Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1085
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza e indeterminatezza del titolo

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento non è carente di motivazione e che il diritto di difesa della contribuente non è stato violato.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che la cartella non è carente di motivazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto presupposto (Modello C – invito al pagamento)

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica dell'atto presupposto mediante PEC al domicilio eletto del difensore, ritenendo la contestazione assorbita dalla consolidata pretesa tributaria per mancata impugnazione dell'invito al pagamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ha ritenuto che la cartella non è carente di motivazione e che il diritto di difesa della contribuente non è stato violato.

  • Rigettato
    Lesione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che il diritto di difesa della contribuente non è stato violato.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Il Giudice, in considerazione della giurisprudenza non univoca riguardante proprio la notifica dell'invito al pagamento presso il domicilio del difensore, ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto è avvenuta ritualmente e che la contestazione del merito della pretesa è preclusa dalla mancata impugnazione dell'invito al pagamento.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa

    La Corte ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario e la ritualità della notifica dell'atto presupposto, confermando la legittimità della cartella.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto che, laddove le doglianze attengano anche a vizi propri dell'atto, permane in capo all'Agente della Riscossione la legittimazione passiva.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica dell'atto presupposto, la non carenza di motivazione della cartella e la non violazione del diritto di difesa, confermando la legittimità della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1085
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1085
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo