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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10927/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Dott. Diego Ragozini, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 10927.25, avente ad oggetto: risarci-
mento del danno
TRA
sito in Capri (NA), alla via Padre Reginaldo, Parte_1
n. 15/17, denominato “ ” (c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore sig. (c.f. ), resi- Parte_3 C.F._1
dente in Capri (NA), alla via Trav. Marina Grande, n. 4/C, elettivamente domici-
liato in Somma Vesuviana (NA), alla via Monaciello, n. 26, nello studio dell'Avv. Vincenzo Mosca (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, dal quale sarà estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente
1
atto, dichiarando ai fini di eventuali comunicazioni e/o notificazioni, il numero di telefax 081.19466585 e l'indirizzo posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
Ricorrente
E
(P.IVA: , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2
tante pro tempore Avv. Carlo Rotondi Aufiero e NA NT (CF:
[...]
) rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Rotondi Aufiero del Foro C.F._3
di Avellino, (C.F. ), giusta procura come in atti;
CodiceFiscale_4
Resistenti
[...]
[già , Controparte_2 Controparte_3
c.f. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_3
Bologna alla via Stalingrado n°45, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore;
Resistente contumace
Conclusioni delle parti all'udienza del 28.10.25:
Per parte ricorrente l'avv. Vincenzo Mosca, il quale si riporta alle doman-
de ed alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio ed insiste per il loro integrale accoglimento, con vittoria di spese, diritti e competenze di di-
fesa, oltre accessori. Impugna e contesta integralmente la comparsa di costituzio-
ne e risposta depositata da e NT NA in quanto inammissibile CP_1
per tardivita' ed in ogni caso infondata in fatto e diritto, per cui ne chiede il totale
2
rigetto. Chiede che la causa venga introitata a sentenza.
È altresì comparso per e la signora NT NA l'avv. Carlo CP_1
Aufiero, il quale si riporta alle domande ed alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.5.25, il ricorrente in epigrafe sito in Capri (NA), alla via Padre Reginaldo, Parte_1
n. 15/17, denominato “ ” (c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore, per brevità sin d'ora , adiva il tribunale di Na- Parte_1
poli al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
I) accertare e dichiarare che i danni subiti dal ricorrente sono Parte_1
riconducibile alla tubazione idrica a servizio della proprietà di al Controparte_1
di sotto della pavimentazione del corridoio condominiale;
II) per l'effetto, accertare e dichiarare che per l'eliminazione dei danni su-
biti dal ricorrente è necessario effettuare un intervento di riparazio- Parte_1
ne dell'originaria tubazione idrica mediante eliminazione della rottura prodottasi nella condotta individuata a mezzo di idonei saggi al pavimento e successivo nuova posa in opera degli stessi;
III) ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
e/o a NA NT l'esecuzione dei lavori così come individuati dal C.T.U.
Ing. nel proprio elaborato peritale nel procedimento di A.T.P. Per_1
IV) conseguentemente, condannare i convenuti, anche in via solidale e/o
3
alternativamente, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente Parte_1
quantificati in € 14.756,45 oltre i.v.a. per le opere murarie danneggiate dalle in-
filtrazioni e in € 4.000,00 con riferimento al ripristino della tubazione al di sotto della pavimentazione (al fine di eliminare la tubazione nella parete che avrebbe costituito una nuova servitù), ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ri-
conosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
NNre i convenuti in solido e/o alternativamente, al pagamento di tutte le spese sostenute dal Condominio ricorrente per il giudizio di ATP ivi comprese le spese di CTU, del proprio legale e del proprio consulente tecnico
Ing. . Persona_2
Allegava in fatto e diritto quanto segue:
il Condominio ricorrente, sito in Capri (NA) alla via Padre Giuliani n°15 e n°19, è composto da un fabbricato con un'unica scala interna, alla quale si accede da un portone di ingresso esterno posto sulla via pubblica che, a sua volta, con-
sente l'accesso al cortile condominiale e al portone d'ingresso interno del fabbri-
cato;
b) dal portone d'ingresso interno si accede al corridoio condominiale po-
sto al piano terra. Tale corridoio si sviluppa per circa 30 metri lineari e a metà
della sua lunghezza vi è un angolo retto verso destra (con il portone d'ingresso posto alle spalle);
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c) nella sua prima metà, il corridoio condominiale confina a sinistra con un terrapieno e a destra con un appartamento (di proprietà del condomino dott.
; nella sua seconda metà, il corridoio confina a sinistra con Parte_4
il vano scale condominiale che conduce all'appartamento del condomino sig.ra posto al primo piano interrato;
a destra, confina sempre con CP_4
l'appartamento di proprietà del dott. e con l'appartamento di Parte_4
proprietà del condomino arch. Al termine del corridoio vi Persona_3
è l'ingresso di un'altra unità immobiliare dell'arch. e le Persona_3
scale che consentono l'accesso ai piani superiori. Infine, tra il vano scale per ac-
cedere al piano interrato e il vano scale di accesso ai piani superiori, sono ubicati l'ascensore e la relativa cabina con tutta l'impiantistica necessaria (si rappresenta che la corsa dell'ascensore parte dal primo piano seminterrato e arriva all'ultimo piano dello stabile);
d) nel cortile all'esterno del portone d'ingresso interno, so- CP_5
no ubicati tutti i contatori del consumo idrico delle singole unità abitative del a partire da essi, si diramano quindi le singole tubature che servono Parte_1
le rispettive unità immobiliari. Tali tubature sono poste al di sotto della pavimen-
tazione del corridoio condominiale;
e) nel mese di marzo 2021 si è verificata la rottura di un tratto di tubazione passante al di sotto del pavimento dell'androne e del corridoio condominiali e,
anche alla luce del lungo tempo trascorso prima che la perdita fosse scoperta e si procedesse alla chiusura della chiave di arresto dell'impianto, si è verificata la fuoriuscita di un'enorme quantità di acqua che si è accumulata al di sotto della pavimentazione condominiale;
f) conseguentemente, il corridoio condominiale, per tutta la sua lunghezza,
5
è stato interessato da importanti fenomeni di risalita di acqua, che hanno arrecato vistosi e ingenti danni sia alle pareti del corridoio (sia lato sinistro che destro)
che all'appartamento del dott. (come detto, confinante con il Parte_4
lato destro del corridoio nella sua interezza); CP_5
g) immediatamente dopo la scoperta della perdita di acqua,
l'amministratrice condominiale (all'epoca avv. Vanessa Ruocco) si è attivata per dare la tempestiva comunicazione alla , quale impre- Controparte_3
C
assicuratrice del Condominio anche per gli eventi d'infiltrazione di acqua e ri-
cerca del guasto;
h) il 15/4/2021 veniva dunque effettuato un sopralluogo alla presenza del perito incaricato dalla impresa assicuratrice. Già in occasione di tale incontro, le parti constatavano l'esistenza di una grave infiltrazione di acqua che aveva com-
portato evidenti danni alle pareti del corridoio Tuttavia, in quella CP_5
sede il perito poteva solo riscontrare i danni derivanti dalla perdita d'acqua, ma non anche le cause che avevano scaturito tale perdita, in quanto non era stata an-
cora eseguita nessuna operazione di ricerca della perdita;
i) con comunicazione PEC del 19/4/2021 l'amministratrice avv. Ruocco
chiedeva dunque lumi alla compagnia assicurativa al fine di sapere se la ricerca del guasto sarebbe stata effettuata dalla medesima compagnia o se, in alternativa,
le operazioni di ricerca potevano essere effettuate direttamente dal Condominio;
j) venivano dunque effettuati gli interventi di ricerca del guasto e si sco-
priva che le infiltrazioni di acqua provenivano da una tubatura a servizio esclusi-
vo di un appartamento che, diramandosi dal contatore posto accanto all'ingresso condominiale, raggiungeva l'unità immobiliare interno n°9 di proprietà della e concessa in usufrutto alla sig.ra NA NT;
CP_1
6
k) all'esito di tali risultanze, l'amministratrice del Condominio comunica-
va la problematica alla proprietaria dell'immobile invitandola ad CP_1
appurare le cause che avevano comportato le importanti perdite di acqua e, con-
testualmente, autorizzandola ad intervenire sulla tubatura di sua proprietà (auto-
rizzazione necessaria in quanto, come detto, le tubazioni erano poste al di sotto della pavimentazione condominiale e gli interventi di riparazione dovevano ne-
cessariamente interessare aree di proprietà condominiale);
l) il 29/6/2021 la provvedeva a far eseguire l'intervento di ri- CP_1
parazione (intervento praticamente consistito nella posa in opera di una nuova tubazione che potesse bypassare la tubazione effettivamente danneggiata e dalla quale derivavano le perdite di acqua);
m) in seguito all'intervento di cui sopra (consistito esclusivamente nella installazione della nuova tubazione ma non anche nella eliminazione della copio-
sa acqua che si era accumulata al di sotto della pavimentazione del corridoio e nel ripristino dello stato dei luoghi), il riceveva un'offerta transatti- Parte_1
va dalla propria compagnia assicurativa che era stata attivata per il ri- CP_3
sarcimento del danno per il ramo “acqua condotta” ;
n) in virtù di tale proposta, la compagnia assicurativa si rendeva disponibi-
le a risarcire il dei danni subiti a seguito della perdita di acqua con Parte_1
un importo di 2.000,00€;
o) vista la enorme differenza tra l'offerta della compagnia assicurativa
(2.000,00€) e il preventivo di spesa in possesso del Condominio (16.057,98€,
doc. 6), con mail del 5/5/2022 il Condominio, per il tramite dello scrivente difen-
sore, provvedeva a prendere contatti con la compagnia assicurativa, al fine di
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concordare un nuovo sopralluogo sui luoghi per comprendere le ragioni di tale enorme disparità di valutazione;
p) il 9/6/2022 si è tenuto un nuovo sopralluogo, in occasione del quale si è
avuto modo di constatare ulteriori danni oltre quelli già rilevati in occasione dei sopralluoghi precedenti tenutisi nel 2021. In particolare, in quella occasione si constatava che l'acqua accumulatasi al di sotto della pavimentazione del corri-
doio stava continuando a percolare verso il basso, danneggiando in modo serio sia le pareti del locale scantinato del (posto al di sotto del corridoio Parte_1
condominiale) che le funi dell'impianto ascensore (arrugginite);
q) successivamente a quell'ulteriore incontro, è risultato evidente che l'intervento effettuato nel 2021 non era stato sufficiente a eliminare perlomeno il pericolo, in quanto l'acqua fuoriuscita dalla tubazione in grande quantità (e che si era accumulata al di sotto della pavimentazione del corridoio con- CP_5
tinuava a causare importanti danni alla muratura dello stabile e CP_5
all'impianto ascensore, oggetto di numerosi guasti negli ultimi mesi;
tale situazione di pericolo e urgenza è stata accertata anche dalla società
manutentrice dell'ascensore, la quale con offerta n°ITS30936/01 del 24/10/2022
ha prescritto come necessaria la “Sostituzione delle funi di trazione complete di tiranti in quanto arrugginite dalla caduta di acqua.
Poiché il condominio riteneva che l'ammontare dei danni subiti aggrava-
tisi ulteriormente stante la persistenza dell'acqua al di sotto della pavimentazione condominiale, ammontasse ad euro 53.224,22€, in assenza di alcun ristoro ad opera dei responsabili, instaurava procedimento di ATP ex artt. 696 e 696bis
C.p.c in contraddittorio con NA NT ed Controparte_1 [...]
Controparte_7
8
Acquisita la perizia del ctu, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sulla base delle risultanze dell'ausiliare del tribunale, formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituivano tardivamnete NA NT i quali Controparte_1
chiedevano rigettarsi l'avversa domanda per difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese e competenze professionali e di contro condannare l in virtù del contratto polizza esistente contratta Controparte_2
dal condominio.
In limine, ritenuta la tardività della domanda riconvenzionale esperita dai resistenti costituiti, occorre evidenziare che le parti non contestano la sussistenza dei danni realizzatisi in occasione delle infiltrazioni di cui è causa, ma la respon-
sabilità degli stessi ed il quantum.
Orbene, risulta che, in un arco temporale che va dalla data 15 aprile 2021
alla data del 11 maggio 2021, all'interno dei beni condominiali (anche in una proprietà privata ma non è parte del giudizio) è stata verificata la presenza di una
“grave infiltrazione d'acqua nel corridoio di ingresso al . In partico- Parte_1
lare entrambe le pareti del corridoio nel tratto successivo al portone di ingresso,
manifestano evidenti danni: in particolare nella parete dx per chi entra -
…omissis… - la situazione è particolarmente seria” (descrizione ripresa dalla ctu dell'ATP acquisita).
La causa della infiltrazione su descritta fu individuata come “provenire
9
da una rottura occulta del tubo a servizio dell'appartamento int. 9 ” (di proprietà
ed in usufrutto a NA NT) e fu eliminata definitivamente la CP_1
perdita mediante realizzazione di un by pass tra il contatore e l'ubicazione dell'alimentazione finale a mezzo di tubazione posta lungo la parete laterale sini-
stra del corridoio condominiale.
Il ctu, alla luce degli accertamenti effettuati ha potuto constatare che, an-
che per il lungo tempo trascorso prima che fosse scoperto e si procedesse alla chiusura della chiave d'arresto dell'impianto, si è determinata la fuoriuscita di un'enorme quantità di acqua che ha ristagnato nello spazio sottostante il pavi-
mento ed ha imbibito lo stesso pavimento, le fondazioni e le murature dell'edificio, risalendo per capillarità nei muri al primo piano del corridoio con-
dominiale.
Quindi, nel ribadire che i danni di cui all'evento del 2021, sono riconduci-
bili alla perdita occorsa alla tubazione idrica poi sostituita ed al conseguente im-
bibimento della parte fondale con presenza di umidità da “risalita capillare o ascendente” e danni da sfoliamento alle pitture e distacchi di parti superficiali di intonaco, tali danni sono stati stimati dal ctu in euro € 14.756,45 oltre iva.
Il ctu ha anche potuto accertare che in corso di sopralluogo le infiltrazio-
ni di cui all'evento del 2021 non erano più in essere e con esse anche i fenomeni di risalita delle acque in quanto le pareti erano asciutte ed i danni a pitture e into-
naci erano i medesimi di cui al post evento. Mentre, sempre durante gli accessi,
è stata invece, valutata la esistenza di una seconda categoria di danni, nuove infil-
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trazioni con presenza di umidità nelle seguenti zone:
• fossa dell'ascensore;
• parte delle pareti della cassa scale elicoidale;
• parete rettilinea laterale sinistra del corridoio condominiale nella zona compresa tra la porta di accesso al cavedio e il finestrone posto a filo soffitto.
Questi danni, tuttavia, ancora in essere attestati dalla umidità e dalle muffe persistenti e sono dovuti all' “umidità da terrapieno” cosi causata dall'assenza di idonei drenaggi e/o intercapedini a tergo delle pareti condominiali. Quindi sono riconducibili a fenomeni conseguenti alla struttura delle opere condominiali e so-
no privi di ogni correlazione con la perdita idrica verificatasi dalla tubazione nel
2021.
Questi danni sono estranei al computo della somma di euro € 14.756,45
oltre iva su indicato, anche se, afferma il ctu, in gran parte i lavori previsti di cui al preventivo per tale importo, sono efficaci alla eliminazione della seconda cate-
goria di danni accertata nel corso delle operazioni peritali.
Inoltre, a seguito di integrazione di perizia, il ctu descriveva compiuta-
mente i lavori necessari al ripristino dell'impianto idrico riposizionandolo nell'originaria posizione prima dell'intervento di bypass eliminando la tubatura a bypass dalla nuova parete condominiale:
• Individuazione della tubazione della a mezzo di prova idrauli- Parte_5
ca effettuata connettendo i contatori idrici esterni;
• Realizzazione di saggi previa rimozione di alcune piastrelle della pavi-
11
mentazione del corridoio e relativo scavo conseguente atti a individuare il punto della perdita;
• Riparazione e o sostituzione del tratto di condotta danneggiato;
• Riposizionamento delle piastrelle rimosse.
Il ctu, ha quantificato in euro 4000,00 (a questa cifra si aggiungerà l'iva,
imposta dovuta per legge) il costo delle opere per la rimozione del bypass creato per la rottura del tubo di cui è causa, perché “collocato nel muro condominiale,
creando una nuova servitù”. Circostanza incontestata.
Orbene, si è accertato che la causa dei danni di cui parte ricorrente si duo-
le, in ordine all'evento del 2011, è stata generata da una perdita ad un tubo idrico di proprietà esclusiva dell'appartamento di Controparte_1
Tale considerazione, il tribunale la deriva dalla circostanza di cui manca prova contraria secondo cui la lesione, come si evince alla nota n. 5 della pagina
17 della relazione depositata in data 2.9.23, si è verificata nel tratto successivo al contatore dell'acqua, contatore dell'utenza di tratto che conduce Controparte_1
all'alimentazione dell'immobile.
Non fondata è quindi la deduzione dei resistenti secondo cui il tratto sa-
rebbe condominiale.
Ciò riscontrato, parte ricorrente chiede :
III) ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
e/o a NA NT l'esecuzione dei lavori così come individuati dal C.T.U.
Ing. nel proprio elaborato peritale nel procedimento di A.T.P. Per_1
IV) conseguentemente, condannare i convenuti, anche in via solidale e/o
12
alternativamente, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente Parte_1
quantificati in € 14.756,45 oltre i.v.a. per le opere murarie danneggiate dalle in-
filtrazioni e in € 4.000,00 oltre iva con riferimento al ripristino della tubazione.
Le due domande sono incompatibili tra loro nel senso che la condanna in forma specifica del responsabile esclude la condanna al pagamento del controva-
lore delle opere, delle due l'una, o il responsabile ripristina direttamente a sue spese lo status quo ante, eliminando anche e non solo il bypass, oppure risarcisce in termini economici il danneggiato che procederà alle opere in proprio con i co-
sti come quantificati in questo giudizio, erogati dal responsabile.
Attesa la formulazione al capo IV, ove il ricorrente esordisce con l'avverbio “conseguentemente”, sembra potersi ritenere equivalente rispetto l'interesse del ricorrente, la condanna al risarcimento in forma specifica rispetto quello in termini equivalenti, ne consegue che il responsabile sarà tenuto al risar-
cimento del danno al controvalore delle opere quantificati come sopra - con i soli interessi legali ex art. 1284 comma quarto c.c. in mancanza di domanda su inte-
ressi e rivalutazione della somma – che eseguirà direttamente il condominio.
In ordine alla posizione del legittimato passivo, il tribunale richiama l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità cagio-
nata da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa con la conseguenza che, ove la res sia nel pos-
sesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia al posto del nudo proprietario ( Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20429 del 24 giu-
gno 2022).
13
Tale pronuncia prevede che l'usufruttuario, che abbia l'effettiva disponibi-
lità del bene (sia materiale che giuridica), risponda dei danni da questo cagionati.
Nel caso in esame, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'usufruttuario fosse responsabile dei danni cagionati all'appartamento sottostan-
te da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'unità immobiliare in suo possesso e che di questi non dovesse rispondere, invece, il nudo proprietario, il quale non ha la materiale disponibilità del bene. Ciò perché il presupposto della responsabilità
da cose in custodia risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che –
in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la materiale disponibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi-
vo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. Non si liquiderà la parte relativa alle spese del ctp del ricor-
rente perchè non documentate. Attesa la soccombenza reciproca visto il rigetto della riconvenzionale, si compensano le spese tra il ricorrente e CP_1
Definitivamente anticipate nei rapporti con la compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) Dichiara responsabile delle infiltrazioni accertate nel 2021, come descritte in motivazione, NA NT;
2) NN NA NT al risarcimento dei danni – pari al con-
trovalore delle opere da realizzare a cura del ricorrente come in motivazione - al
14
Condominio del fabbricato sito in Capri (NA), alla via Padre Reginaldo, n. 15/17,
denominato “ ” in persona dell'Amministratore sig. Parte_2 CP_8
della somma di € 14.756,45 oltre i.v.a. ed € 4.000,00 oltre iva oltre inte-
[...]
ressi legali ex art. 1284 comma quarto c.c. dal deposito del ricorso ex art. 281 de-
cies c.p.c. al soddisfo;
3) NN NA NT al pagamento in favore del legale antici-
patario del ricorrente delle spese di ctu svoltasi in atp, delle spese per il legale in sede di atp per euro 1500,00, e delle spese del presente giudizio per euro 5077,00
oltre iva cassa e spese generali ed euro 300,00 per spese;
4) Compensa le spese tra il ricorrente e Controparte_1
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Dott. Diego Ragozini, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 10927.25, avente ad oggetto: risarci-
mento del danno
TRA
sito in Capri (NA), alla via Padre Reginaldo, Parte_1
n. 15/17, denominato “ ” (c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore sig. (c.f. ), resi- Parte_3 C.F._1
dente in Capri (NA), alla via Trav. Marina Grande, n. 4/C, elettivamente domici-
liato in Somma Vesuviana (NA), alla via Monaciello, n. 26, nello studio dell'Avv. Vincenzo Mosca (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, dal quale sarà estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente
1
atto, dichiarando ai fini di eventuali comunicazioni e/o notificazioni, il numero di telefax 081.19466585 e l'indirizzo posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
Ricorrente
E
(P.IVA: , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2
tante pro tempore Avv. Carlo Rotondi Aufiero e NA NT (CF:
[...]
) rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Rotondi Aufiero del Foro C.F._3
di Avellino, (C.F. ), giusta procura come in atti;
CodiceFiscale_4
Resistenti
[...]
[già , Controparte_2 Controparte_3
c.f. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_3
Bologna alla via Stalingrado n°45, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore;
Resistente contumace
Conclusioni delle parti all'udienza del 28.10.25:
Per parte ricorrente l'avv. Vincenzo Mosca, il quale si riporta alle doman-
de ed alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio ed insiste per il loro integrale accoglimento, con vittoria di spese, diritti e competenze di di-
fesa, oltre accessori. Impugna e contesta integralmente la comparsa di costituzio-
ne e risposta depositata da e NT NA in quanto inammissibile CP_1
per tardivita' ed in ogni caso infondata in fatto e diritto, per cui ne chiede il totale
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rigetto. Chiede che la causa venga introitata a sentenza.
È altresì comparso per e la signora NT NA l'avv. Carlo CP_1
Aufiero, il quale si riporta alle domande ed alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.5.25, il ricorrente in epigrafe sito in Capri (NA), alla via Padre Reginaldo, Parte_1
n. 15/17, denominato “ ” (c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore, per brevità sin d'ora , adiva il tribunale di Na- Parte_1
poli al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
I) accertare e dichiarare che i danni subiti dal ricorrente sono Parte_1
riconducibile alla tubazione idrica a servizio della proprietà di al Controparte_1
di sotto della pavimentazione del corridoio condominiale;
II) per l'effetto, accertare e dichiarare che per l'eliminazione dei danni su-
biti dal ricorrente è necessario effettuare un intervento di riparazio- Parte_1
ne dell'originaria tubazione idrica mediante eliminazione della rottura prodottasi nella condotta individuata a mezzo di idonei saggi al pavimento e successivo nuova posa in opera degli stessi;
III) ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
e/o a NA NT l'esecuzione dei lavori così come individuati dal C.T.U.
Ing. nel proprio elaborato peritale nel procedimento di A.T.P. Per_1
IV) conseguentemente, condannare i convenuti, anche in via solidale e/o
3
alternativamente, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente Parte_1
quantificati in € 14.756,45 oltre i.v.a. per le opere murarie danneggiate dalle in-
filtrazioni e in € 4.000,00 con riferimento al ripristino della tubazione al di sotto della pavimentazione (al fine di eliminare la tubazione nella parete che avrebbe costituito una nuova servitù), ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ri-
conosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
NNre i convenuti in solido e/o alternativamente, al pagamento di tutte le spese sostenute dal Condominio ricorrente per il giudizio di ATP ivi comprese le spese di CTU, del proprio legale e del proprio consulente tecnico
Ing. . Persona_2
Allegava in fatto e diritto quanto segue:
il Condominio ricorrente, sito in Capri (NA) alla via Padre Giuliani n°15 e n°19, è composto da un fabbricato con un'unica scala interna, alla quale si accede da un portone di ingresso esterno posto sulla via pubblica che, a sua volta, con-
sente l'accesso al cortile condominiale e al portone d'ingresso interno del fabbri-
cato;
b) dal portone d'ingresso interno si accede al corridoio condominiale po-
sto al piano terra. Tale corridoio si sviluppa per circa 30 metri lineari e a metà
della sua lunghezza vi è un angolo retto verso destra (con il portone d'ingresso posto alle spalle);
4
c) nella sua prima metà, il corridoio condominiale confina a sinistra con un terrapieno e a destra con un appartamento (di proprietà del condomino dott.
; nella sua seconda metà, il corridoio confina a sinistra con Parte_4
il vano scale condominiale che conduce all'appartamento del condomino sig.ra posto al primo piano interrato;
a destra, confina sempre con CP_4
l'appartamento di proprietà del dott. e con l'appartamento di Parte_4
proprietà del condomino arch. Al termine del corridoio vi Persona_3
è l'ingresso di un'altra unità immobiliare dell'arch. e le Persona_3
scale che consentono l'accesso ai piani superiori. Infine, tra il vano scale per ac-
cedere al piano interrato e il vano scale di accesso ai piani superiori, sono ubicati l'ascensore e la relativa cabina con tutta l'impiantistica necessaria (si rappresenta che la corsa dell'ascensore parte dal primo piano seminterrato e arriva all'ultimo piano dello stabile);
d) nel cortile all'esterno del portone d'ingresso interno, so- CP_5
no ubicati tutti i contatori del consumo idrico delle singole unità abitative del a partire da essi, si diramano quindi le singole tubature che servono Parte_1
le rispettive unità immobiliari. Tali tubature sono poste al di sotto della pavimen-
tazione del corridoio condominiale;
e) nel mese di marzo 2021 si è verificata la rottura di un tratto di tubazione passante al di sotto del pavimento dell'androne e del corridoio condominiali e,
anche alla luce del lungo tempo trascorso prima che la perdita fosse scoperta e si procedesse alla chiusura della chiave di arresto dell'impianto, si è verificata la fuoriuscita di un'enorme quantità di acqua che si è accumulata al di sotto della pavimentazione condominiale;
f) conseguentemente, il corridoio condominiale, per tutta la sua lunghezza,
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è stato interessato da importanti fenomeni di risalita di acqua, che hanno arrecato vistosi e ingenti danni sia alle pareti del corridoio (sia lato sinistro che destro)
che all'appartamento del dott. (come detto, confinante con il Parte_4
lato destro del corridoio nella sua interezza); CP_5
g) immediatamente dopo la scoperta della perdita di acqua,
l'amministratrice condominiale (all'epoca avv. Vanessa Ruocco) si è attivata per dare la tempestiva comunicazione alla , quale impre- Controparte_3
C
assicuratrice del Condominio anche per gli eventi d'infiltrazione di acqua e ri-
cerca del guasto;
h) il 15/4/2021 veniva dunque effettuato un sopralluogo alla presenza del perito incaricato dalla impresa assicuratrice. Già in occasione di tale incontro, le parti constatavano l'esistenza di una grave infiltrazione di acqua che aveva com-
portato evidenti danni alle pareti del corridoio Tuttavia, in quella CP_5
sede il perito poteva solo riscontrare i danni derivanti dalla perdita d'acqua, ma non anche le cause che avevano scaturito tale perdita, in quanto non era stata an-
cora eseguita nessuna operazione di ricerca della perdita;
i) con comunicazione PEC del 19/4/2021 l'amministratrice avv. Ruocco
chiedeva dunque lumi alla compagnia assicurativa al fine di sapere se la ricerca del guasto sarebbe stata effettuata dalla medesima compagnia o se, in alternativa,
le operazioni di ricerca potevano essere effettuate direttamente dal Condominio;
j) venivano dunque effettuati gli interventi di ricerca del guasto e si sco-
priva che le infiltrazioni di acqua provenivano da una tubatura a servizio esclusi-
vo di un appartamento che, diramandosi dal contatore posto accanto all'ingresso condominiale, raggiungeva l'unità immobiliare interno n°9 di proprietà della e concessa in usufrutto alla sig.ra NA NT;
CP_1
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k) all'esito di tali risultanze, l'amministratrice del Condominio comunica-
va la problematica alla proprietaria dell'immobile invitandola ad CP_1
appurare le cause che avevano comportato le importanti perdite di acqua e, con-
testualmente, autorizzandola ad intervenire sulla tubatura di sua proprietà (auto-
rizzazione necessaria in quanto, come detto, le tubazioni erano poste al di sotto della pavimentazione condominiale e gli interventi di riparazione dovevano ne-
cessariamente interessare aree di proprietà condominiale);
l) il 29/6/2021 la provvedeva a far eseguire l'intervento di ri- CP_1
parazione (intervento praticamente consistito nella posa in opera di una nuova tubazione che potesse bypassare la tubazione effettivamente danneggiata e dalla quale derivavano le perdite di acqua);
m) in seguito all'intervento di cui sopra (consistito esclusivamente nella installazione della nuova tubazione ma non anche nella eliminazione della copio-
sa acqua che si era accumulata al di sotto della pavimentazione del corridoio e nel ripristino dello stato dei luoghi), il riceveva un'offerta transatti- Parte_1
va dalla propria compagnia assicurativa che era stata attivata per il ri- CP_3
sarcimento del danno per il ramo “acqua condotta” ;
n) in virtù di tale proposta, la compagnia assicurativa si rendeva disponibi-
le a risarcire il dei danni subiti a seguito della perdita di acqua con Parte_1
un importo di 2.000,00€;
o) vista la enorme differenza tra l'offerta della compagnia assicurativa
(2.000,00€) e il preventivo di spesa in possesso del Condominio (16.057,98€,
doc. 6), con mail del 5/5/2022 il Condominio, per il tramite dello scrivente difen-
sore, provvedeva a prendere contatti con la compagnia assicurativa, al fine di
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concordare un nuovo sopralluogo sui luoghi per comprendere le ragioni di tale enorme disparità di valutazione;
p) il 9/6/2022 si è tenuto un nuovo sopralluogo, in occasione del quale si è
avuto modo di constatare ulteriori danni oltre quelli già rilevati in occasione dei sopralluoghi precedenti tenutisi nel 2021. In particolare, in quella occasione si constatava che l'acqua accumulatasi al di sotto della pavimentazione del corri-
doio stava continuando a percolare verso il basso, danneggiando in modo serio sia le pareti del locale scantinato del (posto al di sotto del corridoio Parte_1
condominiale) che le funi dell'impianto ascensore (arrugginite);
q) successivamente a quell'ulteriore incontro, è risultato evidente che l'intervento effettuato nel 2021 non era stato sufficiente a eliminare perlomeno il pericolo, in quanto l'acqua fuoriuscita dalla tubazione in grande quantità (e che si era accumulata al di sotto della pavimentazione del corridoio con- CP_5
tinuava a causare importanti danni alla muratura dello stabile e CP_5
all'impianto ascensore, oggetto di numerosi guasti negli ultimi mesi;
tale situazione di pericolo e urgenza è stata accertata anche dalla società
manutentrice dell'ascensore, la quale con offerta n°ITS30936/01 del 24/10/2022
ha prescritto come necessaria la “Sostituzione delle funi di trazione complete di tiranti in quanto arrugginite dalla caduta di acqua.
Poiché il condominio riteneva che l'ammontare dei danni subiti aggrava-
tisi ulteriormente stante la persistenza dell'acqua al di sotto della pavimentazione condominiale, ammontasse ad euro 53.224,22€, in assenza di alcun ristoro ad opera dei responsabili, instaurava procedimento di ATP ex artt. 696 e 696bis
C.p.c in contraddittorio con NA NT ed Controparte_1 [...]
Controparte_7
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Acquisita la perizia del ctu, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sulla base delle risultanze dell'ausiliare del tribunale, formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituivano tardivamnete NA NT i quali Controparte_1
chiedevano rigettarsi l'avversa domanda per difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese e competenze professionali e di contro condannare l in virtù del contratto polizza esistente contratta Controparte_2
dal condominio.
In limine, ritenuta la tardività della domanda riconvenzionale esperita dai resistenti costituiti, occorre evidenziare che le parti non contestano la sussistenza dei danni realizzatisi in occasione delle infiltrazioni di cui è causa, ma la respon-
sabilità degli stessi ed il quantum.
Orbene, risulta che, in un arco temporale che va dalla data 15 aprile 2021
alla data del 11 maggio 2021, all'interno dei beni condominiali (anche in una proprietà privata ma non è parte del giudizio) è stata verificata la presenza di una
“grave infiltrazione d'acqua nel corridoio di ingresso al . In partico- Parte_1
lare entrambe le pareti del corridoio nel tratto successivo al portone di ingresso,
manifestano evidenti danni: in particolare nella parete dx per chi entra -
…omissis… - la situazione è particolarmente seria” (descrizione ripresa dalla ctu dell'ATP acquisita).
La causa della infiltrazione su descritta fu individuata come “provenire
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da una rottura occulta del tubo a servizio dell'appartamento int. 9 ” (di proprietà
ed in usufrutto a NA NT) e fu eliminata definitivamente la CP_1
perdita mediante realizzazione di un by pass tra il contatore e l'ubicazione dell'alimentazione finale a mezzo di tubazione posta lungo la parete laterale sini-
stra del corridoio condominiale.
Il ctu, alla luce degli accertamenti effettuati ha potuto constatare che, an-
che per il lungo tempo trascorso prima che fosse scoperto e si procedesse alla chiusura della chiave d'arresto dell'impianto, si è determinata la fuoriuscita di un'enorme quantità di acqua che ha ristagnato nello spazio sottostante il pavi-
mento ed ha imbibito lo stesso pavimento, le fondazioni e le murature dell'edificio, risalendo per capillarità nei muri al primo piano del corridoio con-
dominiale.
Quindi, nel ribadire che i danni di cui all'evento del 2021, sono riconduci-
bili alla perdita occorsa alla tubazione idrica poi sostituita ed al conseguente im-
bibimento della parte fondale con presenza di umidità da “risalita capillare o ascendente” e danni da sfoliamento alle pitture e distacchi di parti superficiali di intonaco, tali danni sono stati stimati dal ctu in euro € 14.756,45 oltre iva.
Il ctu ha anche potuto accertare che in corso di sopralluogo le infiltrazio-
ni di cui all'evento del 2021 non erano più in essere e con esse anche i fenomeni di risalita delle acque in quanto le pareti erano asciutte ed i danni a pitture e into-
naci erano i medesimi di cui al post evento. Mentre, sempre durante gli accessi,
è stata invece, valutata la esistenza di una seconda categoria di danni, nuove infil-
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trazioni con presenza di umidità nelle seguenti zone:
• fossa dell'ascensore;
• parte delle pareti della cassa scale elicoidale;
• parete rettilinea laterale sinistra del corridoio condominiale nella zona compresa tra la porta di accesso al cavedio e il finestrone posto a filo soffitto.
Questi danni, tuttavia, ancora in essere attestati dalla umidità e dalle muffe persistenti e sono dovuti all' “umidità da terrapieno” cosi causata dall'assenza di idonei drenaggi e/o intercapedini a tergo delle pareti condominiali. Quindi sono riconducibili a fenomeni conseguenti alla struttura delle opere condominiali e so-
no privi di ogni correlazione con la perdita idrica verificatasi dalla tubazione nel
2021.
Questi danni sono estranei al computo della somma di euro € 14.756,45
oltre iva su indicato, anche se, afferma il ctu, in gran parte i lavori previsti di cui al preventivo per tale importo, sono efficaci alla eliminazione della seconda cate-
goria di danni accertata nel corso delle operazioni peritali.
Inoltre, a seguito di integrazione di perizia, il ctu descriveva compiuta-
mente i lavori necessari al ripristino dell'impianto idrico riposizionandolo nell'originaria posizione prima dell'intervento di bypass eliminando la tubatura a bypass dalla nuova parete condominiale:
• Individuazione della tubazione della a mezzo di prova idrauli- Parte_5
ca effettuata connettendo i contatori idrici esterni;
• Realizzazione di saggi previa rimozione di alcune piastrelle della pavi-
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mentazione del corridoio e relativo scavo conseguente atti a individuare il punto della perdita;
• Riparazione e o sostituzione del tratto di condotta danneggiato;
• Riposizionamento delle piastrelle rimosse.
Il ctu, ha quantificato in euro 4000,00 (a questa cifra si aggiungerà l'iva,
imposta dovuta per legge) il costo delle opere per la rimozione del bypass creato per la rottura del tubo di cui è causa, perché “collocato nel muro condominiale,
creando una nuova servitù”. Circostanza incontestata.
Orbene, si è accertato che la causa dei danni di cui parte ricorrente si duo-
le, in ordine all'evento del 2011, è stata generata da una perdita ad un tubo idrico di proprietà esclusiva dell'appartamento di Controparte_1
Tale considerazione, il tribunale la deriva dalla circostanza di cui manca prova contraria secondo cui la lesione, come si evince alla nota n. 5 della pagina
17 della relazione depositata in data 2.9.23, si è verificata nel tratto successivo al contatore dell'acqua, contatore dell'utenza di tratto che conduce Controparte_1
all'alimentazione dell'immobile.
Non fondata è quindi la deduzione dei resistenti secondo cui il tratto sa-
rebbe condominiale.
Ciò riscontrato, parte ricorrente chiede :
III) ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
e/o a NA NT l'esecuzione dei lavori così come individuati dal C.T.U.
Ing. nel proprio elaborato peritale nel procedimento di A.T.P. Per_1
IV) conseguentemente, condannare i convenuti, anche in via solidale e/o
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alternativamente, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente Parte_1
quantificati in € 14.756,45 oltre i.v.a. per le opere murarie danneggiate dalle in-
filtrazioni e in € 4.000,00 oltre iva con riferimento al ripristino della tubazione.
Le due domande sono incompatibili tra loro nel senso che la condanna in forma specifica del responsabile esclude la condanna al pagamento del controva-
lore delle opere, delle due l'una, o il responsabile ripristina direttamente a sue spese lo status quo ante, eliminando anche e non solo il bypass, oppure risarcisce in termini economici il danneggiato che procederà alle opere in proprio con i co-
sti come quantificati in questo giudizio, erogati dal responsabile.
Attesa la formulazione al capo IV, ove il ricorrente esordisce con l'avverbio “conseguentemente”, sembra potersi ritenere equivalente rispetto l'interesse del ricorrente, la condanna al risarcimento in forma specifica rispetto quello in termini equivalenti, ne consegue che il responsabile sarà tenuto al risar-
cimento del danno al controvalore delle opere quantificati come sopra - con i soli interessi legali ex art. 1284 comma quarto c.c. in mancanza di domanda su inte-
ressi e rivalutazione della somma – che eseguirà direttamente il condominio.
In ordine alla posizione del legittimato passivo, il tribunale richiama l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità cagio-
nata da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa con la conseguenza che, ove la res sia nel pos-
sesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia al posto del nudo proprietario ( Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20429 del 24 giu-
gno 2022).
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Tale pronuncia prevede che l'usufruttuario, che abbia l'effettiva disponibi-
lità del bene (sia materiale che giuridica), risponda dei danni da questo cagionati.
Nel caso in esame, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'usufruttuario fosse responsabile dei danni cagionati all'appartamento sottostan-
te da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'unità immobiliare in suo possesso e che di questi non dovesse rispondere, invece, il nudo proprietario, il quale non ha la materiale disponibilità del bene. Ciò perché il presupposto della responsabilità
da cose in custodia risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che –
in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la materiale disponibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi-
vo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. Non si liquiderà la parte relativa alle spese del ctp del ricor-
rente perchè non documentate. Attesa la soccombenza reciproca visto il rigetto della riconvenzionale, si compensano le spese tra il ricorrente e CP_1
Definitivamente anticipate nei rapporti con la compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) Dichiara responsabile delle infiltrazioni accertate nel 2021, come descritte in motivazione, NA NT;
2) NN NA NT al risarcimento dei danni – pari al con-
trovalore delle opere da realizzare a cura del ricorrente come in motivazione - al
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Condominio del fabbricato sito in Capri (NA), alla via Padre Reginaldo, n. 15/17,
denominato “ ” in persona dell'Amministratore sig. Parte_2 CP_8
della somma di € 14.756,45 oltre i.v.a. ed € 4.000,00 oltre iva oltre inte-
[...]
ressi legali ex art. 1284 comma quarto c.c. dal deposito del ricorso ex art. 281 de-
cies c.p.c. al soddisfo;
3) NN NA NT al pagamento in favore del legale antici-
patario del ricorrente delle spese di ctu svoltasi in atp, delle spese per il legale in sede di atp per euro 1500,00, e delle spese del presente giudizio per euro 5077,00
oltre iva cassa e spese generali ed euro 300,00 per spese;
4) Compensa le spese tra il ricorrente e Controparte_1
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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