Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Ordinanza collegiale 18 aprile 2023
Sentenza 24 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01634/2026REG.PROV.COLL.
N. 05456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5456 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati EL Clarizia, Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, GI La Fauci e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentati pro tempore , non costituite in giudizio;
della -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e EL Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della -OMISSIS-Group Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 5917 del 24 marzo 2025, resa tra le parti, concernente la gara Rai n. 8085880, articolata in 5 lotti, relativa al servizio di somministrazione alimenti a basso impatto ambientale in ambito aziendale e attività correlate.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rai- Radiotelevisione Italiana s.p.a., della -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere OL D'EL e uditi per le parti gli avvocati EL Clarizia, GI La Fauci, Filippo Degni e Daniele Vagnozzi, su delega dell’avvocato Riccardo Villata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determina dell’11 marzo 2021 la Rai-Radiotelevisione Italiana ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente), articolata in 5 lotti, per l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti a basso impatto ambientale nell’ambito delle sue sedi aziendali e per le attività correlate, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. All’esito delle procedure di gara la società -OMISSIS-si è aggiudicata i lotti 1 (CIG 8673514A2C), 3 (CIG 8673526415), 4 (CIG 867352968E) e 5 (CIG 8673532907), venendo immessa d’urgenza, nelle more della sottoscrizione dei contratti, nell’esecuzione del servizio a far data dal 1°gennaio 2022 (-OMISSIS-era già affidataria del servizio presso le medesime sedi Rai dal 2015 in R.T.I., con la società -OMISSIS-). Nel lotto 2 -OMISSIS-si è invece collocata seconda in graduatoria dietro la società -OMISSIS-(per le attività corrispondenti a tale lotto è stata comunque disposta una proroga del contratto in essere con -OMISSIS-, sino al 31 marzo 2022, stante il prolungarsi delle procedure per valutare l’anomalia dell’offerta di Compass, poi esclusa dalla gara).
2. Ciò premesso, il 31 gennaio 2022 è stato notificato alla Rai un decreto di perquisizione, sequestro e contestuale informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nell’ambito di indagini penali che vedevano indagati il RUP della gara ed un esponente aziendale di -OMISSIS-in relazione alla possibile commissione nell’ambito dello svolgimento della stessa dei reati di cui agli artt. 110, 81, 353, 319 e 321 c.p.. E’ risultata indagata anche una dipendente di -OMISSIS-, società in RTI con la -OMISSIS-sino al dicembre 2021 nel contratto assegnato con la precedente gara del 2014.
2.1. Eseguiti alcuni riscontri interni, il Consiglio di amministrazione della RAI, con delibera assunta nel corso della seduta del 25 marzo 2022, dopo avere preso atto degli “ elementi ad oggi emersi nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ” ed avere rilevato che alcune “ circostanze di fatto ... assumono autonoma rilevanza sotto il profilo della disciplina dei contratti pubblici ”, ha pertanto disposto di “ avviare il procedimento di esclusione dei concorrenti” indicati nel decreto e di “avviare il procedimento di annullamento in autotutela ” dell’intera gara in ragione delle circostanze apprese “ relative al tentativo del RUP di interferire nei lavori della Commissione Giudicatrice le quali appaiono idonee ad inficiare la regolarità dello svolgimento della procedura nel suo complesso ”.
2.2. Con nota Prot. A/D/1611/P del 28 marzo 2022, la Rai ha quindi comunicato alla -OMISSIS-l’avvio del procedimento diretto all’esclusione della società dalla procedura medesima, nonché alla cancellazione, previa sospensione, dall’Albo dei fornitori della RAI. In sostanza, il procedimento veniva avviato in ragione dei fatti riferibili alla società evidenziati nel decreto della Procura della Repubblica di Roma, ritenuti suscettibili di concretizzare una o più delle circostanze ostative previste ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed anche per contrasto con le previsioni del patto di integrità sottoscritte in occasione della partecipazione alla procedura, nonché per violazione del Codice Etico, del Modello 231 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati da Rai al cui rispetto erano comunque tenuti i fornitori iscritti in Albo.
2.3. Più nel dettaglio, le condotte descritte nel decreto e ritenute rilevanti sotto il profilo della cancellazione dall’albo, rispetto alle quali -OMISSIS-veniva invitata a fornire le proprie osservazioni, erano le seguenti:
“ a) la Vs. incaricata -OMISSIS- ha interloquito con il RUP al fine di redigere lei stessa un documento utile ad esporre argomenti tali da far recedere l’organo interno di vigilanza della RAI e, di conseguenza, i competenti uffici aziendali dalle proprie perplessità in merito alla convenienza economica della prosecuzione del servizio mensa gestito dal RTI -OMISSIS---OMISSIS- rispetto a soluzioni alternative quali i ticket restaurant;
b) la citata sig.ra -OMISSIS-ha concordato con il RUP di sostenere la tesi che la RAI avrebbe dovuto garantire una presenza minima di 100-150 persone al giorno per la somministrazione pasti con la conseguenza che, stante l’assenza del personale in azienda in ragione dello smartworking emergenziale a causa della pandemia da Covid 19, una minor presenza sarebbe di per sé emersa come fonte di danno economico per il RTI -OMISSIS---OMISSIS-, con l’evidente finalità di precostituire una situazione di pressione sulla RAI al fine di riconoscere aumenti di corrispettivi per il RTI medesimo in un contesto di rinegoziazione;
c) il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, in data 24.6.2021, dunque in prossimità della riunione del collegio sindacale RAI ove ON aveva perorato la variante economica in favore del RTI -OMISSIS---OMISSIS-, ha incontrato personalmente il RUP al di fuori delle sedi deputate e senza trasparenza e tracciabilità dei contatti nell’ambito delle pubbliche commesse, essendo peraltro ancora in itinere il procedimento per l’aggiudicazione della Procedura;
d) il colloquio telefonico intercorso tra il RUP la Vs. incaricata -OMISSIS- subito dopo che il primo ha indebitamente influenzato il Presidente della commissione giudicatrice enfatizzando l’offerta della Vs. società, tenuto conto che nel colloquio medesimo non soltanto la citata Vs. incaricata si dice disponibile a recarsi personalmente dal RUP, ma fa anche allusione alla dazione di qualcosa (cfr. intercettazione sul riferimento al “prestito” di una penna da restituire);
e) il soggiorno da fine giugno ai primi di luglio 2021, dunque in prossimità delle attività di cui sopra svolte per la variante economica/rinegoziazione del contratto in essere, in Puglia presso il Robinson Club del RUP e della sua famiglia il cui costo risulta essere stato sostenuto da -OMISSIS-i, dipendente di -OMISSIS- Spa che, all’epoca, era associata alla Vs. società ”.
2.4. La Rai con determinazione a contrarre del 31 marzo 2022 ha poi affidato con procedura negoziata il lotto 2 alla ditta Pellegrini s.p.a., in attesa della conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio della procedura.
3. -OMISSIS-con ricorso al Tar del Lazio ha quindi impugnato la comunicazione di avvio dei procedimenti diretti all’esclusione della società dalla procedura di gara e alla cancellazione, previa sospensione, dall’Albo fornitori della RAI.
3.1. Successivamente, con un primo gruppo di motivi aggiunti, la ricorrente, a seguito di accesso documentale, ha proposto ulteriori censure avverso gli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e un secondo gruppo di motivi aggiunti con i quali ha impugnato il provvedimento di cui alla nota RAI prot. A/OEM/2800/P del 27 maggio 2022, recante la proroga del termine di conclusione del procedimento di esclusione e di cancellazione, previa sospensione, della società dall’Albo fornitori.
4. Con determinazione del 6 luglio 2022, la Rai ha poi disposto l’annullamento in autotutela della procedura di affidamento bandita in data 29 marzo 2021, “ con conseguente decadenza di tutti gli atti della Procedura stessa, inclusi in particolare il provvedimento di aggiudicazione dei lotti 1, 3, 4 e 5 di cui alla delibera consiliare del 1° dicembre 2021 nonché i successivi atti di avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza ”, e “ da cui consegue l’assorbimento del procedimento di esclusione dalla Procedura stessa di -OMISSIS-, rimanendo invece in corso il procedimento di cancellazione dall’Albo ”.
5. -OMISSIS-ha quindi proposto un terzo gruppo di motivi aggiunti con cui ha impugnato il sopravvenuto annullamento in autotutela da parte della Rai della procedura di affidamento e un quarto atto di motivi aggiunti (seguito da un quinto e sesto) con cui ha impugnato la nota prot. A/D/5688/P del 28 ottobre 2022 con la quale Rai, nell’ambito del procedimento di cancellazione già avviato, aveva proceduto a nuove contestazioni nei confronti di -OMISSIS-.
6. Nelle more del giudizio -OMISSIS-ha comunque depositato:
- il dispositivo della sentenza di assoluzione adottata nei confronti della società e dei soggetti coinvolti (il RUP della gara del 2021, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-) dalla Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale Penale di Roma in data 31 maggio 2024; nello specifico, tutti i soggetti coinvolti venivano assolti perché il fatto non sussiste per i reati ascritti di cui agli artt. 319, 321, 353 c.p., secondo l’ipotesi accusatoria commessi per favorire l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 (della procedura di gara bandita nel 2021) alla società -OMISSIS-nonché la rinegoziazione di un contratto in essere con -OMISSIS-(relativo al lotto 1 del servizio mensa gestito dal RTI -OMISSIS---OMISSIS-, aggiudicato con la precedente gara del 2014);
- la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura con riguardo alla posizione di -OMISSIS--OMISSIS-in ragione di quanto emerso nel corso nelle indagini (nello specifico, si era accertato che lo stesso era estraneo all’attività relativa ai rapporti con la P.A. e alle gare e non lui ma -OMISSIS--OMISSIS-aveva partecipato all’incontro con il RUP avvenuto in data 24.6.2021, contestato da Rai nel procedimento di cancellazione dall’Albo).
7. La società ricorrente ha successivamente presentato un settimo gruppo di motivi aggiunti con cui ha impugnato il provvedimento prot. A/ALF/030 del 4.7.2024, notificato in pari data, con il quale la Rai aveva rigettato l’istanza del 3.6.2024 dell’interessata volta ad ottenere la revoca della misura della cancellazione dall’Albo dei Fornitori.
8. -OMISSIS-, infine, ha depositato in giudizio l’11 ottobre 2024 la sentenza di assoluzione con le motivazioni integrali ed il decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti del signor -OMISSIS--OMISSIS-.
9. In sostanza, la società -OMISSIS-, con il ricorso principale ed i connessi motivi aggiunti, ha essenzialmente impugnato:
- la sospensione cautelativa dall'Albo dei Fornitori Rai;
- la determinazione di contrarre con la ditta Pellegrini per il lotto 2;
- il provvedimento recante proroga del termine di conclusione del procedimento di esclusione e di cancellazione, previa sospensione, dall'albo fornitori senza stabilire un termine certo e definito di durata della sospensione cautelare;
- l’annullamento in autotutela della Rai della gara in relazione ai lotti 1, 3 , 4 e 5;
- il provvedimento recante la cancellazione della società dall'Albo dei Fornitori Rai;
- l’indizione di una nuova procedura di gara.
10. Il Tar del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 5917 del 2025), ha respinto il ricorso e il primo gruppo di motivi aggiunti ritenendo che l’operato della Rai fosse stato corretto alla luce della normativa di riferimento e dei fatti e delle circostanze note al momento in cui la stessa aveva assunto le proprie determinazioni, considerando di conseguenza immune da censure anche l’affidamento in via d’urgenza del lotto 2 in favore della ditta Pellegrini.
10.1. In particolare, lo stesso Tribunale ha sostenuto che non si ravvisavano elementi per ritenere ingiustificata l’adozione del provvedimento cautelativo “ attesa: (a) la gravità dei fatti emersi dall’indagine penale a quella data, autonomamente rilevanti per il diritto dei contratti pubblici; (b) la circostanza che la misura si inserisce nel procedimento volto alla cancellazione dall’albo, anticipandone gli effetti nella misura necessaria a consentire all’amministrazione di svolgere l’istruttoria in contradditorio con l’interessata, evitando nelle more nuovi affidamenti a favore di un operatore che, in tesi, potrebbe rivelarsi privo dei requisiti soggettivi necessari per contrarre con la P.A; la portata degli effetti della sospensione, che appaiono proporzionati in considerazione del fatto che non è stato comunque impedito alla ricorrente di continuare ad eseguire i contratti in corso ”
10.2. Per il Tar è risultata infondata anche la dedotta illegittimità dell’articolo 12 comma 3 del Regolamento Rai sull'iscrizione all'Albo Fornitori nella parte in cui prevede che un operatore economico possa essere sospeso cautelativamente dall’Albo contestualmente all’avvio del procedimento di cancellazione; tale previsione, infatti, ove correttamente interpretata alla luce delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 7 e 21 quater della legge n. 241 del 1990, sarebbe stata indenne da profili di illegittimità.
10.3. Il Tar ha invece ritenuto fondati i secondi, i quarti e i quinti motivi aggiunti relativi alla proroga del procedimento di cancellazione dall’Albo in ragione del disposto dell’art.12, comma 5, del Regolamento Rai su termini di conclusione entro 30 giorni dello stesso (in sostanza, ha considerato illegittima la sospensione sine die ).
10.4. Lo stesso Tribunale ha poi ritenuto fondato anche il secondo motivo dei quinti motivi aggiunti sul provvedimento di cancellazione dall’albo per difetto di contraddittorio, assorbendo i settimi e gli ottavi motivi aggiunti.
10.5. Infine, il Tar ha ritenuto infondato il terzo motivo aggiunto sul diniego dell’esercizio dell’autotutela da parte della Rai in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione, rilevando come il RUP fosse comunque andato oltre i suoi compiti invadendo la sfera della Commissione di gara.
In concreto, secondo il Tribunale la Rai avrebbe correttamente mantenuto il provvedimento di annullamento dell’aggiudica sulla base di tre profili:
- nell’aver agito il RUP oltre le proprie prerogative, avendo analizzato nel merito alcune offerte di singoli concorrenti spingendosi a formulare proposte sia in ordine ai criteri di dettaglio da adottare per la valutazione delle offerte e per l’attribuzione dei punteggi (e relative motivazioni);
- nella partecipazione del RUP all’attività di stesura/messa a punto dei verbali della Commissione con riferimento al lotto 1;
- nella circostanza che il RUP, nell’ambito della verifica di anomalia delle offerte di -OMISSIS-, oltre a non avvalersi del supporto della Commissione Giudicatrice, avrebbe adottato criteri non uniformi rispetto a quelli utilizzati per la verifica di anomalia della -OMISSIS-in relazione al Lotto 2.
11. -OMISSIS-ha proposto appello, in parte qua , contro i capi della suddetta decisione relativi all’annullamento in autotutela della gara e alla sospensione cautelativa dall’Albo dei fornitori, sulla base di due motivi di censura di seguito sinteticamente indicati secondo l’ordine di prospettazione contenuto nel ricorso:
i) quanto all’annullamento in autotutela della gara, l’appellante evidenzia che i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara non avrebbero comunque risentito dell’influenza del RUP. Il Tar non ha considerato che proprio l’apprezzamento della Rai per l’operato dei Commissari di gara (che hanno attribuito i punteggi) escluderebbe qualsiasi ipotesi di influenza nelle operazioni valutative. In carenza di approfondimenti o comunque di contestazioni della Rai nei confronti dei commissari e delle valutazioni da loro formulate e dei punteggi dagli stessi attribuiti sarebbe illogico concludere nel senso dell’affermata intromissione del RUP;
ii) la sospensione cautelativa dall’Albo dei fornitori sarebbe stata, secondo l’appellante, illegittima, mancando i presupposti di fatto e di diritto per la stessa. Le conclusioni del Tar in proposito sarebbero dunque viziate da un errore di fondo, ovvero che al momento dell’avvio del procedimento di cancellazione e di contestuale sospensione cautelativa vi fossero gravi fatti a carico dell’appellante. Al momento dell’adozione dei suddetti atti la stessa ed il suo legale rappresentante non risultavano nemmeno indagati ed agli atti vi era solo un verbale di perquisizione nel quale venivano mosse delle contestazioni al RUP facendo solo alcuni riferimenti alla -OMISSIS-. Il Tar avrebbe anche erroneamente ritenuto che non sussisteva l’obbligo di previo contraddittorio sul provvedimento di sospensione cautelativa.
12. La Rai si è costituita in giudizio il 24 luglio 2025 ed ha poi depositato il 28 luglio 2024 anche un appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva accolto le doglianze di -OMISSIS-sul procedimento di cancellazione dall’Albo dei fornitori.
12.1. In particolare, secondo la Rai, il Tar avrebbe omesso di considerare come l’estensione temporale del procedimento fosse essenzialmente dipesa dalla condotta della società che aveva rimodulato le sue richieste nel corso dell’istruttoria, chiedendo inizialmente di concludere l’iter dopo i primi approfondimenti, per poi sollecitare un rinvio sino alla conclusione del giudizio penale e, infine, contestare la durata della procedura una volta pronunciata la sentenza. In sostanza, la proroga sarebbe stata disposta con una adeguata motivazione e non in violazione del termine fissato dal Regolamento Rai per concludere il procedimento di cancellazione. In ogni caso, nell’adozione del provvedimento di cancellazione dall’Albo annullato non vi sarebbe stata, come invece affermato dallo stesso Tribunale, una lesione delle regole sul contraddittorio.
13. Le intimate società -OMISSIS-e -OMISSIS-si sono costituite in giudizio rispettivamente il 10 luglio 2025 e il 13 ottobre 2025, chiedendo il rigetto dell’appello di -OMISSIS-.
14. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
15. Preliminarmente, va osservato che il contenzioso in esame, così come delimitato dall’atto di appello principale e dall’appello incidentale della Rai riguarda:
a) la parte della sentenza in cui il Tar ha ritenuto legittima la sospensione cautelativa della -OMISSIS-dall’Albo fornitori della Rai e l’annullamento d’ufficio in autotutela di tutti gli atti della procedura di gara;
c) l’accoglimento da parte del Tar delle doglianze di -OMISSIS-sulla proroga e sulla cancellazione dall’Albo fornitori della Rai (profili censurati nell’appello incidentale di quest’ultima).
16. L’appello principale e quello incidentale non sono fondati.
17. Seguendo l’ordine di prospettazione dell’appello principale, va innanzitutto rilevato che l’annullamento in autotutela degli atti di gara da parte della Rai, come evidenziato dal Tar, si è fondato su tre aspetti relativi al ruolo intromissivo svolto dal RUP rispetto all’esame della valutazione delle offerte dei concorrenti (aspetti indicati nel dettaglio nel precedente paragrafo 10.5.).
17.1. Parte appellante sostiene invece che la supposta interferenza del RUP sull’operato della Commissione di gara, basata sulla valorizzazione delle conversazioni riportate nel decreto di perquisizione, non sarebbe avvenuta. Gli atti del procedimento dimostrerebbero infatti l’autonomia delle valutazioni dei commissari.
17.2. Sul punto, è opportuno, preliminarmente, precisare che la funzione del RUP, anche sotto la vigenza del precedente codice di contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), era quella di curare il corretto svolgimento delle procedure (art. 31), restando invece esclusivamente in capo alla Commissione di gara la valutazione delle offerte se l’affidamento avveniva secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77). Il RUP, nell'ambito delle sue funzioni, può dunque esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione; la commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; id. sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731).
17.3. Nel caso in esame, il RUP avrebbe quindi potuto svolgere un’azione di impulso rispetto agli organi della procedura di gara, anche in funzione istruttoria e di supporto alla Commissione giudicatrice, ma dagli atti del giudizio, così come rilevato dal Tar (§ 5.3. della sentenza), emerge invece che il RUP non solo ha inviato alla Commissione un facsimile di bozza di verbale con una possibile articolazione della motivazione, ma si è espresso con giudizi in ordine all’attribuzione di punteggi e all’adeguatezza delle offerte, invitando la Commissione a procedere alle conseguenti modifiche (cfr. gli atti relativi sub documento 3 della produzione di primo grado Rai del 26 settembre 2022). Cosicché, si può convenire con le conclusioni del Tar in ordine alla constatazione che il potere di autotutela è stato correttamente esercitato dalla Rai in ragione della circostanza che il perimetro degli interventi del RUP, a prescindere dagli esiti penali, è risultato esteso alla fase di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, attività di esclusiva competenza della Commissione.
18. Con un secondo profilo di censura parte appellante lamenta che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento cautelare con il quale la Rai ha sospeso l’iscrizione della stessa dall’Albo dei fornitori. In merito, deve però rilevarsi che tale provvedimento è stato adottato conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di funzionamento del medesimo Albo e all’esito della notifica del decreto della Procura della Repubblica di Roma del 26 gennaio 2022 nel quale erano riportati fatti che ben potevano integrare la sussistenza di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità della società appellante. All’atto della comunicazione del decreto dunque la stazione appaltante non poteva non considerare le circostanze in esso riportate (anche supportate da resoconti ricavati da intercettazioni telefoniche) e determinarsi anche in via di urgenza alla luce del predetto Regolamento e più in generale dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016.
18.1. D’altra parte, come ha avuto modo di sottolineare il Tar, la legittimità del provvedimento di sospensione derivava non solo dallo stato dei fatti al momento della sua adozione, ma anche dalla sua coerenza con quanto previsto dall’art. 21 quater , comma 2, della legge n. 241 del 1990 in relazione al ricorrere delle gravi ragioni evidenziate nell’atto della Procura della Repubblica.
19. Passando alle prospettazioni dell’appello incidentale della Rai, va in primo luogo evidenziato che il termine certo del procedimento avviato per la cancellazione dall’albo dei fornitori è un requisito posto dall’art. 12 del citato Regolamento che espressamente stabilisce all’art. 8, comma 2, che “ L’eventuale proroga del termine per l’istruttoria sarà da Rai comunicata, anche solo a mezzo e-mail, all’Operatore economico, con l’indicazione dei motivi posti a base della proroga stessa e la
relativa durata massima, fermo restando che il relativo procedimento dovrà comunque concludersi entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di presa in carico della domanda di iscrizione da parte di Rai ”. Di conseguenza, non può ritenersi fondato quanto asserito dall’appellante incidentale in ordine al fatto che in presenza di una motivazione rafforzata sulla necessità di perduranti esigenze istruttorie l’atto di proroga del procedimento del 28 marzo 2022 fosse stato adottato legittimamente senza l’individuazione di un termine. La Rai ha in realtà posticipato sine die la conclusione del procedimento in assenza di disposizioni di settore che imponevano l’attesa della definizione del procedimento penale ai fini della decisione e la stessa motivazione della proroga non appare che un generico richiamo alle osservazioni presentate dall’appellante senza indicazione dei motivi che avrebbero supportato la necessità di un supplemento istruttorio.
19.1. Non può poi ritenersi fondata l’ulteriore censura incidentale sull’annullamento da parte del Tar dell’intervenuta cancellazione dall’Albo. Quest’ultima è stata disposta ai sensi dell’art. 12.1, lett. (a), (d) ed (f) del citato Regolamento con l’aggiunta della impossibilità di essere reinseriti per 24 mesi ed è stata motivata con riferimento a comportamenti addebitati alla società appellante che non sono stati oggetto di preventiva contestazione.
19.2. In concreto, la cancellazione si è fondata su circostanze solo in parte precedentemente contestate nel corso del procedimento, mentre nel provvedimento sono state richiamate, senza aver svolto un contraddittorio sul punto, ulteriori condotte della società interessata che avrebbero fatto venir meno il requisito dell’affidabilità professionale (in particolare, consistenti:
- nel non avere -OMISSIS-informato Rai di essere indagata per illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in violazione dei principi di trasparenza e leale partecipazione al contraddittorio;
- nell’avere la società rappresentato di aver “estromesso” la mandante -OMISSIS- dal R.T.I. costituito nel 2014 per erogare il servizio mensa, mentre dalla documentazione in possesso di Rai emergeva che -OMISSIS-non aveva estromesso la mandante, essendosi limitata a rappresentarle la richiesta di estensione temporale avanzata dalla committente, chiedendo a -OMISSIS- l’elenco dei dipendenti per il caso in cui la stessa non intendesse accettare l’estensione richiesta).
20. Per le ragioni sopra esposte, l’appello principale e l’appello incidentale vanno respinti e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
21. In ragione della complessità della vicenda e del rigetto anche dell’appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge l’appello incidentale proposto dalla Rai- Radiotelevisione Italiana.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI ES, Presidente FF
OL D'EL, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
EL Roberto Cerroni, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL D'EL | GI ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.