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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CA SA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8411/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Cartillone, domicilio eletto in
Milano, via Besana n. 9,
ricorrente contro
Controparte_1
GIUDIZIALE,
[...]
resistente contumace
Oggetto: risarcimento danni, pagamento somme.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio (infra, ) perchè Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
“In via preliminare: Autorizzarsi il ricorrente a contro dedurre alle eccezioni difensive di controparte
con il deposito di una memoria integrativa, in assegnando termine, con facoltà di
chiedere nuovi mezzi istruttori, di produrre documentazione e indicare testi.
NEL MERITO
1. Dichiararsi che l'istante-ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata a
favore della osì Controparte_1
come esposto nella premessa in fatto del presente atto;
2. Dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della resistente per aver
adibito il ricorrente al lavoro notturno nonostante il divieto del medico aziendale;
per l'effetto condannarsi la società resistente al risarcimento di tutti danni
patrimoniali e non subiti in conseguenza immediata e diretta della sua adibizione
al lavoro notturno nell'importo complessivo di euro 55.731,50 o di quell'altro
diverso importo che sarà ritenuto di legge.
3. Dichiararsi che il ricorrente ha il diritto di vedersi corrispondere dalla società
resistente le differenze retributive riportate nella perizia contabile allegata in atti;
per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento del complessivo
importo di euro 13.768,53 o di quell'altro che sarà ritenuto di legge.
4. Dichiararsi che il ricorrente ha il diritto al pagamento del premio di risultato ai
sensi dell'articolo 20 del contratto integrativo provinciale di Milano del 21 luglio
2010; per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento della somma di
euro 1.482,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e di legge.
5. dichiararsi la nullità dell'articolo 85 del contratto collettivo che disciplina il
compenso dovuto nei giorni del godimento delle ferie, per essere in contrasto con
la direttiva comunitaria nella parte in cui, richiamando l'articolo 105, esclude dal
computo utile per il trattamento dovuto nei giorni del godimento delle ferie le voci
relative il compenso del buono pasto, del lavoro straordinario, dell'indennità zone
2 diurna, dell'indennità piantonamento diurno, dell'indennità piantonamento
notturno, dell'indennità lavoro domenicale.
Per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento della somma 1.766,59
o del diverso importo che sarà ritenuto di legge.
6. Dichiararsi che la resistente ha violato le previsioni dell'articolo 79 CP_3
dell'articolo 71 B del contratto collettivo della vigilanza privata per aver imposto e
costretto il lavoratore, senza le obbiettive esigenze, ad eseguire un gran numero di
ore di lavoro straordinario;
per l'effetto condannarsi la società resistente al
risarcimento del danno pari alla somma di euro 30,00 o del diverso importo che
sarà ritenuto di legge per tutti i giorni di lavoro (451) in cui risulta che il
ricorrente ha eseguito una prestazione lavorativa superiore al suo ordinario orario
di lavoro giornaliero di 7,15 ore e quindi complessivamente euro 13.530,00.
7. Dichiararsi che l'articolo 141 del contratto collettivo nella parte in cui esclude il
compenso del lavoro straordinario eseguito in modo non occasionale e gli istituti
del buono pasto, dell'indennità piantonamento diurno, dell'indennità
piantonamento notturno, dell'indennità zona diurna dell'indennità del lavoro
domenicale dalla base della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, viola l'articolo 1 e 36 della costituzione e del primo comma
dell'articolo 2120 del codice civile;
per l'effetto dichiararsi che detti compensi
incidono sul calcolo del trattamento di fine rapporto con condanna della società
resistente al pagamento del residuo importo di euro 1.418,14 (19.145/13,5) o del
diverso importo che sarà ritenuto di legge.
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non
sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con
valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
3 Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole
scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da
questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e
maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma
cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; da distrarsi a favore del
procuratore per averli anticipati e non riscossi.”
Il ricorrente ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 1° aprile 2021, mansioni di guardia giurata, IV livello del CCNL del settore vigilanza privata, con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 31 dicembre 2023 per dimissioni.
Il ricorrente lamenta di essere stato adibito a lavoro notturno malgrado l'espresso divieto da parte del medico aziendale.
Gliene sarebbe derivato un pregiudizio di cui viene chiesto ristoro in questa sede.
Il ricorrente lamenta, inoltre, una serie di differenze retributive, chiedendo la condanna di controparte al relativo pagamento.
La società si è costituita ritualmente contrastando le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, si è proceduto a conferire incarico per l'espletamento di CTU medico – legale.
CP_ Nelle more dell'incombente, è stata ammessa a liquidazione giudiziale, con conseguente interruzione del giudizio.
All'esito di ricorso in riassunzione, la procedura non si è costituita.
4 Tuttavia, il liquidatore giudiziale ha preso personalmente parti all'udienza del 2 luglio 2025 al solo ed esclusivo fine di richiamare la disciplina di cui agli artt. 151 e 201 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e la conseguente improcedibilità delle domande svolte dal ricorrente nei confronti della società in liquidazione;
improcedibilità peraltro rilevabile d'ufficio anche dal giudice.
La difesa attorea contestava la ritualità della partecipazione all'udienza e insisteva per la prosecuzione del giudizio.
Ciò posto, tutte le domande avanzate in ricorso devono essere dichiarate improcedibili.
Previo rilievo che la partecipazione del liquidatore giudiziale all'udienza del 2 luglio 2025 non risulta in alcun modo processualmente censurabile,
essendo, peraltro, del tutto pacifico che la procedura abbia celto di non costituirsi in questa sede, va ribadita la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento di quanto segue.
Come noto, la ripartizione di competenza cognitoria tra il giudice del lavoro e quello del fallimento è stato più volte specificato dalla giurisprudenza, secondo il discrimine individuato nelle rispettive prerogative speciali.
Al giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto, va attribuita la cognizione in merito alle controversie sullo "status" del lavoratore,
dunque, le controversie relative alla qualificazione e instaurazione del rapporto di lavoro nonché alla validità di eventuale recesso e alla richiesta di reintegrazione.
Competono, invece, esclusivamente al giudice della procedura concorsuale tutte le controversie relative all'accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro,
5 destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale, a tutela del principio di par conditio creditorum.
Nel caso in esame, le domande svolte dal ricorrente nei confronti della società convenuta, in liquidazione giudiziale, non attengono al
“rapporto”, non essendovi alcuna richiesta di diversa qualificazione o imputazione del rapporto di lavoro.
L'interesse azionato è, invece, unicamente volto ad ottenere una condanna patrimoniale (relativa al pagamento delle differenze retributive), di spettanza del giudice fallimentare.
In altre parole, secondo un orientamento assolutamente consolidato il discrimine tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative, vede il primo quale giudice del rapporto e il secondo quale giudice del concorso
(da ultimo: Cass. n. 24363/2017 cit.; Cass. n. 7990/2018).
La Corte di Cassazione ha affermato come il fatto che il giudice del lavoro sia giudice del rapporto sta a significare che ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore,
essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37
Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione,
vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò sia per effetto dell'esercizio di azioni di accertamento mero,
come, in particolare, quelle circa l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass.
30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004,
n. 11439) sia di quelle di riconoscimento della qualifica della prestazione
(Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), che, infine,
le azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento
(Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda
6 di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n.
3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass.
29 settembre 2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità̀, invalidità̀ o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646).
Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (così Cass. n. 16443/2018).
La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che “Se questo è […] il rispettivo
ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la
diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di
spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo
(Cass. 3 marzo 2003, n. 3129).
Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse
del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in
funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non
patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass.
29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio
2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la
strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al
concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del
lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella
cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di
credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di
7 accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del
giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n.
24363).” (così Cass. n. 16443/2018 cit.).
La cognizione del giudice del lavoro, dunque, presuppone la
“dimostrazione dall'istante di un interesse effettivo che trascenda quello relativo
al giudizio in corso, rispondente ad un'esigenza eccedente quella immediata alla
sua soluzione della causa promossa (Cass. 16 gennaio 1993, n. 530; Cass. 3 aprile
2013, n. 8093): ciò che si verifica ogni qual volta il lavoratore manifesti l'interesse
[…] ad ottenere una pronuncia che "faccia stato" sul suo rapporto di lavoro,
piuttosto che un accertamento, in via meramente incidentale, al solo fine di
ammissione del suo credito, dipendente dal rapporto di lavoro, allo stato passivo
del fallimento (o comunque di una procedura concorsuale).” (Cass. n.
16443/2018 cit.).
Anche più recentemente la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che,
nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo,
risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo (Cass. n. 27796 del 28/10/2024).
Nella cornice dei principi anzidetti, appare evidente come nel caso di specie manchi anche solo l'allegazione – oltre che la dimostrazione – di un
8 tale specifico interesse, poiché il ricorrente agisce per conseguire un titolo che gli consenta di ottenere il risarcimento dell'asserito danno nonché di rivendicare le competenze retributive afferenti al rapporto.
Ne deriva che le domande avanzate in ricorso hanno esclusivamente una funzione strumentale alla tutela di diritti patrimoniali, da far valere sul patrimonio della s.r.l. resistente in liquidazione giudiziale e ne sancisce,
per l'effetto, la statuizione di improcedibilità.
Possono tuttavia essere integralmente compensate le spese di lite in ragione dell'imprevedibile mutamento della situazione di fatto che legittimava astrattamente il ricorrente all'avvio della presente azione giudiziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande avanzate in ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 17/07/2025
La giudice
CA SA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CA SA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8411/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Cartillone, domicilio eletto in
Milano, via Besana n. 9,
ricorrente contro
Controparte_1
GIUDIZIALE,
[...]
resistente contumace
Oggetto: risarcimento danni, pagamento somme.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio (infra, ) perchè Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
“In via preliminare: Autorizzarsi il ricorrente a contro dedurre alle eccezioni difensive di controparte
con il deposito di una memoria integrativa, in assegnando termine, con facoltà di
chiedere nuovi mezzi istruttori, di produrre documentazione e indicare testi.
NEL MERITO
1. Dichiararsi che l'istante-ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata a
favore della osì Controparte_1
come esposto nella premessa in fatto del presente atto;
2. Dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della resistente per aver
adibito il ricorrente al lavoro notturno nonostante il divieto del medico aziendale;
per l'effetto condannarsi la società resistente al risarcimento di tutti danni
patrimoniali e non subiti in conseguenza immediata e diretta della sua adibizione
al lavoro notturno nell'importo complessivo di euro 55.731,50 o di quell'altro
diverso importo che sarà ritenuto di legge.
3. Dichiararsi che il ricorrente ha il diritto di vedersi corrispondere dalla società
resistente le differenze retributive riportate nella perizia contabile allegata in atti;
per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento del complessivo
importo di euro 13.768,53 o di quell'altro che sarà ritenuto di legge.
4. Dichiararsi che il ricorrente ha il diritto al pagamento del premio di risultato ai
sensi dell'articolo 20 del contratto integrativo provinciale di Milano del 21 luglio
2010; per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento della somma di
euro 1.482,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e di legge.
5. dichiararsi la nullità dell'articolo 85 del contratto collettivo che disciplina il
compenso dovuto nei giorni del godimento delle ferie, per essere in contrasto con
la direttiva comunitaria nella parte in cui, richiamando l'articolo 105, esclude dal
computo utile per il trattamento dovuto nei giorni del godimento delle ferie le voci
relative il compenso del buono pasto, del lavoro straordinario, dell'indennità zone
2 diurna, dell'indennità piantonamento diurno, dell'indennità piantonamento
notturno, dell'indennità lavoro domenicale.
Per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento della somma 1.766,59
o del diverso importo che sarà ritenuto di legge.
6. Dichiararsi che la resistente ha violato le previsioni dell'articolo 79 CP_3
dell'articolo 71 B del contratto collettivo della vigilanza privata per aver imposto e
costretto il lavoratore, senza le obbiettive esigenze, ad eseguire un gran numero di
ore di lavoro straordinario;
per l'effetto condannarsi la società resistente al
risarcimento del danno pari alla somma di euro 30,00 o del diverso importo che
sarà ritenuto di legge per tutti i giorni di lavoro (451) in cui risulta che il
ricorrente ha eseguito una prestazione lavorativa superiore al suo ordinario orario
di lavoro giornaliero di 7,15 ore e quindi complessivamente euro 13.530,00.
7. Dichiararsi che l'articolo 141 del contratto collettivo nella parte in cui esclude il
compenso del lavoro straordinario eseguito in modo non occasionale e gli istituti
del buono pasto, dell'indennità piantonamento diurno, dell'indennità
piantonamento notturno, dell'indennità zona diurna dell'indennità del lavoro
domenicale dalla base della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, viola l'articolo 1 e 36 della costituzione e del primo comma
dell'articolo 2120 del codice civile;
per l'effetto dichiararsi che detti compensi
incidono sul calcolo del trattamento di fine rapporto con condanna della società
resistente al pagamento del residuo importo di euro 1.418,14 (19.145/13,5) o del
diverso importo che sarà ritenuto di legge.
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non
sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con
valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
3 Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole
scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da
questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e
maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma
cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; da distrarsi a favore del
procuratore per averli anticipati e non riscossi.”
Il ricorrente ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 1° aprile 2021, mansioni di guardia giurata, IV livello del CCNL del settore vigilanza privata, con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 31 dicembre 2023 per dimissioni.
Il ricorrente lamenta di essere stato adibito a lavoro notturno malgrado l'espresso divieto da parte del medico aziendale.
Gliene sarebbe derivato un pregiudizio di cui viene chiesto ristoro in questa sede.
Il ricorrente lamenta, inoltre, una serie di differenze retributive, chiedendo la condanna di controparte al relativo pagamento.
La società si è costituita ritualmente contrastando le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, si è proceduto a conferire incarico per l'espletamento di CTU medico – legale.
CP_ Nelle more dell'incombente, è stata ammessa a liquidazione giudiziale, con conseguente interruzione del giudizio.
All'esito di ricorso in riassunzione, la procedura non si è costituita.
4 Tuttavia, il liquidatore giudiziale ha preso personalmente parti all'udienza del 2 luglio 2025 al solo ed esclusivo fine di richiamare la disciplina di cui agli artt. 151 e 201 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e la conseguente improcedibilità delle domande svolte dal ricorrente nei confronti della società in liquidazione;
improcedibilità peraltro rilevabile d'ufficio anche dal giudice.
La difesa attorea contestava la ritualità della partecipazione all'udienza e insisteva per la prosecuzione del giudizio.
Ciò posto, tutte le domande avanzate in ricorso devono essere dichiarate improcedibili.
Previo rilievo che la partecipazione del liquidatore giudiziale all'udienza del 2 luglio 2025 non risulta in alcun modo processualmente censurabile,
essendo, peraltro, del tutto pacifico che la procedura abbia celto di non costituirsi in questa sede, va ribadita la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento di quanto segue.
Come noto, la ripartizione di competenza cognitoria tra il giudice del lavoro e quello del fallimento è stato più volte specificato dalla giurisprudenza, secondo il discrimine individuato nelle rispettive prerogative speciali.
Al giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto, va attribuita la cognizione in merito alle controversie sullo "status" del lavoratore,
dunque, le controversie relative alla qualificazione e instaurazione del rapporto di lavoro nonché alla validità di eventuale recesso e alla richiesta di reintegrazione.
Competono, invece, esclusivamente al giudice della procedura concorsuale tutte le controversie relative all'accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro,
5 destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale, a tutela del principio di par conditio creditorum.
Nel caso in esame, le domande svolte dal ricorrente nei confronti della società convenuta, in liquidazione giudiziale, non attengono al
“rapporto”, non essendovi alcuna richiesta di diversa qualificazione o imputazione del rapporto di lavoro.
L'interesse azionato è, invece, unicamente volto ad ottenere una condanna patrimoniale (relativa al pagamento delle differenze retributive), di spettanza del giudice fallimentare.
In altre parole, secondo un orientamento assolutamente consolidato il discrimine tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative, vede il primo quale giudice del rapporto e il secondo quale giudice del concorso
(da ultimo: Cass. n. 24363/2017 cit.; Cass. n. 7990/2018).
La Corte di Cassazione ha affermato come il fatto che il giudice del lavoro sia giudice del rapporto sta a significare che ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore,
essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37
Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione,
vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò sia per effetto dell'esercizio di azioni di accertamento mero,
come, in particolare, quelle circa l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass.
30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004,
n. 11439) sia di quelle di riconoscimento della qualifica della prestazione
(Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), che, infine,
le azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento
(Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda
6 di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n.
3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass.
29 settembre 2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità̀, invalidità̀ o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646).
Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (così Cass. n. 16443/2018).
La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che “Se questo è […] il rispettivo
ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la
diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di
spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo
(Cass. 3 marzo 2003, n. 3129).
Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse
del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in
funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non
patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass.
29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio
2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la
strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al
concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del
lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella
cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di
credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di
7 accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del
giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n.
24363).” (così Cass. n. 16443/2018 cit.).
La cognizione del giudice del lavoro, dunque, presuppone la
“dimostrazione dall'istante di un interesse effettivo che trascenda quello relativo
al giudizio in corso, rispondente ad un'esigenza eccedente quella immediata alla
sua soluzione della causa promossa (Cass. 16 gennaio 1993, n. 530; Cass. 3 aprile
2013, n. 8093): ciò che si verifica ogni qual volta il lavoratore manifesti l'interesse
[…] ad ottenere una pronuncia che "faccia stato" sul suo rapporto di lavoro,
piuttosto che un accertamento, in via meramente incidentale, al solo fine di
ammissione del suo credito, dipendente dal rapporto di lavoro, allo stato passivo
del fallimento (o comunque di una procedura concorsuale).” (Cass. n.
16443/2018 cit.).
Anche più recentemente la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che,
nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo,
risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo (Cass. n. 27796 del 28/10/2024).
Nella cornice dei principi anzidetti, appare evidente come nel caso di specie manchi anche solo l'allegazione – oltre che la dimostrazione – di un
8 tale specifico interesse, poiché il ricorrente agisce per conseguire un titolo che gli consenta di ottenere il risarcimento dell'asserito danno nonché di rivendicare le competenze retributive afferenti al rapporto.
Ne deriva che le domande avanzate in ricorso hanno esclusivamente una funzione strumentale alla tutela di diritti patrimoniali, da far valere sul patrimonio della s.r.l. resistente in liquidazione giudiziale e ne sancisce,
per l'effetto, la statuizione di improcedibilità.
Possono tuttavia essere integralmente compensate le spese di lite in ragione dell'imprevedibile mutamento della situazione di fatto che legittimava astrattamente il ricorrente all'avvio della presente azione giudiziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande avanzate in ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 17/07/2025
La giudice
CA SA
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