TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3388/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP IS TO - Presidente
Vincenza BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3388/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Pilato Maria) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Tallarita Giulia) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 15.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2021, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 24.06.2004, matrimonio concordatario con dalla cui unione era nato un figlio (di anni 17), chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale intrattenendo una relazione extraconiugale e violando i doveri coniugali di coabitazione, assistenza morale e materiale;
assume in particolare la ricorrente che il marito avrebbe abbandonato improvvisamente il tetto coniugale, allontanandosi dal proprio domicilio in compagnia di una collega di lavoro per trasferirsi in un'altra città; per tali fatti chiedeva inoltre la decadenza della responsabilità genitoriale del convenuto e l'affidamento esclusivo del minore.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di separazione ma chiedeva in riconvenzionale che la separazione venisse addebitata alla ricorrente, colpevole a suo dire di comportamenti vessatori e provocatori a suo danno che avrebbero reso la convivenza intollerabile.
All'udienza presidenziale dell'8.03.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con l'espletamento della prova testimoniale e la produzione di documenti, all'udienza del 15.04.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Vanno adesso esaminate le reciproche domande di addebito. È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi “La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143 comma 2 c.c. determina, secondo l'id quod plerunque accidit, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto. Ciò sta a significare che il coniuge che richiede l'addebito assolve all'onere della prova a suo carico, dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato di dimostrare l'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio;
per evitare l'addebito, spetta, infatti, all'altro coniuge provare il fatto estintivo, e cioè che l'adulterio è sopravvenuto in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (tra tutte, Corte Appello Palermo sez. I,
10/01/2020, n.21)
Ebbene, la ricorrente ha dedotto che il marito l'avrebbe tradita con una collega di lavoro e che un giorno, dopo aver dato le dimissioni, aveva lasciato improvvisamente la casa coniugale, preavvisando la moglie con un solo messaggio telefonico, per trasferirsi in altro luogo con la nuova compagna.
Il convenuto ha resistito a tale domanda deducendo che la relazione extraconiugale sarebbe iniziata quando la crisi era già in atto e che sarebbe stata la moglie a provocare la rottura ponendo in essere atteggiamenti che avevano fatto divenire la convivenza intollerabile.
Delle due domande di addebito è fondata solo quella formulata dalla ricorrente.
La prova del tradimento del convenuto si ricava dalla deposizione del teste _1
, direttore del negozio Casa Arredo Lo Presti, il quale ha confermato che
[...]
e tale RA , dipendenti di quel negozio, ad agosto 2021 non si P_ Tes_2 erano presentati sul posto di lavoro e di aver saputo che gli stessi si erano dimessi senza ragione e che entrambi si erano allontanati dalle loro abitazioni rendendosi irreperibili;
ha dichiarato inoltre che il convenuto, dopo un po' di tempo lo aveva chiamato per avvisarlo che stava bene e che era andato via con la sua nuova compagna.
Quanto dichiarato dal teste trova peraltro conferma nel fatto che -seppure P_ lo stesso abbia dedotto che le dimissioni contestuali con erano frutto di pura Tes_2 casualità e che la stessa all'inizio era solo un'amica – non ha contestato specificamente di essersi allontanato con la stessa oltre che nel fatto che attualmente i due hanno una stabile convivenza.
Prive di riscontro sono rimaste invece le circostanze secondo cui la moglie avrebbe provocato la crisi con il suo atteggiamento poco attento alle esigenze del marito, trattandosi di fatti, peraltro non provati, che non giustificano il tradimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, la separazione deve essere addebitata a
. P_
Rinunciata la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata da parte della ricorrente, va adesso regolamentato l'affidamento del minore.
Innanzitutto va osservato che non si è proceduto all'ascolto di (oggi di anni Per_1
17) in quanto non vi era alcun contrasto tra le parti in merito al suo collocamento presso la madre ed essendo pacifico che il minore mostra un atteggiamento di forte chiusura verso il padre a causa del suo allontanamento.
In ordine all'affidamento, meritano di essere confermati i provvedimenti assunti in sede presidenziale.
Come detto, è pacifico che il 31 luglio 2021, all'improvviso, il convenuto abbia abbandonato il domicilio coniugale e, quindi, il figlio minore per recarsi al Nord
Italia, lasciando di fatto alla il peso e la responsabilità del figlio Parte_1
Per_1
L'oggettiva gravità di questa condotta in uno alla lontananza del luogo (Trento) in cui vive oggi il resistente costituiscono fattori che inducono a disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre presso il cui Per_1 Parte_1 domicilio sarà anche stabilmente collocato.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, quest'ultimo potrà incontrare il figlio liberamente in tutte le circostanze in cui tornerà a Racalmuto, previo consenso del minore.
Venendo alle statuizioni di carattere patrimoniale, va parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente non lavora mentre il convenuto svolge l'attività di magazziniere) e della circostanza che ha avuto un'altra figlia dalla P_ nuova relazione.
Pertanto, deve porsi in capo a l'obbligo di versare alla ricorrente, per il P_ mantenimento del figlio, l'assegno di euro 250,00 rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione previa concertazione delle parti.
Il convenuto verserà inoltre alla ricorrente, per il suo mantenimento, l'assegno di euro 120,00 rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e al figlio con lei Parte_1 convivente.
Deve essere infine rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subiti dal figlio a causa dell'abbandono da parte del padre in quanto non è stata fornita alcuna prova in merito al pregiudizio in concreto subito dal minore.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto stante la soccombenza sulla domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 22/07/1975 e nato ad [...] il [...] con Controparte_1 addebito a carico di quest'ultimo;
affida il figlio minore esclusivamente alla madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 250,00,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 per il suo mantenimento, la somma di € 120,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio che con lei Parte_1 convive;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
condanna a corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate o anticipate dall'Erario, in esse comprese di onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 29.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza BE PP IS TO
(atto firmato digitalmente)