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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 19236/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avvocatura Generale Dello Stato - CF_Difensore3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084684724000 00000 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare ... l'inesistenza, l'illegittimità, la nullità e/o comunque l'inefficacia ... dell'inizianda azione esecutiva nei confronti della ricorrente e per l'effetto, revocarla con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese"; "con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Resistente: Equitalia Giustizia S.p.A.: "dichiarare inammissibile il ricorso, in subordine rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari". Ministero della Giustizia: "dichiarare inammissibile o comunque respingere l'avversa opposizione. Con vittoria delle spese di lite". Agenzia delle Entrate Riscossione: "dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione"; "dichiarare la legittimità dell'atto opposto"; " con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio",
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 097 2023 00846847 24, avente ad oggetto il recupero della somma complessiva di € 540,75, riferita a contributo unificato anno 2022, con partita di credito n. 016129/2021, emessa per conto del Tribunale di Roma – Ufficio Recupero Crediti.
Il giudizio fu inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, che con Sentenza depositata il
25 settembre 2024 dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario.
In data 25 novembre 2024, la causa è stata tempestivamente riassunta innanzi a questa Corte di Giustizia
Tributaria mediante notifica dell'atto di riassunzione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, a Equitalia
Giustizia S.p.A. ed al Ministero della Giustizia Tribunale di Roma – Ufficio recupero crediti.
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha eccepito, in sintesi:
L'inesistenza e l'indeterminatezza del titolo;
Il difetto assoluto di motivazione della cartella;
La mancata notifica dell'atto presupposto (Modello C – invito al pagamento);
La violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;
La lesione del diritto di difesa.
In data 23 dicembre 2024 il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 19236/2024
In data 8 gennaio 2025, si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_2, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto e, nel merito, l'infondatezza delle censure;
In data 22 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia – Tribunale di Roma – Ufficio
Recupero Crediti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo la legittimità della pretesa ed eccependo, in via preliminare, la nullità della procura conferita all'Avv. Difensore_1.
In data 4 febbraio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato sig. Nominativo_1, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni attinenti al merito della pretesa.
In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Giurisdizione
La controversia ha ad oggetto il recupero del contributo unificato, entrata di natura tributaria ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario, conformemente a Cass. SS.UU. 5 maggio 2011,
n. 9840/2011 e successive.
2. Eccezioni preliminari
2.1. Eccezione di nullità della procura
L'eccezione è infondata.
La procura risulta materialmente congiunta all'atto di riassunzione ed è riferibile alla parte ricorrente, risultando dal complesso dell'atto e dall'intestazione, secondo il principio di conservazione degli atti processuali. Nessun concreto pregiudizio al contraddittorio è ravvisabile.
2.2. Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione
L'eccezione è fondata nei limiti.
Laddove le doglianze attengano alla sussistenza del credito, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore;
permane invece in capo all'Agente della Riscossione la legittimazione per i vizi propri della cartella.
Nel caso di specie, le censure riguardano anche vizi propri dell'atto, sicché il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
3. Eccepita omessa e/o irrituale notifica dell'atto presupposto
Dagli atti risulta che il credito trae origine da invito al pagamento – Modello C – n. 016129/2021, notificato a mezzo PEC il 25 febbraio 2022 al difensore del giudizio civile e cioè presso il domicilio eletto. Mai opposto.
“L'invito al pagamento può essere validamente notificato a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio eletto dal contribuente per il giudizio per il quale è sorto l'obbligo di pagamento del contributo, anche se tale domicilio è costituito presso lo studio del difensore, costituendo tale modalità una forma alternativa e non aggiuntiva rispetto alla notifica personale, in conformità al combinato disposto degli art. 248, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 137 del cod. proc. civ.. Il consolidamento della pretesa tributaria per effetto della mancata impugnazione dell'invito al pagamento preclude al contribuente di contestare il merito della pretesa in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni amministrative emesso per l'omesso versamento”. (Cfr Corte di Cassazione Sezione Tributaria Ordinanza
n. 27064 del 18 ottobre 2024).
La controdeduzione sul punto della resistente Equitalia Giustizia S.p.A., meritevole di accoglimento, è in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione ed è, dunque, da ritenersi decisiva ed assorbente ai fini del thema decidendum, anche perché detta resistente ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della pec all'indirizzo “Email_1” con precisi riferimenti alla causa intentata proprio dalla Sig.ra Ricorrente_1.
Peraltro, parte ricorrente sostiene che il numero indicato a pag. 5 “dettaglio degli importi dovuti” della cartella di pagamento, con la specifica contributo unificato Tribunale di Roma partita di credito 016129/2021, “non corrisponde né alla sentenza depositata la quale è la n. 12868/2021 né tantomeno all'rg di riferimento che
è il n. 78799/2018”.
Infatti, quest'ultimo numero è chiaramente indicato nell'invito al pagamento, laddove precisa che il contributo unificato viene richiesto “in relazione alla causa iscritta in data 11/12/2018 al ruolo generale del Tribunale di
Roma al numero 078799/2018” che, ovviamente, è diverso dal numero della partita di credito.
4. Conclusione sul merito
Alla luce delle considerazioni che precedono:
- è provata la rituale notifica dell'atto presupposto;
- la cartella non è carente di motivazione;
- non risulta violato il diritto di difesa della contribuente.
Il ricorso, oltre che inammissibile, è anche infondato.
Il Giudice, in considerazione della giurisprudenza non univoca riguardante proprio la notifica dell'invito al pagamento presso il domicilio del difensore, ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 097 2023. 0084684724000;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
OL AR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 19236/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avvocatura Generale Dello Stato - CF_Difensore3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084684724000 00000 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare ... l'inesistenza, l'illegittimità, la nullità e/o comunque l'inefficacia ... dell'inizianda azione esecutiva nei confronti della ricorrente e per l'effetto, revocarla con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese"; "con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Resistente: Equitalia Giustizia S.p.A.: "dichiarare inammissibile il ricorso, in subordine rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari". Ministero della Giustizia: "dichiarare inammissibile o comunque respingere l'avversa opposizione. Con vittoria delle spese di lite". Agenzia delle Entrate Riscossione: "dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione"; "dichiarare la legittimità dell'atto opposto"; " con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio",
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 097 2023 00846847 24, avente ad oggetto il recupero della somma complessiva di € 540,75, riferita a contributo unificato anno 2022, con partita di credito n. 016129/2021, emessa per conto del Tribunale di Roma – Ufficio Recupero Crediti.
Il giudizio fu inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, che con Sentenza depositata il
25 settembre 2024 dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario.
In data 25 novembre 2024, la causa è stata tempestivamente riassunta innanzi a questa Corte di Giustizia
Tributaria mediante notifica dell'atto di riassunzione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, a Equitalia
Giustizia S.p.A. ed al Ministero della Giustizia Tribunale di Roma – Ufficio recupero crediti.
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha eccepito, in sintesi:
L'inesistenza e l'indeterminatezza del titolo;
Il difetto assoluto di motivazione della cartella;
La mancata notifica dell'atto presupposto (Modello C – invito al pagamento);
La violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;
La lesione del diritto di difesa.
In data 23 dicembre 2024 il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 19236/2024
In data 8 gennaio 2025, si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_2, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto e, nel merito, l'infondatezza delle censure;
In data 22 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia – Tribunale di Roma – Ufficio
Recupero Crediti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo la legittimità della pretesa ed eccependo, in via preliminare, la nullità della procura conferita all'Avv. Difensore_1.
In data 4 febbraio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato sig. Nominativo_1, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni attinenti al merito della pretesa.
In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Giurisdizione
La controversia ha ad oggetto il recupero del contributo unificato, entrata di natura tributaria ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario, conformemente a Cass. SS.UU. 5 maggio 2011,
n. 9840/2011 e successive.
2. Eccezioni preliminari
2.1. Eccezione di nullità della procura
L'eccezione è infondata.
La procura risulta materialmente congiunta all'atto di riassunzione ed è riferibile alla parte ricorrente, risultando dal complesso dell'atto e dall'intestazione, secondo il principio di conservazione degli atti processuali. Nessun concreto pregiudizio al contraddittorio è ravvisabile.
2.2. Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione
L'eccezione è fondata nei limiti.
Laddove le doglianze attengano alla sussistenza del credito, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore;
permane invece in capo all'Agente della Riscossione la legittimazione per i vizi propri della cartella.
Nel caso di specie, le censure riguardano anche vizi propri dell'atto, sicché il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
3. Eccepita omessa e/o irrituale notifica dell'atto presupposto
Dagli atti risulta che il credito trae origine da invito al pagamento – Modello C – n. 016129/2021, notificato a mezzo PEC il 25 febbraio 2022 al difensore del giudizio civile e cioè presso il domicilio eletto. Mai opposto.
“L'invito al pagamento può essere validamente notificato a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio eletto dal contribuente per il giudizio per il quale è sorto l'obbligo di pagamento del contributo, anche se tale domicilio è costituito presso lo studio del difensore, costituendo tale modalità una forma alternativa e non aggiuntiva rispetto alla notifica personale, in conformità al combinato disposto degli art. 248, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 137 del cod. proc. civ.. Il consolidamento della pretesa tributaria per effetto della mancata impugnazione dell'invito al pagamento preclude al contribuente di contestare il merito della pretesa in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni amministrative emesso per l'omesso versamento”. (Cfr Corte di Cassazione Sezione Tributaria Ordinanza
n. 27064 del 18 ottobre 2024).
La controdeduzione sul punto della resistente Equitalia Giustizia S.p.A., meritevole di accoglimento, è in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione ed è, dunque, da ritenersi decisiva ed assorbente ai fini del thema decidendum, anche perché detta resistente ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della pec all'indirizzo “Email_1” con precisi riferimenti alla causa intentata proprio dalla Sig.ra Ricorrente_1.
Peraltro, parte ricorrente sostiene che il numero indicato a pag. 5 “dettaglio degli importi dovuti” della cartella di pagamento, con la specifica contributo unificato Tribunale di Roma partita di credito 016129/2021, “non corrisponde né alla sentenza depositata la quale è la n. 12868/2021 né tantomeno all'rg di riferimento che
è il n. 78799/2018”.
Infatti, quest'ultimo numero è chiaramente indicato nell'invito al pagamento, laddove precisa che il contributo unificato viene richiesto “in relazione alla causa iscritta in data 11/12/2018 al ruolo generale del Tribunale di
Roma al numero 078799/2018” che, ovviamente, è diverso dal numero della partita di credito.
4. Conclusione sul merito
Alla luce delle considerazioni che precedono:
- è provata la rituale notifica dell'atto presupposto;
- la cartella non è carente di motivazione;
- non risulta violato il diritto di difesa della contribuente.
Il ricorso, oltre che inammissibile, è anche infondato.
Il Giudice, in considerazione della giurisprudenza non univoca riguardante proprio la notifica dell'invito al pagamento presso il domicilio del difensore, ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 097 2023. 0084684724000;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
OL AR