Articolo 14 della Legge 2 dicembre 1975, n. 614
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 dicembre 1975
Art. 14.
L'esame di idoneita' consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.
Al candidato deve essere data comunicazione della data di svolgimento della prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
La prova d'esame, ha luogo a Roma.
Il giudizio sulla idoneita' e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 6.
Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono nella prova d'esame una votazione non inferiore a sei decimi.
A parita' di voti vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianita' e, a parita' di anzianita', l'eta'.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975