Articolo 3 della Legge 26 luglio 1975, n. 386
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 settembre 1975
Art. 3.
La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sara' versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani".
Entrata in vigore il 6 settembre 1975