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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15129 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15129 del 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giorgia Clementi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Bettolo n. 6, giusta procura speciale in atti e da (C.F ), con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. Francesca Andracchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Roberto Alessandri n. 50, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Per_ Conclusioni congiunte delle parti: “ I figli minori e sono affidati congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre, sin dalla nascita molto presente nella vita dei figli, potrà vederli e tenerli con sé dal sabato mattina dalle ore
10:00 al lunedì mattina con il criterio dell'alternanza dei weekend tra i due genitori;
il figli, inoltre, pernotteranno presso il padre in un giorno infra-settimanale, preferibilmente il giovedì, ma con possibilità che lo stesso venga spostato ad un altro giorno, in base agli accordi tra i genitori presi con almeno una settimana di anticipo, sempre garantendo massima regolarità nella abitudini di vita dei figli e tenendo conto delle stabilità delle routine dei figli, delle loro preferenze e degli eventuali impegni dei minori, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, ovvero alle ore 9.00 nei periodi di vacanze scolastiche, con accompagnamento a scuola, ovvero presso l'abitazione della madre in
1 orario corrispondente nei periodi di vacanze scolastiche, salvi diversi accordi tra i genitori. Nel mese di agosto per due settimane anche non consecutive, da comunicarsi alla madre entro il 1° marzo di ciascun anno. Per le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, ad eccezione delle giornate del 24 e 25 dicembre di ciascun anno che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i genitori.
Per le festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni. I giorni di festività infra annuale Per_ verranno trascorsi da e con il genitore a cui spetta il giorno corrispondente in base Per_2 alle ordinarie turnazioni. Ogni alternanza sarà in ogni caso modificabile previo accordo tra i genitori. I figli trascorreranno il giorno del compleanno del padre con il medesimo, così come il giorno della festa del papà, e trascorreranno il giorno del compleanno della madre con la medesima, così come il giorno della festa della mamma.
2. Il padre corrisponderà alla madre, tenuto conto della momentanea situazione di ricerca di nuova attività lavorativa, quale contributo al mantenimento dei due figli minori: - la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ciascun mese a far data dal 5 giugno 2025, a mezzo bonifico bancario,
[...] con rivalutazione istat automatica oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale Civile di Roma, con rimborso mensile alla madre;
- la somma complessiva di € 400,00
(quattrocento/00) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese a far Parte_1 data dal 5 giugno 2026, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione Istat automatica, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale Civile di Roma, con rimborso mensile alla madre;
- sino a tutto il mese di maggio 2025, le Parti concordano e convengono di dividere in ragione del 50% ciascuna, le seguenti spese mensili: spese scolastiche complete, mensa scolastica, gite scolastiche, sport, visite mediche e medicinali, feste di compleanno, vestiario, con rimborso mensile alla madre, che le anticiperà per intero;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre sino alla soglia di Euro 300,00 complessivi (Euro 150,00 per figlio), qualora l'assegno dovesse superare il suddetto ammontare, la somma eccedente verrà imputato dalla madre al pagamento delle spese straordinarie mensili, richiedendo al padre solo il 50% delle somme non coperte da tale eventuale residuo attivo;
- la madre potrà usufruire delle detrazioni delle spese dei due figli al 100% sino al dicembre 2025, con riferimento alla dichiarazione 2026; dal gennaio 2026, con riferimento alla dichiarazione 2027, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori, ove entrambi ne usufruiscano;
in caso contrario le detrazioni resteranno in capo alla madre in ragione del 100%;- il buono per l'acquisto di prodotti senza glutine per la figlia minore, sarà utilizzato dai genitori in proporzione ai pasti consumati presso ciascun genitore, quindi in ragione di € 65,00 alla madre ed € 25,00 al padre;
ove l'importo del buono mensile subisse variazioni, la proporzione di spesa tra i genitori resterà la medesima.
3. Con la sottoscrizione del ricorso congiunto ed in relazione
2 Per_ alle somme sinora versate dal padre per il mantenimento dei figli minori e , la madre Per_2 si dichiara pienamente soddisfatta di quanto ricevuto e la firma qui di seguito apposta ne costituisce quietanza alla data di sottoscrizione.
4. I genitori si prestano reciproco assenso e consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
5. Le Parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emanando provvedimento
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_3 Persona_4 il 28 aprile 2016, dalla loro relazione sentimentale, chiedendo di accogliere le condizioni concordate dalle parti.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido dei minori alle condizioni riportate in epigrafe.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse dei minori e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 15129 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido dei figli minori delle parti concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15129 del 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giorgia Clementi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Bettolo n. 6, giusta procura speciale in atti e da (C.F ), con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. Francesca Andracchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Roberto Alessandri n. 50, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Per_ Conclusioni congiunte delle parti: “ I figli minori e sono affidati congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre, sin dalla nascita molto presente nella vita dei figli, potrà vederli e tenerli con sé dal sabato mattina dalle ore
10:00 al lunedì mattina con il criterio dell'alternanza dei weekend tra i due genitori;
il figli, inoltre, pernotteranno presso il padre in un giorno infra-settimanale, preferibilmente il giovedì, ma con possibilità che lo stesso venga spostato ad un altro giorno, in base agli accordi tra i genitori presi con almeno una settimana di anticipo, sempre garantendo massima regolarità nella abitudini di vita dei figli e tenendo conto delle stabilità delle routine dei figli, delle loro preferenze e degli eventuali impegni dei minori, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, ovvero alle ore 9.00 nei periodi di vacanze scolastiche, con accompagnamento a scuola, ovvero presso l'abitazione della madre in
1 orario corrispondente nei periodi di vacanze scolastiche, salvi diversi accordi tra i genitori. Nel mese di agosto per due settimane anche non consecutive, da comunicarsi alla madre entro il 1° marzo di ciascun anno. Per le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, ad eccezione delle giornate del 24 e 25 dicembre di ciascun anno che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i genitori.
Per le festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni. I giorni di festività infra annuale Per_ verranno trascorsi da e con il genitore a cui spetta il giorno corrispondente in base Per_2 alle ordinarie turnazioni. Ogni alternanza sarà in ogni caso modificabile previo accordo tra i genitori. I figli trascorreranno il giorno del compleanno del padre con il medesimo, così come il giorno della festa del papà, e trascorreranno il giorno del compleanno della madre con la medesima, così come il giorno della festa della mamma.
2. Il padre corrisponderà alla madre, tenuto conto della momentanea situazione di ricerca di nuova attività lavorativa, quale contributo al mantenimento dei due figli minori: - la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ciascun mese a far data dal 5 giugno 2025, a mezzo bonifico bancario,
[...] con rivalutazione istat automatica oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale Civile di Roma, con rimborso mensile alla madre;
- la somma complessiva di € 400,00
(quattrocento/00) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese a far Parte_1 data dal 5 giugno 2026, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione Istat automatica, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale Civile di Roma, con rimborso mensile alla madre;
- sino a tutto il mese di maggio 2025, le Parti concordano e convengono di dividere in ragione del 50% ciascuna, le seguenti spese mensili: spese scolastiche complete, mensa scolastica, gite scolastiche, sport, visite mediche e medicinali, feste di compleanno, vestiario, con rimborso mensile alla madre, che le anticiperà per intero;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre sino alla soglia di Euro 300,00 complessivi (Euro 150,00 per figlio), qualora l'assegno dovesse superare il suddetto ammontare, la somma eccedente verrà imputato dalla madre al pagamento delle spese straordinarie mensili, richiedendo al padre solo il 50% delle somme non coperte da tale eventuale residuo attivo;
- la madre potrà usufruire delle detrazioni delle spese dei due figli al 100% sino al dicembre 2025, con riferimento alla dichiarazione 2026; dal gennaio 2026, con riferimento alla dichiarazione 2027, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori, ove entrambi ne usufruiscano;
in caso contrario le detrazioni resteranno in capo alla madre in ragione del 100%;- il buono per l'acquisto di prodotti senza glutine per la figlia minore, sarà utilizzato dai genitori in proporzione ai pasti consumati presso ciascun genitore, quindi in ragione di € 65,00 alla madre ed € 25,00 al padre;
ove l'importo del buono mensile subisse variazioni, la proporzione di spesa tra i genitori resterà la medesima.
3. Con la sottoscrizione del ricorso congiunto ed in relazione
2 Per_ alle somme sinora versate dal padre per il mantenimento dei figli minori e , la madre Per_2 si dichiara pienamente soddisfatta di quanto ricevuto e la firma qui di seguito apposta ne costituisce quietanza alla data di sottoscrizione.
4. I genitori si prestano reciproco assenso e consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
5. Le Parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emanando provvedimento
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_3 Persona_4 il 28 aprile 2016, dalla loro relazione sentimentale, chiedendo di accogliere le condizioni concordate dalle parti.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido dei minori alle condizioni riportate in epigrafe.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse dei minori e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 15129 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido dei figli minori delle parti concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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