Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/09/2025, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07435/2025REG.PROV.COLL.
N. 09164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9164 del 2023, proposto da ED LI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , AL EO e CC EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione LI, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco e dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Bari; Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LI (Sezione Prima) n. 982/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. ED LI (articolazione della Federazione Italiana della Caccia riconosciuta, ai sensi dell’art. 34 l. 157/1992, portatrice degli interessi dei propri iscritti che svolgono l’esercizio venatorio in LI) e i signori EO AL e EL CC (cacciatori residenti rispettivamente in Andria e Locorotondo e iscritti all’A.T.C. Bari) hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la LI, Sez. I, ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti (odierni appellanti) per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della LI 29 novembre 2021 n. 1932 di ampliamento del perimetro delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Gli appellanti premettono quanto segue.
2.1. Con deliberazione del 22 marzo 2016, n. 314, la Giunta Regionale della LI ha approvato il piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il relativo Regolamento, individuando, di intesa con l’Ente Parco dell’Alta Murgia, i confini delle aree contigue, ai sensi dell’art. 32, comma 2, l. 394/1991, all’interno delle quali l’attività venatoria è consentita nella sola forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti nei Comuni dell’area naturale protetta e delle aree contigue.
Detta deliberazione è stata preceduta da una fase istruttoria nel corso della quale il piano per il Parco è stato tra l’altro sottoposto alla procedura di AS e Valutazione di incidenza, con esito positivo (come risulta dal parere di cui alla determinazione del dirigente del Servizio Ecologia n. 227 del 24 giugno 2015).
2.2. Nell’anno 2019 il Consiglio Direttivo del Parco dell’Alta Murgia ha condiviso la proposta di candidatura a Geoparco Unesco non solo dei territori ricompresi nel Parco, ma anche delle aree ad esso contigue; è stata avviata una fase di interlocuzione tra il Consiglio Direttivo del Parco, la Regione LI - Servizio Regionale Parchi e le amministrazioni comunali territorialmente interessate, allo scopo di definire la perimetrazione delle aree contigue e il relativo Regolamento.
2.3. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1932 del 29 novembre 2021, pubblicata sul BURP n. 5 del 14 gennaio 2022, la Regione LI ha definitivamente approvato la nuova perimetrazione delle aree contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, rinviando a successivi piani e programmi le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive.
2.4. ED LI e i signori EO AL e EL CC hanno impugnato davanti al T.a.r. LI la deliberazione della Giunta Regionale della LI 29 novembre 2021 n. 1932 e gli atti presupposti, contestandone la legittimità sotto diversi profili (I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, l. 6.12.1991, n. 394; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere, per carenza di necessario presupposto, violazione del giusto procedimento, illogicità e carenza di motivazione; II. Violazione art. 6 d.lgs. 3.04.2006, n. 152, artt. 5 e 8 d.P.R. 357/97, art. 3 l.r. della LI 14.12.2012, n. 44; eccesso di potere per carenza di presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; III. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione; violazione dell’art. 10, comma 3, l. 11.2.1992, n. 157, art. 7 l.r. della LI 20.12.2017, n. 59; violazione art. 14, comma 3, l. 11.2.1992 n. 157; violazione artt. 7 e 16 l.r. della LI 20.12.2017, n. 59 e dell’art. 6 del Regolamento n. 5/2021).
2.5. Con sentenza n. 982/2023, il T.a.r. LI, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione LI, ha respinto il ricorso nel merito.
3. Tanto premesso, gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata con tre articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono: omessa e comunque insufficiente pronuncia circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. 6 dicembre 1991, n. 394.
Evidenziano che con il primo motivo di ricorso avevano censurato la deliberazione regionale sotto tre diversi profili:
a) sotto il primo profilo, lamentavano che le aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia sarebbero state irragionevolmente e immotivatamente ampliate a dismisura; l’ampliamento delle aree contigue si fonderebbe sull’unico presupposto della mera “proposta di candidatura” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia a Geoparco Unesco; avevano evidenziato che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, l. 394/1991, ai fini dell’ampiamento delle aree contigue deve sempre sussistere, in concreto, l’esigenza di intervenire per assicurare la conservazione dei valori esistenti.
Tali esigenze non sarebbero state adeguatamente rappresentate nella deliberazione impugnata.
A loro giudizio, solo laddove il Parco Nazionale dell’Alta Murgia avesse ottenuto il riconoscimento Unesco, la Regione sarebbe stata legittimata a valutare la necessità di estendere i confini delle aree contigue al Parco.
Il T.a.r. (cfr. par. 4.2 della sentenza impugnata), nel dare atto che la deliberazione impugnata è stata adottata all’esito di una sostenuta e prolungata attività istruttoria, ha ritenuto giustificata la scelta di ampliare le aree contigue in ragione della connessa scoperta, operata da un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università di Utrecht, della cd. “Grande Adria”, continente sprofondato circa 240 milioni di anni fa dando vita a numerose catene montuose di cui l’Alta Murgia e l’area delle “ Premurge ” rappresentano l’ultimo lembo.
Ribadiscono che il presupposto dell’ampliamento delle aree contigue non può essere rinvenuto nella mera “proposta di candidatura” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia a Geoparco UNESCO.
b) Sotto altro profilo, avevano censurato la deliberazione impugnata, per violazione dell’art. 32 l. 394/1991, in relazione alla mancata contestuale definizione di piani e programmi di gestione unitamente alla rideterminazione dei confini delle aree contigue.
Censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto immune dalle dedotte censure la riserva di adozione di piani e programmi, che invece (a giudizio degli appellanti) si porrebbe in contrasto con l’art. 32 l. 394/1991.
c) Sotto ulteriore profilo, i ricorrenti avevano censurato la delibera della Giunta Regionale n. 1932 del 29 novembre 2021, in relazione alla dedotta carenza di motivazioni in ordine alla necessità di ampliare in modo così vasto le aree contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
L’amministrazione regionale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la originaria configurazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia con il perimetro delle sue aree contigue, come recepito tra l’altro nel PFVR approvato nel luglio 2021, non sarebbe stato idoneo a sostenere la sua candidatura a Geoparco Unesco.
A giudizio degli appellanti, non sarebbe sufficiente a tale riguardo né il richiamo alla scoperta della cd. “Grande Adria”, né il pericolo di realizzazione di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono: omessa e comunque insufficiente pronuncia circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione; violazione art. 6 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; artt. 5 e 8 d.P.R. 357/97; art. 3 l.r. della LI 14 dicembre 2012 n. 44.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti avevano censurato la delibera della Giunta Regionale n. 1932 del 29 novembre 2021, sotto un primo profilo, in quanto l’ampliamento del perimetro delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia non sarebbe stato preceduto dall’espletamento della AS da parte dell’amministrazione regionale, che ne era invece onerata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 152/2006 e dell’art. 3, comma 3 lett. b), l.r. della LI n. 44/2012.
Il giudice di primo grado ha giustificato l’omesso espletamento della AS in ragione della natura del provvedimento impugnato che sarebbe una “mera rideterminazione dei confini delle aree contigue”; in altri termini, la nuova perimetrazione delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1932 del 29.11.2021, rappresenterebbe ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, una “modifica minore” sottratta in quanto tale all’obbligo di AS.
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che questi non avrebbe tenuto conto del fatto che anche in presenza di “modifiche minori” la AS è sempre necessaria qualora dette modifiche producano impatti ambientali.
In realtà, l’ampliamento delle aree contigue, lungi da potersi qualificare come “modifica minore”, comporterebbe l’approvazione di una sostanziale variante del Parco Nazionale dell’Alta Murgia rispetto all’originaria configurazione, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 314/2016, che era stata preceduta dall’adozione del parere di AS e di VI (determinazione regionale n. 227/2015).
A giudizio degli appellanti, gli atti impugnati avrebbero delle ripercussioni negative sull’ habitat e sull’ecosistema; in conseguenza della riduzione dell’attività venatoria all’interno dei territori ricompresi nella nuova perimetrazione, l’amministrazione avrebbe dovuto farsi carico di valutare preventivamente l’impatto negativo sulla biodiversità e sulle popolazioni di fauna selvatica derivante sia dall’aumento della concentrazione dell’attività venatoria sui residui territori regionali sia, per converso, dalla concentrazione di fauna selvatica all’interno delle più ampie aree contigue, interrogandosi sull’impatto di tali fenomeni sull’“ habitat ” e sugli ecosistemi.
3.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti deducono: omessa e comunque insufficiente pronuncia circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione (violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione dell’art. 10, comma 3, l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 7 l.r. della LI 20 dicembre 2017, n. 59; violazione art. 14, comma 3, l. 11 febbraio 1992 n. 157; - violazione artt. 7 e 16 l.r. della LI 20 dicembre 2017 n. 59 e dell’art. 6 del Regolamento n. 5/2021).
Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti avevano censurato la deliberazione della Giunta Regionale della LI n. 1932/2022, sostenendo che una perimetrazione così ampia delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia sarebbe manifestamente irragionevole.
Dall’esame della cartografia allegata all’impugnata delibera della Giunta Regionale si desumerebbe che i confini delle aree contigue si estendono per una superficie sproporzionata rispetto all’area dello stesso Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in contrasto con la funzione di collegamento ambientale/ecologico e di “cuscinetto” tra il “terreno libero” (anche per l’attività venatoria) e l’area protetta costituente il Parco, che contraddistingue le aree contigue.
Il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi a riguardo, ignorando che l’originaria configurazione del perimetro delle aree contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia si limitava a ricomprendere le sole aree che costituivano delle piccole “insenature” allo scopo di dare una più omogenea configurazione di insieme al sistema parco - aree contigue.
4. Si è costituita in giudizio la Regione LI, riproponendo ai sensi dell’art. 101, comma 2° c.p.a. le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado e precisamente:
- l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per omessa notificazione ad almeno uno dei Comuni controinteressati, che hanno partecipato agli incontri per la definizione del perimetro delle ulteriori aree contigue;
- l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, in quanto la deliberazione della Giunta regionale impugnata non definisce le misure regolamentari dell’attività venatoria, rinviando tale disciplina a determinazioni future.
5. Con memoria depositata in data 30 aprile 2025 la Regione LI ha evidenziato che a far data dal 9 settembre 2024, il “ MurGeopark ” è stato ufficialmente proclamato Geoparco Mondiale UNESCO.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni delle parti appellanti, evidenziando quanto segue.
5.1. Al fine di predisporre un primo dossier di candidatura del Parco nazionale dell’Alta Murgia nella rete dei Geoparchi mondiali Unesco, i confini del Geoparco andavano individuati in via preliminare; le dimensioni del Geoparco dovevano essere tali da risultare confacenti ai compiti assegnati per lo sviluppo del patrimonio geologico di importanza internazionale; è per questa ragione che si è reso indispensabile ampliare l’area d’interesse che comprendesse non solo quella del Parco, ma anche l’intero territorio delle “ Premurge ” (anch’esso di particolare rilevanza geologico - geomorfologico).
L'articolo 32 della legge n. 394/1991, nel disciplinare le modalità di perimetrazione e di gestione delle aree contigue, attribuisce compiti distinti a soggetti diversi.
La determinazione dei confini è affidata alle Regioni, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta (art. 32, comma 2, l. n. 394/1991); la definizione dei piani e programmi di gestione e delle misure di disciplina (“eventuali”) è affidata alle Regioni e agli Enti locali competenti, d'intesa con gli Enti parco (art. 32, comma 1, l. n. 394/1991).
Questa distinzione di competenze e di soggetti confermerebbe che le due attività possono essere svolte in momenti diversi, senza che la legge imponga una contestualità assoluta.
5.2. Il ridimensionamento della perimetrazione delle aree contigue non è idonea a produrre impatti significativi sull’ambiente; ciò si desumerebbe dalla stessa d.G.R. n. 1932/2021 la quale, al punto 4. del deliberato, così dispone: “ 4. di dare atto che la perimetrazione oggetto della presente deliberazione non comporta modifiche al sistema vincolistico dei territori interessati ”.
Non essendo stato approvato alcun piano o programma del parco, ma esclusivamente una nuova perimetrazione delle aree contigue, l’eventuale procedura di AS potrà essere differita ad un momento successivo.
5.3. Con riguardo alla dedotta irragionevolezza della riperimetrazione che, a detta degli appellanti, si porrebbe in contrasto con la funzione propria di queste aree di collegamento ambientale/ecologico e di “cuscinetto” tra il “terreno libero” e l’area del Parco, la Regione LI ha eccepito la inammissibilità della censura e comunque ne ha evidenziato l’infondatezza, richiamando la normativa faunistica che disciplina la programmazione venatoria del territorio.
6. Con memoria depositata in data 5 maggio 2025, gli appellanti hanno contestato la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione LI.
7. Con memoria di replica depositata in data 15 maggio 2025, gli appellanti hanno ribadito sostanzialmente le rispettive tesi difensive.
8. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla Regione LI, essendo il ricorso infondato nel merito.
9.1. La legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), all’art. 32 disciplina le aree contigue alle aree naturali protette, prevedendo ai commi 1 e 2 quanto segue:
“ 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta ”.
Il legislatore nazionale ha riservato quindi alle Regioni, d‘intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta, la determinazione dei confini delle aree contigue alle aree naturali protette (comma 2), demandando sempre alle Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, la definizione dei piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente (comma 1).
All'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della “ caccia controllata ”, riservata ai soli residenti dei Comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua (art. 32, comma 3, l. n. 394/1991).
9.2. Tanto premesso, si rivelano prive di fondamento le censure formulate dalle parti appellanti nel primo e nel terzo motivo di appello, che debbono essere esaminate congiuntamente, attenendo a profili connessi.
9.3. In primo luogo, conformemente a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, della l. n. 394/1991, la Regione LI ha proceduto alla perimetrazione delle aree contigue d’intesa con l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
La delimitazione delle aree contigue alle aree naturali protette, rientrando nel genus degli atti a contenuto generale, è sottratta ad un obbligo di puntuale motivazione (art. 3 l. n. 241/1990); ne consegue che l’amministrazione regionale non era tenuta ad individuare le specifiche ragioni poste alla base della delimitazione delle predette aree contigue.
9.4. Nel caso di specie, comunque, l’amministrazione regionale ha evidenziato, con motivazione immune dalle dedotte censure, a supporto della perimetrazione delle aree contigue, quanto segue:
a) la “proposta di candidatura” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia a Geoparco Unesco (peraltro, come sopra evidenziato, a far data dal 9 settembre 2024, il “ MurGeopark ” è stato ufficialmente proclamato Geoparco Mondiale UNESCO);
b) la possibilità di “ fornire indirizzi per la conservazione, la corretta gestione e la valorizzazione del sistema di corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali protette contermini per la coerenza complessiva della RETE NATURA 2000 nonché di sperimentare proposte progettuali estese all’intero territorio delle aree contigue, come la definizione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici nell’ambito della Direttiva 2003/87/CE ”;
c) “ l'opportunità, in coerenza con le previsioni dell'articolo 32 comma 1 della L. 394/1991 e smi, di definire i rapporti di reciproca collaborazione tra Regione LI, Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed Enti locali interessati,… ”.
Diversamente da quanto sostenuto dalle parti appellanti, gli elementi indicati dalla amministrazione regionale assumono rilevanza ai fini della estensione della tutela ambientale alle aree contigue oggetto della contestata perimetrazione.
9.5. Ritiene il Collegio che non assuma rilevanza dirimente, ai fini dello scrutinio della legittimità degli atti impugnati, il fatto che l’amministrazione regionale non abbia contestualmente proceduto alla definizione di piani e programmi di gestione delle aree contigue e delle misure di disciplina della caccia.
Fermo restando il principio secondo il quale nelle aree contigue alle aree naturali protette l’esercizio dell’arte venatoria deve avvenire nella forma della “ caccia controllata ”, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua (art. 32, comma 3, l. n. 394/1991), la regolamentazione dell’esercizio della caccia può avvenire anche in un secondo momento rispetto alla delimitazione delle aree contigue, atteso che a tal fine è necessario acquisire atti di intesa non solo con l’organismo di gestione dell’area protetta, ma anche con gli enti locali interessati (art. 32, comma 1, l. n. 394/1991).
9.6. Gli odierni appellanti contestano determinazioni che sono rimesse alla discrezionalità tecnico – amministrativa della p.a., censurabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità/irragionevolezza, vizi che nel caso di specie non si ravvisano.
Neppure può essere condivisa la tesi secondo la quale la Regione LI avrebbe immotivatamente ridotto la zona di cuscinetto tra l’area protetta inclusa nel Parco e il terreno esterno al Parco nel quale può essere liberamente esercitata l’attività venatoria.
La possibilità delle Regioni di individuare delle aree contigue alle aree naturali protette e di estendere ad esse la tutela ambientale (anche sotto il profilo della tutela della fauna selvatica) è espressamente prevista dall’ordinamento giuridico; la Regione LI non ha fatto altro che esercitare secondo modalità immuni dalle dedotte censure una prerogativa espressamente riconosciutale dalla legge nazionale.
9.7. Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Gli odierni appellanti sostengono che la perimetrazione delle aree contigue avrebbe dovuto essere preceduta da AS, considerando gli effetti della perimetrazione non solo sulle aree contigue, ma anche sulle aree esterne alla perimetrazione.
La tesi degli appellanti prova troppo.
L’estensione delle aree contigue implica una estensione della tutela ambientale (in particolare sotto il profilo della tutela del patrimonio faunistico), con la conseguenza che non vengono in rilievo le ragioni (con riguardo all’impatto ambientale) per le quali l’estensione del perimetro delle aree contigue (e quindi delle forme di tutela ambientale) avrebbe dovuto essere sottoposta preventivamente a AS.; l’estensione della tutela ambientale anche alle aree contigue alle aree naturali protette non implica un deterioramento, sotto il profilo ambientale e faunistico, delle aree escluse dalla perimetrazione.
In ogni caso, come evidenziato dalla Regione LI, non essendo stata data ancora attuazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, l. n. 394/1991, la valutazione ambientale strategica potrà eventualmente avere luogo in sede di approvazione dei piani e dei programmi e delle misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, ove le nuove disposizioni pianificatorie e/o regolamentari incidano dal punto di vista ambientale, sul regime previgente.
10. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della Regione LI, sono poste a carico degli appellanti, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore della Regione LI delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
CC Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO