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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 179/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nata a [...] Parte_2
Greco il 18.06.1976 (C.F. ) ed ivi residente a[...], C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Ercolano alla Via Arena S. Vito n. 27 presso lo studio dell'Avv. Anna Olivieri, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025, le parti chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate, così come riportate nel verbale di udienza.
Il P.M., in data 19.06.2025, ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.01.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio dagli stessi contratto in data 06.08.1998 nel Comune di Torre del Greco (NA), optando per il rito concordatario.
Dalla loro unione erano nati due figli, ad oggi maggiorenni: , nata a [...] il Per_1
23.07.2002 e , nato a [...] il [...]. Per_2
Stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale. Pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emessa sentenza di separazione n. 774/2021 del 12.04.2021 con pedissequo passaggio in giudicato del 02.11.2023.
Lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva fissata, con decreto del 02.02.2025, la data di udienza per il successivo
17.06.2025 ai fini della comparizione personale delle parti.
La sig.ra dichiarava di percepire l'assegno unico pari ad € 80,00 Parte_2 mensili per il solo figlio più piccolo , di non lavorare, di vivere con i figli e la madre Per_2 in una casa di proprietà di quest'ultima sita a Torre del Greco alla via Piscopia.
Il sig. dichiarava di essere commerciante, titolare di un negozio sito Parte_1 ad Ercolano, con reddito mensile variabile che, in media in un anno, oscillante sui
20.000,00/30.000,00 € lordi;
di non avere altre fonti di reddito e di vivere ad Ercolano in una casa di proprietà del padre.
Quindi, preso atto della concorde volontà delle parti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M. in data 19.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni come precisate all'udienza del 17.06.2025..
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 27.01.2025, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 06.08.1998 nel Comune di Parte_1 Parte_2
Torre del Greco, ai seguenti patti e condizioni:
a. La sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile;
Parte_2
b. Il sig. , entro il 5 di ogni mese, corrisponderà alla sig. Parte_1 [...]
la somma di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento Parte_2 dei due figli (euro 300,00 per ogni figlio), maggiorenni e non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
c. Ricadranno a carico dei coniugi, nella misura del 50%, le spese mediche non coperte dal SSN, quelle straordinarie scolastiche e tutte le altre ludiche e/o sportive, se preventivamente concordate;
d. i ricorrenti danno atto che il veicolo Nissan Eco T 100 tg. AN651WF, sebbene intestato alla sig.ra , è in uso esclusivo al sig. Parte_2 Parte_1
; le parti sono, quindi, d'accordo ad effettuare il trasferimento di proprietà
[...] del suddetto veicolo al sig. entro la fine dell'anno 2025, con impegno del Parte_1
a manlevare la sig.ra da qualsiasi responsabilità per Parte_1 Parte_2 sanzioni e spese connesse all'uso del veicolo in questione.
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre del Greco (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70
e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Anno 1998, N. 61, P. I, serie A);
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 02.07.2025
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 179/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nata a [...] Parte_2
Greco il 18.06.1976 (C.F. ) ed ivi residente a[...], C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Ercolano alla Via Arena S. Vito n. 27 presso lo studio dell'Avv. Anna Olivieri, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025, le parti chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate, così come riportate nel verbale di udienza.
Il P.M., in data 19.06.2025, ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.01.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio dagli stessi contratto in data 06.08.1998 nel Comune di Torre del Greco (NA), optando per il rito concordatario.
Dalla loro unione erano nati due figli, ad oggi maggiorenni: , nata a [...] il Per_1
23.07.2002 e , nato a [...] il [...]. Per_2
Stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale. Pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emessa sentenza di separazione n. 774/2021 del 12.04.2021 con pedissequo passaggio in giudicato del 02.11.2023.
Lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva fissata, con decreto del 02.02.2025, la data di udienza per il successivo
17.06.2025 ai fini della comparizione personale delle parti.
La sig.ra dichiarava di percepire l'assegno unico pari ad € 80,00 Parte_2 mensili per il solo figlio più piccolo , di non lavorare, di vivere con i figli e la madre Per_2 in una casa di proprietà di quest'ultima sita a Torre del Greco alla via Piscopia.
Il sig. dichiarava di essere commerciante, titolare di un negozio sito Parte_1 ad Ercolano, con reddito mensile variabile che, in media in un anno, oscillante sui
20.000,00/30.000,00 € lordi;
di non avere altre fonti di reddito e di vivere ad Ercolano in una casa di proprietà del padre.
Quindi, preso atto della concorde volontà delle parti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M. in data 19.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni come precisate all'udienza del 17.06.2025..
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 27.01.2025, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 06.08.1998 nel Comune di Parte_1 Parte_2
Torre del Greco, ai seguenti patti e condizioni:
a. La sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile;
Parte_2
b. Il sig. , entro il 5 di ogni mese, corrisponderà alla sig. Parte_1 [...]
la somma di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento Parte_2 dei due figli (euro 300,00 per ogni figlio), maggiorenni e non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
c. Ricadranno a carico dei coniugi, nella misura del 50%, le spese mediche non coperte dal SSN, quelle straordinarie scolastiche e tutte le altre ludiche e/o sportive, se preventivamente concordate;
d. i ricorrenti danno atto che il veicolo Nissan Eco T 100 tg. AN651WF, sebbene intestato alla sig.ra , è in uso esclusivo al sig. Parte_2 Parte_1
; le parti sono, quindi, d'accordo ad effettuare il trasferimento di proprietà
[...] del suddetto veicolo al sig. entro la fine dell'anno 2025, con impegno del Parte_1
a manlevare la sig.ra da qualsiasi responsabilità per Parte_1 Parte_2 sanzioni e spese connesse all'uso del veicolo in questione.
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre del Greco (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70
e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Anno 1998, N. 61, P. I, serie A);
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 02.07.2025
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Maria Rosaria Barbato