Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 887/2023 avverso la sentenza n. 313/2023, emessa dal
Tribunale di Savona in data 5.05.2023 promosso da:
, in persona del suo amministratore di sostegno Avv. Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Controparte_1 in Albenga, Via Fiume n. 1/11 - APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara De Matteis ed elettivamente domiciliato _2 presso il suo studio in Alassio, Via Dante 169/4 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione Civile, contrariis reiectis, preso atto della declaratoria ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e sue successive modificazioni e integrazioni voglia:
Preliminarmente: Sulla proposta impugnazione: - dichiarare l'appello ammissibile e procedibile poiché contiene i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., risulta procedibile ed è munito di ragionevole probabilità di essere accolto;
In via istruttoria: - ammettere la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio;
- disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio n quanto viziata da extra-petitum (o, in subordine, ultra petitum); Nel Merito: - in via principale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, a seguito di nuova consulenza, non sussistente l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 1015 c.c. e per gli effetti dichiarare ancora vigente il diritto di usufrutto del Sig. Pt_1
sull'immobile oggetto di causa;
- in subordine, in riforma della sentenza impugnata,
[...] dichiarare, a seguito di nuova consulenza, non sussistente l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 1015 c.c.
; In Ogni Caso: - liquidare in favore di parte appellante sia le spese del primo grado di giudizio
[...] sia le spese dell'instaurando secondo grado, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge e rimborso forfetario del 15 % sui compensi del difensore”.
PER GLI APPELLATI
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex adverso proposto per i motivi di cui in narrativa;
- In via principale: respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato per i motivi di cui in narrativa, confermando la sentenza appellata. - Con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
ha convenuto in giudizio , quale usufruttuario dell'immobile Parte_2 Parte_1
sito in Ceriale Via Aurelia 309/2, chiedendo la declaratoria di decadenza dal diritto di usufrutto nonché la condanna al risarcimento dei danni causati al bene, quantificati in €.30.273,10. A sostegno della domanda, esponeva: - di essere il nudo proprietario dell'immobile de quo su cui grava il diritto di usufrutto del cugino, odierno convenuto;
.- quest' ultimo ha a lungo abitato nell'alloggio prima insieme alla moglie e i genitori e poi da solo in seguito al decesso dei propri congiunti;
- il
10/10/2020, in seguito ad una caduta accidentale, il convenuto era sato ricoverato prima presso
l'Ospedale Santa Corona, in seguito trasferito presso l'Istituto Monsignor IA di Loano
[...]
e, successivamente, presso l'istituto in Albenga, ove era ancora degente;
- in CP_3 Parte_3 quel periodo si era recato nell'immobile per recuperare alcuni beni personali del cugino ed aveva trovato il bene in uno stato di particolare degrado;
- aveva, quindi, promosso ricorso per la nomina di amministratore di sostegno a favore del cugino;
- con provvedimento del 15/3/2021, era stato nominato amministratore di sostegno l'avvocato - il 24/05/2021 con Controparte_1
l'amministratore di sostegno effettuavano un sopralluogo nell'immobile che si trovava nelle condizioni descritte nella relazione del geometra in cui venivano appurati danni al Controparte_4
bene per un valore di circa 30 mila euro;
- tali danni erano ascrivibili al convenuto, che non aveva effettuato l'ordinaria manutenzione del bene.
, costituitosi in giudizio in persona del proprio amministratore di sostegno Parte_1
l'avv.to , ha resistito alle domande assumendo: - all' esito dell' infortunio, gli erano Controparte_1
residuate significative difficoltà di movimento;
- la sua precaria condizione fisica e l'impossibilità di muoversi liberamente non gli avevano consentito di provvedere all'ordinaria manutenzione dell'immobile, a cui era impossibilitato ad accedere, trovandosi l'appartamento al primo piano di uno stabile privo di ascensore;
- dalle fotografie allegate alla perizia non risultavano danni e lo stato di incuria e degrado in cui versa l'immobile sarebbe stato oggetto di pulizia e sanificazione;
- sussisteva concorso colposo dell'attore che -in seguito all' infortunio- era l'unico ad avere le chiavi dell'appartamento ma non aveva realizzato alcun intervento atto a prevenire o contrastare il contestato deperimento, limitandosi a chiedere la decadenza dell'usufrutto. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine l'applicazione dell'art.1015 comma 2, che prevede che il bene venga dato in possesso al proprietario con obbligo di pagamento annuale all'usufruttuario di una determinata somma durante il periodo di usufrutto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testi;
è stata anche licenziata consulenza tecnica affidata all' architetto con l' oggetto di valutare i danni Per_1 arrecati all'immobile. In seguito, è stata rinviata per la discussione, assegnando termine per memorie.” (cfr sentenza)
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n' 313/2023 del 05.05.2023 con la quale il
Tribunale di Savona “1.- accerta l' abuso del diritto di usufrutto da parte di;
2.- Parte_1 conseguentemente, ai sensi del capoverso dell' art. 1015 c.c., ordina al convenuto di dare all' attore il possesso dell' immobile sito in Ceriale via Aurelia 309\2 -meglio descritto nella CTU resa in corso di causa- libero da cose dell' usufruttuario;
3.- condanna il proprietario di pagare all' usufruttuario
€. 350,00 mensili pari ad un totale annuo di €. 4200; 4.- accertato il danno all' immobile causato dalla condotta abusiva del convenuto, lo condanna a pagare al proprietario del bene _2
l' importo riconosciuto in corso di causa dal CTU pari ad € 31.261,13; 5.- dispone la compensazione degli importi come sopra rispettivamente riconosciuti alle parti nel corso del giudizio;
6.- condanna
al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di Parte_1 [...]
in €. 518,00 per spese documentate ed €. 7616,00 per compensi al difensore, oltre oneri _2
fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge. 7.- pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, definitivamente poste a carico del convenuto Pt_1
.”
[...]
Il Tribunale riteneva non fondata l'eccezione di inammissibilità della richiesta del convenuto di applicazione, in caso di accoglimento della domanda, del capoverso dell'art. 1015 c 2 c.c. in quanto la suddetta domanda non integra una riconvenzionale, ma un'ipotesi delle fattispecie sanzionatorie previste dalla legge ed applicabili dal Giudice. Nel merito, il Tribunale riteneva la domanda di revoca dell'usufrutto fondata in quanto dall'istruttoria dibattimentale risultava provata “la grave condizione di abbandono e di degrado dell'immobile come risulta dalla relazione del geometra del 24 CP_4 maggio 2021 (cfr. doc.8 parte attrice).” (cfr sentenza), confermata dagli accertamenti svolti dal CTU le cui conclusioni venivano condivise, compresa la valutazione di € 31.261,13 per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino. Il Tribunale motivava: “La pessima situazione conservativa in cui versa l'unità immobiliare è, infatti, da attribuire al fatto di non avere mai effettuato le necessarie opportune ordinarie manutenzioni. L'impressione che deriva dall'esame dei luoghi è che il tutto sia stato abbandonato a se stesso anche durante il periodo in cui era abitato. Tutte le opere ritenute necessarie e sopra elencate rientrano nell'ordinaria manutenzione, così come codificate nel DPR
380/2001 all'art.6 comma 1”).” (cfr sentenza)
Il Tribunale rilevava, in particolare, che l'immobile non era neppure usufruibile dall'usufruttuario in quanto lo stesso si trovava ricoverato presso un istituto a seguito del grave infortunio del 10.10.20, dal quale non poteva uscire se non accompagnato, sì che non era in condizione neppure di accedere all'immobile posto al primo piano senza ascensore, tutte circostanze pacifiche, a fronte, ancora, del fatto che, stante la situazione finanziaria dell'allora convenuto, lo stesso non sarebbe stato in grado di provvedere al ripristino.
Il Tribunale, pertanto, disponeva il ritorno del possesso al nudo proprietario, condannandolo al contempo al pagamento della somma mensile di € 350,00 a favore dell'usufruttuario, importo indicato dal citato convenuto in comparsa di costituzione e non contestato dall'attore.
Con atto di citazione 01.10.2023 proponeva appello per i seguenti motivi: - Parte_1
errore in fatto ed in diritto per non aver dichiarato la nullità della CTU per non aver risposto al quesito e per aver concluso ultra petizione: - errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto, quale giustificazione, le condizioni di salute dell'appellante a seguito dell'evento del 10.10.2020; - errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto sussistere il concorso colposo del nudo proprietario.
L'appellante chiedeva, dunque, la rinnovazione della CTU, la riforma della sentenza gravata, con il rigetto della domanda di revoca dell'usufrutto, oltre al favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 12.1.2024 si costituiva , il quale _2 contestava l'inammissibilità per genericità dei motivi d'appello e, nel merito, l'infondatezza degli stessi. In particolare, l'appellato contestava anche che l'eccepita nullità della CTU, evidenziando come tale eccezione, oltreché infondata, fosse anche tardiva, in quanto formulata per la prima volta in sede di appello. chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame, con conferma della _2
sentenza gravata ed il favore delle spese del grado.
Con ordinanza 7.2.2024, la Corte formulava la seguente proposta conciliativa: “rinuncia di parte appellante all'atto di appello;
compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
fermo il resto della pronuncia di primo grado”, fissando l'udienza del 16.4.2024 per l'esame della proposta, non accettata dalle parti.
Con successiva ordinanza 10.7.2024, la Corte fissava l'udienza del 19.11.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione, vista la concessione dei termini preventivi per conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato.
Il motivo sulla nullità della CTU, per aver travisato il quesito posto dal Tribunale, è infondato.
Occorre, in primo luogo, osservare che la questione di extra/ultra petizione del CTU, rispetto al quesito dato, venne avanzata dal Difensore nelle note tecniche in esito alla bozza dell'elaborato peritale, determinando lo stupore dell'Ausiliario del Giudice, tanto da non confermare affatto precedenti doglianze in merito: a tal riguardo, d'altra parte, se davvero il Difensore, nella sua qualità, avesse ritenuto che il CTU stesse effettuando operazioni valutative oltre i termini del quesito, avrebbe dovuto adire immediatamente il Giudice, piuttosto che partecipare silenziosamente alle oo.pp. per poi tentare di elidere alla base la valenza degli esiti degli accertamenti, perché non graditi.
Ciò detto, in ogni caso, la semplice lettura della CTU e la metodologia esplicitata palesano come del tutto pretestuosa sia la doglianza, a fronte di elementi fattuali e fotografici che davvero ben poco lasciano spazio all'immaginazione circa come l'usufruttuario in questione abbia progressivamente, in un tempo ben precedente a quello dei problemi sanitari del 2020, pressoché distrutto l'immobile posseduto, divenuto una sorta, a dir poco, di “magazzino” di beni di ogni genere, in tutte le possibili condizioni di deterioramento e tali da deteriorare, altresì, l'immobile stesso.
Sul punto è inevitabile, attese le difese dell'appellante, riportare la sommaria descrizione iniziale dell'alloggio che l'appellante stesso pretermette: “All'esito del sopralluogo effettuato in data
12/12/2022 ho potuto constatare lo stato conservativo dell'immobile. Dall'accesso ai luoghi è emerso che l'immobile risulta praticamente in stato di abbandono, completamente invaso da rifiuti di ogni genere in quasi tutti i vani;
il mobilio è praticamente inutilizzabile;
l'impianto elettrico non è più funzionante con i frutti in più punti staccati dal muro;
i serramenti esterni fortemente danneggiati, con vetrature e ante rotte, avvolgibili non più funzionanti;
locale bagno privo del piatto doccia che sembrerebbe essere stato smurato, come anche la tazza completamente intasata, non più utilizzabile;
il locale cucina versa nelle medesime condizioni degli altri vani. L'elevato stato di abbandono ha aggravato la salubrità dell'alloggio anche con riferimento a infiltrazioni d'acqua delle quali sono rinvenute tracce e
a fenomeni di condensa residua. “. Quanto sopra, va detto, integra la fedele sintesi di quanto emerge dai reperti fotografici e chiarisce con assoluta evidenza come il CTU abbia espletato il proprio incarico permanendo nel perimetro descritto dal Giudice.
A tal riguardo, ancora, deve essere osservato che la lamentata nozione di abitabilità cui avrebbe fatto riferimento il CTU, errando, sottende un'eccezione capziosa rispetto alla situazione reale.
La prospettata interpretazione del termine abitabilità è, in primo luogo, del tutto fuorviante in quanto il quesito cosi precisava: “accertare lo stato dell'immobile, i danni presenti specificandone la causa anche appurando ove possibile se siano dovuti a mancata e tempestiva ordinaria manutenzione o allo stato di vetustà nonché se gli interventi di ripristino eventualmente necessari rientrino nell'ordinaria o straordinaria amministrazione”.
E', allora, di ogni evidenza come il quesito chiedesse al CTU di verificare lo stato dell'appartamento e, in relazione agli interventi di ripristino, di riferire tutti i lavori necessari a riportare l'immobile nelle condizioni di essere abitato, una condizione di fatto, quella dell'essere il bene abitato, che era stata dedotta dallo stesso e confermata, nella comparsa di costituzione in primo grado Parte_1
23.6.22, dove specificava: “Il Sig. ha sempre vissuto, nell'immobile oggetto di causa, Parte_1
dapprima con i propri genitori e successivamente con il padre, il quale è deceduto nel mese di ottobre
2020”.
Poiché, dunque, l'immobile è stato da sempre abitato dall'appellante, con la propria famiglia, fino all'ottobre 2020, il CTU, al di là di una forzata valenza semantica delle espressioni verbali pretesa dalla Difesa appellante, doveva verificare, accertare, indicare e quantificare tutti i danni necessari al ripristino nelle precedenti condizioni di abitabilità, intesa nel significato di utilizzabilità dell'immobile come abitazione e così ha fatto, sì da escludere che l'Ausiliario del Giudice si sia riferito alla nozione tecnico-amministrativa dell'abitabilità formale di un immobile.
Il CTU, d'altra parte, a conferma delle considerazioni che precedono, attenendosi al quesito, del tutto ben inteso, ha dato atto espressamente di quanto segue, circa l'oggetto della sua indagine, in rapporto alla situazione: “Pertanto, in considerazione di quanto accertato nel sopralluogo del 12/12/2022, svoltosi alla presenza delle parti, per potere riportare l'unità immobiliare nella sua minima funzione residenziale e consentirne, quindi, l'uso abitativo sarebbe necessario effettuare i seguenti interventi…” così da stimare correttamente quanto derivato dalla prolungata totale incuria con cui l'usufruttuario aveva esercitato il proprio diritto reale, in modo tale da abusarne manifestamente, omettendo del tutto la doverosa manutenzione ordinaria.
Non a caso, d'altra parte, il CTU medesimo nella sua relazione finale ha ulteriormente chiarito: “…La necessità di eseguire tutte le opere sopra indicate … è conseguenza di non avere effettuato tempestivamente le consuete e ordinarie manutenzioni. La pessima situazione conservativa in cui versa
l'unità immobiliare è, infatti, da attribuire al fatto di non avere mai effettuato le necessarie opportune ordinarie manutenzioni. L'impressione che deriva dall'esame dei luoghi è che il tutto sia stato abbandonato a se stesso anche durante il periodo in cui era abitato. Tutte le opere ritenute necessarie e sopra elencate rientrano nell'ordinaria manutenzione, così come codificate nel DPR 380/2001 all'art.6 comma 1. “
Ciò detto, l'Ausiliario, pertanto, con ragionamento logico, esente da vizi, oltre che con solide argomentazioni e rilievi, visto il lunghissimo periodo in cui l'immobile era rimasto nel possesso dell'appellante e le pessime condizioni in cui risultava al momento del sopralluogo, ha individuato le cause dello stato di decadimento come sopra, in ragione di una condotta negligente dell'usufruttuario, va ancora rimarcato, risalente nel tempo, ed ha indicato specificamente tutti gli interventi di ripristino delle condizioni di normale utilizzo per l'abitazione/abitabilità, quantificandone i costi.
In relazione agli infissi, il CTU, in particolare, ha evidenziato che l'assoluta mancanza di manutenzione ne aveva determinato la necessaria sostituzione, non di tutti, si noti, ma di quelli dallo stesso individuati, proprio per l'incuria dell'usufruttario, come non più utilizzabili, così come per le tapparelle esterne. I serramenti interni, ancora, sono stati rilevati come “non funzionanti”,
“danneggiati” quelli della porta del bagno e della cucina, anche con alcune cornici rimosse. Circa, ancora, cucina e bagno gli interventi di ripristino sono stati indicati come occorrenti per l'accertata non funzionalità degli impianti, non più utilizzabili, perché non manutenuti, né più recuperabili e, circa la cucina medesima, è stato, altresì, rilevato “il posizionamento di piastrelle in gres ceramico, incollato sul pavimento esistente e non ultimato, con una dannosa e pericolosa sovrapposizione di materiali, determinante una differenza di quota ed un rialzamento di quasi 1 cm., idoneo a favorire
l'inciampo”.
L'intero appartamento, inoltre, è risultato necessitare di tinteggiatura per muffe ed infiltrazioni di cui l'usufruttuario non si era in alcun modo occupato, con colature diffuse anche da condensa, così come i balconi e le ringhiere degli stessi, lasciati al loro deterioramento, senza alcun intervento manutentivo. Parimenti, il pessimo stato del pavimento dei vari locali, evidentemente non lavato o trattato in modo improprio, è risultato necessitare di un intervento di lucidatura per “riportarlo ad una condizione dignitosa”. Lo stesso CTU, in relazione all'impostazione di metodo della relazione, ha risposto esaurientemente alle osservazioni, inviate direttamente dall'Avv. al di là di CP_1
quanto dedotto, del tutto infondatamente, in appello.
Risulta significativo, d'altra parte, rammentare che il CTU, per inciso: - ha evidenziato che lo stesso
Avv. era presente alla riunione iniziale, ove non era stata sollevata alcuna osservazione CP_1 sulle modalità procedurali esposte dal CTU stesso;
- ha specificato, poi, in relazione sempre alle osservazioni dell'Avv. di aver compiutamente e puntualmente risposto al quesito in CP_1
relazione a tutte le lavorazioni necessarie al ripristino delle condizioni di utilizzo ad abitazione dell'appartamento, specificando anche la natura delle singole lavorazioni necessarie e la loro causa alle pagg. 52-55 CTU, alle quali ci si richiama, lavorazioni che sono coerenti con il quadro descritto di risalente e prolungata grave trascuratezza nel godere dell'immobile.
Il secondo ed il terzo motivo, sull'omessa considerazione sia delle condizioni di salute dell'usufruttuario, che dell'eventuale concorso colposo del nudo proprietario, possono essere trattati unitariamente e si appalesano, entrambi, destituiti di fondamento.
Le condizioni di salute dell'appellante, con riferimento alla caduta avvenuta il 10.10.2020, non devono essere considerate al fine di attenuare la responsabilità dell'usufruttuario in quanto le condizioni di pessima manutenzione, di fatto del tutto omessa, dell'appartamento, non possono essere conseguenti all'epoca successiva alla caduta medesima, atteso quanto riscontrato, così da doversi ricondurre, come già anticipato, al lungo periodo precedente di abitazione ed utilizzo dell'appartamento da parte dell'usufruttuario: da ciò discende che il periodo successivo all'ottobre
2020 non ha assunto valenza dirimente, fermo restando che, al di là dell'impedimento nell'immediato per le cure necessarie, , comunque usufruttuario, stabilizzato il quadro clinico, ben Parte_1
avrebbe potuto attivarsi, anche per garantire il ripristino rispetto alle disastrose condizioni in cui sapeva di aver già ridotto l'immobile, il che non è avvenuto (né è esimente, dopo averci vissuto “da sempre”, il fatto di non poter più vivere in quella abitazione, essendo, comunque, onere dell'usufruttuario preservare il bene, nel caso anche godendone in via mediata, dopo i necessari ripristini omessi per anni)
È da escludere, va detto, anche qualsivoglia comportamento negligente del nudo proprietario, in quanto fino al 10.10.2020, essendo il bene immobile nel possesso esclusivo dell'usufruttuario, gli era impedito ogni possibilità di intervento, se non a seguito di specifica richiesta del beneficiario, richiesta di cui non è stata data alcuna prova, neppure a livello di indizio.
In relazione, peraltro, al periodo successivo al 10.10.2020, la Corte rileva che il nudo proprietario ha tempestivamente richiesto la nomina dell'Amministratore di Sostegno ottenuta l'8.1.2021, ha evidenziato con lettera racc. a.r. 21.4.2021 la situazione all' ottenendo un sopralluogo il CP_5
24.5.2021, dimostrando di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità al fine di poter consentire all' stesso di intervenire, nell'ottica conservativa dei diritti del beneficiario (in alternativa CP_5
provvedendo ai ripristini o a proporre le altre soluzioni di legge), certo non potendo, comunque, addebitarsi all'appellato l'inerzia dell'usufruttuario e del suo A.d.S., ancor più in considerazione del fatto che entrambi detti soggetti, stanti le condizioni cliniche di , ben sapevano che Parte_1 quest'ultimo non avrebbe più potuto usufruire direttamente dell'appartamento posto al primo piano, in assenza di ascensore.
In sostanza, osserva la Corte, e l' ben sapevano che, in quell'immobile, del Parte_1 CP_5 tutto deteriorato, in cui aveva abitato fino al 2020 l' medesimo, era necessario procedere ai Pt_1
ripristini, per locarlo ad altri, o utilizzare le facoltà restitutorie di legge, con gli obblighi connessi, sì che l'azione di cui è causa, nell'inerzia, come detto, dei predetti, altro non è che la conseguenza diretta delle condotte dell'usufruttuario, lesive delle prerogative dominicali del nudo proprietario.
Le considerazioni che precedono, va detto, attestano come il primo Giudice abbia applicato, nonostante la gravità della situazione dell'immobile, una sanzione minore, con un certo “favor” per l'attuale appellante, peraltro incapiente, tanto da essere stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, come da ultime allegazioni 25.7.2024, nonostante il rigore dell'onere probatorio gravante sull'usufruttuario stesso ( vedasi Cass- sez. 6 - 2, n. 7031 del 03/03/2022 , secondo cui: “L'art 1015
c.c., conformemente all'art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori
o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario”; vedasi inoltre Cass. sez.2, n. 14803 del 14/06/2017 , secondo cui: “Il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto in conseguenza dell'abuso fattone, ex art. 1015 c.c., consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento i beni che ne formano oggetto, deve limitarsi
a dimostrare la sussistenza di tale condizione al momento della proposizione della domanda, mentre grava sull'usufruttuario, che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto,
l'onere di provare tale circostanza, trattandosi di un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori prossimi ai minimi, con riduzione rispetto alla media dello scaglione, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'appellato che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante
26.001/52.000, con esclusione della fase istruttoria, come segue: Fase di studio: € 1.500,00; Fase introduttiva: € 1.000,00; Fase decisionale: € 2.600,00 = Compenso tabellare € 5.100,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30.05.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il pagamento del doppio contributo unificato, ove esigibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 887/2023 avverso la sentenza n.
313/2023, emessa dal Tribunale di Savona in data 5.05.2023 così decide:
RIGETTA l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato Parte_1
che liquida in € 5.100,00 per compensi, oltre a spese generali ex art.2 DM 55/14 ed _2
accessori di legge;
DA' ATTO che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento del doppio contributo unificato, ove esigibile, a carico dell'appellante, atteso il totale rigetto della proposta impugnazione.
Genova, lì 21 marzo 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris