CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 77/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. CINZIA LOLLI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Parte_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 26/3/20, con la quale le era stato comunicato il rigetto (revoca) della domanda di disoccupazione (presentata per l'anno 2014) per mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2014 e le era stata chiesta la restituzione della prestazione indebitamente corrisposta, pari a 1921,44
A sostegno della domanda, “in via preliminare” escludeva “anche in considerazione del tempo trascorso” di aver mai ricevuto il pagamento della prestazione;
nel merito rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricolo in relazione all'anno 2014, e deduceva che un'eventuale cancellazione dagli elenchi agricoli sarebbe stata contraria alla normativa settore, rilevava, inoltre di avere “effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata relativamente all'anno in questione, con la conseguenza dell'evidente illegittimità, anche nel merito, della richiesta di restituzione di prestazioni già eventualmente percepite, da parte dell' .” CP_1
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in CP_2 via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
CP_ Ha proposto appello la eccependo la tardività della costituzione dell' e la Parte_1
conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione
- in relazione alla specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della stessa.
Rilevava inoltre la discrasia degli importi in quanto da c.d. “cassetto del cittadino”, risulterebbe disposta un pagamento pari a complessivi € 1,771,44, laddove la contestazione del marzo 2020 conteneva il complessivo indebito di € 1.921,44. Aggiungeva di aver trovato, nelle more tra il giudizio di primo grado ed il presente, un'ulteriore lettera con la quale le era stato chiesto in restituzione un importo ancora diverso pari ad € 1.953,43 per la stessa causale.
Eccepiva, inoltre, l'erroneo riferimento all'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 in quanto lo stesso “non riguarda l'ipotesi in esame (la contestazione di indebito è pervenuta all'odierna appellante nel marzo del 2020 ed il ricorso al Giudice del Lavoro è stato depositato il 10 luglio successivo, per cui nessuna decadenza risulta potersi essere verificata), bensì la mancata impugnazione nei termini del provvedimento di cancellazione dagli elenchi che, in questa sede, non rappresenta oggetto di discussione, atteso che, come si è già detto e come inequivocabilmente risulta dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente non ha richiesto alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma piuttosto, espressamente ed inequivocabilmente, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' sia perché finalizzata a recuperare somme mai realmente CP_2 corrisposte, sia perché attuata secondo modalità formalmente illegittime.” CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La non ha validamente contestato la percezione della prestazione. Parte_1
La stessa si è limitata ad affermare che “in considerazione del tempo trascorso” escludeva di aver ricevuto il pagamento della prestazione, salvo poi ad argomentare sulla spettanza della stessa e sulla legittimità della ricezione di somme eventualmente ricevute a tale titolo.
Le affermazioni appaiono non soltanto contraddittorie, ma prive del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, posto che la stessa ricorrente argomenta sulla spettanza della prestazione, riconoscendo dunque implicitamente di avere proposto domanda amministrativa sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti, talchè avrebbe dovuto contestare che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta, e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto.
In assenza di valida contestazione è irrilevante la tardiva costituzione dell'Ente.
Anche a voler ragionare altrimenti, l'appello sarebbe in ogni caso infondato.
Come noto “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto
"rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
E la documentazione prodotta – si ricordi che l'eccezione di pagamento è pacificamente qualificata come eccezione in senso lato – appare indispensabile ai fini della decisione.
In ordine alla contestazione sulla mancanza di efficacia probatoria dei documenti prodotti si osserva che, come già ritenuto da questa Corte in vicende analoghe, la prova del pagamento della prestazione indebita non richiede necessariamente la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio dell'onere di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073).
Alla stregua di tali principi, questa Corte ha considerato idonei a dimostrare il pagamento anche i soli mandati di pagamento prodotti dall'ente previdenziale e i relativi tabulati riportanti la dicitura
“pagato”, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento. CP_ E nel caso di specie, a fronte della produzione da parte dell' sia del provvedimento di liquidazione della prestazione che del c.d. cassetto del cittadino nel quale è indicato l'importo con la dicitura “pagato” , la data della disponibilità della somma e “l'ufficio pagatore” cioè , CP_3
la ricorrente si è limitata a contestarne il valore probatorio del documento ma non i dati in essa contenuti.
La discrasia denunciata poi tra gli importi liquidati e quelli richiesti in restituzione è in realtà irrilevante emergendo dal provvedimento di liquidazione della prestazione che i 150 euro di differenza sono da imputare alle trattenute sindacali.
Infine, la censura relativa all'errata applicazione dell'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 è destituita di fondamento, posto che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la non ha provato, come era suo onere, la spettanza delle somme percepite a titolo di Parte_1 indennità di disoccupazione agricola oggetto della richiesta di restituzione , essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Nella presente fattispecie, la mancata iscrizione negli elenchi è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che il pagamento della disoccupazione agricola è indebito e come tale ripetibile.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Parte_1 CP_2
la sentenza n. 1072/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 15/12/2022 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa $$Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 77/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. CINZIA LOLLI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Parte_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 26/3/20, con la quale le era stato comunicato il rigetto (revoca) della domanda di disoccupazione (presentata per l'anno 2014) per mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2014 e le era stata chiesta la restituzione della prestazione indebitamente corrisposta, pari a 1921,44
A sostegno della domanda, “in via preliminare” escludeva “anche in considerazione del tempo trascorso” di aver mai ricevuto il pagamento della prestazione;
nel merito rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricolo in relazione all'anno 2014, e deduceva che un'eventuale cancellazione dagli elenchi agricoli sarebbe stata contraria alla normativa settore, rilevava, inoltre di avere “effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata relativamente all'anno in questione, con la conseguenza dell'evidente illegittimità, anche nel merito, della richiesta di restituzione di prestazioni già eventualmente percepite, da parte dell' .” CP_1
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in CP_2 via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
CP_ Ha proposto appello la eccependo la tardività della costituzione dell' e la Parte_1
conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione
- in relazione alla specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della stessa.
Rilevava inoltre la discrasia degli importi in quanto da c.d. “cassetto del cittadino”, risulterebbe disposta un pagamento pari a complessivi € 1,771,44, laddove la contestazione del marzo 2020 conteneva il complessivo indebito di € 1.921,44. Aggiungeva di aver trovato, nelle more tra il giudizio di primo grado ed il presente, un'ulteriore lettera con la quale le era stato chiesto in restituzione un importo ancora diverso pari ad € 1.953,43 per la stessa causale.
Eccepiva, inoltre, l'erroneo riferimento all'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 in quanto lo stesso “non riguarda l'ipotesi in esame (la contestazione di indebito è pervenuta all'odierna appellante nel marzo del 2020 ed il ricorso al Giudice del Lavoro è stato depositato il 10 luglio successivo, per cui nessuna decadenza risulta potersi essere verificata), bensì la mancata impugnazione nei termini del provvedimento di cancellazione dagli elenchi che, in questa sede, non rappresenta oggetto di discussione, atteso che, come si è già detto e come inequivocabilmente risulta dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente non ha richiesto alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma piuttosto, espressamente ed inequivocabilmente, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' sia perché finalizzata a recuperare somme mai realmente CP_2 corrisposte, sia perché attuata secondo modalità formalmente illegittime.” CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La non ha validamente contestato la percezione della prestazione. Parte_1
La stessa si è limitata ad affermare che “in considerazione del tempo trascorso” escludeva di aver ricevuto il pagamento della prestazione, salvo poi ad argomentare sulla spettanza della stessa e sulla legittimità della ricezione di somme eventualmente ricevute a tale titolo.
Le affermazioni appaiono non soltanto contraddittorie, ma prive del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, posto che la stessa ricorrente argomenta sulla spettanza della prestazione, riconoscendo dunque implicitamente di avere proposto domanda amministrativa sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti, talchè avrebbe dovuto contestare che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta, e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto.
In assenza di valida contestazione è irrilevante la tardiva costituzione dell'Ente.
Anche a voler ragionare altrimenti, l'appello sarebbe in ogni caso infondato.
Come noto “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto
"rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
E la documentazione prodotta – si ricordi che l'eccezione di pagamento è pacificamente qualificata come eccezione in senso lato – appare indispensabile ai fini della decisione.
In ordine alla contestazione sulla mancanza di efficacia probatoria dei documenti prodotti si osserva che, come già ritenuto da questa Corte in vicende analoghe, la prova del pagamento della prestazione indebita non richiede necessariamente la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio dell'onere di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073).
Alla stregua di tali principi, questa Corte ha considerato idonei a dimostrare il pagamento anche i soli mandati di pagamento prodotti dall'ente previdenziale e i relativi tabulati riportanti la dicitura
“pagato”, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento. CP_ E nel caso di specie, a fronte della produzione da parte dell' sia del provvedimento di liquidazione della prestazione che del c.d. cassetto del cittadino nel quale è indicato l'importo con la dicitura “pagato” , la data della disponibilità della somma e “l'ufficio pagatore” cioè , CP_3
la ricorrente si è limitata a contestarne il valore probatorio del documento ma non i dati in essa contenuti.
La discrasia denunciata poi tra gli importi liquidati e quelli richiesti in restituzione è in realtà irrilevante emergendo dal provvedimento di liquidazione della prestazione che i 150 euro di differenza sono da imputare alle trattenute sindacali.
Infine, la censura relativa all'errata applicazione dell'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 è destituita di fondamento, posto che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la non ha provato, come era suo onere, la spettanza delle somme percepite a titolo di Parte_1 indennità di disoccupazione agricola oggetto della richiesta di restituzione , essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Nella presente fattispecie, la mancata iscrizione negli elenchi è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che il pagamento della disoccupazione agricola è indebito e come tale ripetibile.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Parte_1 CP_2
la sentenza n. 1072/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 15/12/2022 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa $$Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)