Art. 3.
La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sara' versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani".
La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sara' versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani".