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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia
Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 09/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4369/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F. , e quivi Parte_1 C.F._1
residente, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Chiara Monni che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Valerio Pirisi, per procura speciale in atti opponente
contro
Controparte_1
lettivamente domiciliata in Cagliari, presso gli Uffici
[...] dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Falqui Cao e
Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito N°32520240002887444000 emesso dall' , CP_1
sede di Cagliari, con richiesta di pagamento per importo totale euro 4.776,71 per contributi-gestione commercianti (periodo da 10/2022 al 09/2023), sanzioni e oneri di riscossione per spese di notifica.
Nel ricorso introduttivo l'opponente ha sostenuto l'insussistenza della pretesa contributiva richiesta con l'AVA opposto in quanto nel periodo in Parte_1
1 contestazione, era solo socio e non anche amministratore della società WIS Sardegna
S.r.l., non ha mai partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria del 19 maggio 2025 per chiedere la cessazione della materia del contendere, avendo l'Ufficio provveduto allo sgravio, con spese secondo giustizia.
All'odierna udienza le parti hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessata materia del contendere, con vittoria di spese parte opponente, con spese
CP_ compensate l'
2. Poiché, stante quanto sopra, l'opponente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di annullamento dell'AVA opposto solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, in data 26 febbraio 2025, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), così come aggiornato dal decreto n. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, secondo lo scaglione del valore, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre c.u. se dovuto, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 09/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Sotgia
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