis) per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n.2201/2022 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Taranto, definendo il giudizio n.1344-2022, ha accolto la domanda proposta dal per l'accesso ai documenti riguardanti il sinistro stradale del Parte_2
27 settembre 2021.
L'attore in primo grado, premettendo che (Compagnia che Parte_1
assicurava il suo veicolo Fiat Punto tg CX537ME), dopo la richiesta risarcitoria del
13 ottobre 2021 per i danni materiali, liquidava l'importo di €1.300,00, in data 4 novembre 2021, al netto delle spese e competenze legali, ha agito al fine di ottenere:
1) ex art.146 CdA, l'acceso ai documenti riguardanti il sinistro e, segnatamente, la
1 trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione, liquidazione in termini di perizia dei danni sul veicolo del danneggiante e dei relativi fotogrammi, perizia dei danni sul veicolo del responsabile e dei relativi fotogrammi, di denuncia del responsabile, di dichiarazioni testimoniali;
2) ex art.614-bis cpc, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di €200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza per ogni giorno di ritardo, dal giorno di pubblicazione della sentenza;
3) la condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n.2201-2022, qui impugnata da , Parte_1
ha accolto la domanda ponendo a carico della convenuta una serie di obblighi (da assolvere anche nel rispetto di “termini perentori”) riguardanti l'acquisizione di documenti dalla società di assicurazioni del veicolo antagonista, la redazione e la trasmissione di perizia sul veicolo antagonista, nonché l'obbligo di inviare
“spiegazione” dell'offerta di €1.300,00; il tutto con condanna della convenuta al pagamento di somme crescenti, da €20,00 ad €100,00, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza.
L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
-la tutela richiesta dal ed accordata dal Giudice di Pace non ha tanto Parte_2
riguardato il diritto di accedere agli atti (art.146 CdA) connesso alla identificazione di essi (art.2 DM 191-2008) oppure alle modalità di esercizio di tale diritto, quanto l'affermazione dell'obbligo di “facere” della Compagnia, ovvero, quello di compiere determinati atti nell'ambito del procedimento di valutazione, constatazione, liquidazione del danno causato da un sinistro stradale;
-secondo l'impostazione difensiva dell'attore in primo grado, condivisa dal Giudice di Pace, la società di assicurazioni sarebbe obbligata a compiere attività non strettamente previste dalle disposizioni che regolano il diritto di accesso, come ad es, la perizia sul veicolo antagonista oppure sarebbe tenuta a formare e/o acquisire documenti di cui non ha disponibilità;
2 -invero, la pronuncia di Corte Costituzionale n.111-2012, richiamata dal Giudice di
Pace, ha finalizzato gli aspetti di cooperazione dell'assicuratore all'offerta congrua e non, invece, all'obbligo di formare documenti;
-se la Compagnia, in base ai dati raccolti dopo la denuncia di un sinistro, ritiene di formulare offerta risarcitoria è libera di farlo nell'ambito della sua autonomia gestionale, senza alcun obbligo di formare documenti che non ha o di acquisirli da altri;
-il danneggiato, se reputa non congrua l'offerta ricevuta, può agire per ottenere un risarcimento maggiore;
-con la sentenza appellata, il Giudice di Pace ha affermato obblighi non previsti dalla legge, ha pronunciato “ultra petitum” in violazione dell'art.112 cpc, valutando come refuso la doppia richiesta attorea di consegna della perizia sul quadriciclo Piaggio tg.TA 082683 e condannando la Compagnia alla consegna della perizia ed alla redazione di essa (facere specifico);
-la Compagnia, come dedotto in comparsa costitutiva, non ha redatto alcuna perizia per il veicolo antagonista (Piaggio tg.TA 082683), ma il Giudice di Pace, senza neppure specifica domanda sul punto, ha condannato la convenuta alla redazione di essa;
-la Compagnia aveva dato ampia giustificazione del proprio operato ed aveva evidenziato, anche in ragione del CID a doppia firma, il riconoscimento del risarcimento dei danni materiali cagionati da tamponamento secondo l'offerta inviata il 4 novembre 2021, ovvero, 23 giorni prima della richiesta di accesso agli atti;
-ciononostante, il Giudice di Pace ha condannato la convenuta ad un “facere” specifico;
-la doglianza deve appuntarsi anche sulla condanna alla consegna di documenti da acquisire da come la denuncia del danneggiante Controparte_1 [...]
, considerando, da un lato, che l'obbligo di consentire l'accesso CP_2
riguarda i documenti disponibili e, dall'altro lato, che non risultava provato che il documento fosse in possesso dell'altra società di assicurazioni;
3 -la consegna della denuncia del responsabile e la perizia sul veicolo antagonista sono avvenute dopo la pubblicazione della sentenza al solo fine di evitare il pagamento di somme come disposto in sentenza, senza alcuna acquiescenza alla pronuncia;
-la sentenza di primo grado è – ancora – viziata da ultra-petizione per il punto n.3) del dispositivo, mancando la domanda del per la spiegazione del calcolo Parte_2
relativo all'offerta di €1.300,00;
-in ogni caso, nell'offerta del 4 novembre 2021, era stata indicata l'antieconomicità della riparazione, era stato indicato il valore commerciale di €1.500,00 ed il relitto di
€200,00;
-tali elementi erano idonei a far comprendere le ragioni e la congruità dell'offerta, secondo il disposto dell'art.148 D.Lgs.209-2005;
-la sentenza di primo grado, si impugna anche per la liquidazione ed il pagamento delle spese di lite di cui al punto 5) del dispositivo, sicchè il Tribunale deve disporne la restituzione.
Ha concluso per:
-la riforma della sentenza con declaratoria di nullità delle statuizioni ultra petita;
-la riforma della sentenza dichiarando inammissibile ed infondata la domanda proposta in primo grado;
-in via gradata e subordinata, l'accertamento dell'ottemperanza della Compagnia alla richiesta di accesso nei limiti dell'art.2 del Regolamento di accesso agli atti, DM 191-
2008;
-la riforma della sentenza nella parte relativa alla spese di lite con condanna dell'appellato o del suo procuratore antistatario al rimborso della somma di €1.887,24 versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
-la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato ha svolto diffuse difese, con corposi richiami giurisprudenziali e sistematici, onde confutare la fondatezza dei motivi di gravame.
In maniera specifica, sul piano di inerenza alla fattispecie già scrutinata dal primo
Giudice, ha dedotto che:
4 -la disciplina delineata dal Codice delle Assicurazioni, per garantire la conoscenza dei dati di rilievo dei sinistri da parte dei danneggiati, non riguarda solo i documenti in possesso delle società di assicurazioni, ma tutti i documenti che servono per ricostruire la dinamica dei sinistri, per individuare le responsabilità, per stimare i danni;
-conseguentemente, i soggetti danneggiati hanno diritto di accedere ai documenti ed hanno diritto di chiedere il compimento di attività;
-ed infatti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ha Parte_1
disposto la perizia sul veicolo antagonista e l'ha trasmessa ed ha anche acquisito la denuncia del responsabile, così prestando acquiescenza alla condanna;
-l'art.2 del DM 191-2008 indica le “perizie” dei danni materiali e, in tal modo, rende chiaro che i veicoli coinvolti nel sinistro devono essere periziati;
-da qui, deriva l'interesse delle parti, sia a conoscere tutti gli elementi del sinistro, sia ad agire in giudizio;
-il danneggiato può definire il danno e, nel contempo, può coltivare il diritto di accesso a vari fini, come evitare che la sua controparte sia risarcita, non accettare l'aumento della classe di merito, denunciare l'assicuratore all'IVASS o alla Autorità
Garante per la Concorrenza e per il Mercato;
-diritto all'accesso e diritto al risarcimento del danno sono due categorie distinte;
-costringere il danneggiato a promuovere un processo nel merito per avere – in quella sede – la documentazione e l'informazione negata, declinerebbe il diritto di accesso da bene autonomo a bene secondario;
-il motivo d'appello formulato per sostenere l'indisponibilità della denuncia del danneggiante è contraddetto dalle stesse difese dell'appellante circa la denuncia di sinistro a firma della controparte identica a quella del danneggiato/richiedente l'accesso, trattandosi di CID a firma congiunta;
-il documento, presentato dal danneggiante, è stato consegnato da Parte_1
dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado;
5 -la gestionaria del sinistro, , destinataria della richiesta di Parte_1
indennizzo diretto da parte del suo assicurato , ha assunto la posizione Parte_2
della società di assicurazioni che garantiva il veicolo responsabile e, quindi, viene in rilievo l'attività tesa ad acquisire il possesso del documento;
-la sentenza non è stata pronunciata “ultra petita” poiché le domande attoree sono state definite dalle conclusioni dell'atto di citazione e da quelle della comparsa conclusionale, depositata all'udienza del 1° luglio 2022;
-l'offerta della somma di €1.300,00 non è stata motivata, mancando l'indicazione della percentuale di responsabilità a carico della controparte;
-per questo è possibile agire dinanzi l'autorità giudiziaria per richiedere la motivazione dell'offerta ex art.148 D.Lgs.209-2005.
L'appellato ha concluso per il rigetto del gravame con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, da distrarre.
*** ** ***
Le questioni preliminari, sintetim.
La società appellante non ha prestato acquiescenza alla pronuncia di primo grado avendo rimarcato di aver dato esecuzione alla sentenza n. 2201-2022 al fine di evitare il pagamento delle somme quotidiane per cui è stata irrogata condanna ex art.614-bis cpc ed avendo reiterato le difese e le eccezioni svolte dinanzi al Giudice di Pace.
La sentenza è affetta dal vizio di ultrapetizione in parte qua perché il Giudice di
Pace, in violazione dell'art.112 cpc, ha accolto la domanda oltre i limiti del
“petitum”.
Infatti, il : Parte_2
-nell'atto di citazione, ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “condannare la convenuta ai sensi dell'art.2 del DM 29.10.2008 n.191, Controparte_3
alla trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della perizia dei danni sul veicolo del danneggiante e dei relativi fotogrammi, l'allegazione della perizia dei danni sul veicolo del responsabile e dei relativi fotogrammi, l'allegazione della
6 denuncia del responsabile, l'allegazione di dichiarazioni testimoniali, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione, con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza e con esclusione di ulteriori istanze suppletive da parte attrice”;
“trattandosi di un obbligo di fare infungibile, condannare le società convenute
(rectius: la società convenuta), ai sensi dell'art.614-bis cpc, al pagamento della somma di €200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza per ogni giorno di ritardo, dalla data di pubblicazione della sentenza”.
Nella comparsa conclusionale, depositata dall'attore all'udienza del 21 Parte_2
luglio 2022, sono state svolte diffuse difese in materia di diritto d'accesso e di motivazione dell'offerta, ma, ciononostante, sono state reiterate “per relationem” le conclusioni dell'atto di citazione (cfr. comparsa conclusionale, pag.33).
Pertanto, il Giudice di Pace, con la pronuncia sub 2) e sub 3) del dispositivo, in punto di “condanna alla redazione” della perizia sul quadriciclo Fiat Piaggio tg TA 082683
e di “condanna alla spiegazione del calcolo” riguardante l'offerta di €1.300,00, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cpc).
Per superare il profilo di “ultra petitum” per il punto sub 2) non può sostenersi, in linea con la difesa dell'appellato, che la redazione della perizia sul veicolo antagonista rientrasse negli obblighi della società di assicurazioni e, dunque, costituisse un'attività necessaria per la formazione del relativo documento da trasmettere in riscontro alla richiesta di accesso, giacchè il diritto all'ostensione deve essere garantito mediante la consegna di documenti nella disponibilità della
Compagnia, essendo speculare ad esso un obbligo di consegna e non un obbligo di fare.
*** ** ***
L'appello è fondato.
Per i motivi di gravame, può compiersi una reductio ad unitatem.
7 ha – sostanzialmente – contestato le avverse deduzioni ed istanze e Parte_1
le statuizioni del Giudice di Pace in ordine all'obbligo della Compagnia di formazione e/o assunzione predeterminata di atti, nell'ambito del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno normativamente previsto, escludendo che tale obbligo possa dirsi sussistente al solo fine di soddisfare una richiesta di accesso agli atti relativa a documentazione non formata o assunta nel procedimento stesso.
L'art.146 (“diritto di accesso agli atti”) è inserito nel Capo IV del Codice delle
Assicurazioni, rubricato “procedure liquidative” e da ciò non può che discendere la funzionalizzazione dell'accesso ai documenti alla tutela risarcitoria per i danni conseguenti ad un sinistro stradale.
Esso dispone che:
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'
((IVASS)) anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
8 4. Il ((Ministro dello sviluppo economico)), di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'
((IVASS)), individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
L'art.2 del DM 191-2008, per i fini che qui rilevano, prevede che:
1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
9 Il dettato normativo riconosce il diritto all'ostensione documentale per gli atti indicati, “contenuti nel fascicolo di sinistro”.
Pertanto, il danneggiato ha il diritto di conoscere i documenti formati ed inseriti nel fascicolo, ma non sembra che tale diritto possa estendersi al punto da “costringere” la società di assicurazioni ad un “facere” ovvero al compimento di un'attività, non ritenuta necessaria ai fini della liquidazione del risarcimento (magari, già avvenuto).
La contraria posizione esegetica dell'attore-appellato non è condivisibile perché muove dal presupposto che il danneggiato, a prescindere dalla intervenuta liquidazione del danno in suo favore, possa esercitare il diritto di accesso per tutti gli atti del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che
“devono essere formati dalla Compagnia”.
Tale interpretazione finisce per condurre l'istituto dell'accesso agli atti -in questa specifica materia - ad estreme conseguenze ove si consideri che l'interessato, dopo la liquidazione del danno da parte della Compagnia, senza subito intraprendere un giudizio per l'accertamento di un danno maggiore da risarcire a tutela dell'interesse personale e concreto ad esso sotteso, propone istanze giudiziali per la consegna di documenti non formati, non disponibili, non acquisiti, nonché per la condanna della
Compagnia a formarli, nonché ancora per la condanna della Compagnia al pagamento di somme di denaro per ogni giorno di ritardo nella formazione degli atti
(art.614-bis cpc).
Il limite interpretativo sembra scaturire da una relazione equazionale tra contenuto concreto del diritto d'accesso del danneggiato da sinistro e contenuto normativo del diritto d'accesso.
Invero, ci sono sinistri che determinano la necessità di istruttoria, anche complessa, per i quali si formano fascicoli con vari documenti, tra quelli indicati dal citato art.2), ma è altrettanto vero che, per molti sinistri, l'istruttoria può essere minima liddove
10 la Compagnia ritenga ad es. di formalizzare direttamente offerta di indennizzo ex art.148 CdA.
Oltretutto, ragionando secondo le coordinate offerte dall'appellato, si potrebbe giungere ad ipotizzare l'azione giudiziale per l'”accesso” a documenti inesistenti come la perizia medico-legale ad es. nel caso in cui la società di assicurazioni, dopo le verifiche tecniche sui veicoli e l'accertamento di incompatibilità dei punti d'urto incidente sull'an della pretesa risarcitoria, abbia negato ogni offerta.
In tal caso, invero, mancando un documento precostituito inserito nel fascicolo del procedimento assicurativo, non può configurarsi la tutela giudiziale all'ostensione, ma quella risarcitoria, risultando attuata la condizione di proponibilità della domanda dopo lo “spatium deliberandi” ex artt.145-148 CdA.
Nella fattispecie, il , proprietario del veicolo Fiat Punto tg CX537ME, Parte_2
dopo aver subìto il danno da tamponamento in conseguenza del sinistro del 27 settembre 2021 e dopo aver presentato denuncia presso l'agenzia assicurativa della sua Compagnia (cfr. nota del 13 ottobre 2021), ha costituito in mora quest'ultima e la società di assicurazioni del responsabile civile, , proprietario Controparte_2
e conducente del quadriciclo Piaggio tg TA082683; con la nota del 13 ottobre 2021 ha evidenziato la possibilità di periziare il veicolo ai sensi dell'art.148 CdA.
La Compagnia, con nota del 4 novembre 2021, ha comunicato l'offerta di indennizzo di €1.300,00, a fronte della antieconomicità della riparazione, del valore commerciale del veicolo di €1.500,00, del relitto di €200,00.
Successivamente, il ha comunicato di trattenere la somma offerta in Parte_2
acconto del maggior avere ed ha formalizzato richiesta di accesso agli atti in data 24 novembre 2021, al fine di avere la consegna dei seguenti documenti:
-la perizia sul veicolo del danneggiante e relativi fotogrammi;
11 -la denuncia del responsabile;
-le dichiarazioni testimoniali.
La Compagnia, nel termine ex lege di 60 giorni, con pec del 18 gennaio 2022, ha inviato al legale del i documenti formati dopo la richiesta di indennizzo Parte_2
diretto e cioè la perizia sulla Fiat Punto tamponata ed il materiale fotografico.
Il ha, quindi, introdotto il giudizio n.1344-2022, definito con la sentenza Parte_2
qui gravata.
ha dichiarato nell'atto di appello che, dopo la pubblicazione della Parte_1
sentenza, per evitare le sanzioni giornaliere irrogate dal Giudice di Pace ex art.614- bis cpc, ha eseguito perizia sul quadriciclo dello Sportelli ed ha acquisito la denuncia depositata a rimettendo i documenti al . Controparte_1 Parte_2
In tal modo, il diritto di accesso, azionato stragiudizialmente e giudizialmente, non è stato funzionale alla tutela risarcitoria;
infatti, il aveva celermente Parte_2
ottenuto l'indennizzo diretto di €1.300,00 per un danno ad un veicolo del valore commerciale di €1.500,00, immatricolato nel 2005, non più incluso nei listini di quotazione.
A questo punto, in ragione dell'entità degli effetti del sinistro (come documentati dalle riproduzioni fotografiche), del valore commerciale del veicolo danneggiato
(immatricolato nel 2005), della non contestazione di tale valore, dell'offerta con accredito dell'importo di €1.300,00, della garantita effettività di tutela, in linea con le esigenze deflattive del contenzioso, agganciate agli articoli 145-148 CdA, non appare configurabile il permanere di un interesse attuale e concreto del a Parte_2
sostegno di un percorso giudiziario, il cui esito è stato quello – dopo il danno già congruamente liquidato – di costringere la società di assicurazioni a formare atti non necessari per la tutela risarcitoria – già accordata – al solo fine di non incorrere nelle sanzioni coercitive irrogate dal Giudice di Pace ex art.614-bis cpc.
12 Al riguardo, proprio il Giudice delle Leggi, nel dictum n.111 del 3 maggio 2012, pure richiamato dal Giudice di Pace nella sentenza oggetto d'appello, aveva ritenuto il
“nesso funzionale che, all'interno della normativa denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente, all'«offerta congrua» (…) che è fatto obbligo all'assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” affermando che
l'“irrigidimento del filtro all'accesso alla giurisdizione”( artt.145-148 CdA), “si rivela come un meccanismo la cui ratio è, in realtà, quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo (…) dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum.
Il che – oltre, e prima ancora, che alla razionalizzazione dell'accesso alla giurisdizione ed alla sua funzionalizzazione, nel settore, ad una tutela di qualità – è volto, appunto, a rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale”.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che dall'avvenuta liquidazione del danno con effettività di tutela per il danneggiato sia derivata l'insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante per la domanda giudiziale di accesso agli atti;
diversamente opinando, in contrasto con l'art.111 Cost, con i precipitati operativi del giusto processo, con i principi enunciati dalla Consulta, si assisterebbe – dopo le fasi liquidatorie e dopo la conoscenza degli atti istruttori riguardanti il veicolo danneggiato, come avvenuto nel caso in esame ante causam – alla proliferazione di giudizi che trovano la matrice in eventi già definiti, non sorretti dall'interesse come
13 delineato dall'art.100 cpc, tesi non ad acquisire documenti inseriti nel fascicolo del procedimento, bensì ad acquisire documenti non formati e ad obbligare le società di assicurazioni al compimento di attività, sotto la scure delle misure di coercizione indiretta (art.614-bis cpc).
Anche considerando, infine, che:
-spetta alla parte titolare del diritto di accesso la prova positiva sul fatto costitutivo della pretesa all'ostensione in termini di esistenza del documento precostituito;
-non si configura vulnus al diritto di difesa (art.24 Cost.) ben potendo il danneggiato, che ritenga non pienamente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria, dopo la definizione della fase liquidatoria, agire in giudizio per il riconoscimento della piena restitutio in integrum e, quindi, per la condanna della società di assicurazioni al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto liquidato.
In accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto della domanda proposta da;
l'attore-appellato, Parte_2
soccombente (art.91 cpc), deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, ed alla restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di spese legali, in accoglimento di specifica domanda proposta dall'appellante (cfr., tra molte, Cass., sez.I 18 settembre 2023 n.26773, in linea con il principio secondo cui l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.188-2023, promosso da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2201/2022 del Giudice di Pace di Taranto, Parte_2
così provvede:
14 -accoglie l'appello ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, per quanto argomentato in motivazione, rigetta la domanda proposta da Parte_2
;
[...]
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_2
giudizio liquidate in € 174,00 per esborsi, € 3.000,00 per compenso professionale, di cui €1.000,00 per il primo grado, €2.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva;
-condanna alla immediata restituzione delle somme Parte_2
versate da a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado.
Così deciso in data 24 marzo 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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