Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2067 R.G. Cont. Anno 2020,
VERTENTE TRA
- , rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine Lombardi;
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
- , rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Angela Argenio e Controparte_1 dall'avv. Antonella Rinaldi;
CONVENUTO/OPPOSTO
- in persona del Sindaco l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Controparte_2
Carrozza;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: ricorso ex art. 615 comma II c.p.c., avverso il pignoramento mobiliare presso terzi, notificato in data 30/4/2019 - N. 1432/2019 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
con ricorso ex art. 615 comma II c.p.c., depositato nel procedimento N. Parte_1
1432/2019 R.G.E., formulava opposizione, con istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso il pignoramento presso terzi notificatogli, in data 30/4/2019, da , con il quale Controparte_1 quest'ultimo pignorava, presso il Comune di la somma di €. 16.308,81, sulla scorta dell'atto CP_2 di precetto per l'importo di € 10.872,54, notificato in data 16.4.2019, susseguente alla sentenza n.
29.3.2019 della Corte di Appello di Napoli.
L'opponente, a sostegno della propria opposizione, evidenziava che sulla scorta della stessa sentenza era pendente anche il proc. N. 1752/2014 R.G.E. (a cui era stato riunito il proc. N. R.G.
1823/2014) e l'ulteriore procedimento esecutivo N. 1781/14 R.G.E. e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere per ne bis in idem.
Il debitore evidenziava, inoltre, che la Corte di Appello di Napoli non aveva Parte_1 condannato “in solido” ed essa stessa a pagare in favore di ciascuna parte Parte_2 costituita (fra cui il sig. ), ma entrambi al pagamento della somma complessiva di € CP_1
8.835,00, di tal che, la somma complessiva andava divisa per due non sussistendo la solidarietà e la indivisibilità del rapporto sostanziale.
Nel merito, eccepiva: a) l'impignorabilità del credito del Parte_1 Controparte_2 stante l'equiparazione degli impiegati comunali ai dipendenti pubblici (per effetto dell'art. 1 comma 137 della legge 30/12/2004, legge Finanziaria 2005), fino al concorso del quinto per gli stipendi;
b) la nullità della dichiarazione resa dal terzo Comune di evidenziando che il CP_2
proprio credito era maturato in periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto, diversamente da come rappresentato agli atti del Controparte_2
In data 20/03/2020 il G.E. dr.ssa Ievolella (sulla scorta della dichiarazione positiva del Comune di resa il 22/05/2019 e della successiva dichiarazione positiva del 12/02/2020, a chiarimento CP_2 della prima ed integralmente confermativa della stessa), emanava l'Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, dove così statuiva: “…esaminata la dichiarazione del terzo, Comune di
e successivi chiarimenti da cui si evince l'esistenza di somme accantonate per la presente CP_2 procedura, come da precisazione agli atti;
…..assegnava le somme pignorate ordinando al terzo
Comune di di pagare le somme come assegnate …ed al contempo assegnava il termine di CP_2 giorni 30 per l'avvio del giudizio di merito”.
-2 di 8- L'opponente, pertanto, introduceva l'odierno giudizio di merito, ribadendo i motivi già dedotti col ricorso in opposizione.
Il creditore opposto , nei propri scritti, evidenziava che: a) le eccezioni Controparte_1
sollevate dal ricorrente non avrebbero potuto trovare spazio nel presente giudizio, essendo di esclusiva competenza per materia del giudice amministrativo e, in ogni caso, del giudice dell'esecuzione; b) le eccezioni sollevate dalla debitrice andavano, tutt'al più, proposte Pt_1
con opposizione ex art 617 c.p.c., avendo ad oggetto regolarità formali degli atti della procedura esecutiva, che sarebbero inammissibili in quanto tardivamente proposte.
Il terzo pignorato opposto, si costituiva evidenziando: a) la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva nel presente giudizio e nell'intero procedimento espropriativo, in quanto con decreto del Presidente della Repubblica del 20.07.2016, in seguito alla deliberazione di dissesto finanziario del dell'11/5/2016, veniva nominato un Commissario Controparte_2
Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'adozione di debiti. Pertanto, l'azione esecutiva promossa da non poteva essere intrapresa nei confronti del in quanto Parte_1 Controparte_2 ente in dissesto e vista la nomina dell'Organo Straordinario di liquidazione. Pertanto, non potendo essere sottoposte a pignoramento le somme da parte del signor , stante lo Controparte_1
stato di dissesto del Comune, il pignoramento andava dichiarato nullo ed inefficace.
Nel corso dell'odierno giudizio venivano depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 16/11/2023, la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente, però, con ordinanza del 5 marzo 2024, il giudice, considerato che “l'opponente
, con ricorso depositato nel procedimento di esecuzione N. 1432/2019 R.G.E., Parte_1 formulava opposizione ex art. 615 comma II c.p.c….evidenziando che dagli atti del proc. n.
1432/2019 R.G.E. si rileva, altresì, l'esistenza di un'ulteriore opposizione ex art. 617 II comma
c.p.c. formulata da , avverso l'ordinanza di assegnazione …che l'opponente, Parte_1
a sostegno della propria opposizione ex art. 615 c.p.c., evidenzia, inoltre, che sulla scorta della stessa sentenza della Corte di Appello di Napoli sopra richiamata, è pendente anche il proc. N.
1752/2014 R.G.E. (a cui sarebbe riunito il proc. N. R.G. 1823/2014), nonché l'ulteriore procedimento esecutivo N. 1781/14 R.G.E. …che, occorre verificare se, relativamente ai suindicati procedimenti di esecuzione (che si fonderebbero, a detta dell'opponente, sullo stesso titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione n. 1432/2019, oggetto della presente
-3 di 8- opposizione), recanti i numeri N. 1752/2014 R.G.E., N. 1823/2014 R.G.E. e N. 1781/14 R.G.E., siano state proposte opposizioni ex art. 615 e/o 617 c.p.c. e, in caso affermativo, i giudici assegnatari, le parti del giudizio, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione e l'esito delle stesse …che occorre verificare, altresì, se nella richiamata opposizione, ex art. 617 comma
II c.p.c., formulata nel proc. n. 1432/2019 R.G.E., sia stata iscritta a ruolo la fase di merito e, in caso affermativo, il giudice assegnatario e l'esito della stessa”, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che la Cancelleria provvedesse a documentare le circostanze sopra specificate, fissando per tale adempimento l'udienza del 5 Giugno 2024.
Con nota del 18 marzo 2024 la Cancelleria documentava che, relativamente alla riferita opposizione, ex art. 617 comma II c.p.c., formulata nel proc. n. 1432/2019 R.G.E., non risultavano iscritte a ruolo opposizioni, mentre non forniva informazioni in riferimento alle procedure recanti i numeri 1752/2014 R.G.E., 1823/2014 R.G.E. e 1781/14 R.G.E., non essendo di propria competenza.
Pertanto, all'udienza del 5 giugno 2024, preso atto “che la certificazione prodotta dalla
Cancelleria, in data 18/03/2024 … non fornisce tutti i chiarimenti richiesti, limitandosi alle informazioni relative al fascicolo processuale n. 1432/2019 R.G.E. (unico procedimento al quale ha potuto accedere) … che occorre verificare se, relativamente ai suindicati procedimenti di esecuzione (che si fonderebbero, a detta dell'opponente, sullo stesso titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione n. 1432/2019, oggetto della presente opposizione), recanti i numeri
N. 1752/2014 R.G.E., N. 1823/2014 R.G.E. e N. 1781/14 R.G.E., siano state proposte opposizioni ex art. 615 e/o 617 c.p.c. … e che, all'udienza del 5 Giugno 2024, l'avv. Carmine Lombardi, difensore di , si è reso disponibile a produrre l'ulteriore documentazione Parte_1 richiesta dal giudice;
DISPONE che l'avv. Carmine Lombardi depositi, in copia conforme, la documentazione necessaria, probante i chiarimenti richiesti dal giudice …fissa(ndo) a tal fine,
l'udienza del 26 Settembre 2024, disponendo che l'avv. Carmine Lombardi depositi la suindicata documentazione nel termine di 15 giorni prima dell'udienza”.
Con nota di deposito del 22 ottobre 2024, l'avv. Lombardi non ottemperando al proprio precedente impegno, si limitava a produrre: “- frontespizio telematico del fascicolo di esecuzione mobiliare
R.G. 1752/2014 anche nei confronti della dott.ssa - frontespizio telematico del fascicolo Pt_1
di esecuzione telematica R.G. 1823/2014; - atto di citazione in copia del pignoramento presso terzi dell'avv. Ferrara da cui è sorto il fascicolo di esecuzione R.G. 1781/2014. Evidenzia(ndo) che detti fascicoli sono in parte cartacei (sostanzialmente per gli atti rilevanti ai fini della presente
-4 di 8- procedura: pignoramento presso terzi e titolo posto a base della esecuzione), per cui si chiede
l'acquisizione da parte del G.E. dell'intero fascicolo presso la cancellerai competente”.
Il giudice, pertanto, all'udienza del 23/10/2024, preso atto di quanto sopra e ritenendo compiuta l'istruzione, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si osservi che l'odierno giudizio di merito è relativo all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma II c.p.c., proposta in data 2/10/2019, che si fonda su 4 motivi che riguardano: 1) la presunta litispendenza dell'odierno procedimento con altri giudizi;
2)
l'asserita natura non solidale del diritto di credito azionato da;
3) l'asserita Controparte_1 impignorabilità del credito del stante l'asserita equiparazione degli impiegati Controparte_2
comunali ai dipendenti pubblici;
4) la presunta nullità della dichiarazione resa dal terzo
[...]
CP_2
Pertanto, non costituiscono oggetto del giudizio di opposizione le altre eccezioni sollevate dall'opponente, in corso di causa, che riguardano anomalie del giudizio svoltosi dinanzi al G.E. relative alla dichiarazione del terzo, alla legittimazione del soggetto così come individuato dal
G.E. nell'ordinanza di assegnazione ed altre criticità.
Tutti i profili di criticità dell'ordinanza di assegnazione, che pure non sfuggono a questo giudice, andavano, evidentemente, opposti ex art. 617 II comma c.p.c.
In merito, è solo il caso di sottolineare che l'impugnazione ex art. 617 II comma c.p.c., all'ordinanza di assegnazione, laddove proposta, darebbe corso ad autonomo giudizio di opposizione.
Fatta questa opportuna precisazione, si evidenzia che le censure sollevate dall'opponente nel ricorso in opposizione, ex art. 615 II comma c.p.c. (si ribadisce, le sole censurabili da questo giudice) si appalesano di scarso pregio e, pertanto, comportano il rigetto della stessa, per le ragioni di seguito specificate.
Orbene, per quanto risulta agli atti di questo giudizio, sulla base delle certificazioni versate dalla cancelleria, su richiesta del giudice e prodotte dalle parti del giudizio, non v'è prova della pendenza di altri procedimenti nei quali richiederebbe il pagamento dello stesso Controparte_1
credito.
-5 di 8- Nello specifico, non risultano, come documentato dalla cancelleria, iscritte a ruolo opposizioni, ex art. 617 comma II c.p.c., formulata nel proc. n. 1432/2019 R.G.E.; mentre, in riferimento alle procedure esecutive recanti i numeri 1752/2014 R.G.E., 1823/2014 R.G.E. e 1781/14 R.G.E., non
è stata fornita la prova che le riguardino lo stesso credito oggetto del procedimento esecutivo n.
1432/2019 R.G.E. o, comunque, che ne sia attualmente parte. Controparte_1
Nello specifico si evidenzia che, anche nelle procedure in cui era parte in Controparte_1
causa, ha documentato rituale atto di rinuncia e che, pertanto, per quanto risulta a questo giudice dagli atti di causa, l'unico procedimento in cui il creditore ha inteso procedere al recupero delle proprie spettante è quello pendente dinanzi alla dott.ssa Ievolella, recante il NRG 1432/2019.
Il debitore opponente lamenta, inoltre, che la Corte di Appello di Napoli, con Parte_1 sentenza n. 1792/2019 del 29.3.2019, non aveva condannato “in solido” ed Parte_2
essa stessa a pagare in favore di ciascuna parte costituita (fra cui il sig. ), ma entrambi CP_1
al pagamento della somma complessiva di € 8.835,00, di tal che, la somma complessiva andava divisa per due non sussistendo la solidarietà e la indivisibilità del rapporto sostanziale.
Tale doglianza non riguarda il diritto di a procedere ad esecuzione ma, tutt'al Controparte_1 più, la consistenza dell'importo che il creditore poteva, sulla base del titolo rappresentato dalla citata sentenza della Corte di Appello, mettere in esecuzione e, pertanto, il quomodo dell'esecuzione, a cui avrebbe dovuto opporsi ex art. 617 II comma c.p.c., nel Parte_1 termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto.
In ogni caso, dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29.3.2019 N.
1792/2019 emerge con chiarezza l'esistenza di un unico ed indivisibile rapporto sostanziale, con unica domanda di risarcimento danni nei confronti, tra gli altri, di , con un Controparte_1
unico atto di citazione, un unico avvocato, senza suddivisione della quota del danno in capo a ciascuno degli attori, ma in via unica e solidale tra gli stessi.
Per quanto attiene alla dichiarazione resa dal terzo di l'opponente ne eccepisce la CP_2 CP_2 nullità (nei termini positivi della dichiarazione integrativa depositata all'udienza del 20.6.2019), lamentando che il credito della dott.ssa non sarebbe stato ancora accertato e che sarebbe Pt_1 diventato certo, liquido ed esigibile, soltanto con l'accettazione della proposta dell' e con la Pt_3
sottoscrizione del successivo atto di transazione.
Tale eccezione si appalesa priva di pregio, laddove l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nella propria dichiarazione del 22 Maggio 2019, chiarisce, in maniera limpida, che il credito di
-6 di 8- ammonta ad € 103.362,92, oltre interessi, è assistito da privilegio e che, Parte_1
pertanto, non sarà soggetto a proposta transattiva ex art. 258 D, Lgs. 267/2000 e, infine, che non è stato ancora liquidato in quanto grava su sentenza di condanna della Corte dei Parte_1
Conti di € 50.000,00, oltre interessi.
Il credito di di oltre 50.000,00, pertanto, anche al netto di eventuali Parte_1
compensazioni per la citata sentenza della Corte dei Conti, era assolutamente capiente ed in grado di soddisfare il precetto di . Controparte_1
Quanto, infine, alla lamentata impignorabilità del credito del la stessa deve Controparte_2
ritenersi priva di pregio.
Preliminarmente, si rende necessaria una pur breve ricognizione delle disposizioni applicabili al caso di specie, a partire dall'art. 545 c.p.c., che è la norma che stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendio, pensione e trattamento di fine rapporto, come di ogni altra indennità relativa al rapporto di lavoro, disponendo che tali somme possono essere generalmente pignorate nella misura di un quinto, o nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari.
Con l'ordinanza 19708 del 2018, inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito la possibilità di sottoporre a pignoramento il trattamento di fine rapporto, anche in epoca precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, pur dovendosi differire l'effettiva “esigibilità” delle somme al termine del rapporto.
Secondo la richiamata ordinanza, le quote accantonate del TFR sono, infatti, intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili.
Nulla osta, pertanto, alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere “eseguita” prima che maturino le condizioni per il pagamento.
E' solo il caso di sottolineare che tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici, in quanto l'originario regime d'impignorabilità del trattamento di fine servizio è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze della Corte Costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997, che hanno equiparato il regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio dei lavoratori del settore privato ai pubblici dipendenti.
-7 di 8- La Corte di Cassazione ha pronunciato il sopra citato principio di diritto, a seguito del ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, dichiarando l'inefficacia del pignoramento promosso nei confronti di una dipendente del Miur, aveva affermato la non assoggettabilità a pignoramento di somme – l'indennità di fine servizio dovuta dall' CP_3
(ora – non ancora esigibili. CP_4
La Suprema Corte ha affermato, invece, la piena assoggettabilità a pignoramento delle somme dovute al debitore/dipendente dell'indennità di fine rapporto, senza operare più alcuna distinzione tra dipendenti del settore privato e pubblico.
Si legge, infatti, nella citata ordinanza: “…pur nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede altresì la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare), resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso. Poiché, come attestato anche dall'art. 553, commi primo e secondo, cod. proc. civ., i presupposti per
l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento. Infatti, poiché il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, egli potrà opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme…” (Corte di Cassazione, Ord. n.
19708 del 2018).
La dichiarazione resa dal ppare, poi, corretta, veritiera ed osservante dei parametri dell'art. Pt_3
547 c.p.c. e dettagliata, laddove emerge, con assoluta chiarezza, che le “indennità di posizione da lavoro dipendente” erano nella disponibilità del Pt_3
Dispone il primo comma dell'art. 547 c.p.c. che "il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme
è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che alcuna censura possa essere mossa al terzo pignorato e che la dichiarazione, ex art. 547 c.p.c., sia completa, veritiera ed esaustiva. Pt_3
-8 di 8- Il credito di presso il Comune di “per indennità di posizione da lavoro Parte_1 CP_2 dipendente” era pertanto pignorabile, seppur nei termini di cui all'art. 545 c.p.c. che non risultano violati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione ed in proporzione della diversa attività svolta dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c., formulata da con tutte le Parte_1
conseguenze di legge;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, come Parte_1
di seguito specificato: a) in favore del convenuto che liquida Controparte_1
complessivamente nella somma di € 2.540,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, con distrazione agli avv.ti Angela Argenio e Antonella Rinaldi, che si sono dichiarate antistatari;
b) in favore del convenuto in persona del l.r.p.t., che liquida nella complessiva somma Controparte_2 di € 1.278,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, lì 12 Febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-9 di 8-