Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/1967, n. 1999
CASS
Sentenza 28 luglio 1967

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Qualora il concessionario non lamenti la violazione in suo danno di diritti derivanti dagli art. 1256 e 1463 cod.civ. a seguito della dichiarazione di Estinzione della concessione per impossibilita sopravvenuta, ma si limiti a rilevare che l'eventuale sussistenza di tali impossibilita avrebbe potuto costituire soltanto il presupposto per un atto di revoca e non per una risoluzione dell'atto amministrativo per impossibilita sopravvenuta, che rappresenta un istituto sconosciuto al diritto amministrativo, la denunzia concerne la violazione di una norma di Azione ( e cioe della regola della tipicita degli Atti amministrativi) e non gia della norma di relazione che protegge il diritto del concessionario. Tale domanda - che non puo configurarsi come intesa alla reintegrazione di un diritto soggettivo violato, perche il cittadino ha soltanto un interesse legittimo,ove ricorrano i necessari presupposti di individualizzazione della posizione,alla regolarita formale e sostanziale degli Atti amministrativi - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.*

Dal principio della possibilita di doppia tutela nel caso di contemporanea lesione di diritto soggettivo e di interesse legittimo deriva che, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, l'interessato puo adire il giudice amministrativo, affermando che il provvedimento emanato nei suoi confronti, a parte la violazione del diritto soggettivo, non e stato adottato per i fini di pubblico interesse in ordine ai quali il potere di provvedere e stato concesso all'organo amministrativo, ma per altro illegittimo scopo- cio non significa far valere il diritto soggettivo come interesse legittimo, ma dedurre una distinta violazione di posizione giuridica nella competente Sede.*

Agli effetti della distinzione tra le competenze giurisdizionali del giudice ordinario e di quello amministrativo, non e dalla semplice prospettazione della questione giuridica che deve giudicarsi della natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo da attribuire alla situazione dedotta in giudizio- tale distinzione deve essere fatta attraverso la ricerca della natura intrinseca,reale e sostanziale, della pretesa fatta valere in giudizio e questa ricerca deve condursi mediante l'esame in astratto del petitum e della causa petendi, in se considerati e tra loro integrati, senza che in proposito possono avere Rilevanza assorbente riconoscimenti e tesi giuridiche prospettate dalle parti in causa.*

Di fronte allo stesso atto amministrativo, il privato puo essere, nel medesimo tempo, portatore di una situazione di diritto soggettivo, che lo abiliti ad adire il giudice ordinario, e di una situazione di interesse legittimo, che gli consenta anche di ricorrere al giudice amministrativo per far valere, nei confronti dell' amministrazione, la lesione di tale interesse.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/1967, n. 1999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1999
    Data del deposito : 28 luglio 1967

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