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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Marco Cogoni che, unitamente all'avv. Stefano Musu, lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
Controparte_1
, in persona dell'amministratore in carica, elettivamente
[...]
domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Usai che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato pagina 1 di 27 contro
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ), residenti a [...], e
[...] C.F._3
(c.f. ), residente a [...], nella Controparte_4 C.F._4
loro qualità di eredi di elettivamente domiciliati Persona_1
a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Usai che li rappresenta e difende per procura in atti,
appellati
contro
(c.f. ), residente a [...], CP_5 C.F._5
nella sua qualità di erede di elettivamente domiciliata a Cagliari Per_2
presso lo studio dell'avv. Giovanni Usai che la rappresenta e difende per procura in atti,
e contro
(c.f. ), residente a [...], nella sua CP_6 C.F._6
qualità di erede di Per_2
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis,
1) in totale riforma della sentenza n. 2788/2022 pubblicata. il 01/12/2022
Repert. n. 2946/2022, resa inter partes nel procedimento di cui al R.g. n.
10996/2009, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott. Antonio Dessì in data 1.12.2022, mai notificata, anche sul punto delle spese, accogliere il proposto appello per pagina 2 di 27 tutti i motivi dedotti in narrativa;
accogliere le conclusioni degli appellanti avanzate davanti al Giudice di prime cure, che di seguito si riportano:
2) Per quanto possa occorrere, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo del di pagare tutti gli importi, meglio indicati Parte_1
nella parte motivi del ricorso introduttivo, nell'atto di appello, nei piani di
Riparto Consuntivo Gestione alla voce Riporto Anno Precedente nella tabella Rendiconto Finanziario Esercizio alla voce debiti v/s fornitori, da considerarsi integralmente riportati e trascritti nelle presenti conclusioni,
posti a suo carico con delibera del 10.11.2009 dell'assemblea del
Condominio di Viale Colombo n.34 in Quartu S. Elena, per l'invalidità
della medesima delibera;
3) Accertare e dichiarare, la nullità e/o l'annullabilità l'inefficacia ovvero, previo accertamento, dichiarare nulla ovvero annullare, anche ai sensi dell'art. 1137 codice civile, la deliberazione assembleare in data 10.11.2009 del Condominio di Viale
Colombo n. 34 in Quartu S. Elena, con il quale si è provveduto ad approvare tutti i bilanci presentati dall'amministratore dal CP_7
1.4.2002 al 31.3.2003 e successivi con relativo stato di riparto... i bilanci dal 1.1.2004 al 31.12.2004 e relativo riparto;
dal 1.1.2005 al 31.12.2005 e relativo riparto, per le ragioni meglio indicate nella parte motivi dell'atto di appello;
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
l'inefficacia, ovvero, previo accertamento, dichiarare nulli o annullare tutti gli atti presupposti, connessi o comunque conseguenti e segnatamente, tutti i riparti a consuntivo gestione delle spese condominiali relativi ai bilanci a consuntivo impugnati, allegati all'avviso di convocazione ed alla nota pagina 3 di 27 integrativa di documenti, in data 3.11.2009, redatta dall'Amministratore
del Condominio di Viale Colombo n. 34 in Quartu S. Elena, per le ragioni meglio indicate nella parte motivi dell'atto di appello;
5) in via subordinata e/o preliminare e pregiudiziale, sospeso ogni giudizio sul merito e le spese,
voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello accogliere le istanze istruttorie sopra formulate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Accogliere
le conclusioni in via principale. 6) Accertato che il signor Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari, oggi impugnata, si sia determinato a pagare agli eredi dei signori e Per_2
e per essi all'Avv. Giovanni Usai, per Persona_1
effetto di delegazione all'incasso, la somma indicata in sentenza, al solo fine di evitare una esecuzione pregiudizievole, senza alcun riconoscimento di debito, si domanda che l'Ecc.ma Corte, accolto l'appello, accertato l'importo versato pari ad € 5.382,00, condanni i predetti eredi dei signori alla restituzione in favore del signor Parte_2 Parte_1
dell'importo versato, maggiorato degli interessi, oltre al maggior danno anche da rivalutazione monetaria ex art. 1224 C.C. 7) pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva dei condomini intervenuti e Per_2
e/o eredi, a resistere in giudizio;
8) In ogni Persona_1
caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
pagina 4 di 27 2) confermare, la sentenza del Tribunale di Cagliari n° n.2788/2022 del
01.12.2022;
3) con vittoria di compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di essere proprietario di due locali a uso commerciale al piano terra, con accesso autonomo e diretto dalla strada al n. 32 e al n.30
facenti parte del fabbricato di Viale Colombo n. 34 a Quartu Sant'Elena, Pt_1
impugnò davanti al Tribunale di Cagliari la delibera del 10 novembre
[...]
2009, con cui l'assemblea condominiale aveva approvato i seguenti rendiconti di esercizio:
1) dall'1 aprile 2002 al 31 marzo 2003;
2) dall'1 aprile 2003 al 18 luglio 2003;
3) dal 19 luglio 2003 al 31 dicembre 2003;
4) dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
5) dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
e i relativi riparti, con situazione debitoria e creditoria dei condomini.
Per quanto rileva in questo giudizio, il ricorrente allegò:
- di contestare tutte le spese addebitategli per l'adeguamento degli impianti elettrici alla legge 46/90, indicate in tutti i bilanci a consuntivo e riparti e nel primo anche nella voce debiti v/s fornitori per euro
771,09;
- che sul totale di euro 3.700,92, gli erano state imputati per l'appartamento B euro 77,96 e per l'appartamento A euro 161,65;
pagina 5 di 27 - che sull'importo complessivo richiesto di euro 4.356,00, l'impresa
PU esecutrice dei lavori aveva effettuato uno sconto e richiesto solo euro 4.106,00, non considerato nel riparto;
- di non utilizzare l'impianto elettrico condominiale, con conseguente diritto a essere esonerato dal pagamento del contributo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., poiché i locali di proprietà erano già muniti di agibilità, messa a terra, adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico;
- di contestare le spese addebitate per l'adeguamento degli impianti elettrici con riguardo al locale autoclave;
lavori ritenuti mai realizzati,
superflui e non necessari, riguardanti una linea elettrica che arriva nel locale riscaldamento e, sospesa in aria, termina con una scatola non collegata ad alcun impianto condominiale funzionante e da ripartire tra il condomini di viale Colombo al civico n. 34 al civico 24, entrambi facenti parte di un unico fabbricato, in quanto il locale autoclave è in comune;
- che dal preventivo di spesa per l'impianto elettrico, di € 771,09, (in realtà: euro 739,20), le voci: (FM ascensore); (luce ascensore), (luce scala), relè a tempo (luce scala) e autoclave non sarebbero state da egli dovute, stante il mancato utilizzo ex art. 1223 c.c. e l'addebito in violazione dei criteri di ripartizione delle spese comuni;
- che qualora fosse stata ritenuta dovuta una propria compartecipazione,
questa avrebbe riguardato solo l'impianto autoclave, non le altre voci suindicate per servizi non utilizzati;
pagina 6 di 27 - di contestare le passività derivanti dagli esercizi precedenti, approvati dall'assemblea (debiti verso , ; tassa USL Parte_3 Parte_4
1994; impresa Sarritzu;
assicurazione 1995, tassa USL 1995), in quanto mai relative a crediti mai richiesti dagli interessati e prive di documenti giustificativi e prescritti;
- la mancata registrazione nei bilanci impugnati dei pagamenti da egli effettuati, anche a seguito di decreti ingiuntivi;
- la mancata registrazione di un proprio credito di lire 510.874 (euro
263,84) nel rendiconto gestione (1 aprile 2001-31 marzo 2002) Per_3
nonché dell'importo di euro 860,17 nel rendiconto gestione (1 Per_3
aprile 2000-31 marzo 2001), pagato con assegno;
- la mancanza delle pezze giustificative per gli ammanchi di cassa, conto entrate e uscite 31 marzo 2003, per euro 759,52.
Il chiese l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di pagare gli Pt_1
importi posti a suo carico dalla delibera impugnata e la dichiarazione di nullità,
annullamento o inefficacia della delibera e, segnatamente, dei riparti a consuntivo delle spese condominiali.
* * *
2. Al fin di resistere alle domande del ricorrente, intervennero nel giudizio e asserendo di essere condomini Per_2 Persona_1
proprietari (la con il marito ) di due unità Per_1 Persona_4
immobiliari ubicate nel fabbricato di Viale Colombo n. 34.
Spiegato che, con la delibera dell'assemblea del 20 aprile 2010, il
Condominio aveva deciso di non costituirsi in giudizio, i due intervenuti pagina 7 di 27 illustrarono di avere interesse alla conferma della delibera impugnata e della conseguente ripartizione delle spese, il cui annullamento avrebbe comportato l'aggravamento degli oneri condominiali in capo a tutti i condomini.
Circa l'addebito al della quota delle spese per l'adeguamento degli Pt_1
impianti elettrici alla legge 46/90, gli intervenuti spiegarono che egli usufruiva dell'adeguamento dell'impianto idrico condominiale, siccome risultante dalla sentenza n. 2658/2008 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato.
Circa le spese per gli impianti elettrici del locale autoclave, gli intervenuti eccepirono che il avrebbe goduto dell'autoclave una volta attivata la Pt_1
nuova linea.
Circa le passività degli esercizi precedenti (debiti verso , Parte_3
Schindler 1996, tassa Usl 1994, impresa Sarritzu, assicurazione 1995, tassa Usl
Pers 1995): il la eccepirono che: Persona_1
a) esse non creavano nocumento economico al Campus, privo di interesse giuridico ad agire;
b) i bilanci contenenti tali voci erano stati approvati e le somme ripartite e non vi era prova della prescrizione, con il rischio di azioni dei creditori.
*
Alla prima udienza del 31 maggio 2010, il eccepì –tra l'altro- la Pt_1
carenza di legittimazione in capo agli intervenuti e il loro difetto di interesse a resistere in giudizio.
Rimasto, in un primo momento, contumace, il Condominio si costituì
facendo proprie le domande, eccezioni e conclusioni formulate dai due
Pers condomini Persona_1
pagina 8 di 27 * * *
3. Con la sentenza n. 2788 pubblicata l'1 dicembre 2022, il Tribunale –per quanto rileva in questa sede- riconobbe l'interesse, ex art.100 c.p.c., dei condomini intervenuti a contrastare l'impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci condominiali e dei relativi riparti, data la ricaduta sulle sfere patrimoniali dei singoli, soggetti coobbligati al pagamento dei debiti ivi contabilizzati.
Nel merito, il primo giudice ritenne infondate le domande del sul Pt_1
rilievo che:
a) nessuna prova fosse stata fornita dal ricorrente in relazione alle
(generiche) contestazioni delle passività contabilizzate e, in particolare,
in relazione alla pretesa prescrizione e/o mancanza di pezze giustificative riferite ad alcune (non meglio specificate) voci ad esse relative;
b) l'istruttoria svolta (e in particolare le testimonianze assunte e la documentazione relativa ai lavori svolti da ) avesse Parte_5
dimostrato che:
• l'adeguamento degli impianti oggetto delle spese contestate dall'attore aveva riguardato anche i locali commerciali (in quanto la linea che collega il locale riscaldamento, che serve anche le unità
immobiliari del pur non essendo ancora materialmente Pt_1
collegata a tale locale, era stata adeguata ed appositamente predisposta per tale collegamento);
pagina 9 di 27 • tali spese (come già rilevato anche nella sentenza 2658 sopra citata) erano sicuramente relative a servizi comuni di cui usufruiscono anche i locali del (che avrebbe dovuto Pt_1
concorrere nella misura applicata, pacificamente conforme alle tabelle millesimali vigenti per tali spese generali);
• le doglianze del –sostanzialmente incentrate Pt_1
sull'invalidità dei bilanci e riparti approvati per insussistenza di
alcune voci di spesa e per insussistenza (o non addebitabilità al medesimo) delle spese per l'adeguamento degli impianti alla legge
46/90- si erano dimostrate infondate ed inidonee a giustificare l'annullamento (o la declaratoria di nullità) della delibera impugnata e la declaratoria di inesistenza dell'obbligo di contribuzione alle spese in esame.
Infine, il Tribunale condannò il ricorrente soccombente a rifondere gli intervenuti delle spese di lite, compensando, invece, le spese processuali nei rapporti col Condominio.
* * *
4. Contro la sentenza ha proposto appello Parte_1
4.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione (sollevata ritualmente e ribadita con le note autorizzate, in sede di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali) di difetto di legittimazione passiva in capo agli intervenuti, i quali non avevano provato con documenti il loro titolo di proprietà sulle unità abitative del
Condominio e la loro conseguente legittimazione a intervenire nel processo.
pagina 10 di 27 4.2 Con un secondo articolato motivo, il ha censurato il rigetto Pt_1
delle proprie doglianze e, in particolare, ha lamentato che:
a) il Tribunale non si fosse pronunciato sulla contestazione delle passività derivanti dagli esercizi precedenti approvati dall'assemblea e, in particolare, sulle passività (indicate al par. 2 che precede) inserite, per la prima volta, nel rendiconto 1 gennaio 1997-31 marzo 1998 (oggetto di pagamento parziale da parte sua con decreto ingiuntivo n. 1605/1997) e riportate nei successivi rendiconti (1 aprile 1998-31 marzo 1999; 1 aprile
1999-31 marzo 2000; 1 aprile 2001-31 marzo 2002) a eccezione di quello
1 aprile 2000-31 marzo 2001 nonché nel rendiconto del 1 aprile 2002-31
marzo 2003 (oggetto di impugnazione) nel quale era stata inserita anche la voce di debito adeguamento impianti elettrici legge 46/90 per euro
2.509,98 (da eseguire), per la quale egli aveva pagato euro 1.384,87 in forza del decreto ingiuntivo n. 165/2003 del giudice di pace di Cagliari;
b) il Tribunale non si fosse pronunciato sulla contestazione circa la mancata registrazione dei versamenti da egli compiuti, atteso che –
nonostante nel rendiconto di gestione dall'1 aprile 2001 al 31 marzo 2002
risultasse al 31 marzo 2000 un suo credito nei confronti del Condominio
di euro 263,84- con decreto ingiuntivo n. 270/2003 del Giudice di pace di Cagliari gli era stato ingiunto il pagamento di euro 860,17 risultanti dal rendiconto dall'1 aprile 2001 al 31 marzo 2002 e nel riparto consuntivo dall'1 aprile 2002 al 31 marzo 2003 nella voce Riporto Anno Precedente,
gli erano stati addebitati gli importi, non dovuti perché già corrisposti:
pagina 11 di 27 appartamento A: - euro 860.17; appartamento B: - euro 138,60, con conseguente erroneità e invalidità dei rendiconti degli anni successivi;
c) le quote condominiali da egli versate non erano state registrate, con conseguente invalidità di tutti i bilanci e dei riparti impugnati, dati gli errori di imputazione di spese, contrasto fra quadri contabili, irregolarità
nella redazione dei bilanci, la mancanza di chiarezza e trasparenza dei bilanci, che riportavano, di anno in anno, gli errori contabili preesistenti nella voce riporto anno precedente.
4.3 Con un terzo articolato motivo, il ha denunciato l'erronea ed Pt_1
omessa valutazione delle risultanze processuali, la grave manifesta ingiustizia e illogicità della motivazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia.
In particolare, l'appellante ha lamentato:
➢ di avere provveduto in proprio, prima dei lavori di adeguamento del Condominio, all'adeguamento e messa a terra e a norma dell'impianto elettrico delle proprie unità immobiliari ai civici n.30 e
32;
➢ di non utilizzare i servizi condominiali e di dovere essere, perciò, esonerato dal pagamento delle relative spese, ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
➢ che, conseguentemente, l'importo di euro 771,09 (indicato nella colonna spese generali sotto la voce: manutenzione straordinaria,
per l'adeguamento alla Legge 46/90) non avrebbe potuto essergli addebitato, atteso che dal preventivo dell'impresa esecutrice pagina 12 di 27 risultavano delle specifiche voci (quadro condominiale composto da
Pa
ascensore, luce ascensore, luce scala, autoclave, relè a tempo luce scala e autoclave) per servizi da egli non utilizzati e per importi comunque inferiori (euro 739,20) rispetto a quelli addebitati nel rendiconto;
➢ che la linea elettrica dell'impianto autoclave non risultava collegata ai propri locali commerciali, sicché per usufruirne egli avrebbe dovuto sostenere i lavori per collegarsi alla linea condominiale, alla quale sono collegati solo gli appartamenti;
➢ che il vano autoclave è in proprietà comune col
[...]
, il quale non era stato coinvolto nella spesa;
Controparte_8
➢ che l'istruttoria espletata avrebbe giustificato una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal primo giudice, in quanto i testi avevano confermato che i suoi locali commerciali non erano stati oggetto dell'intervento di adeguamento e che la linea di alimentazione elettrica di una futura autoclave, che allo stato non esisteva, non era collegata ai locali commerciali.
4.4 Con un quarto motivo (sia pure indicato come sesto), il ha Pt_1
ribadito le doglianze in ordine alle contestazioni sulle passività, sulle duplicazioni di pagamenti, sulla mancanza di documentazione e sulla prova degli atti interruttivi sulle voci indicate al par. 2 nonché quelle sulla mancata registrazione di versamenti di quote condominiali richieste e pagate più volte,
sulle irregolarità contabili, sulla violazione dei criteri di legge di ripartizione delle spese.
pagina 13 di 27 4.5 Con un quinto motivo (sia pure indicato anche esso come sesto), il ha censurato la regolamentazione delle spese processuali e chiesto la Pt_1
condanna degli intervenuti e del Condominio al pagamento delle spese del primo grado.
4.6 Senza affidarsi a uno specifico motivo di appello, l'appellante ha formulato alcune istanze volte a ottenere la revisione delle decisioni del primo giudice in ordine ai mezzi di prova, la decadenza dalla prova della controparte e la dichiarazione di incapacità a testimoniare di un teste.
Ancora, l'appellante ha chiesto la condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, ha dato atto di avere versato euro 5.382,00 ai Parte_1
condomini intervenuti in primo grado a mani del loro procuratore e ha chiesto la condanna dei rispettivi eredi alla restituzione dell'importo versato,
maggiorato degli interessi, oltre al maggior danno anche da rivalutazione
monetaria ex art. 1224 C.C.
*
5. Il Condominio nonché , e , in qualità CP_2 CP_3 Controparte_4
di eredi di e , in qualità di erede Persona_1 CP_5
di (contumace l'altra erede hanno resistito, eccependo: Per_2 CP_6
- in via preliminare di non accettare il contraddittorio sulle domande,
assunte nuove, relative alla mancata contabilizzazione dei pagamenti invocati dal al difetto di legittimazione degli intervenuti Pt_1 Parte_7
per mancata prova della proprietà su proprietà individuali del
[...]
pagina 14 di 27 Condominio, sulla domanda di danni ex art. 96 c.p.c. e sulla nuova domanda di
restituzione [delle] somme pagate a titolo di spese legali.
Nel merito, gli appellati hanno difeso la sentenza di primo grado, che aveva sostanzialmente accolto la loro prospettazione e, in particolare, la ricostruzione per cui il già usufruiva dei lavori di adeguamento dell'impianto Pt_1
elettrico condominiale eseguiti dal PU (impianto di messa a terra –posa di n.
2 picchetti profilati cortile parcheggio;
collegamenti equipotenziali tubazioni idriche;
installazione pozzetto di messa a terra cortile parcheggio;
rilascio certificato conformità) e avrebbe in seguito usufruito del contatore e della linea di alimentazione dell'autoclave una volta che questa fosse stata installata nel locale caldaia.
Richiamate le testimonianze in tale senso di due degli amministratori di condominio succedutisi nella gestione, gli appellati hanno invocato il riferimento del Tribunale alla sentenza n°2658/08 (da loro prodotta in primo grado come doc.12) la quale ebbe a stabilire che i proprietari dei locali
commerciali dovevano contribuire al pagamento delle spese comuni per i
servizi di cui usufruivano e fra questi, quelli di cui alla legge n.46/90.
*
Malgrado abbia rilasciato la procura all'avv. Giovanni Usai, CP_6
non si è costituita in giudizio, malgrado la regolare notificazione dell'atto di appello, ed è stata dichiarata contumace.
* * *
6. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
pagina 15 di 27 Il primo giudice si è pronunciato esclusivamente sull'eccezione di difetto di legittimazione degli intervenuti e su quella di difetto di interesse (formulata alla prima udienza di comparizione e con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.),
mentre nulla ha rilevato in ordine all'eccezione del Campus di difetto della
Pers qualità di condomini in capo al e alla sollevata dal Persona_1
ricorrente con la memoria conclusionale.
Il difetto di titolarità (attiva e passiva) può essere eccepito in qualunque momento del processo, trattandosi di una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali, salvo non operi un giudicato interno (Cass., ord. 17
giugno 2024, n. 16814).
Non configurandosi un'eccezione in senso stretto, la difesa in senso lato è
deducibile nelle comparse conclusionali e in appello (Cass., 17 agosto 2022, n.
24838).
Tanto osservato, deve ritenersi che, per sostenere la validità della deliberazione impugnata, gli intervenuti avrebbero dovuto dimostrare, tanto più
a fronte della contestazione da parte del la qualità di condomini Pt_1
attraverso la prova della titolarità su una proprietà individuale all'interno del condominio.
Con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in primo grado e con la comparsa di costituzione in questo grado, gli intervenuti si sono limitati a opporre di non accettare il contraddittorio sull'eccezione, senza dimostrare la titolarità del rapporto, come invece sarebbe stato loro onere.
Il loro intervento, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile.
pagina 16 di 27 *
7. Il secondo e quarto motivo, da esaminare unitariamente in quanto entrambi volti a contestare i rendiconti impugnati sotto il profilo della correttezza e affidabilità dei dati in essi inseriti, sono infondati e devono essere respinti.
Il primo rendiconto a consuntivo oggetto di approvazione con la delibera impugnata (1 aprile 2002-31 marzo 2003), sotto la voce Riporto Anno prec.
indica gli importi -138,60 (app. B) e -860,17 (app. A), che corrispondono ai saldi (in questi casi negativi) delle annualità precedenti.
Per stessa dichiarazione dell'odierno appellante, tali saldi sono stati oggetto del rendiconto del periodo 1 aprile 2001-31 marzo 2002 approvato dall'assemblea e che non risulta, però, oggetto di impugnazione da parte del
Pt_1
Tali importi, pertanto, non possono essere oggetto di contestazione in questa sede, con conseguente irrilevanza di tutti i profili sollevati dal condomino in relazione alle passività indicate a bilancio, ai propri crediti nei confronti del
Condominio e ai pagamenti effettuati nel periodo precedente a quello oggetto dei rendiconti per cui è causa.
Per principio accolto anche dal Giudice di legittimità, il consuntivo per successivi periodi di gestione deve riportare, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti.
Una volta approvato dall'assemblea, il rendiconto può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del pagina 17 di 27 credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante.
In sostanza, dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore,
che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, ai sensi dell'art. 1137, primo comma, c.c. (Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4306), discende l'insorgenza (nonché la prova) dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese.
In forza di un principio di continuità, il rendiconto condominiale deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice e di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo (Cass., 24 settembre
2020, n. 20006).
Non vale invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione,
vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass., 21 agosto 1996, n. 7706).
Non avendo il impugnato i rendiconti relativi agli esercizi Pt_1
precedenti a quelli per cui è causa, l'esattezza e la legittimità di quei saldi non possono essere oggetto di contestazione in questa sede.
*
8. Il terzo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 18 di 27 Secondo il primo giudice l'istruttoria svolta (ed in particolare le
testimonianze assunte e la documentazione relativa ai lavori svolti dal
[...]
) dimostra: che l'adeguamento degli impianti oggetto delle spese Pt_5
contestate dall'attore ha riguardato anche i locali commerciali (in quanto la
linea che collega il locale riscaldamento, che serve anche le unità immobiliari
del pur non essendo ancora materialmente collegata a tale locale è Pt_1
stata “adeguata” ed appositamente predisposta per tale collegamento); che
dette spese (come già rilevato anche nella sentenza 2658 sopra citata) sono
sicuramente relative a servizi comuni di cui usufruiscono anche i locali del
(che vi deve quindi concorrere nella misura applicata, pacificamente Pt_1
conforme alle tabelle millesimali vigenti per tali spese generali).
Tale valutazione non può essere condivisa.
All'udienza del 31 ottobre 2012 il teste , titolare dell'impresa Parte_5
individuale incaricata dal Condominio dell'esecuzione della parte elettrica dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale alla l. 46/1990,
spiegò:
- di avere eseguito i lavori personalmente, avvalendosi anche dell'ausilio di un collaboratore (capo 2b);
- di avere inviato al Condominio su richiesta del campus la nota del 21 novembre 2009 contenente la descrizione dei lavori eseguiti (capo
2 e capo 5);
- che la linea elettrica che fuoriusciva dal vano scala attraversava il cortile esterno per terminare in una scatola nel vano riscaldamento e pagina 19 di 27 non era collegata ad alcun impianto condominiale funzionante (capi 2a-
2c);
- che i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico commissionatigli dal Condominio avevano avuto a oggetto solo gli appartamenti e non avevano riguardato i locali commerciali del Pt_1
(capi 4a-4b);
A precisazione di quanto già indicato al capo 2c, il PU spiegò anche che la linea elettrica esterna non è collegata al quadro condominiale [e] non
riguarda gli appartamenti ma l'impianto elettrico condominiale. È il quadro
elettrico del vano scala. La messa a terra è stata realizzata per 11 unità
abitative e per l'impianto elettrico condominiale.
Sentito alla stessa udienza, il teste ha indicato di avere Tes_1
eseguito, nei muri del vano scala e nei singoli appartamenti, le tracce per l'impianto elettrico e di non essere intervenuto nei locali commerciali del
(capo 2a e capi 4-4b). Pt_1
Sulla scorta di tali deposizioni, può ritenersi provato che gli interventi di adeguamento dell'impianto abbiano riguardato esclusivamente porzioni dell'edificio condominiale e servizi che il non utilizza (è pacifico e Pt_1
provato attraverso l'escussione dei testi e che i suoi Tes_2 Testimone_3
locali affaccino sulla pubblica via e non abbiano un accesso dalle scale condominiali).
Dalle deposizioni sopra riassunte risulta, in conclusione, che:
- i lavori abbiano riguardato solo le unità abitative e l'impianto elettrico condominiale (messa a terra degli undici appartamenti e pagina 20 di 27 dell'impianto elettrico condominiale), senza interventi sui locali commerciali;
- la linea dell'autoclave fosse collegata solamente al quadro elettrico condominiale ubicato nel vano scale e non ai locali commerciali del il quale, pertanto, non potrebbe usufruire del servizio Pt_1
neanche se in un futuro dovesse essere, effettivamente, installata l'autoclave che, alla data dei lavori, era inesistente.
Non vale osservare che, all'udienza 21 ottobre 2015, la teste , Tes_4
amministratore del Condomino appellato nell'anno 2002, abbia indicato che i lavori avessero riguardato anche i locali commerciali del Pt_1
La genericità di tale deposizione non vale a incrinare in alcun modo l'attendibilità degli specifici elementi fattuali ricavabili dalla sicura deposizione resa dagli artigiani che hanno eseguito i lavori nel fabbricato.
Conseguentemente, in applicazione del principio previsto dall'art. 1123,
secondo comma, c.c. (per cui la partecipazione a ciascuna spesa debba essere proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa comune)
il proprietario dei locali commerciali, non collegati in alcun modo all'impianto oggetto di intervento, non deve partecipare alle relative spese.
L'obbligazione di concorrere alle spese in relazione all'uso, da intendersi in senso soggettivo ma in relazione alla destinazione del bene ai condomini in misura diversa, implica che il condomino non sia tenuto a sopportare le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano arrecargli utilità.
pagina 21 di 27 L'obbligo di contribuire alle spese deve essere fondato sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune sicché se la cosa oggetto dell'intervento -come nella fattispecie- non può servire ad uno o più condomini non vi è obbligo di contribuire alle spese (Cass., ord. 8
settembre 2021, n. 24166).
In conclusione, la delibera impugnata deve essere annullata nella parte in cui approva il rendiconto 1 aprile 2002-31 marzo 2003 che pone a carico del quale proprietario dell'unità B (21,064 millesimi) e dell'unità A Pt_1
(43,679 millesimi), la complessiva spesa di euro 49,90, corrispondente a
64,739 millesimi della spesa di euro 771,09 indicata nel prospetto quale voce delle spese generali.
Per scrupolo di motivazione, deve essere precisato che la delibera non deve essere oggetto di annullamento se non limitatamente a quella voce delle spese generali, unica addebitata pro quota al e oggetto di contestazione. Pt_1
*
L'obbligo del di concorrere alla spesa non può essere fondato sulla Pt_1
sentenza n. 2658/2008 del Tribunale di Cagliari, in quanto, seppure la sentenza gravata abbia indicato che le spese di adeguamento degli impianti (come già
rilevato anche nella sentenza 2658 sopra citata) sono sicuramente relative a
servizi comuni di cui usufruiscono anche i locali del (pag. 14), occorre Pt_1
considerare che:
• è contestato esplicitamente dal che la sentenza citata Pt_1
riguardi la materia oggetto di causa;
pagina 22 di 27 • la sentenza in questione non è in atti, in quanto non prodotta in questo giudizio di appello dagli appellati, che l'avevano prodotta in primo grado (doc. 12);
• il primo giudice non ha trascritto alcun passaggio della sentenza né ha fatto una minima attendibile sintesi della stessa sicché non è
dato verificare il contenuto della decisione;
• contraddittoriamente, in un passaggio della motivazione, la sentenza impugnata afferma doversi escluder[e] che la sentenza
n.2658/08, che si è limitata ad annullare la delibera assembleare del
25.5.2006, possa costituire giudicato in ordine alla debenza delle
somme qui contestate dal ricorrente.
*
Le istanze istruttorie dell'appellante devono essere respinte in quanto:
• irrilevanti con riguardo alla domanda di annullamento della delibera per mancanza di trasparenza dei rendiconti, per trascinamento di passività pregresse inesistenti e mancata registrazione di pagamenti eseguiti;
• superflue ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento della delibera per imputazione delle spese di intervento di adeguamento dell'impianto elettrico.
* * *
9. Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento del relativo quinto motivo di impugnazione.
pagina 23 di 27 In ragione della soccombenza, gli intervenuti in primo grado devono essere condannati alla rifusione delle spese in favore del stante la loro Pt_1
soccombenza, al pari dei loro eredi convenuti in questo giudizio di appello.
L'accoglimento solo parziale della domanda attrice giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite tra il e il Condominio, Pt_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento della restante metà.
Sullo scaglione determinato sulla base dell'intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall'attore (Cass., 4 settembre 2023, n. 25721), i compensi sono determinati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi studio,
introduttiva e di decisione per il giudizio d'appello.
Nei rapporti con gli intervenuti spetta al anche la maggiorazione Pt_1
dei compensi per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
*
È infondata la domanda del di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Pt_1
del Condominio e degli altri appellati.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass., ord. 30 maggio 2023, n. 15175).
Come risulta dalla parte espositiva, l'appellante non ha svolto deduzione alcuna sul punto, sicché la sua domanda non può che essere respinta.
pagina 24 di 27 *
Deve essere, invece, accolta la domanda di ripetizione delle somme
Pers corrisposte al e alla a titolo di spese del giudizio di Persona_1
primo grado.
Pers Di fronte all'allegazione dell'avvenuto pagamento, gli eredi Per_1
si sono limitati a indicare di non accettare il contraddittorio sul punto, senza negare di avere ricevuto le somme.
Conseguentemente, stante il venire meno del titolo della prestazione patrimoniale per modifica della statuizione di primo grado, , CP_2 CP_3
e , in qualità di eredi di e Controparte_4 Persona_1
e in qualità di eredi di sono tenuti a CP_5 CP_6 Per_2
corrispondere al ognuno per la propria quota ereditaria, il Pt_1
complessivo importo di euro 5.382,00, maggiorato degli interessi al tasso legale legali, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass., 12
novembre 2021, n. 34011).
Non spetta la rivalutazione su tali somme, atteso che l'obbligazione in questione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, secondo comma, c.c.
Non avendo l'interessato svolto allegazione alcuna, la rivalutazione non gli spetta.
pagina 25 di 27
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Pt_1
contro la sentenza n. 2788/2022 del Tribunale di Cagliari,
[...]
che per il resto conferma, e, per l'effetto,
2. dichiara inammissibile l'intervento in causa di e Per_2
Persona_1
3. annulla la delibera 10 novembre 2009 del Condominio
[...]
a Quartu Sant'Elena, nella parte Controparte_1
in cui ha addebitato a l'importo complessivo di Parte_1
euro 49,90 a titolo di spese di spese generali;
4. condanna , e , in qualità di CP_2 CP_3 Controparte_4
eredi di e e Persona_1 CP_5 CP_6
in qualità di erede di ognuno per la propria quota
[...] Per_2
ereditaria, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in complessivi:
o euro 1.045,19, di cui euro 662,00 per compensi, euro
198,60 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma,
d.m. 55/2014, euro 55,50 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il primo grado di giudizio;
o euro 1.183,89, di cui euro 673,00 per compensi, euro
201,90 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma,
d.m. 55/2014, euro 177,75 per spese esenti, comprese spese pagina 26 di 27 generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il presente giudizio;
5. dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna il Condominio alla rifusione della restante parte che liquida in complessivi
• euro 408,40, di cui euro 331,00 per compensi, euro
27,75 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il primo grado di giudizio;
• euro 475,90, di cui euro 336,50 per compensi, euro
88,90 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il presente giudizio.
6. condanna , e , in qualità di CP_2 CP_3 Controparte_4
eredi di e e Persona_1 CP_5 CP_6
in qualità di eredi di a corrispondere al
[...] Per_2 Pt_1
ognuno per la propria quota ereditaria, il complessivo importo di euro 5.382,00, maggiorato degli interessi al tasso legale legali, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Cagliari, 4 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Marco Cogoni che, unitamente all'avv. Stefano Musu, lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
Controparte_1
, in persona dell'amministratore in carica, elettivamente
[...]
domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Usai che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato pagina 1 di 27 contro
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ), residenti a [...], e
[...] C.F._3
(c.f. ), residente a [...], nella Controparte_4 C.F._4
loro qualità di eredi di elettivamente domiciliati Persona_1
a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Usai che li rappresenta e difende per procura in atti,
appellati
contro
(c.f. ), residente a [...], CP_5 C.F._5
nella sua qualità di erede di elettivamente domiciliata a Cagliari Per_2
presso lo studio dell'avv. Giovanni Usai che la rappresenta e difende per procura in atti,
e contro
(c.f. ), residente a [...], nella sua CP_6 C.F._6
qualità di erede di Per_2
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis,
1) in totale riforma della sentenza n. 2788/2022 pubblicata. il 01/12/2022
Repert. n. 2946/2022, resa inter partes nel procedimento di cui al R.g. n.
10996/2009, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott. Antonio Dessì in data 1.12.2022, mai notificata, anche sul punto delle spese, accogliere il proposto appello per pagina 2 di 27 tutti i motivi dedotti in narrativa;
accogliere le conclusioni degli appellanti avanzate davanti al Giudice di prime cure, che di seguito si riportano:
2) Per quanto possa occorrere, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo del di pagare tutti gli importi, meglio indicati Parte_1
nella parte motivi del ricorso introduttivo, nell'atto di appello, nei piani di
Riparto Consuntivo Gestione alla voce Riporto Anno Precedente nella tabella Rendiconto Finanziario Esercizio alla voce debiti v/s fornitori, da considerarsi integralmente riportati e trascritti nelle presenti conclusioni,
posti a suo carico con delibera del 10.11.2009 dell'assemblea del
Condominio di Viale Colombo n.34 in Quartu S. Elena, per l'invalidità
della medesima delibera;
3) Accertare e dichiarare, la nullità e/o l'annullabilità l'inefficacia ovvero, previo accertamento, dichiarare nulla ovvero annullare, anche ai sensi dell'art. 1137 codice civile, la deliberazione assembleare in data 10.11.2009 del Condominio di Viale
Colombo n. 34 in Quartu S. Elena, con il quale si è provveduto ad approvare tutti i bilanci presentati dall'amministratore dal CP_7
1.4.2002 al 31.3.2003 e successivi con relativo stato di riparto... i bilanci dal 1.1.2004 al 31.12.2004 e relativo riparto;
dal 1.1.2005 al 31.12.2005 e relativo riparto, per le ragioni meglio indicate nella parte motivi dell'atto di appello;
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
l'inefficacia, ovvero, previo accertamento, dichiarare nulli o annullare tutti gli atti presupposti, connessi o comunque conseguenti e segnatamente, tutti i riparti a consuntivo gestione delle spese condominiali relativi ai bilanci a consuntivo impugnati, allegati all'avviso di convocazione ed alla nota pagina 3 di 27 integrativa di documenti, in data 3.11.2009, redatta dall'Amministratore
del Condominio di Viale Colombo n. 34 in Quartu S. Elena, per le ragioni meglio indicate nella parte motivi dell'atto di appello;
5) in via subordinata e/o preliminare e pregiudiziale, sospeso ogni giudizio sul merito e le spese,
voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello accogliere le istanze istruttorie sopra formulate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Accogliere
le conclusioni in via principale. 6) Accertato che il signor Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari, oggi impugnata, si sia determinato a pagare agli eredi dei signori e Per_2
e per essi all'Avv. Giovanni Usai, per Persona_1
effetto di delegazione all'incasso, la somma indicata in sentenza, al solo fine di evitare una esecuzione pregiudizievole, senza alcun riconoscimento di debito, si domanda che l'Ecc.ma Corte, accolto l'appello, accertato l'importo versato pari ad € 5.382,00, condanni i predetti eredi dei signori alla restituzione in favore del signor Parte_2 Parte_1
dell'importo versato, maggiorato degli interessi, oltre al maggior danno anche da rivalutazione monetaria ex art. 1224 C.C. 7) pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva dei condomini intervenuti e Per_2
e/o eredi, a resistere in giudizio;
8) In ogni Persona_1
caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
pagina 4 di 27 2) confermare, la sentenza del Tribunale di Cagliari n° n.2788/2022 del
01.12.2022;
3) con vittoria di compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di essere proprietario di due locali a uso commerciale al piano terra, con accesso autonomo e diretto dalla strada al n. 32 e al n.30
facenti parte del fabbricato di Viale Colombo n. 34 a Quartu Sant'Elena, Pt_1
impugnò davanti al Tribunale di Cagliari la delibera del 10 novembre
[...]
2009, con cui l'assemblea condominiale aveva approvato i seguenti rendiconti di esercizio:
1) dall'1 aprile 2002 al 31 marzo 2003;
2) dall'1 aprile 2003 al 18 luglio 2003;
3) dal 19 luglio 2003 al 31 dicembre 2003;
4) dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
5) dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
e i relativi riparti, con situazione debitoria e creditoria dei condomini.
Per quanto rileva in questo giudizio, il ricorrente allegò:
- di contestare tutte le spese addebitategli per l'adeguamento degli impianti elettrici alla legge 46/90, indicate in tutti i bilanci a consuntivo e riparti e nel primo anche nella voce debiti v/s fornitori per euro
771,09;
- che sul totale di euro 3.700,92, gli erano state imputati per l'appartamento B euro 77,96 e per l'appartamento A euro 161,65;
pagina 5 di 27 - che sull'importo complessivo richiesto di euro 4.356,00, l'impresa
PU esecutrice dei lavori aveva effettuato uno sconto e richiesto solo euro 4.106,00, non considerato nel riparto;
- di non utilizzare l'impianto elettrico condominiale, con conseguente diritto a essere esonerato dal pagamento del contributo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., poiché i locali di proprietà erano già muniti di agibilità, messa a terra, adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico;
- di contestare le spese addebitate per l'adeguamento degli impianti elettrici con riguardo al locale autoclave;
lavori ritenuti mai realizzati,
superflui e non necessari, riguardanti una linea elettrica che arriva nel locale riscaldamento e, sospesa in aria, termina con una scatola non collegata ad alcun impianto condominiale funzionante e da ripartire tra il condomini di viale Colombo al civico n. 34 al civico 24, entrambi facenti parte di un unico fabbricato, in quanto il locale autoclave è in comune;
- che dal preventivo di spesa per l'impianto elettrico, di € 771,09, (in realtà: euro 739,20), le voci: (FM ascensore); (luce ascensore), (luce scala), relè a tempo (luce scala) e autoclave non sarebbero state da egli dovute, stante il mancato utilizzo ex art. 1223 c.c. e l'addebito in violazione dei criteri di ripartizione delle spese comuni;
- che qualora fosse stata ritenuta dovuta una propria compartecipazione,
questa avrebbe riguardato solo l'impianto autoclave, non le altre voci suindicate per servizi non utilizzati;
pagina 6 di 27 - di contestare le passività derivanti dagli esercizi precedenti, approvati dall'assemblea (debiti verso , ; tassa USL Parte_3 Parte_4
1994; impresa Sarritzu;
assicurazione 1995, tassa USL 1995), in quanto mai relative a crediti mai richiesti dagli interessati e prive di documenti giustificativi e prescritti;
- la mancata registrazione nei bilanci impugnati dei pagamenti da egli effettuati, anche a seguito di decreti ingiuntivi;
- la mancata registrazione di un proprio credito di lire 510.874 (euro
263,84) nel rendiconto gestione (1 aprile 2001-31 marzo 2002) Per_3
nonché dell'importo di euro 860,17 nel rendiconto gestione (1 Per_3
aprile 2000-31 marzo 2001), pagato con assegno;
- la mancanza delle pezze giustificative per gli ammanchi di cassa, conto entrate e uscite 31 marzo 2003, per euro 759,52.
Il chiese l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di pagare gli Pt_1
importi posti a suo carico dalla delibera impugnata e la dichiarazione di nullità,
annullamento o inefficacia della delibera e, segnatamente, dei riparti a consuntivo delle spese condominiali.
* * *
2. Al fin di resistere alle domande del ricorrente, intervennero nel giudizio e asserendo di essere condomini Per_2 Persona_1
proprietari (la con il marito ) di due unità Per_1 Persona_4
immobiliari ubicate nel fabbricato di Viale Colombo n. 34.
Spiegato che, con la delibera dell'assemblea del 20 aprile 2010, il
Condominio aveva deciso di non costituirsi in giudizio, i due intervenuti pagina 7 di 27 illustrarono di avere interesse alla conferma della delibera impugnata e della conseguente ripartizione delle spese, il cui annullamento avrebbe comportato l'aggravamento degli oneri condominiali in capo a tutti i condomini.
Circa l'addebito al della quota delle spese per l'adeguamento degli Pt_1
impianti elettrici alla legge 46/90, gli intervenuti spiegarono che egli usufruiva dell'adeguamento dell'impianto idrico condominiale, siccome risultante dalla sentenza n. 2658/2008 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato.
Circa le spese per gli impianti elettrici del locale autoclave, gli intervenuti eccepirono che il avrebbe goduto dell'autoclave una volta attivata la Pt_1
nuova linea.
Circa le passività degli esercizi precedenti (debiti verso , Parte_3
Schindler 1996, tassa Usl 1994, impresa Sarritzu, assicurazione 1995, tassa Usl
Pers 1995): il la eccepirono che: Persona_1
a) esse non creavano nocumento economico al Campus, privo di interesse giuridico ad agire;
b) i bilanci contenenti tali voci erano stati approvati e le somme ripartite e non vi era prova della prescrizione, con il rischio di azioni dei creditori.
*
Alla prima udienza del 31 maggio 2010, il eccepì –tra l'altro- la Pt_1
carenza di legittimazione in capo agli intervenuti e il loro difetto di interesse a resistere in giudizio.
Rimasto, in un primo momento, contumace, il Condominio si costituì
facendo proprie le domande, eccezioni e conclusioni formulate dai due
Pers condomini Persona_1
pagina 8 di 27 * * *
3. Con la sentenza n. 2788 pubblicata l'1 dicembre 2022, il Tribunale –per quanto rileva in questa sede- riconobbe l'interesse, ex art.100 c.p.c., dei condomini intervenuti a contrastare l'impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci condominiali e dei relativi riparti, data la ricaduta sulle sfere patrimoniali dei singoli, soggetti coobbligati al pagamento dei debiti ivi contabilizzati.
Nel merito, il primo giudice ritenne infondate le domande del sul Pt_1
rilievo che:
a) nessuna prova fosse stata fornita dal ricorrente in relazione alle
(generiche) contestazioni delle passività contabilizzate e, in particolare,
in relazione alla pretesa prescrizione e/o mancanza di pezze giustificative riferite ad alcune (non meglio specificate) voci ad esse relative;
b) l'istruttoria svolta (e in particolare le testimonianze assunte e la documentazione relativa ai lavori svolti da ) avesse Parte_5
dimostrato che:
• l'adeguamento degli impianti oggetto delle spese contestate dall'attore aveva riguardato anche i locali commerciali (in quanto la linea che collega il locale riscaldamento, che serve anche le unità
immobiliari del pur non essendo ancora materialmente Pt_1
collegata a tale locale, era stata adeguata ed appositamente predisposta per tale collegamento);
pagina 9 di 27 • tali spese (come già rilevato anche nella sentenza 2658 sopra citata) erano sicuramente relative a servizi comuni di cui usufruiscono anche i locali del (che avrebbe dovuto Pt_1
concorrere nella misura applicata, pacificamente conforme alle tabelle millesimali vigenti per tali spese generali);
• le doglianze del –sostanzialmente incentrate Pt_1
sull'invalidità dei bilanci e riparti approvati per insussistenza di
alcune voci di spesa e per insussistenza (o non addebitabilità al medesimo) delle spese per l'adeguamento degli impianti alla legge
46/90- si erano dimostrate infondate ed inidonee a giustificare l'annullamento (o la declaratoria di nullità) della delibera impugnata e la declaratoria di inesistenza dell'obbligo di contribuzione alle spese in esame.
Infine, il Tribunale condannò il ricorrente soccombente a rifondere gli intervenuti delle spese di lite, compensando, invece, le spese processuali nei rapporti col Condominio.
* * *
4. Contro la sentenza ha proposto appello Parte_1
4.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione (sollevata ritualmente e ribadita con le note autorizzate, in sede di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali) di difetto di legittimazione passiva in capo agli intervenuti, i quali non avevano provato con documenti il loro titolo di proprietà sulle unità abitative del
Condominio e la loro conseguente legittimazione a intervenire nel processo.
pagina 10 di 27 4.2 Con un secondo articolato motivo, il ha censurato il rigetto Pt_1
delle proprie doglianze e, in particolare, ha lamentato che:
a) il Tribunale non si fosse pronunciato sulla contestazione delle passività derivanti dagli esercizi precedenti approvati dall'assemblea e, in particolare, sulle passività (indicate al par. 2 che precede) inserite, per la prima volta, nel rendiconto 1 gennaio 1997-31 marzo 1998 (oggetto di pagamento parziale da parte sua con decreto ingiuntivo n. 1605/1997) e riportate nei successivi rendiconti (1 aprile 1998-31 marzo 1999; 1 aprile
1999-31 marzo 2000; 1 aprile 2001-31 marzo 2002) a eccezione di quello
1 aprile 2000-31 marzo 2001 nonché nel rendiconto del 1 aprile 2002-31
marzo 2003 (oggetto di impugnazione) nel quale era stata inserita anche la voce di debito adeguamento impianti elettrici legge 46/90 per euro
2.509,98 (da eseguire), per la quale egli aveva pagato euro 1.384,87 in forza del decreto ingiuntivo n. 165/2003 del giudice di pace di Cagliari;
b) il Tribunale non si fosse pronunciato sulla contestazione circa la mancata registrazione dei versamenti da egli compiuti, atteso che –
nonostante nel rendiconto di gestione dall'1 aprile 2001 al 31 marzo 2002
risultasse al 31 marzo 2000 un suo credito nei confronti del Condominio
di euro 263,84- con decreto ingiuntivo n. 270/2003 del Giudice di pace di Cagliari gli era stato ingiunto il pagamento di euro 860,17 risultanti dal rendiconto dall'1 aprile 2001 al 31 marzo 2002 e nel riparto consuntivo dall'1 aprile 2002 al 31 marzo 2003 nella voce Riporto Anno Precedente,
gli erano stati addebitati gli importi, non dovuti perché già corrisposti:
pagina 11 di 27 appartamento A: - euro 860.17; appartamento B: - euro 138,60, con conseguente erroneità e invalidità dei rendiconti degli anni successivi;
c) le quote condominiali da egli versate non erano state registrate, con conseguente invalidità di tutti i bilanci e dei riparti impugnati, dati gli errori di imputazione di spese, contrasto fra quadri contabili, irregolarità
nella redazione dei bilanci, la mancanza di chiarezza e trasparenza dei bilanci, che riportavano, di anno in anno, gli errori contabili preesistenti nella voce riporto anno precedente.
4.3 Con un terzo articolato motivo, il ha denunciato l'erronea ed Pt_1
omessa valutazione delle risultanze processuali, la grave manifesta ingiustizia e illogicità della motivazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia.
In particolare, l'appellante ha lamentato:
➢ di avere provveduto in proprio, prima dei lavori di adeguamento del Condominio, all'adeguamento e messa a terra e a norma dell'impianto elettrico delle proprie unità immobiliari ai civici n.30 e
32;
➢ di non utilizzare i servizi condominiali e di dovere essere, perciò, esonerato dal pagamento delle relative spese, ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
➢ che, conseguentemente, l'importo di euro 771,09 (indicato nella colonna spese generali sotto la voce: manutenzione straordinaria,
per l'adeguamento alla Legge 46/90) non avrebbe potuto essergli addebitato, atteso che dal preventivo dell'impresa esecutrice pagina 12 di 27 risultavano delle specifiche voci (quadro condominiale composto da
Pa
ascensore, luce ascensore, luce scala, autoclave, relè a tempo luce scala e autoclave) per servizi da egli non utilizzati e per importi comunque inferiori (euro 739,20) rispetto a quelli addebitati nel rendiconto;
➢ che la linea elettrica dell'impianto autoclave non risultava collegata ai propri locali commerciali, sicché per usufruirne egli avrebbe dovuto sostenere i lavori per collegarsi alla linea condominiale, alla quale sono collegati solo gli appartamenti;
➢ che il vano autoclave è in proprietà comune col
[...]
, il quale non era stato coinvolto nella spesa;
Controparte_8
➢ che l'istruttoria espletata avrebbe giustificato una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal primo giudice, in quanto i testi avevano confermato che i suoi locali commerciali non erano stati oggetto dell'intervento di adeguamento e che la linea di alimentazione elettrica di una futura autoclave, che allo stato non esisteva, non era collegata ai locali commerciali.
4.4 Con un quarto motivo (sia pure indicato come sesto), il ha Pt_1
ribadito le doglianze in ordine alle contestazioni sulle passività, sulle duplicazioni di pagamenti, sulla mancanza di documentazione e sulla prova degli atti interruttivi sulle voci indicate al par. 2 nonché quelle sulla mancata registrazione di versamenti di quote condominiali richieste e pagate più volte,
sulle irregolarità contabili, sulla violazione dei criteri di legge di ripartizione delle spese.
pagina 13 di 27 4.5 Con un quinto motivo (sia pure indicato anche esso come sesto), il ha censurato la regolamentazione delle spese processuali e chiesto la Pt_1
condanna degli intervenuti e del Condominio al pagamento delle spese del primo grado.
4.6 Senza affidarsi a uno specifico motivo di appello, l'appellante ha formulato alcune istanze volte a ottenere la revisione delle decisioni del primo giudice in ordine ai mezzi di prova, la decadenza dalla prova della controparte e la dichiarazione di incapacità a testimoniare di un teste.
Ancora, l'appellante ha chiesto la condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, ha dato atto di avere versato euro 5.382,00 ai Parte_1
condomini intervenuti in primo grado a mani del loro procuratore e ha chiesto la condanna dei rispettivi eredi alla restituzione dell'importo versato,
maggiorato degli interessi, oltre al maggior danno anche da rivalutazione
monetaria ex art. 1224 C.C.
*
5. Il Condominio nonché , e , in qualità CP_2 CP_3 Controparte_4
di eredi di e , in qualità di erede Persona_1 CP_5
di (contumace l'altra erede hanno resistito, eccependo: Per_2 CP_6
- in via preliminare di non accettare il contraddittorio sulle domande,
assunte nuove, relative alla mancata contabilizzazione dei pagamenti invocati dal al difetto di legittimazione degli intervenuti Pt_1 Parte_7
per mancata prova della proprietà su proprietà individuali del
[...]
pagina 14 di 27 Condominio, sulla domanda di danni ex art. 96 c.p.c. e sulla nuova domanda di
restituzione [delle] somme pagate a titolo di spese legali.
Nel merito, gli appellati hanno difeso la sentenza di primo grado, che aveva sostanzialmente accolto la loro prospettazione e, in particolare, la ricostruzione per cui il già usufruiva dei lavori di adeguamento dell'impianto Pt_1
elettrico condominiale eseguiti dal PU (impianto di messa a terra –posa di n.
2 picchetti profilati cortile parcheggio;
collegamenti equipotenziali tubazioni idriche;
installazione pozzetto di messa a terra cortile parcheggio;
rilascio certificato conformità) e avrebbe in seguito usufruito del contatore e della linea di alimentazione dell'autoclave una volta che questa fosse stata installata nel locale caldaia.
Richiamate le testimonianze in tale senso di due degli amministratori di condominio succedutisi nella gestione, gli appellati hanno invocato il riferimento del Tribunale alla sentenza n°2658/08 (da loro prodotta in primo grado come doc.12) la quale ebbe a stabilire che i proprietari dei locali
commerciali dovevano contribuire al pagamento delle spese comuni per i
servizi di cui usufruivano e fra questi, quelli di cui alla legge n.46/90.
*
Malgrado abbia rilasciato la procura all'avv. Giovanni Usai, CP_6
non si è costituita in giudizio, malgrado la regolare notificazione dell'atto di appello, ed è stata dichiarata contumace.
* * *
6. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
pagina 15 di 27 Il primo giudice si è pronunciato esclusivamente sull'eccezione di difetto di legittimazione degli intervenuti e su quella di difetto di interesse (formulata alla prima udienza di comparizione e con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.),
mentre nulla ha rilevato in ordine all'eccezione del Campus di difetto della
Pers qualità di condomini in capo al e alla sollevata dal Persona_1
ricorrente con la memoria conclusionale.
Il difetto di titolarità (attiva e passiva) può essere eccepito in qualunque momento del processo, trattandosi di una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali, salvo non operi un giudicato interno (Cass., ord. 17
giugno 2024, n. 16814).
Non configurandosi un'eccezione in senso stretto, la difesa in senso lato è
deducibile nelle comparse conclusionali e in appello (Cass., 17 agosto 2022, n.
24838).
Tanto osservato, deve ritenersi che, per sostenere la validità della deliberazione impugnata, gli intervenuti avrebbero dovuto dimostrare, tanto più
a fronte della contestazione da parte del la qualità di condomini Pt_1
attraverso la prova della titolarità su una proprietà individuale all'interno del condominio.
Con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in primo grado e con la comparsa di costituzione in questo grado, gli intervenuti si sono limitati a opporre di non accettare il contraddittorio sull'eccezione, senza dimostrare la titolarità del rapporto, come invece sarebbe stato loro onere.
Il loro intervento, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile.
pagina 16 di 27 *
7. Il secondo e quarto motivo, da esaminare unitariamente in quanto entrambi volti a contestare i rendiconti impugnati sotto il profilo della correttezza e affidabilità dei dati in essi inseriti, sono infondati e devono essere respinti.
Il primo rendiconto a consuntivo oggetto di approvazione con la delibera impugnata (1 aprile 2002-31 marzo 2003), sotto la voce Riporto Anno prec.
indica gli importi -138,60 (app. B) e -860,17 (app. A), che corrispondono ai saldi (in questi casi negativi) delle annualità precedenti.
Per stessa dichiarazione dell'odierno appellante, tali saldi sono stati oggetto del rendiconto del periodo 1 aprile 2001-31 marzo 2002 approvato dall'assemblea e che non risulta, però, oggetto di impugnazione da parte del
Pt_1
Tali importi, pertanto, non possono essere oggetto di contestazione in questa sede, con conseguente irrilevanza di tutti i profili sollevati dal condomino in relazione alle passività indicate a bilancio, ai propri crediti nei confronti del
Condominio e ai pagamenti effettuati nel periodo precedente a quello oggetto dei rendiconti per cui è causa.
Per principio accolto anche dal Giudice di legittimità, il consuntivo per successivi periodi di gestione deve riportare, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti.
Una volta approvato dall'assemblea, il rendiconto può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del pagina 17 di 27 credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante.
In sostanza, dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore,
che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, ai sensi dell'art. 1137, primo comma, c.c. (Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4306), discende l'insorgenza (nonché la prova) dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese.
In forza di un principio di continuità, il rendiconto condominiale deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice e di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo (Cass., 24 settembre
2020, n. 20006).
Non vale invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione,
vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass., 21 agosto 1996, n. 7706).
Non avendo il impugnato i rendiconti relativi agli esercizi Pt_1
precedenti a quelli per cui è causa, l'esattezza e la legittimità di quei saldi non possono essere oggetto di contestazione in questa sede.
*
8. Il terzo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 18 di 27 Secondo il primo giudice l'istruttoria svolta (ed in particolare le
testimonianze assunte e la documentazione relativa ai lavori svolti dal
[...]
) dimostra: che l'adeguamento degli impianti oggetto delle spese Pt_5
contestate dall'attore ha riguardato anche i locali commerciali (in quanto la
linea che collega il locale riscaldamento, che serve anche le unità immobiliari
del pur non essendo ancora materialmente collegata a tale locale è Pt_1
stata “adeguata” ed appositamente predisposta per tale collegamento); che
dette spese (come già rilevato anche nella sentenza 2658 sopra citata) sono
sicuramente relative a servizi comuni di cui usufruiscono anche i locali del
(che vi deve quindi concorrere nella misura applicata, pacificamente Pt_1
conforme alle tabelle millesimali vigenti per tali spese generali).
Tale valutazione non può essere condivisa.
All'udienza del 31 ottobre 2012 il teste , titolare dell'impresa Parte_5
individuale incaricata dal Condominio dell'esecuzione della parte elettrica dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale alla l. 46/1990,
spiegò:
- di avere eseguito i lavori personalmente, avvalendosi anche dell'ausilio di un collaboratore (capo 2b);
- di avere inviato al Condominio su richiesta del campus la nota del 21 novembre 2009 contenente la descrizione dei lavori eseguiti (capo
2 e capo 5);
- che la linea elettrica che fuoriusciva dal vano scala attraversava il cortile esterno per terminare in una scatola nel vano riscaldamento e pagina 19 di 27 non era collegata ad alcun impianto condominiale funzionante (capi 2a-
2c);
- che i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico commissionatigli dal Condominio avevano avuto a oggetto solo gli appartamenti e non avevano riguardato i locali commerciali del Pt_1
(capi 4a-4b);
A precisazione di quanto già indicato al capo 2c, il PU spiegò anche che la linea elettrica esterna non è collegata al quadro condominiale [e] non
riguarda gli appartamenti ma l'impianto elettrico condominiale. È il quadro
elettrico del vano scala. La messa a terra è stata realizzata per 11 unità
abitative e per l'impianto elettrico condominiale.
Sentito alla stessa udienza, il teste ha indicato di avere Tes_1
eseguito, nei muri del vano scala e nei singoli appartamenti, le tracce per l'impianto elettrico e di non essere intervenuto nei locali commerciali del
(capo 2a e capi 4-4b). Pt_1
Sulla scorta di tali deposizioni, può ritenersi provato che gli interventi di adeguamento dell'impianto abbiano riguardato esclusivamente porzioni dell'edificio condominiale e servizi che il non utilizza (è pacifico e Pt_1
provato attraverso l'escussione dei testi e che i suoi Tes_2 Testimone_3
locali affaccino sulla pubblica via e non abbiano un accesso dalle scale condominiali).
Dalle deposizioni sopra riassunte risulta, in conclusione, che:
- i lavori abbiano riguardato solo le unità abitative e l'impianto elettrico condominiale (messa a terra degli undici appartamenti e pagina 20 di 27 dell'impianto elettrico condominiale), senza interventi sui locali commerciali;
- la linea dell'autoclave fosse collegata solamente al quadro elettrico condominiale ubicato nel vano scale e non ai locali commerciali del il quale, pertanto, non potrebbe usufruire del servizio Pt_1
neanche se in un futuro dovesse essere, effettivamente, installata l'autoclave che, alla data dei lavori, era inesistente.
Non vale osservare che, all'udienza 21 ottobre 2015, la teste , Tes_4
amministratore del Condomino appellato nell'anno 2002, abbia indicato che i lavori avessero riguardato anche i locali commerciali del Pt_1
La genericità di tale deposizione non vale a incrinare in alcun modo l'attendibilità degli specifici elementi fattuali ricavabili dalla sicura deposizione resa dagli artigiani che hanno eseguito i lavori nel fabbricato.
Conseguentemente, in applicazione del principio previsto dall'art. 1123,
secondo comma, c.c. (per cui la partecipazione a ciascuna spesa debba essere proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa comune)
il proprietario dei locali commerciali, non collegati in alcun modo all'impianto oggetto di intervento, non deve partecipare alle relative spese.
L'obbligazione di concorrere alle spese in relazione all'uso, da intendersi in senso soggettivo ma in relazione alla destinazione del bene ai condomini in misura diversa, implica che il condomino non sia tenuto a sopportare le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano arrecargli utilità.
pagina 21 di 27 L'obbligo di contribuire alle spese deve essere fondato sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune sicché se la cosa oggetto dell'intervento -come nella fattispecie- non può servire ad uno o più condomini non vi è obbligo di contribuire alle spese (Cass., ord. 8
settembre 2021, n. 24166).
In conclusione, la delibera impugnata deve essere annullata nella parte in cui approva il rendiconto 1 aprile 2002-31 marzo 2003 che pone a carico del quale proprietario dell'unità B (21,064 millesimi) e dell'unità A Pt_1
(43,679 millesimi), la complessiva spesa di euro 49,90, corrispondente a
64,739 millesimi della spesa di euro 771,09 indicata nel prospetto quale voce delle spese generali.
Per scrupolo di motivazione, deve essere precisato che la delibera non deve essere oggetto di annullamento se non limitatamente a quella voce delle spese generali, unica addebitata pro quota al e oggetto di contestazione. Pt_1
*
L'obbligo del di concorrere alla spesa non può essere fondato sulla Pt_1
sentenza n. 2658/2008 del Tribunale di Cagliari, in quanto, seppure la sentenza gravata abbia indicato che le spese di adeguamento degli impianti (come già
rilevato anche nella sentenza 2658 sopra citata) sono sicuramente relative a
servizi comuni di cui usufruiscono anche i locali del (pag. 14), occorre Pt_1
considerare che:
• è contestato esplicitamente dal che la sentenza citata Pt_1
riguardi la materia oggetto di causa;
pagina 22 di 27 • la sentenza in questione non è in atti, in quanto non prodotta in questo giudizio di appello dagli appellati, che l'avevano prodotta in primo grado (doc. 12);
• il primo giudice non ha trascritto alcun passaggio della sentenza né ha fatto una minima attendibile sintesi della stessa sicché non è
dato verificare il contenuto della decisione;
• contraddittoriamente, in un passaggio della motivazione, la sentenza impugnata afferma doversi escluder[e] che la sentenza
n.2658/08, che si è limitata ad annullare la delibera assembleare del
25.5.2006, possa costituire giudicato in ordine alla debenza delle
somme qui contestate dal ricorrente.
*
Le istanze istruttorie dell'appellante devono essere respinte in quanto:
• irrilevanti con riguardo alla domanda di annullamento della delibera per mancanza di trasparenza dei rendiconti, per trascinamento di passività pregresse inesistenti e mancata registrazione di pagamenti eseguiti;
• superflue ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento della delibera per imputazione delle spese di intervento di adeguamento dell'impianto elettrico.
* * *
9. Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento del relativo quinto motivo di impugnazione.
pagina 23 di 27 In ragione della soccombenza, gli intervenuti in primo grado devono essere condannati alla rifusione delle spese in favore del stante la loro Pt_1
soccombenza, al pari dei loro eredi convenuti in questo giudizio di appello.
L'accoglimento solo parziale della domanda attrice giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite tra il e il Condominio, Pt_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento della restante metà.
Sullo scaglione determinato sulla base dell'intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall'attore (Cass., 4 settembre 2023, n. 25721), i compensi sono determinati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi studio,
introduttiva e di decisione per il giudizio d'appello.
Nei rapporti con gli intervenuti spetta al anche la maggiorazione Pt_1
dei compensi per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
*
È infondata la domanda del di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Pt_1
del Condominio e degli altri appellati.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass., ord. 30 maggio 2023, n. 15175).
Come risulta dalla parte espositiva, l'appellante non ha svolto deduzione alcuna sul punto, sicché la sua domanda non può che essere respinta.
pagina 24 di 27 *
Deve essere, invece, accolta la domanda di ripetizione delle somme
Pers corrisposte al e alla a titolo di spese del giudizio di Persona_1
primo grado.
Pers Di fronte all'allegazione dell'avvenuto pagamento, gli eredi Per_1
si sono limitati a indicare di non accettare il contraddittorio sul punto, senza negare di avere ricevuto le somme.
Conseguentemente, stante il venire meno del titolo della prestazione patrimoniale per modifica della statuizione di primo grado, , CP_2 CP_3
e , in qualità di eredi di e Controparte_4 Persona_1
e in qualità di eredi di sono tenuti a CP_5 CP_6 Per_2
corrispondere al ognuno per la propria quota ereditaria, il Pt_1
complessivo importo di euro 5.382,00, maggiorato degli interessi al tasso legale legali, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass., 12
novembre 2021, n. 34011).
Non spetta la rivalutazione su tali somme, atteso che l'obbligazione in questione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, secondo comma, c.c.
Non avendo l'interessato svolto allegazione alcuna, la rivalutazione non gli spetta.
pagina 25 di 27
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Pt_1
contro la sentenza n. 2788/2022 del Tribunale di Cagliari,
[...]
che per il resto conferma, e, per l'effetto,
2. dichiara inammissibile l'intervento in causa di e Per_2
Persona_1
3. annulla la delibera 10 novembre 2009 del Condominio
[...]
a Quartu Sant'Elena, nella parte Controparte_1
in cui ha addebitato a l'importo complessivo di Parte_1
euro 49,90 a titolo di spese di spese generali;
4. condanna , e , in qualità di CP_2 CP_3 Controparte_4
eredi di e e Persona_1 CP_5 CP_6
in qualità di erede di ognuno per la propria quota
[...] Per_2
ereditaria, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in complessivi:
o euro 1.045,19, di cui euro 662,00 per compensi, euro
198,60 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma,
d.m. 55/2014, euro 55,50 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il primo grado di giudizio;
o euro 1.183,89, di cui euro 673,00 per compensi, euro
201,90 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma,
d.m. 55/2014, euro 177,75 per spese esenti, comprese spese pagina 26 di 27 generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il presente giudizio;
5. dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna il Condominio alla rifusione della restante parte che liquida in complessivi
• euro 408,40, di cui euro 331,00 per compensi, euro
27,75 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il primo grado di giudizio;
• euro 475,90, di cui euro 336,50 per compensi, euro
88,90 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il presente giudizio.
6. condanna , e , in qualità di CP_2 CP_3 Controparte_4
eredi di e e Persona_1 CP_5 CP_6
in qualità di eredi di a corrispondere al
[...] Per_2 Pt_1
ognuno per la propria quota ereditaria, il complessivo importo di euro 5.382,00, maggiorato degli interessi al tasso legale legali, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Cagliari, 4 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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