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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4655/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 11/10/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su supporto analogico separato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Laura Spinetta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Valeria
Stevanin (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Conegliano;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da nota congiunta depositata nel fascicolo telematico in data
19/12/2024
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava di aver avuto una stabile Parte_1
relazione sentimentale con;
che le parti istauravano una convivenza more Controparte_1
uxorio dal 2013 al 2015, allorquando decidevano di interrompere la relazione;
che dall'unione
Per_ nasceva in data 16/08/2014 la figlia minore che a seguito di ricorso congiunto, il
Tribunale di Treviso con decreto del 06/02/2018 omologava la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate tra le parti;
che in ragione del mutamento delle condizioni familiari di entrambe le parti, nonché della situazione economico- finanziaria del ricorrente si rendeva necessaria una modifica del contributo al mantenimento
Per_ della minore
Illustrate pertanto le mutate condizioni reddituali, chiedeva di accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con decreto n. cronol. 14019/2024 del 16/10/2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice al 21/01/2025.
Nelle more si costituiva la resistente con comparsa di risposta depositata in Controparte_1
data 18/10/2024, dando atto che, dopo la notifica del ricorso giudiziale avversario, era intervenuto un accordo tra le parti.
Ricostruita quindi la storia familiare rassegnava le conclusioni congiunte, corrispondenti al contenuto delle note allegate all'atto di costituzione e che si riservava altresì di depositare formalmente.
Pertanto, dato atto dell'intervenuto accordo e del deposito della nota congiunta, il Giudice disponeva che l'udienza fissata del 21/01/2025 fosse svolta mediante trattazione scritta.
Conseguentemente, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. del 06/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle condizioni congiunte e si riservava quindi di riferire al
Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono
Per_ congrue, rispondono all'interesse della figlia minore e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica del decreto del 06/02/2018 emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024 R.G. n. 259/2018 V.G., provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
Per_
1. AFFIDAMENTO: la minore viene affidata in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori;
gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia minore, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e della sua aspirazione. Per_
2. COLLOCAMENTO: la minore viene collocata in via prevalente presso madre, fissando la residenza in Conegliano (TV), Via Antonio Segni n. 20.
Per_
3. CALENDARIO DEI TURNI GENITORIALI: La minore, starà con il padre:
- a week end alternati con la madre, segnatamente dal sabato mattina alle ore 8:00 circa sino alle ore 8:00 del lunedì mattina quando il padre la accompagnerà presso la scuola frequentata dalla minore (ovvero presso la casa della madre nel periodo non scolastico);
Per_
- nella settimana successiva il week end trascorso con il padre, starà con il padre dal mercoledì, dall'orario di uscita di scuola (ovvero dalle ore 8.00 durante il periodo non scolastico) fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (ovvero fino alle ore 8.00 quando la riaccompagnerà a casa della mdre nel periodo non scolastico).
4. VACANZE NATALIZIE: La turnazione anzi indicata vigerà altresì durante le vacanze Per_ natalizie, ad eccezione di quanto di seguito indicato: trascorrerà ad anni alternati, la
Vigilia ed il pranzo di Natale con un genitore e la cena di Natale ed il giorno di Santo Stefano
Per_ con l'altro, con cadenza alternata di anno in anno tra i due genitori;
trascorrerà parimenti, ad anni alternati tra i genitori, il Capodanno.
Per_
5. VACANZE PASQUALI: Quanto alle vacanze pasquali, le trascorrerà per metà con il papà e per metà con la mamma, alternando annualmente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
6. VACANZE ESTIVE ED OCCASIONI VARIE: Durante il periodo estivo corrispondente
Per_ alle vacanze scolastiche, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche consecutive: i genitori dovranno concordare il suddetto periodo entro la metà di giugno dandosene reciproca comunicazione scritta.
7. Ulteriori occasioni di incontro con il padre e con la madre potranno essere liberamente concordate tra i genitori.
8. I genitori concordano sin d'ora che potranno trascorrere tutti insieme il giorno del
Per_ compleanno di
9. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Il Sig. corrisponderà a Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di € 275,00
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024 (duecentosettantacinque//euro), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Febbraio CP_1
2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di Febbraio
2026.
10. AA.UU.: il Sig. presta il consenso affinché la Sig.ra percepisca Pt_1 CP_1 integralmente l'Assegno Unico Universale per la figlia a carico, pari a complessivi € 215,00.
11. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del
50% fra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Treviso anche per la loro individuazione.
Segnatamente il padre contribuirà anche al pagamento del 50% del percorso psicologico e terapeutico che sta già svolgendo. Pt_2
Per le spese superiori ad € 50,00 mensili, tuttavia, salvo quelle indifferibili, dovrà preventivamente acquisirsi il consenso scritto dell'altro genitore a mezzo whatsapp. Qualora
l'altro genitore non presti il consenso scritto a mezzo whatsapp entro due giorni dalla richiesta, la spesa dovrà ritenersi non autorizzata.
12. AGEVOLAZIONI FISCALI: Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ovvero usufruiti a vantaggio di entrambi seppur percepiti da uno solo. A tal fine i coniugi si obbligano reciprocamente a sottoscrivere la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno della famiglia, senza dilazione.
13. DETRAZIONI FISCALI: Le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i genitori.
14. I genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità propri e per la figlia minore.
15. Spese legali compensate tra le parti con rinuncia espressa dei procuratori delle parti alla solidarietà professionale.
Treviso, 06/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4655/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 11/10/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su supporto analogico separato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Laura Spinetta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Valeria
Stevanin (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Conegliano;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da nota congiunta depositata nel fascicolo telematico in data
19/12/2024
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava di aver avuto una stabile Parte_1
relazione sentimentale con;
che le parti istauravano una convivenza more Controparte_1
uxorio dal 2013 al 2015, allorquando decidevano di interrompere la relazione;
che dall'unione
Per_ nasceva in data 16/08/2014 la figlia minore che a seguito di ricorso congiunto, il
Tribunale di Treviso con decreto del 06/02/2018 omologava la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate tra le parti;
che in ragione del mutamento delle condizioni familiari di entrambe le parti, nonché della situazione economico- finanziaria del ricorrente si rendeva necessaria una modifica del contributo al mantenimento
Per_ della minore
Illustrate pertanto le mutate condizioni reddituali, chiedeva di accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con decreto n. cronol. 14019/2024 del 16/10/2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice al 21/01/2025.
Nelle more si costituiva la resistente con comparsa di risposta depositata in Controparte_1
data 18/10/2024, dando atto che, dopo la notifica del ricorso giudiziale avversario, era intervenuto un accordo tra le parti.
Ricostruita quindi la storia familiare rassegnava le conclusioni congiunte, corrispondenti al contenuto delle note allegate all'atto di costituzione e che si riservava altresì di depositare formalmente.
Pertanto, dato atto dell'intervenuto accordo e del deposito della nota congiunta, il Giudice disponeva che l'udienza fissata del 21/01/2025 fosse svolta mediante trattazione scritta.
Conseguentemente, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. del 06/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle condizioni congiunte e si riservava quindi di riferire al
Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono
Per_ congrue, rispondono all'interesse della figlia minore e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica del decreto del 06/02/2018 emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024 R.G. n. 259/2018 V.G., provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
Per_
1. AFFIDAMENTO: la minore viene affidata in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori;
gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia minore, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e della sua aspirazione. Per_
2. COLLOCAMENTO: la minore viene collocata in via prevalente presso madre, fissando la residenza in Conegliano (TV), Via Antonio Segni n. 20.
Per_
3. CALENDARIO DEI TURNI GENITORIALI: La minore, starà con il padre:
- a week end alternati con la madre, segnatamente dal sabato mattina alle ore 8:00 circa sino alle ore 8:00 del lunedì mattina quando il padre la accompagnerà presso la scuola frequentata dalla minore (ovvero presso la casa della madre nel periodo non scolastico);
Per_
- nella settimana successiva il week end trascorso con il padre, starà con il padre dal mercoledì, dall'orario di uscita di scuola (ovvero dalle ore 8.00 durante il periodo non scolastico) fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (ovvero fino alle ore 8.00 quando la riaccompagnerà a casa della mdre nel periodo non scolastico).
4. VACANZE NATALIZIE: La turnazione anzi indicata vigerà altresì durante le vacanze Per_ natalizie, ad eccezione di quanto di seguito indicato: trascorrerà ad anni alternati, la
Vigilia ed il pranzo di Natale con un genitore e la cena di Natale ed il giorno di Santo Stefano
Per_ con l'altro, con cadenza alternata di anno in anno tra i due genitori;
trascorrerà parimenti, ad anni alternati tra i genitori, il Capodanno.
Per_
5. VACANZE PASQUALI: Quanto alle vacanze pasquali, le trascorrerà per metà con il papà e per metà con la mamma, alternando annualmente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
6. VACANZE ESTIVE ED OCCASIONI VARIE: Durante il periodo estivo corrispondente
Per_ alle vacanze scolastiche, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche consecutive: i genitori dovranno concordare il suddetto periodo entro la metà di giugno dandosene reciproca comunicazione scritta.
7. Ulteriori occasioni di incontro con il padre e con la madre potranno essere liberamente concordate tra i genitori.
8. I genitori concordano sin d'ora che potranno trascorrere tutti insieme il giorno del
Per_ compleanno di
9. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Il Sig. corrisponderà a Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di € 275,00
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024 (duecentosettantacinque//euro), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Febbraio CP_1
2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di Febbraio
2026.
10. AA.UU.: il Sig. presta il consenso affinché la Sig.ra percepisca Pt_1 CP_1 integralmente l'Assegno Unico Universale per la figlia a carico, pari a complessivi € 215,00.
11. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del
50% fra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Treviso anche per la loro individuazione.
Segnatamente il padre contribuirà anche al pagamento del 50% del percorso psicologico e terapeutico che sta già svolgendo. Pt_2
Per le spese superiori ad € 50,00 mensili, tuttavia, salvo quelle indifferibili, dovrà preventivamente acquisirsi il consenso scritto dell'altro genitore a mezzo whatsapp. Qualora
l'altro genitore non presti il consenso scritto a mezzo whatsapp entro due giorni dalla richiesta, la spesa dovrà ritenersi non autorizzata.
12. AGEVOLAZIONI FISCALI: Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ovvero usufruiti a vantaggio di entrambi seppur percepiti da uno solo. A tal fine i coniugi si obbligano reciprocamente a sottoscrivere la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno della famiglia, senza dilazione.
13. DETRAZIONI FISCALI: Le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i genitori.
14. I genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità propri e per la figlia minore.
15. Spese legali compensate tra le parti con rinuncia espressa dei procuratori delle parti alla solidarietà professionale.
Treviso, 06/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4655/2024