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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1485/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1485/2023 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. FANTIN NICOLA e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
Controparte_1 dizio dagli avv.ti MIAZZI MARIA LUISA, FRANCESCO ROSSI e IRENE GIANESINI e domiciliata presso lo studio professionale dei difensori in Padova resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 01/10/2024 Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività di infermiere alle dipendenze dell' Controparte_1 presso l'ospedale di Bassano alternando, con particolare
[...] riferimento al periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2023, turni di 6 ore con turni di lavoro notturno continuativo di 12 ore, e domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire n. 312 buoni pasto in relazione ai turni notturni svolti durante il periodo sopraindicato, nonché condannarsi l' convenuta al Controparte_2
pagina 1 di 9 conseguente risarcimento del danno commisurato all'importo dei buoni pasto di cui non ha potuto beneficiare, pari a € 1.887,60, oltre rivalutazione ed interessi. Con memoria ritualmente depositata si è costituita l'Amministrazione convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare la resistente ha dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria nonché, in via subordinata, la prescrizione di parte del credito vantato ex art. 2948, co. 4, c.c. per il periodo antecedente al 13.12.2018, oltre al il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. All'udienza dell'1/10/2024 le parti hanno proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi. I fatti oggetto di controversia sono pacifici e la causa si concentra, dunque, su una questione di puro diritto. Ciò premesso, il ricorrente sostiene di essere titolare del diritto alla percezione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i turni serali o notturni di durata superiore alle 6 ore, sulla base delle previsioni di cui all'art. 27 comma 4 CCNL Comparto sanitario 2016-2018 (oggi art. 43), dell'art. 29 del Contratto integrativo di quest'ultimo e del Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro adottato della resistente, normativa che di seguito si riporta. A sostegno cita, inoltre, giurisprudenza della Suprema Corte - Cassazione sez. 6, ordinanza n. 15629 del 2021 e Cass. sent. n. 5547 del 2021, che richiamano il principio espresso da Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n. 31137 -, che in casi analoghi ha riconosciuto il diritto invocato. Al fine di verificare se la domanda possa essere accolta occorre, pertanto, procedere all'analisi delle disposizioni sopra richiamate. Anzitutto secondo quanto previsto dal CCNL di settore, in particolare all'art. 27 comma 4 CCNL comparto sanitario 2016-2018, ora art. 43 comma 4 del CCNL 2019-2021, “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città […]”;
pagina 2 di 9 A sua volta l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/09/2001, modificato ai commi 1 e 4 dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, prevede che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”. Infine l'art. 10 co. 1 del Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto sanità dell' di Controparte_1 dicembre 2021 stabilisce che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti, da fruire, di norma, nell'arco temporale che va dalle ore 12.00 alle ore 15.00” e il successivo art. 11 co. 1 prevede che “L'accesso alla mensa per la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, nei giorni di effettiva presenza in servizio, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. Ciò posto, pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene che dalle soprarichiamate norme non emerga alcun diritto alla mensa, né al buono pasto sostitutivo della mensa, per i lavoratori cc.dd. turnisti, e che, per le ragioni che si diranno, tale esclusione dal beneficio rispetto ai lavoratori turnisti possa ritenersi conforme ai principi espressi in materia di orario di lavoro dal d.lgs n. 66/2003, coerente con le previsioni del CCNL di settore e giustificata dalla peculiarità del lavoro turnista e pagina 3 di 9 della indennità a tale titolo corrisposta, e sia pertanto legittima. Punto di partenza è, anzitutto, la littera legis dell'art. 27 comma 4 del CCNL comparto sanitario 2016-2018, ora art. 43 comma 4 del CCNL 2019-2021, che circoscrive, con estrema chiarezza, l'ambito applicativo soggettivo della previsione stessa – nonché delle relative discipline integrative - al solo personale
“non in turno”. Tale delimitazione risulta legittima poiché prevede il riconoscimento di un trattamento (pausa di almeno 30 minuti) migliorativo rispetto a quello previsto in via generale dalla legge. L'art. 8 d. lgs. n. 66/2003 co. 1 prevede infatti che
“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”. La norma in questione demanda, quindi, la definizione della durata e delle modalità di fruizione di detta pausa alla contrattazione collettiva, prevedendo poi al comma 2 una disciplina residuale, applicabile ai casi non regolati dal contratto collettivo: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.”. Di talché, in mancanza di trattamenti migliorativi previsti dalla contrattazione collettiva – come nel caso di specie -, ai lavoratori dipendenti spetta unicamente la pausa di 10 minuti ogni sei ore di lavoro, nulla statuendosi in merito al preteso diritto di mensa. Peraltro, anche a voler ritenere che il diritto invocato trovi fondamento nella contrattazione integrativa citata, come sostenuto in ricorso, le relative clausole dovrebbero in ogni caso ritenersi nulle, poiché, com'è noto, la contrattazione collettiva integrativa soprattutto nell'ambito del pubblico impiego soggiace ai vincoli ed ai limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24807/2023, ha ribadito il principio di diritto per cui, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, “la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, unica abilitata in materia” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021, Rv. 662615 - 01)”.
pagina 4 di 9 Per il personale che articola il proprio lavoro in turni, quindi, si deve necessariamente fare riferimento alla disciplina residuale di cui al secondo comma dell'art. 8 del d.lgs n. 66/2003, sopra riportato, che prevede esclusivamente che la pausa non possa avere durata inferiore ai 10 minuti. Ciò posto, il diritto azionato neppure risulta riconosciuto, a ben vedere, da Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n. 31137, in conformità alla quale sono state emanate le pronunce della Cassazione menzionate in ricorso (Cassazione sez. 6, ordinanza n. 15629 del 2021 e Cass. sent. n. 5547 del 2021), che secondo la prospettazione di parte ricorrente prevederebbero, in sostanza, un automatismo tra lo svolgimento di un turno lavorativo di almeno 6 ore continuative e il diritto al buono pasto. Tale interpretazione equiparativa si ritiene, invero, errata, dal momento che la prima pronuncia in questione – che riguarda la posizione di lavoratori dell' e che concerne, tra le altre cose, il Controparte_3 riconoscimento dell'incidenza dei permessi di allattamento, dei periodi di astensione obbligatoria per maternità e/o dei congedi parentali ai fini dell'attribuzione del diritto ai buoni pasto - stabilisce che:
“6.1. Per fermo indirizzo di questa Corte il valore dei pasti o il c.d. buono pasto, salva diversa disposizione, non è un elemento della retribuzione “normale” concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 14 luglio 2016, n. 14388; Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 1 luglio 2005, n. 14047; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841;).
Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 1) nonchè Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonchè Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che – anche sulla base dei Trattati – è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive pagina 5 di 9 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il D.Lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31).
Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione – quale agevolazione di carattere assistenziale – piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
In base al comma 1 di tale ultimo articolo: “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
6.3. Tale norma trova riscontro nel CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali cit. ove si stabilisce che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali è articolato su cinque giorni (art. 33, comma 1) e che se la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (artt. 33, comma 5, e art. 40).
Da ciò si evince che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e che tale effettuazione, a sua volta, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verifichino le suindicate condizioni. (...)”
e giunge ad affermare il seguente principio di diritto:
“b) nel pubblico impiego contrattualizzato l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva), sicchè la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verifichino le suindicate condizioni (D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 8). Del resto, l'istituto dei buoni pasto è stato introdotto nel nostro ordinamento per favorire l'estensione dell'orario di lavoro Europeo nelle Amministrazioni pubbliche nazionali, onde incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni. Ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che nella qualità di destinatari delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001 osservano in concreto un orario giornaliero pagina 6 di 9 effettivo inferiore alle suddette sei ore. Infatti, con riguardo ai buoni pasto, non può valere l'equiparazione dei periodi di riposo di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 39, comma 1 alle ore lavorative, come si desume agevolmente dallo stesso art. 39, comma 2 ove si precisa che la suddetta equiparazione vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”. L'attribuzione dei buoni pasto non riguarda nè la durata nè la retribuzione del lavoro essendo finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A. (per le suindicate finalità) con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire agli interessati il recupero delle proprie energie psico-fisiche.”
La pronuncia in questione, quindi, lungi dall'affermare il principio dell'automatica spettanza del buono pasto in caso di orario lavorativo superiore a sei ore continuative, si limita a prevedere che il beneficio in questione costituisce un'“agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale”, affermando che “proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione – quale agevolazione di carattere assistenziale – piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8” e che quindi, sostanzialmente, spetti “nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio”. Il principio di diritto esposto alla lettera b) della pronuncia in questione (e cioè che “nel pubblico impiego contrattualizzato l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva)”, richiamato da parte ricorrente a fondamento della propria domanda in quanto contenuto in molteplici pronunce di legittimità e di merito che hanno riconosciuto il diritto in casi analoghi, deve essere quindi letto e interpretato alla luce delle premesse sopra riportate e – ovviamente - del contesto di fatto e di diritto della vicenda oggetto di quella causa e della domanda ivi proposta, volta al riconoscimento - negato dalla suddetta pronuncia di legittimità - del beneficio in parola nelle ipotesi in cui, a causa di congedi parentali, per allattamento e simili, il lavoratore svolgesse in concreto un orario giornaliero inferiore alle sei ore. Trattasi pertanto di fattispecie diversa dal caso che ci occupa, nella quale il focus circa il pagina 7 di 9 raggiungimento delle sei ore lavorative era previsto come limite minimo per il riconoscimento del beneficio in questione (proprio perché in concreto non raggiunto in ragione dei permessi usufruiti dalla parte), in un contesto normativo nel quale – circostanza tutt'altro che ininfluente - la spettanza del buono era in astratto prevista dal CCNL di settore per i lavoratori parti in causa (alle condizioni richiamate al punto 6.3 della sentenza).
La disciplina così delineata risulta peraltro conforme anche ai canoni di ragionevolezza. La natura dei buoni pasto sostitutivi del diritto alla mensa definita dalla citata pronuncia della Suprema Corte n. 31137/2019 (“ agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale […]” volta a far sì che “si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, […..], al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio”) ne riconosce infatti il carattere di prestazione compensativa del disagio patito dal lavoratore in ragione dell'articolazione della prestazione lavorativa, il che legittima l'equiparazione che parte resistente effettua tra la funzione assolta dall'istituto dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa e quella dell'indennità di turno di cui all'art. 106, co. 5 del CCNL 2.11.2022, che risulta parimenti finalizzata “a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro” e a compensare “interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno”, conciliando le esigenze quotidiane del dipendente con quelle del servizio;
sicché, non pare possa muoversi critica alcuna circa la ragionevolezza del diverso trattamento riservato rispettivamente al personale non in turno e al personale c.d. turnista. Non muta le predette considerazioni il fatto che l' convenuta Controparte_2 abbia erogato e continui ad erogare i buoni pasto ai propri dipendenti che svolgano un turno di durata superiore alle 6 ore articolato durante le fasce orarie di apertura della mensa, poiché tale trattamento di maggior favore, lungi dal costituire adempimento di obblighi scaturenti dalla contrattazione di primo o di secondo livello, si risolve semmai in una concessione datoriale cristallizzatasi, limitatamente al suddetto particolare contesto e circoscritta alle ipotesi di compatibilità con l'organizzazione adottata, in prassi aziendale.
pagina 8 di 9 Escluso dunque che diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo del personale in turno trovi fondamento in alcuna disposizione contrattuale o normativa, il ricorso deve essere rigettato. L'esistenza di pronunce difformi sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Vicenza, 01/10/2024 Il giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1485/2023 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. FANTIN NICOLA e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
Controparte_1 dizio dagli avv.ti MIAZZI MARIA LUISA, FRANCESCO ROSSI e IRENE GIANESINI e domiciliata presso lo studio professionale dei difensori in Padova resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 01/10/2024 Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività di infermiere alle dipendenze dell' Controparte_1 presso l'ospedale di Bassano alternando, con particolare
[...] riferimento al periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2023, turni di 6 ore con turni di lavoro notturno continuativo di 12 ore, e domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire n. 312 buoni pasto in relazione ai turni notturni svolti durante il periodo sopraindicato, nonché condannarsi l' convenuta al Controparte_2
pagina 1 di 9 conseguente risarcimento del danno commisurato all'importo dei buoni pasto di cui non ha potuto beneficiare, pari a € 1.887,60, oltre rivalutazione ed interessi. Con memoria ritualmente depositata si è costituita l'Amministrazione convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare la resistente ha dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria nonché, in via subordinata, la prescrizione di parte del credito vantato ex art. 2948, co. 4, c.c. per il periodo antecedente al 13.12.2018, oltre al il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. All'udienza dell'1/10/2024 le parti hanno proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi. I fatti oggetto di controversia sono pacifici e la causa si concentra, dunque, su una questione di puro diritto. Ciò premesso, il ricorrente sostiene di essere titolare del diritto alla percezione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i turni serali o notturni di durata superiore alle 6 ore, sulla base delle previsioni di cui all'art. 27 comma 4 CCNL Comparto sanitario 2016-2018 (oggi art. 43), dell'art. 29 del Contratto integrativo di quest'ultimo e del Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro adottato della resistente, normativa che di seguito si riporta. A sostegno cita, inoltre, giurisprudenza della Suprema Corte - Cassazione sez. 6, ordinanza n. 15629 del 2021 e Cass. sent. n. 5547 del 2021, che richiamano il principio espresso da Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n. 31137 -, che in casi analoghi ha riconosciuto il diritto invocato. Al fine di verificare se la domanda possa essere accolta occorre, pertanto, procedere all'analisi delle disposizioni sopra richiamate. Anzitutto secondo quanto previsto dal CCNL di settore, in particolare all'art. 27 comma 4 CCNL comparto sanitario 2016-2018, ora art. 43 comma 4 del CCNL 2019-2021, “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città […]”;
pagina 2 di 9 A sua volta l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/09/2001, modificato ai commi 1 e 4 dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, prevede che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”. Infine l'art. 10 co. 1 del Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto sanità dell' di Controparte_1 dicembre 2021 stabilisce che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti, da fruire, di norma, nell'arco temporale che va dalle ore 12.00 alle ore 15.00” e il successivo art. 11 co. 1 prevede che “L'accesso alla mensa per la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, nei giorni di effettiva presenza in servizio, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. Ciò posto, pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene che dalle soprarichiamate norme non emerga alcun diritto alla mensa, né al buono pasto sostitutivo della mensa, per i lavoratori cc.dd. turnisti, e che, per le ragioni che si diranno, tale esclusione dal beneficio rispetto ai lavoratori turnisti possa ritenersi conforme ai principi espressi in materia di orario di lavoro dal d.lgs n. 66/2003, coerente con le previsioni del CCNL di settore e giustificata dalla peculiarità del lavoro turnista e pagina 3 di 9 della indennità a tale titolo corrisposta, e sia pertanto legittima. Punto di partenza è, anzitutto, la littera legis dell'art. 27 comma 4 del CCNL comparto sanitario 2016-2018, ora art. 43 comma 4 del CCNL 2019-2021, che circoscrive, con estrema chiarezza, l'ambito applicativo soggettivo della previsione stessa – nonché delle relative discipline integrative - al solo personale
“non in turno”. Tale delimitazione risulta legittima poiché prevede il riconoscimento di un trattamento (pausa di almeno 30 minuti) migliorativo rispetto a quello previsto in via generale dalla legge. L'art. 8 d. lgs. n. 66/2003 co. 1 prevede infatti che
“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”. La norma in questione demanda, quindi, la definizione della durata e delle modalità di fruizione di detta pausa alla contrattazione collettiva, prevedendo poi al comma 2 una disciplina residuale, applicabile ai casi non regolati dal contratto collettivo: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.”. Di talché, in mancanza di trattamenti migliorativi previsti dalla contrattazione collettiva – come nel caso di specie -, ai lavoratori dipendenti spetta unicamente la pausa di 10 minuti ogni sei ore di lavoro, nulla statuendosi in merito al preteso diritto di mensa. Peraltro, anche a voler ritenere che il diritto invocato trovi fondamento nella contrattazione integrativa citata, come sostenuto in ricorso, le relative clausole dovrebbero in ogni caso ritenersi nulle, poiché, com'è noto, la contrattazione collettiva integrativa soprattutto nell'ambito del pubblico impiego soggiace ai vincoli ed ai limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24807/2023, ha ribadito il principio di diritto per cui, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, “la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, unica abilitata in materia” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021, Rv. 662615 - 01)”.
pagina 4 di 9 Per il personale che articola il proprio lavoro in turni, quindi, si deve necessariamente fare riferimento alla disciplina residuale di cui al secondo comma dell'art. 8 del d.lgs n. 66/2003, sopra riportato, che prevede esclusivamente che la pausa non possa avere durata inferiore ai 10 minuti. Ciò posto, il diritto azionato neppure risulta riconosciuto, a ben vedere, da Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n. 31137, in conformità alla quale sono state emanate le pronunce della Cassazione menzionate in ricorso (Cassazione sez. 6, ordinanza n. 15629 del 2021 e Cass. sent. n. 5547 del 2021), che secondo la prospettazione di parte ricorrente prevederebbero, in sostanza, un automatismo tra lo svolgimento di un turno lavorativo di almeno 6 ore continuative e il diritto al buono pasto. Tale interpretazione equiparativa si ritiene, invero, errata, dal momento che la prima pronuncia in questione – che riguarda la posizione di lavoratori dell' e che concerne, tra le altre cose, il Controparte_3 riconoscimento dell'incidenza dei permessi di allattamento, dei periodi di astensione obbligatoria per maternità e/o dei congedi parentali ai fini dell'attribuzione del diritto ai buoni pasto - stabilisce che:
“6.1. Per fermo indirizzo di questa Corte il valore dei pasti o il c.d. buono pasto, salva diversa disposizione, non è un elemento della retribuzione “normale” concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 14 luglio 2016, n. 14388; Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 1 luglio 2005, n. 14047; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841;).
Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 1) nonchè Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonchè Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che – anche sulla base dei Trattati – è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive pagina 5 di 9 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il D.Lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31).
Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione – quale agevolazione di carattere assistenziale – piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
In base al comma 1 di tale ultimo articolo: “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
6.3. Tale norma trova riscontro nel CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali cit. ove si stabilisce che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali è articolato su cinque giorni (art. 33, comma 1) e che se la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (artt. 33, comma 5, e art. 40).
Da ciò si evince che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e che tale effettuazione, a sua volta, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verifichino le suindicate condizioni. (...)”
e giunge ad affermare il seguente principio di diritto:
“b) nel pubblico impiego contrattualizzato l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva), sicchè la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verifichino le suindicate condizioni (D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 8). Del resto, l'istituto dei buoni pasto è stato introdotto nel nostro ordinamento per favorire l'estensione dell'orario di lavoro Europeo nelle Amministrazioni pubbliche nazionali, onde incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni. Ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che nella qualità di destinatari delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001 osservano in concreto un orario giornaliero pagina 6 di 9 effettivo inferiore alle suddette sei ore. Infatti, con riguardo ai buoni pasto, non può valere l'equiparazione dei periodi di riposo di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 39, comma 1 alle ore lavorative, come si desume agevolmente dallo stesso art. 39, comma 2 ove si precisa che la suddetta equiparazione vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”. L'attribuzione dei buoni pasto non riguarda nè la durata nè la retribuzione del lavoro essendo finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A. (per le suindicate finalità) con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire agli interessati il recupero delle proprie energie psico-fisiche.”
La pronuncia in questione, quindi, lungi dall'affermare il principio dell'automatica spettanza del buono pasto in caso di orario lavorativo superiore a sei ore continuative, si limita a prevedere che il beneficio in questione costituisce un'“agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale”, affermando che “proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione – quale agevolazione di carattere assistenziale – piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8” e che quindi, sostanzialmente, spetti “nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio”. Il principio di diritto esposto alla lettera b) della pronuncia in questione (e cioè che “nel pubblico impiego contrattualizzato l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva)”, richiamato da parte ricorrente a fondamento della propria domanda in quanto contenuto in molteplici pronunce di legittimità e di merito che hanno riconosciuto il diritto in casi analoghi, deve essere quindi letto e interpretato alla luce delle premesse sopra riportate e – ovviamente - del contesto di fatto e di diritto della vicenda oggetto di quella causa e della domanda ivi proposta, volta al riconoscimento - negato dalla suddetta pronuncia di legittimità - del beneficio in parola nelle ipotesi in cui, a causa di congedi parentali, per allattamento e simili, il lavoratore svolgesse in concreto un orario giornaliero inferiore alle sei ore. Trattasi pertanto di fattispecie diversa dal caso che ci occupa, nella quale il focus circa il pagina 7 di 9 raggiungimento delle sei ore lavorative era previsto come limite minimo per il riconoscimento del beneficio in questione (proprio perché in concreto non raggiunto in ragione dei permessi usufruiti dalla parte), in un contesto normativo nel quale – circostanza tutt'altro che ininfluente - la spettanza del buono era in astratto prevista dal CCNL di settore per i lavoratori parti in causa (alle condizioni richiamate al punto 6.3 della sentenza).
La disciplina così delineata risulta peraltro conforme anche ai canoni di ragionevolezza. La natura dei buoni pasto sostitutivi del diritto alla mensa definita dalla citata pronuncia della Suprema Corte n. 31137/2019 (“ agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale […]” volta a far sì che “si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, […..], al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio”) ne riconosce infatti il carattere di prestazione compensativa del disagio patito dal lavoratore in ragione dell'articolazione della prestazione lavorativa, il che legittima l'equiparazione che parte resistente effettua tra la funzione assolta dall'istituto dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa e quella dell'indennità di turno di cui all'art. 106, co. 5 del CCNL 2.11.2022, che risulta parimenti finalizzata “a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro” e a compensare “interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno”, conciliando le esigenze quotidiane del dipendente con quelle del servizio;
sicché, non pare possa muoversi critica alcuna circa la ragionevolezza del diverso trattamento riservato rispettivamente al personale non in turno e al personale c.d. turnista. Non muta le predette considerazioni il fatto che l' convenuta Controparte_2 abbia erogato e continui ad erogare i buoni pasto ai propri dipendenti che svolgano un turno di durata superiore alle 6 ore articolato durante le fasce orarie di apertura della mensa, poiché tale trattamento di maggior favore, lungi dal costituire adempimento di obblighi scaturenti dalla contrattazione di primo o di secondo livello, si risolve semmai in una concessione datoriale cristallizzatasi, limitatamente al suddetto particolare contesto e circoscritta alle ipotesi di compatibilità con l'organizzazione adottata, in prassi aziendale.
pagina 8 di 9 Escluso dunque che diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo del personale in turno trovi fondamento in alcuna disposizione contrattuale o normativa, il ricorso deve essere rigettato. L'esistenza di pronunce difformi sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Vicenza, 01/10/2024 Il giudice dott. Paolo Sartorello
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