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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2307/2018 Verbale di Udienza del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del giorno 11 dicembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'opponente Parte_1 con la quale riportandosi a tutti i propri atti così conclude:” 1. In via
[...]
Principale: Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 496/2018 emesso dal Tribunale di Avellino, dichiarando che nulla è dovuto da
[...]
a (o, in subordine, limitando l'eventuale Parte_1 Controparte_1 ricalcolo al solo mese di agosto 2017, in applicazione della Delibera ARERA 199/11). 2. Sulle Spese di Lite: Condannare le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 3. Sulle Spese di CTU: Disporre che le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio siano poste integralmente e definitivamente a carico delle parti opposte, atteso che l'accertamento peritale si è reso necessario a causa della condotta di EN (rimozione del contatore) e che l'esito dello stesso ha confermato l'impossibilità di provare la pretesa avversaria. 4. Responsabilità ex art. 96 c.p.c.: Condannare le controparti al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per aver agito in giudizio e resistito con colpa grave, avendo impedito l'accertamento tecnico preventivo mediante l'eliminazione del contatore.
5. Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'opposta in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., con la quale riportandosi a tutti i propri atti così conclude:” si riporta alle note conclusionali, in particolare alle conclusioni ivi rassegnate di cui si chiede l'accoglimento, impugnando ancora una volta quanto ex adverso sostenuto. Si chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione”;
[... vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla terza chiamata in causa in persona del legale rapp.te p.t., con la quale riportandosi a tutti Controparte_2
i propri atti insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo che la causa venga decisa. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 07 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2703 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto somministrazione e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F.) giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Montefredane CP_1
(AV) alla Via Nazionale Arcella n.22, PI , rappresentata e difesa, in P.IVA_1
ragione di mandato reso in calce al Ricorso per Decreto Ingiuntivo (opposto),dall'Avv.
CC RR (CF: ), giusta mandato in calce al ricorso per CodiceFiscale_1
decreto ingiuntivo opposto, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
(già denominata , codice fiscale e Controparte_2 Controparte_3
iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. in persona del P.IVA_2 procuratore p.t. avv. Carmine Perrotta, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando
Quagliata, (C.F. ), in virtù della procura alle liti rilasciata su CodiceFiscale_2
foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
ZO MA
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella fase di precisazione Controparte_4
delle conclusioni. All'udienza del 29/10/2025 la scrivente rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, svolgeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 496/2018 , R.G. n. 1138/2018, emesso dal
Tribunale di Avellino in data 16/04/2018, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 32.099,62 oltre interessi e spese del Controparte_1
monitorio per somministrazione energia elettrica.
L' opponente nel merito contestava la pretesa creditoria esponendo che in data
18/12/2014, stipulava contratto di somministrazione di energia elettrica con la
Elettrikom srl rinnovabili tacitamente e che in data 01/11/2017 la ricorrente emetteva fattura n. 2536E relativamente ai mesi da Gennaio ad Agosto 2017 per l'importo di €
32.099,62, con scadenza 30/11/2017 derivante dalla ricostruzione dei prelievi di energia elettrica e di potenza effettuati da , che in data 09/08/2017 Controparte_3 aveva accertato una irregolarità nel funzionamento del misuratore dal giorno
01/08/2013 al 31/08/2017. L' opponente inoltrava sia ad che ad Controparte_3
contestazione a mezzo del proprio legale, con cui chiedeva CP_1
l'annullamento integrale della fattura violazioni delle disposizioni dell'autorità dell'energia elettrica e del gas.
La opponente inoltre lamentava l'avvenuta prescrizione del diritto da parte della in ragione dell'art. 2955 cc ed il mancato rispetto di un accordo CP_1
transattivo intercorso con la nel quale quest'ultima si sarebbe obbligata CP_1
ad eseguire lo sgravio della fattura contestata.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
496/2018 del 16/04/2018 emesso dal Tribunale di Avellino il 12/04/2018 nei confronti di ,quali in atti, notificato il 18/04/2018 a mezzo Parte_1
pec, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria e/o come meglio. Con vittoria di spese di causa oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come di legge”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che nell'impugnare Controparte_1
l'avversa opposizione esponeva che precedentemente all'emissione della fattura contestata, con cui venivano imputati all'odierna parte attrice conguagli a decorrere dal
01/09/2015, la in data 23/10/2017 aveva contestato la Parte_1
ricostruzione dei prelievi di energia elettrica e di potenza effettuati da
[...]
, che in data 09/08/2017 aveva accertato una irregolarità nel CP_3
funzionamento del misuratore, che prelevava energia con un errore del 15% in meno e che in data 01/12/2017, l' opponente inoltrava contestazione sia ad Controparte_3
che ad con cui chiedeva l'annullamento integrale della fattura.
[...] CP_1
L'opposta riscontrava la missiva dichiarando la propria estraneità alla misurazione dei consumi e al ricalcolo degli stessi, eseguita dal gestore della rete elettrica,
[...]
, che ribadiva l'esattezza e la correttezza dei propri rilievi. L'opposta Controparte_3
tentava anche una soluzione bonaria della controversia, senza esito. Ribadiva che semmai vi fossero stati errori nella misurazione dei consumi, gli stessi andavano imputati ad in quanto la si era limitata Controparte_3 CP_1
a fatturare i consumi che , quale proprietario delle rete, aveva Controparte_3
fornito.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente, come già innanzi richiesto, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,con sede legale in Controparte_3
Roma alla Via Ombrone n.2, e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto per essere lo stesso fondato sulla base di Fattura legittimamente emessa in ragione dei consumi della Pt_1 Parte_1
[...]
3) In ogni caso dichiarare che il chiamato in causa sia tenuto a Controparte_3
manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare, anche a titolo di spese legali, a parte attrice;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la quale esponeva Controparte_2
che in data 09.08.2017 propri operatori eseguivano una verifica al misuratore assegnato alla (matr. ) all'esito della quale Parte_1 P.IVA_3
veniva accertato che lo stesso era affetto da un errore negativo di registrazione.
La verifica del contatore, eseguita alla presenza del sig. , qualificatosi Controparte_5
responsabile commerciale dell'utente, veniva eseguita sia a carico reale (cioè con contatore collegato all'impianto del cliente) sia a carico fittizio (cioè con esclusione dell'impianto del cliente e con nostro carico) ed entrambe le prove confermavano un errore di registrazione del – 15% . Tale anomalia veniva risolta in data 23.08.2017 con l'installazione di un nuovo gruppo di misura (matr. 76307974) . A seguito della suddetta verifica veniva eseguita la ricostruzione dei consumi applicando il coefficiente di correzione a far inizio dal mese di agosto 2013 fino al mese di agosto 2017.
Ritenuta nella fattispecie la legittimità del suo operato , così Controparte_2
concludeva:” Voglia l'On.le Tribunale adito voglia rigettare le domande avanzate dalla e dalla nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
in quanto inammissibili, improcedibili e/o infondate in fatto e diritto con la
[...]
condanna delle medesime alla refusione di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta CTU. Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29/10/2025. In tale udienza la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Va in primo luogo riconosciuta la legittimazione passiva di in quanto Controparte_1
la domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo di un credito vantato dalla società opposta siccome fondato su fatture di fornitura di energia elettrica dalla stessa emesse.
Venendo al merito della controversia si osserva che è documentalmente provato che
è destinataria di una fornitura di energia elettrica con Parte_1
potenza disponibile di Kw 216 in via Piani snc di CC AN FE (AV) avente n.ro e distinta dal punto di consegna (POD) n. IT001E00240210 e che il relativo P.IVA_4
contratto è stato stipulato con la a far data dal 18/12/2014 così come è CP_1
documentato il verbale di verifica del 09/08/2017 da cui è scaturita la ricostruzione dei consumi richiesta.
E' opportuno, ora, evidenziare che la direttiva n. 200 del 1999 (relative solo al caso di malfunzionamento incolpevole del contatore elettrico) dell'Autorità Garante per l'energia elettrica e il gas (dal 2018 ARERA), dedicata alle modalità di accertamento e ricostruzione dei consumi delle utenze, prevede:
-all'art. 11.2, “…Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”;
-art. 10.1 “la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento
l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”;
-all'art.10.2 “se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento al quale l'esercente potrà procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”
Dalle disposizioni riportate si evince che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta in quanto le società convenute non hanno dato prova, in giudizio, del credito vantato.
Al fine di quantificare l'esatto volume dei consumi di elettricità somministrata al punto di consegna che serve la nonché di verificare la Parte_1
correttezza delle modalità e dell'entità della ricostruzione delle forniture e la congruità delle somme richieste, è stata disposta ed espletata apposita consulenza tecnica d'ufficio con il CTU, ing. . Persona_1
Il consulente tecnico, nella sua relazione peritale, ha esposto di non avere potuto rispondere compiutamente ai quesiti posti dal giudice istruttore perché gli è stato impossibile esaminare il contatore elettrico identificato dal n. 5610258 per poter eseguire una prova di funzionamento ed accertare l'errore commesso dal misuratore in contraddittorio tra le parti in quanto rimosso dalla società che Controparte_3
comunicava l'indisponibilità del misuratore oggetto di causa. Pertanto il CTU considerava esclusivamente le fatture emesse dalla relative agli anni: CP_1
2015, 2016, 2017, 2018, riguardanti le spese di energia elettrica aventi come codice
Pod: IT001E00240210, associato al contatore “difettoso, nonché il verbale redatto in occasione del giorno della verifica del contatore e controllava i calcoli presenti all'interno della fattura di conguaglio datata 1/11/2017 dell'importo di €. 32.099,62.
Dalla disamina del verbale di verifica il CTU appurava che :” …nello specchietto denominato: “Acquisizione misure prima della verifica”, i tecnici riportavano a CP_3
mano sul documento il consumo di energia attiva registrata dal contatore, alle ore 11.00 del 9 agosto 2017: il valore era di 18.244,364 Kw, inoltre segnalavano anche l'energia reattiva che risultava di 3.965,199 KVArh (voltampere reattivo). ….. Al termine della prova complessiva, entrambi i verificatori incaricati per , Controparte_3
segnalavano un errore di misurazione del -15%, ovvero, il 15% dell'energia realmente consumata dal sistema produttivo collegato al contatore, NON veniva registrata. La soluzione di entrambi i tecnici specializzati dell era quella di CP_3
procedere alla sostituzione del contatore, così come emerge dallo specchietto:”Provvedimenti richiesti”, al di sotto del quale sono riportate le firme dei due verificatori: e .”. “Nella pagina seguente, Persona_2 Persona_3
comparivano i risultati di una ulteriore prova di misura messa in atto dai verificatori, questa volta però, veniva adoperato un carico fittizio ed i risultati erano trascritti in una nuova tabella. Solo l'ultima pagina veniva sottoscritta dal sig. , Controparte_5
responsabile dell'area commerciale della dalla Parte_1
quale emergeva l'esito della verifica:”In data odierna è stata eseguita la verifica del complesso di misura dell'energia elettrica installato presso l'indirizzo sopra indicato.
L'esito della verifica ha evidenziato: NO - Misura regolare;
SI - Altro guasto o anomalia”. L'errore di misura del contatore scritto a mano dagli accertatori nella pagina firmata dal sig. è del – 14% e NON del -15% come Controparte_5
riportato in quella precedente”.
Quanto al documento fiscale di conguaglio, emesso dalla in data CP_1
01/11/2017 ed identificato dal n. 2536E dell'importo complessivo di €. 32.099,62 il CTU rilevava che :” Il suddetto documento comprende una maggiorazione degli importi fatturati dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2017, per un periodo complessivo di 24 mesi calcolati a ritroso dalla data dell'accertamento del 4 agosto 2017 e NON contempla il periodo compreso tra l'agosto 2013 e l'agosto 2015.
I ricalcoli presentati nella fattura, venivano eseguiti dalla ELETTROKOM sulle indicazioni di che forniva al trader anche i dati relativi ai Controparte_3
consumi. Su ogni pagina del documento fiscale era pubblicato il ricalcolo degli importi maggiorati a seguito dell'errore di misurazione del contatore ed erano divisi per mensilità con l'indicazione: “conguaglio dal 01/…/… al 31/…/…” e comprendeva quattro paragrafi riguardanti le spese di Energia, il Dispacciamento, l'Uso delle Reti -
Misure -Trasmissione – distribuzione ed Imposte. Per ogni paragrafo era riportata la spesa ricalcolata addebitata alla ed in fondo alla Parte_1
pagina l'importo complessivo. Il CTU procedeva ad un controllo dei ricalcoli e concentrava la propria attenzione sulla voce “ore Peak” del paragrafo “Energia” che riguarda, in particolare, il consumo fatturato nelle ore centrali della giornata (ore Peak), relative al periodo di riferimento” .
Al fine di verificare l'esattezza dei consumi e degli importi riportati in fattura il CTU spiegava che :” Nel caso di un'azienda, il primo dato significativo è verificare la correlazione esistente tra i ricavi ed i costi di produzione, ma poiché non è stato possibile considerare i bilanci di esercizio, il CTU procedeva in una valutazione dei consumi e dei costi reali di energia elettrica della Controparte_6
caricando manualmente i dati pubblicati nelle fatture emesse dalla
[...]
. Lo scopo era quello di poter verificare se, nell'intervallo di CP_1
osservazione ci fosse una consistente riduzione o un anomalo aumento dei costi, tale da attenzionare il responsabile amministrativo dell'azienda ed ipotizzare un possibile malfunzionamento del contatore. I documenti riguardavano l'intervallo temporale
2015, 2016, 2017 e 2018; non comprende tutti i mesi a causa dell'assenza della documentazione, ma la tabella prodotta presenta un numero sufficiente di dati tale da risultare rappresentativa. Rappresentando graficamente le differenze di importo dall'inizio di gennaio 2016 e fine luglio 2017, il mese prima della sostituzione del contatore (agosto 2017), si rileva un andamento regolare dei valori, con discrepanze non eccessivamente rilevanti solo una riduzione sensibile di €. 2.570,51 nel mese di aprile 2016 e di €. 2.842,07 nel mese di giugno 2017. Tali discrasie essendosi verificate a notevole distanza di tempo l'uno dall'altra, non potevano creare alcuna correlazione con un possibile malfunzionamento nella lettura del contatore.
E' chiaro a questo punto, che sarebbe stato molto difficile o quasi impossibile, prevedere per la attraverso l'analisi delle spese Controparte_6
di energia elettrica, una misurazione anomala del contatore.
Inoltre, non essendo istallato all'interno dell'opificio un misuratore alternativo, era impossibile riscontrare un errore nella misurazione.
Durante le operazioni peritali, inoltre, il sottoscritto appurava, così come trascritto nel verbale, che il responsabile dell'azienda non era in possesso delle chiavi per entrare nella garitta dove era installato il contatore, pertanto la sua visione ed interazione poteva essere eseguita solo dai tecnici ai quali era riservato un ingresso CP_3
accessibile dall'esterno dell'opificio”. E ancora:” Un ultimo importante aspetto da tenere in giusta considerazione è il controllo periodico che è tenuta ad eseguire CP_3
presso le aziende per la fornitura in media tensione secondo le normative CEI 0-16.
Con scadenza triennale i tecnici di devono provvedere, oltre agli ordinari CP_3
controlli, anche al corretto funzionamento del contatore.
Secondo quanto emerge dagli atti di causa, l'ultima verifica del contatore è stata eseguita in data 3 luglio 2013 ed ebbe esito regolare, pertanto il controllo successivo sarebbe dovuto avvenire in data 3 luglio 2016, mentre ebbe luogo nell'agosto 2017, dopo più di un anno”.
Pertanto il CTU, all'esito della sua relazione rispondeva al primo quesito, 1.
DETERMINI il CTU quale sia la data da considerare ai fini della rilevazione del guasto/anomalia del GME con ricostruzione degli effettivi consumi con applicazione della corretta aliquota ai maggiori consumi da considerare e quindi, di conseguenza, a quanto ammonti il quantum dovuto dall'utente, nei seguenti termini: “Al termine della propria attività di indagine, così come esposto ampiamente nei paragrafi che precorrono la risposta al presente quesito, lo scrivente accertava che nella fattura di conguaglio identificata con il n. 2536E emessa il giorno 01/11/2017 veniva applicato nel ricalcolo una percentuale di errore nella misura del 15%.
Il periodo di riferimento riguardava 01 settembre 2015 al 31 agosto 2017, per un periodo complessivo di 24 mesi calcolati a ritroso dalla data dell'accertamento del 4 agosto 2017 e NON contempla il periodo compreso tra l'agosto 2013 e l'agosto 2015.
Non è stato possibile stabilire il quantum dovuto dall'utente, perché non è stato possibile stabilire il giorno esatto in cui ebbe a verificarsi il malfunzionamento”.
Quanto al secondo quesito, 2.INDICHI, alla luce della documentazione in atti, se durante il periodo indicato dalle convenute, ossia dal 01/08/2013 al 31/08/2017, si sia riscontrata una fatturazione di energia elettrica diversa rispetto a quella effettivamente erogata e di quantificare l'eventuale differenza tra l'energia elettrica effettivamente erogata e quella fatturata, il CTU così rispondeva: ”Dall'analisi dei dati acquisiti dallo scrivente e ben documentati nel precedente paragrafo, il CTU non rilevava evidenti discrasie e clamorose discontinuità nei consumi dell'azienda Controparte_6
Quanto affermato riguardava lo specifico consumo di energia elettrica”.
[...]
In definitiva il CTU così concludeva: ”Al termine della propria attività di accertamento e, tenuto conto di ogni aspetto della presente controversia, il CTU ritiene rilevante ai fini decisionali esporre il proprio parere in merito alla difficile questione.
Avendo accertato che all'interno dell'azienda non è installato un misuratore alternativo su cui poter eseguire un confronto sui consumi e, tenendo presente che dall'analisi degli importi di energia elettrica fatturati da non era possibile da parte del CP_1
direttore amministrativo dell'azienda rendersi Controparte_6
conto di una possibile anomalia presente nel contatore della corrente elettrica, è evidente che la richiesta di pagamento di questa fattura di conguaglio ha rappresentato un evento inaspettato che ha messo in grave difficoltà l'azienda.
Anche perché è rilevante precisare che la fattura emessa dalla interessa CP_1 solo due anni (settembre 2015 - agosto 2017), pertanto ne dovrebbe essere emessa una ulteriore che includa i prelievi “irregolari” dal 01/08/2013 al 31/08/2015, per raggiungere complessivamente 5 anni. Tenendo presente che il controllo dei tecnici sul misuratore è avvenuto dopo più di un anno dalla scadenza triennale, pertanto, non veniva rispettato l'accordo stabilito nelle normative CEI 0-16, il sottoscritto ritiene che il possibile ricalcolo debba interessare complessivamente tre anni e deve avere inizio dal primo giorno del mese successivo all'ultimo controllo (03/07/2013) e termine il mese precedente alla data di scadenza del contratto triennale (03/07/2016) e precisamente dal 01/08/2013 al 31/07/2016, ma il calcolo non può essere eseguito perché il CTU non dispone delle fatture emesse in questi anni.
Non è stato possibile verificare in contraddittorio con il CTU l'errore commesso dal misuratore, perché alienato da , inoltre quest'ultima eseguiva Controparte_3
i controlli in data 9/08/2017 in autonomia indicando sul verbale di verifica due diverse percentuali di errore -14% e -15%, di poi, nella fatturazione di conguaglio applicava il
15%, perché si riferiva alla verifica con carico reale.
Lo scrivente sosteneva che si potesse considerare un errore di misura del 5% del contatore e valutare un periodo di riferimento per il ricalcolo dal 01/08/2013 al
31/07/2016, ma entrambi i Consulenti di Parte hanno contestato tale valutazione, pertanto è da ritenersi non percorribile.
Ribadisce che NON è in grado di stabilire il giorno esatto in cui si verificava il malfunzionamento del contatore di energia elettrica, di conseguenza è impossibile fissare il periodo preciso in base al quale eseguire il ricalcolo.
Il CTU riteneva potesse essere quello compreso tra il 01/08/2013 al 31/07/2016, così come appena precisato, è pur vero, però, così come emerge dalle repliche alle osservazioni all'Ing. che è affidata alla competenza dell'ill.mo Testimone_1
Signor Giudice verificare l'attendibilità di quanto contenuto nella Deliberazione
29.12.2011 ARG/elt 199/11.
Il suddetto documento nell'art. 5 comma 5.5 recita: “per il periodo in cui si è verificata
l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 5.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 4.5, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui
l'irregolarità è stata rilevata”.
Nel caso in cui ci si dovesse attenere a quanto in essa disposto, il ricalcolo dovrebbe riguardare il periodo che intercorre tra il giorno 01 ed il 09 agosto 2017, pertanto l'importo da rimborsare in capo alla può essere Parte_2
elaborato solo da , perché lo scrivente non è in possesso dei Controparte_3
valori riguardanti i consumi giornalieri dell'azienda nel periodo sopra indicato”.
Ritiene questo giudicante per le ragioni esposte, il difetto di prova del credito azionato perchè la ricostruzione dei consumi posta a base della fatturazione si presenta del tutto sguarnita di prova con riguardo al quantum.
Ed invero, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità in quanto la ricostruzione dei consumi operata da parte del distributore non è coperta da pubblica fede, né dotata di una qualche forza probatoria presuntiva, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23699 del 22.11.2016, C.E.D.Cass.n.
642982; Cass. Sez. 3, n. 10313 del 28.05.2004, C.E.D.Cass.n. 573259; Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018 n. 19154, C.E.D.Cass.n. 649731).
A ciò si aggiunga che laddove, come nel caso di specie, la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante, che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio, e lo ha eliminato, impedendo ogni verifica, non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dall'altra parte.
L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica, neanche nel corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa (cfr. Cass.
Sez. 3, n. 23699 del 22.11.2016, C.E.D.Cass.n. 642982).
Inoltre il verbale non appare in linea neppure con quanto fissato dalla Deliberazione
29.12.2011 – ARG/elt 199/11 ed in particolare con il “Testo integrato dell'AEEG per l'erogazione del servizio di misura dell'energia” il quale, all'art. 4 comma 4.5 recita:
“il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è il gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano” ed all'art. 5 comma 5.5 recita “per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 5.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 4.5, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui
l'irregolarità è stata rilevata”. Tale è la fattispecie per cui è causa.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022, applicabili in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, per lo scaglione ricompreso tra € 26.000,01 e €
52.000,00, con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzata dall'estrema snellezza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, per le causali di cui in motivazione, accerta e dichiara che i persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. non è tenuta al pagamento della somma di euro € 32.099,62 portata dalla fattura n. 2536 E del 01/11/2017 emessa nei suoi confronti dalla società opposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 496/2018 , R.G. n. 1138/2018, emesso dal Tribunale di Avellino in data 16/04/2018
-Condanna le convenute, in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di parte attrice, che liquida in complessivi euro 4.227,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ove richiesto.
-Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle convenute, in solido.
Così deciso in Avellino in data 11 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa LA Casale